Sentenza 17 aprile 2009
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In tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2009, n. 24973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24973 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/04/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1044
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 003582/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON NF N. IL 25/04/1953;
2) OR AN N. IL 26/05/1942;
3) U.S.L. BR/1 DI BRINDISI;
4) ZURIGO ASSICURAZIONE S.P.A.;
avverso SENTENZA del 12/11/2003 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Cons. Salzano Francesco che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per la parte civile, l'avv.to Musa Leonardo ON del Foro di Brindisi;
udito il difensore avv.to Molfetta Carmelo del Foro di Brindisi per IG CO;
avv.to Romano Vincenzo del Foro di Brindisi per OR ON. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 15.7.2002 del Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, IG CO e OR ON, il primo quale primario ed il secondo quale aiuto del reparto di terapia intensiva coronaria dell'Ospedale di Summa di Brindisi, venivano riconosciuti responsabili della morte di AT LA, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia nell'arte medica, e, concesse le attenuanti generiche, condannati alla pena di mesi 8 di reclusione, spese processuali e pena sospesa;
entrambi gli imputati ed i responsabili civili venivano inoltre condannati al risarcimento del danno subito dalle parti civili, da liquidarsi in separata sede civile, con una provvisionale immediatamente esecutiva in favore della p.c. LL UL di Euro 45.000,00.
Con sentenza del 12.11.2003 la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, appellata da IG CO e da OR ON, dichiarava non doversi procedere in riferimento al reato loro ascritto perché estinto per prescrizione, confermava le statuizioni civili della sentenza impugnata e condannava gli appellanti ed i responsabili civili, in solido, alla rifusione a favore delle parti civili delle spese del grado di giudizio. Avverso la decisione della Corte territoriale hanno proposto separati ricorsi per cassazione IG CO, sulla base di quattro motivi, e OR ON, sulla base di tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente IG lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art.606 c.p.p., lett. b), in relazione alla violazione dell'art. 550 c.p.p., n.
3. Insiste nella già proposta eccezione di nullità
assoluta in relazione alla mancata celebrazione dell'udienza preliminare sostenendo che la disciplina introdotta dalla L. n. 479 del 1999 dovrebbe essere applicata anche ai casi in cui è già stata esercitata, prima dell'entrata in vigore della legge, l'azione penale purché la relativa eccezione sia sollevata nei termini previsti. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia una ulteriore violazione della legge processuale, e precisamente dell'art. 360 c.p.p. sostenendo la inutilizzabilità della consulenza del pubblico ministero in quanto svoltasi nell'ambito di un processo contro ignoti, nonostante che i nomi e la identificazione degli indagati fosse agevole e possibile fin dal momento della morte della parte lesa.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione del dibattimento per disporre perizia collegiale al fine di chiarire le distinte responsabilità dei due imputati.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.597 c.p.p., comma 1, laddove la Corte di appello ha rilevato che "La
declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per estinzione del reato a seguito di prescrizione rende sostanzialmente irrilevanti tutte le questioni proposte in rito".
Con il primo motivo il ricorrente OR lamenta la assoluta mancanza di motivazione circa la richiesta di disporre una nuova indagine peritale, avanzata fin dal primo grado di giudizio. Con il secondo sostiene la erronea applicazione della legge penale quanto all'accertamento del nesso di causalità facendo presente che il dott. OR effettuò soltanto la seconda prova da sforzo che era stata disposta il giorno prima dal primario, dott. IG, prova per la quale non risultava nessuna controindicazione dalla cartella clinica e che si svolse regolarmente senza alcun segno premonitore di quanto si sarebbe verificato due ore dopo;
senza contare che non si è voluto tenere conto che lo stesso consulente tecnico del PM e il perito hanno ammesso che secondo la casistica esistente non si è mai verificato che un test da sforzo abbia causato la disfunzione del muscolo papillare;
l'effettuazione della seconda prova da sforzo, con terapia, fu assolutamente necessaria, per valutare, in un periodo in cui la struttura più vicina per procedere a coronarografia ed eventualmente ad intervento chirurgico,era chiusa per ferie.
Con il terzo deduce che la Corte, nell'applicare l'art. 129 c.p.p. al caso di specie, ha condiviso l'iter argomentativo del primo giudice senza tenere conto delle smentite fornite dall'atto di appello circa:
a) l'interpretazione dell'elettrocardiogramma eseguito il 15.8.1995; b) il significato dato al dolore precordiale lamentato dal AT il 16.8.95, erroneamente valutato come incompatibile con la prova da sforzo;
c) la inveritiera circostanza che il AT al termine della prova da sforzo avesse presentato una forte dispnea, dispnea che venne segnalata solo due ore dopo;
alla rilevanza, erronea, data all'aumento della pressione nel corso delle due prove da sforzo;
d) nel ritenere la prova da sforzo una prova pericolosa ed inutile rispetto alla coronarografia, che invece è 10 volte più rischiosa.
Le parti civili hanno depositato memoria illustrativa. I ricorsi non meritano accoglimento.
Deve in primo luogo rilevarsi la manifesta infondatezza dei motivi proposti da entrambi i ricorrenti con riferimento alla intervenuta dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione dal momento che è pacifico (da ultimo sez. 6^ 29.5.2008 n. 40570 rv. 241317) che il ricorso per cassazione che deduca il difetto di motivazione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione è inammissibile in quanto l'inevitabile declaratoria di estinzione, anche da parte del giudice del rinvio, preclude che l'impugnata sentenza possa essere annullata con rinvio;
e che analogo principio vale anche, per identiche ragioni, con riferimento alle eventuali nullità, anche di ordine generale, che si siano - ipoteticamente e nella specie infondatamente per quanto si dirà - verificate nel corso del giudizio di merito, (sez. 5^ 24.6.2008 n. 38228 rv. 241314). La giurisprudenza di questa Corte ha altresì però precisato che l'art. 578 c.p.p. impone al giudice penale, Corte di appello o Corte di Cassazione, che dichiari estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, di esaminare e valutare comunque i motivi dell'impugnazione proposta dall'imputato, anche ai soli fini della decisione che concerne gli interessi civili e che se la sentenza di merito che si assume affetta da nullità ha deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata, riflettendosi sulla validità delle statuizioni civili. Deve pertanto questa Corte prendere in esame i ricorsi degli imputati ai fini civili.
Vengono innanzitutto in considerazione le questioni di nullità proposte dal ricorrente IG, che sono manifestamente infondate e già correttamente rigettate dal giudice di primo grado. Riguardo alla prima è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito (sez. 4^ 7.12.2000 n. 2464 rv 218693;
22.9.2000 n. 4313 rv 217661) che in assenza di una espressa norma transitoria, la disciplina dell'esercizio dell'azione penale come riformulata dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479 non è applicabile ai decreti di citazione emessi prima della sua entrata in vigore, con conseguente validità ed efficacia della citazione diretta effettuata in un momento in cui la necessità dell'udienza preliminare non era ancora stata prevista dalla legge processuale. Il Collegio condivide tale principio, costantemente confermato dalla giurisprudenza di questa Corte, tanto da rendere manifestamente infondato il motivo di ricorso che lo pone in discussione.
Riguardo alla seconda, l'obbligo del P.M. di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale il reato è attribuito, postula che a carico di detta persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti, e non già di meri sospetti, valutazione questa che non può che essere rimessa al pubblico ministero, restando comunque esclusa, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, ogni nullità delle indagini compiute precedentemente alla iscrizione dell'indagato nel relativo registro. E ciò a prescindere dal rilievo che la nomina di un consulente tecnico da parte del pubblico ministero non costituisce momento di formazione della prova, non è una perizia, e non appartiene - essendo gli accertamenti medesimi sempre ripetibili - alla verifica in contraddittorio degli elementi del processo (sez. 5^ 1.6.2000 n. 3178 rv 216940).
In tale situazione, pur dovendosi rilevare che la Corte di appello ha sbagliato laddove ha ritenuto di non dover motivare su tali questioni, attesa la intervenuta prescrizione del reato, l'errore della Corte, che si risolve in una omessa motivazione al riguardo, non può costituire motivo di annullamento della sentenza resa dal giudice di Lecce, dovendosi ribadire che non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (sez. 4^ 15.12.1998 - 16.2.1999 n. 1982 rv. 213230). Prive di pregio sono le doglianze, avanzate da entrambi gli imputati circa la mancata rinnovazione del dibattimento al fine di disporre perizia collegiale, dal momento che è noto che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, nella specie rappresentati dalla già esistente consulenza tecnica del pubblico ministero e dall'accertamento peritale, oltre che dalle consulenze di parte, atti ai quali si è ampiamente richiamata la Corte di appello nel motivare il proprio convincimento, in particolare, esprimendo piena adesione alla perizia svolta in primo grado, completa ed esauriente, ed ai chiarimenti forniti in dibattimento dai periti, anche in relazione alle questioni poste dai consulenti degli imputati, così implicitamente rendendo chiaro il giudizio di superfluità di un ulteriore accertamento peritale.
Quanto al merito della responsabilità, la sentenza qui impugnata ha fornito adeguata motivazione ribadendo, come già la richiamata ed integrativa sentenza di primo grado, quest'ultima particolarmente diffusa ed esaustiva, la concorrente responsabilità dei due medici. In particolare è stata addebitata al primario dott. IG la responsabilità di aver disposto la prima prova da sforzo del 21 agosto nonostante la presenza di controindicazioni (segni di sofferenza ischemica risultanti dall'elettrocardiogramma del 15 agosto, dolore retrosternale segnalato dal paziente, inattendibilità dell'esame holter effettuato per la presenza di numerosi artefatti) nonché la ripetizione della stessa, sotto trattamento medico, a distanza di 24 ore dalla prima, nonostante il risultato positivo per alterazioni ischemiche riscontrate nella test del 21, addirittura iniziate a bassa soglia, cioè dopo la prima fase di lavoro a 25 watts. Così disponendo, il dott. IG ha gravemente sbagliato, avendo utilizzato per il AT un protocollo di valutazione che faceva riferimenti a pazienti reduci da un infarto miocardico acuto che non presentassero complicazioni;
mentre nella specie il AT presentava segnali, sopra evidenziati, ricavabili dalla cartella clinica e messi in evidenza dai periti, che indicavano chiaramente l'esistenza di complicazioni e che avrebbero dunque dovuto indurre il medico a non ordinare un pericoloso esame al cicloergonometro ma piuttosto a tenere a riposo il paziente ed avviarlo alla coronarografia.
La colpa del dottor OR è stata ravvisata nell'avere egli eseguito il test da sforzo, senza controllarne la necessità e la praticabilità, come avrebbe dovuto nell'esercizio del libero e responsabile esercizio dei suoi compiti, e per di più per averlo proseguito anche dopo che si verificarono, come peraltro già avvenuto il giorno prima e allo stesso momento, i segni di sofferenza ischemica che avrebbero dovuto portare, secondo il corretto protocollo terapeutico da applicare nella specie, alla interruzione immediata del test. Inammissibili sono le censure svolte al riguardo dal ricorrente, peraltro con riferimento al solo art. 129 c.p.p., trattandosi di contestazioni su circostanze di fatto definitivamente accertate dai giudici di merito.
Tali comportamenti, come indicato dai periti, hanno determinato una ischemia protratta nel paziente, la disfunzione del muscolo papillare e successivamente la rottura dello stesso, portando alla morte del AT.
Risulta dunque correttamente accertato anche il nesso di causalità, da entrambi i ricorrenti posto in discussione nel tentativo di addossare all'altro medico la esclusiva responsabilità dell'evento, ma che la dettagliata esposizione dei fatti, risultante specie dalla sentenza di primo grado, ha dimostrato essere conseguenza delle azioni di entrambi, responsabili il dott. IG, quale primario, della complessiva gestione del paziente, del primo elettrocardiogramma e di aver ordinato il secondo ed il dott. OR di aver effettuato e non interrotto l'ultimo elettrocardiogramma. Nè può ritenersi come vorrebbe al difesa di IG, che il nesso di causalità sia stato interrotto dal comportamento del dott. OR dal momento che l'errore dal medesimo compiuto nell'esercizio della sua professione non costituisce comportamento eccezionale o abnorme, tale da interrompere il nesso di causalità a norma dell'art. 41 c.p., comma 2.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2009