Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2010, n. 43726
CASS
Sentenza 11 novembre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel caso in cui si proceda con rito abbreviato, i risultati della consulenza tecnica disposta dal P.M. su sostanze non soggette a modificazioni in tempi brevi, e pertanto senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 360 cod. proc. pen., possono legittimamente essere utilizzati per la decisione, al pari di tutti gli altri atti di indagine svolti, a norma degli artt. 438 e 442 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad un accertamento tecnico effettuato su tracce di sangue e sul DNA dell'imputato).

In tema di accertamenti tecnici non ripetibili, l'imputato che non abbia tempestivamente formulato riserva di promuovere incidente probatorio, ai sensi dell'art. 360, comma quarto, cod. proc. pen., decade dalla possibilità di sollevare, successivamente, l'eccezione di inutilizzabilità dell'accertamento tecnico disposto dal P.M., sotto il profilo della mancanza del presupposto della non ripetibilità dell'atto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2010, n. 43726
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43726
    Data del deposito : 11 novembre 2010

    Testo completo