Sentenza 11 marzo 2011
Massime • 1
In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2011, n. 12809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12809 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 11/03/2011
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 650
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 40560/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT LU;
avverso l'ordinanza 22.7.10 della Corte d'Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
letta la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello competente ex art. 11 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 22.7.10 la Corte d'Appello di Roma dichiarava inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di revisione proposta il 1.4.10 ex art. 630 c.p.p., lett. a) e c) da IT LU riguardo alla sentenza di condanna emessa il 12.2.07 nei suoi confronti dal GUP del Tribunale di Napoli per estorsione aggravata e altro.
Ricorre personalmente il IT contro detta ordinanza, di cui chiede l'annullamento per essersi la Corte territoriale basata su una non consentita prognosi di non persuasività e affidabilità delle prove nuove addotte, trattandosi di delibazione che, per costante giurisprudenza, era riservata al momento rescissorio e non a quello rescindente.
1- Il ricorso è infondato perché sostenuto da una fuorviante lettura dell'ordinanza impugnata e da una erronea impostazione in punto di diritto.
Si premetta che l'estorsione per cui il IT ha riportato condanna era consistita nella richiesta di denaro avanzata nei confronti della persona offesa De AL VI sotto forma di contributo per una festa da organizzare presso le terme stabiesi, richiesta cui il De AL aveva acconsentito avendone percepito il carattere intimidatorio perché proveniente da due persone - il IT e lo OL - "risaputamente appartenenti al gruppo malavitoso Scanzano - S. Caterina", sicché egli aveva preferito pagare anche perché in passato aveva subito danneggiamenti a mezzi e ad altri beni di sua proprietà.
A fronte di ciò, le prove nuove addotte dal ricorrente consistono nella ritrattazione della persona offesa e nella deposizione dei testi IC LU e AN NS, che avevano determinato l'assoluzione del concorrente nel reato - OL OR - nel separato processo celebratosi il 17.6.08 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata.
Come correttamente notato dall'impugnata ordinanza, è escluso il ricorrere degli estremi dell'art. 630 c.p.p., lett. c) perché la deposizione dei predetti IC e AN non apporta nemmeno astrattamente un decisivo contenuto di novità, essendosi limitati i testi a riferire dei preparativi della festa di chiusura dell'estate patrocinata dal Comune di Castellammare di Stabia (poi non tenutasi per difficoltà organizzative e burocratiche) e del fatto che lo OL era uno degli incaricati della raccolta delle contribuzioni: ciò non incide sulla ricostruzione fattuale accolta nella sentenza di condanna emessa a carico del IT, in cui la dazione di denaro viene attribuita alla consapevolezza, da parte delle persona offesa, dell'implicito carattere intimidatorio della richiesta in quanto proveniente da due noti malviventi, ancorché motivata come contributo per l'organizzazione di una festa. Inoltre, i testi IC e AN hanno parlato solo dello OL e non del IT, ne' hanno affermato che questi abbia poi versato agli organizzatori il denaro ricevuto dalla parte offesa. Dunque, contrariamente a quanto sì legge nell'atto d'impugnazione, la Corte territoriale non ha proceduto a un'anticipata prognosi di persuasività e affidabilità delle prove nuove addotte (il riferimento alla scarsa credibilità dei nuovi testi è solo un obiter dictum che si limita a riportare un giudizio contenuto, in realtà, nella sentenza del Tribunale di Torre Annunziata), ma si è limitata a constatarne l'irrilevanza e, quindi, l'inidoneità a provocare la revisione della condanna inflitta all'odierno ricorrente.
Nè - sempre contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - l'impugnata ordinanza, nel parlare di carattere intimidatorio della richiesta di denaro sotto forma di contributo economico all'organizzazione della festa (poi non tenutasi), ha operato un proprio apprezzamento di merito sui fatti e/o sull'attendibilità dei testi IC e AN: in realtà la Corte territoriale ha solo doverosamente riassunto la motivazione della sentenza oggetto di istanza di revisione, all'unico scopo di verificare l'astratta idoneità della deposizione dei predetti testimoni a modificare il quadro probatorio in base al quale il GUP del Tribunale di Napoli aveva emesso condanna a carico del IT.
Nè costituisce prova nuova ai fini dell'art. 630 c.p.p., lett. e) la mera ritrattazione della persona offesa, come da costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 5026 del 13.1.10, del 9.2.10).
2 - Mentre per il GUP del Tribunale di Napoli la spontaneità della dazione è meramente apparente, diversa è la valutazione del Tribunale di Torre Annunziata, che ritiene genuina la volontà del De AL di contribuire all'organizzazione della festa, a fronte - deve rimarcarsi - del medesimo fatto storico, analogamente ricostruito nelle due sentenze (dazione di denaro dietro richiesta avanzata come contributo alle spese di una festa locale). Tale differente valutazione - di cui espressamente si duole nella propria istanza il IT - non costituisce motivo di revisione neppure ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. A). Infatti, come reiteratamente statuito da questa S.C. (cfr. Cass. Sez. 5, n. 8462 del 9.7.97, dep. 18.9.97; Cass. Sez. 4, n. 8135 del 25.10.01, dep. 28.2.02; Cass. Sez. 1, n. 18380 del 20.2.02, dep. 14.5.02; Cass. Sez. 1, n. 36121 del 9.6.04, dep. 9.9.04; Cass. Sez. 5, n. 40819 del 22.9.05, dep. 10.11.05), l'art. 630 c.p.p., lett. a), che autorizza la richiesta di revisione qualora i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in altra sentenza irrevocabile, si riferisce agli elementi storici adottati per la ricostruzione del fatto reato, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni.
La norma, dunque, non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto per via della difforme interpretazione seguita in altra sentenza nei confronti del correo (come - appunto - avvenuto nel caso di specie), id est non consente di procedere a revisione in ragione del mero contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento fatti analogamente ricostruiti.
3 - In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Consegue, ex art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011