Sentenza 22 gennaio 2009
Massime • 2
Integra il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria non solo la falsa diagnosi di patologie inesistenti, ma anche la falsa diagnosi di una maggiore gravità di patologie esistenti. (Fattispecie in cui un consulente medico psichiatra e un dirigente di un istituto carcerario, d'intesa con un detenuto, hanno attestato patologie inesistenti ai fini della dichiarazione di incompatibilità con il regime carcerario).
La circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. n. 203 del 1991, ha natura oggettiva, riguardando una modalità dell'azione rivolta ad agevolare un'associazione di tipo mafioso, e si trasmette a tutti i concorrenti nel reato, ivi compreso il soggetto affiliato all'organizzazione criminale, che risulti essere stato favorito dalla condotta agevolatrice. (Fattispecie relativa alla sistematica falsificazione di certificati medici da parte di sanitari addetti ad istituti penitenziari, al fine di procurare la scarcerazione di persone affiliate ad organizzazioni camorristiche).
Commentari • 2
- 1. SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EX ART. 416 BIS.1. CP. Nota a Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EXART. 416 BIS.1. CP Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020 MICAELA LOPINTO Abstract This short paper analyses a new judgement concerning the article 416 bis.1. of the Italian Criminal Code. Commento Con una pronuncia a Sezioni Unite la Corte di cassazione si è espressa in ordine alla natura giuridica della aggravante di cui all'art. 416 bis cp.1. La disposizione, testualmente, recita che: “[Rubrica: circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose]Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare …
Leggi di più… - 2. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2009, n. 19802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19802 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/01/2009
Dott. MANNINO Saverio IC - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 185
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 31702/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA IC, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli 15 maggio 2008;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. GALATI Giovanni, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. DOLCE Anacleto, il quale ne ha chiesto l'accoglimento.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 15 maggio 2008 il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli 10 aprile 2008, con la quale era stata applicata a IC NO la misura cautelare della custodia in carcere per il reato previsto dagli artt. 110, 81 cpv. ter c.p., art. 374 bis c.p., comma 2 e L. n.203 del 1991, art. 7 contestato al capo w bis) dell'imputazione.
Avverso l'ordinanza il NO ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) perché nel giudizio di attendibilità del collaboratore di giustizia IL EL e nella valutazione delle dichiarazioni della moglie, US MA GR si è prescisso del tutto dalla considerazione della grave inimicizia esistente fra lo stesso collaboratore e il ricorrente, accusato dell'omicidio di RA IL, fratello di IL EL, in base all'accusa mossa dalla vittima ai Carabinieri e al P.M. prima di morire;
ne' si è tenuto conto che il collaboratore e sua moglie sono entrambi testi de relato, avendo appreso dei fatti dallo zio MA IL, sicché il riscontro reciproco è del tutto apparente;
e neppure dell'irragionevolezza della versione dei collaboranti che il dr. EL sia stato contattato ed abbia percepito un compenso prima che il difensore avanzasse la richiesta di consulenza in vista della sostituzione della misura cautelare per motivi di salute, prima che il giudice la disponesse e prima che scegliesse come consulente lo stesso dr. EL;
inoltre, la consulenza del P.M. - che il Tribunale deduce a riscontro della chiamata in correità del IL - palesa limiti di affidabilità, dilatati a dismisura dall'accertamento tecnico del prof. Antonio D'Angiò, secondo il quale il quadro clinico psicopatologico riscontrato a NO IC appare congruo con le conclusioni diagnostiche e la valutazione medico-legale del dr. EL;
2. violazione dell'art. 374 bis c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b) perché il Tribunale ancora la sussistenza del reato contestato alla convinzione che l'affermazione di determinate condizioni di salute rientri nel novero delle attestazioni, laddove, mentre l'attestazione dei sintomi o dei dati risultanti da indagini strumentali dev'essere necessariamente veritiera, la diagnosi, essendo un atto intellettivo e dunque un giudizio, può essere errata ma non falsa;
nella specie, la contestazione della consulenza del dr. EL riguarda le conclusioni diagnostiche, con le quali il consulente svolge valutazioni e formula giudizi sulla base di premesse oggettivamente vere: dette valutazioni potrebbero essere errate - e non lo sono, come dimostrato dal consulente di parte - giammai false, mentre non rientra nelle ipotesi prevista dalla norma l'enfatizzazione di diagnosi e di patologie esistenti;
3. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) perché l'interrogativo se l'attività corruttiva spiegata a favore dell'istante sia stata orientata ad aiutare lo stesso in quanto persona o per la sua qualità di partecipe al sodalizio, non può riguardare il NO, la cui condotta, peraltro non espressamente individuata, tendeva ad agevolare se stesso, rendendo meno gravoso il suo stato di detenzione, sicché l'aggravante in esame non può essergli attribuita.
1^ L'impugnazione è inammissibile.
1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente deduce censure di illogicità che appaiono insussistenti o parziali e comunque non riferite al complesso delle prove acquisite.
In particolare, per quanto riguarda i rapporti di inimicizia tra EL IL e il OL, si osserva che, secondo la disposizione dell'art. 192 c.p., commi 3 e 4, il controllo di attendibilità del collaboratore di giustizia costituisce la risultante di una serie di operazioni logiche, volte alla verifica degli aspetti intrinseci ed estrinseci delle deposizioni rese e delle chiamate in correità operate e alla valutazione complessiva delle prove che ne confermano l'attendibilità, per cui è rispetto a questi risultati, considerati unitariamente nel quadro contestuale, e alla valutazione conclusiva che ne riassume il significato e la portata che si svolge il sindacato di legittimità sotto il profilo della logicità della motivazione.
Pertanto, la semplice deduzione di rapporti soggettivi interpersonali come motivo di illogicità della motivazione di deposizioni di chiamanti in correità, senza confronto con gli elementi di prova che ne hanno dato riscontro con un effetto di obiettivazione, appare parziale e riduttiva e, alla fine, generica, in contrasto con la previsione, a pena di inammissibilità, dell'art. 581 c.p.p., n. 3 e art. 591 c.p.p., comma 1, n. 3, per palese incongruenza della censura.
Ne consegue che la censura sopra indicata, mossa nella prima parte del primo motivo di ricorso, risulta inammissibile.
2. L'eccezione, proposta con lo stesso motivo, che le testimonianze di EL IL e di MA GR US erano entrambe de relato e quindi di riscontro reciproco solo apparente, è stata motivatamente disattesa dall'ordinanza, nella quale si è chiarito che i fatti riferiti dalla US erano in gran parte caduti sotto la sua percezione diretta in quanto la stessa era stata presente a uno degli incontri dello zio MA IL e di De ES NA, moglie del NO, con il dr. EL. A parte questo, risulta che il IL aveva avuto notizia dell'intervento richiesto dalla moglie del NO direttamente nel colloquio in carcere con i congiunti (lo zio e la moglie), ai quali aveva dato il proprio consenso al riguardo.
E, in ogni caso, vi era il riscontro derivante dalle relazioni dei consulenti del P.M., la cui contestazione, a sostegno della quale il ricorrente ha dedotto la perizia del dr. Di Maio, è stata parimenti disattesa dall'ordinanza impugnata sulla base della constatazione che anche quest'ultimo è indagato nel medesimo procedimento.
La censura mossa alla reiezione dell'eccezione in esame, riproposta in questa sede, appare, pertanto manifestamente infondata.
3. Infine, è ancora palesemente infondata la censura relativa alla presunta irragionevolezza delle dichiarazioni, perché la US ha dichiarato che la moglie del NO aveva versato la somma di Euro 10.000,00 al dr. EL dopo la scarcerazione del marito. Il primo motivo di ricorso è pertanto manifestamente infondato. 2^ Del pari infondato appare il secondo motivo di ricorso, nell'esame del quale si deve tenere conto che la fattispecie dell'art. 374 bis c.p., il quale punisce la dichiarazione o falsa attestazione in certificati o atti destinati ad essere prodotti all'autorità giudiziaria di condizioni, qualità personali o trattamenti terapeutici relativi all'imputato, al condannato o a persona sottoposta a procedimento di prevenzione, comprende necessariamente l'ipotesi in cui la sussistenza delle condizioni o qualità personali o l'esigenza di trattamenti terapeutici certificate o attestate dipenda da accertamenti di natura tecnica.
Infatti, dalle caratteristiche oggettive della condotta tipica del reato si deduce che soggetti attivi dell'illecito penale perseguito possono essere anche periti e consulenti tecnici qualora a seguito e in relazione alla perizia o consulenza tecnica eseguite attestino o certifichino condizioni o qualità personali diverse o inesistenti ovvero trattamenti terapeutici non eseguiti o di cui non è necessaria l'esecuzione (Cass., Sez. 6^, 6 ottobre 1995 n. 3446, ric. P.M. in proc. Pannain), sempre che non risulti, per la natura dei quesiti e, in generale, in relazione alle circostanze del fatto, che l'errore di giudizio, obiettivamente accertato e sussistente, sia dipeso da colpa secondo le ipotesi considerate nell'art. 43 c.p., comma 3. Correttamente pertanto il tribunale del riesame conferma l'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti del consulente medico psichiatra presso la casa circondariale e del dirigente sanitario dell'istituto carcerario, i quali in accordo col detenuto abbiano attestato patologie inesistenti ai fini della dichiarazione di incompatibilità con il regime carcerario.
Nella specie il ricorrente parte da un duplice presupposto, comunque infondato, che la diagnosi non può mai essere falsa, ma errata, e che l'enfatizzazione di diagnosi relative a patologie esistenti esula dalla norma.
In realtà, come si è visto, soggetti attivi del reato previsto dall'art. 374 bis c.p.p. possono essere anche periti e consulenti tecnici, in quanto le false dichiarazioni o attestazioni possono riguardare condizioni o qualità personali o trattamenti terapeutici il cui accertamento dipende da indagini e giudizi tecnici, che possono essere, secondo i casi, colposamente errati o deliberatamente falsi e, in questo secondo caso, comportano la commissione dell'illecito penale predetto.
Per conseguenza rientra nella condotta prevista dalla norma incriminatrice considerata non solo la falsa diagnosi di patologie inesistenti, ma anche la falsa diagnosi di maggior gravità di patologie esistenti, perché anche in tal caso si ha l'alterazione dolosa di un giudizio peritale.
A questo principio si è sostanzialmente uniformato il Tribunale nella sentenza impugnata, per cui la violazione di legge dedotta col motivo in esame risulta infondata.
3^ È infondato anche il terzo motivo del ricorso.
Si osserva in proposito che in linea di diritto deve ritenersi correttamente contestata l'aggravante del D.L. 13 maggio 1991, n.152, art. 7 conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, rispetto al reato di corruzione in atti giudiziari e in relazione al quadro indiziario, posto a base dell'ordinanza cautelare, in cui la condotta di agevolazione dell'attività dell'associazione mafiosa, attuata mediante strategie organizzate e sistemi artificiosi di falsificazione di certificati medici rilasciati da sanitari addetti a istituti penitenziari, perché tale condotta - caratterizzata oggettivamente dalla finalità di procurare la scarcerazione di pericolosi affiliati ad organizzazioni camorristiche desunta dalla notorietà e dalla statura criminale nonché dal numero dei soggetti favoriti e dalla ripetitività dei comportamenti illeciti eseguiti;
e, sotto il profilo soggettivo, dalla certa percezione da parte dei sanitari indagati, per effetto dell'inserimento lavorativo nel contesto dell'istituzione penitenziaria, del contributo offerto dalla loro condotta alle associazioni camorristiche interessate - rappresenta di per se stessa un contributo alla permanenza e alla vitalità dell'associazione criminale.
La retribuzione dell'atto, che costituisce elemento essenziale della corruzione, non osta alla configurabilità dell'aggravante, perché l'aver agito il pubblico ufficiale per il proprio tornaconto non incide sulla finalità obiettiva dell'atto, da lui consapevolmente compiuto, di agevolare l'associazione di tipo mafioso. L'aggravante è oggettiva, ai sensi dell'art. 70 c.p., n. 1, perché riguardante una modalità dell'azione in quanto rivolta ad agevolare un'associazione di tipo mafioso, cui corrisponde sotto il profilo soggettivo il dolo specifico, e si trasmette a tutti i concorrenti, compreso l'affiliato favorito, in quanto, pur perseguendo il proprio tornaconto, concorre nell'agevolazione all'associazione criminale alla quale appartiene.
Nel caso concreto il NO, partecipe e beneficiario del piano organizzato dalla moglie per ottenerne l'indebita scarcerazione, è concorrente nei reati di corruzione in atti giudiziari e di false attestazioni in atti destinati all'A.G. e quindi della finalità di agevolazione di associazione di tipo mafioso ad essi propria, per cui correttamente l'attenuante della L. n. 203 del 1991, art. 7 gli è stata contestata.
4^ Pertanto il ricorso dev'essere rigettato.
Segue per legge la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese giudiziali. Seguono altresì le comunicazioni di rito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2009