Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 2
Nel caso in cui si proceda con rito abbreviato, i risultati della consulenza tecnica disposta dal P.M. su sostanze non soggette a modificazioni in tempi brevi, e pertanto senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 360 cod. proc. pen., possono legittimamente essere utilizzati per la decisione, al pari di tutti gli altri atti di indagine svolti, a norma degli artt. 438 e 442 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad un accertamento tecnico effettuato su tracce di sangue e sul DNA dell'imputato).
In tema di accertamenti tecnici non ripetibili, l'imputato che non abbia tempestivamente formulato riserva di promuovere incidente probatorio, ai sensi dell'art. 360, comma quarto, cod. proc. pen., decade dalla possibilità di sollevare, successivamente, l'eccezione di inutilizzabilità dell'accertamento tecnico disposto dal P.M., sotto il profilo della mancanza del presupposto della non ripetibilità dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2010, n. 43726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43726 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 11/11/2010
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 3484
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 19590/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG SI N. IL *30/04/1970*;
avverso la sentenza n. 6480/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 17/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Gup presso il Tribunale di Latina, giudicava:
AG SI;
unitamente a:
TI RN;
perché imputati:
a)-del reato di rapina, aggravata - dal numero delle persone aventi il volto travisato e - dall'uso dell'arma, commesso nella gioielleria "*Terriaca*" di *Latina* ove, mediante minaccia con una pistola e violenza in danno di AC AE, si impossessavano dei gioielli esposti nella vetrina e sul banco del negozio;
b)-del reato di lesioni in danno di AC AE, giudicate guaribili in gg. 7;
c)-del reato di detenzione e porto abusivi della pistola utilizzata per la rapina;
d)-del reato di ricettazione dell'autovettura Fiat Uno usata per compiere la rapina, risultata di provenienza furtiva;
-con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per entrambi gli imputati;
Fatti accertato in *Latina lì 08.05.2008*;
Gli imputati proponevano gravame e la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17.11.2009, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena in quella di anni 8 di reclusione ed Euro 1.600 di multa ciascuno, confermando nel resto;
Ricorre per cassazione il solo imputato LI MA, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) e). 1)-Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge e nullità dell'accertamento tecnico effettuato dal Consulente del PM, osservando;
-che l'accertamento è stato compiuto sulle tracce di sangue presenti su un ago-cannula, comparate con quelle presenti su una manica di lana usata dai rapinatori per la rapina;
-che però tale accertamento sarebbe nullo perché l'ago cannula è stato prelevato dagli agenti di PG senza un verbale di sequestro;
-che l'assenza di un regolare atto di sequestro rendeva irripetibile l'accertamento tecnico;
tanto più che non era dato comprendere ove fosse stato conservato l'ago cannula dopo l'accertamento stesso;
la perizia non sarebbe ripetibile e, quindi, quella effettuata in giudizio non era utilizzabile;
-che, in ogni caso, l'irripetibilità dell'accertamento tecnico, avrebbe reso obbligatoria la procedura prevista dall'art. 360 c.p.p., non adottata nella specie;
2)-la sentenza era da censurare illogicità nella parte in cui aveva fondato la penale responsabilità dell'imputato sul predetto accertamento tecnico del PM ritenendo che sull'ago-cannula vi fossero le tracce di sangue del LI\, mentre non vi era alcuna prova che quell'ago fosse stato effettivamente utilizzato per prelevare sangue al LI\, atteso che gli agenti di PG lo avevano trovato abbandonato sulla lettiga su cui era stato adagiato l'imputato; -la motivazione adottata dalla Corte di appello sulla riducibilità dell'ago al LI\ sarebbe illogica perché contraddetta dalla circostanza che nel referto del pronto soccorso dell'ospedale non vi era menzione di prelievi ematici effettuati sul predetto;
3)-la sentenza era illogica anche perché non avrebbe considerato che gli esiti dell'accertamento tecnico non erano univoci, in quanto il Consulente aveva chiaramente descritto due possibili ipotesi, sicché non vi era certezza che il profilo genetico rinvenuto dal Consulente appartenesse effettivamente al LI\;
-anche gli altri elementi indicati nella sentenza erano equivoci, atteso che il figlio della parte offesa aveva notato la presenza del LI\ nei pressi della gioielleria ben due ore prima della rapina e che anche la "Opel Tigra" usata dai rapinatori non poteva attribuirsi al LI\ poiché non ne era stata annotata la targa;
4)-la sentenza era da censurare perché aveva ritenuto in maniera illogica la responsabilità per la detenzione ed il porto abusivi di pistola senza considerare che l'arma non era stata mai rinvenuta, sicché non vi era la prova che si trattasse di arma vera e non di un giocattolo;
-non vi era motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non bastando la menzione dei soli precedenti penali;
del pari non vi era motivazione in ordine al calcolo dell'aumento della pena per la continuazione, effettuato in maniera immotivata ed eccessiva;
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sono infondati.
L'eventuale irregolarità conseguente al prelievo dell'ago cannula senza la redazione di un verbale di sequestro non costituisce una nullità assoluta, poiché la sentenza impugnata da atto che la PG ha comunque redatto un verbale in data *09.05.08* e che la definizione di "verbale di acquisizione" ha natura terminologica e "nulla toglie alla sostanza dell'atto che risponde agli stessi criteri del verbale di sequestro".
Si tratta di una motivazione assolutamente condivisibile, tanto più che nella specie si è scelto il giudizio abbreviato che costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento".
Ne consegue che in esso, mentre non rilevano ne' l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, ne' le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica" , inerente, cioè, agli atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento. Cassazione penale, sez. un., 21/06/2000, n. 16. Ne consegue la piena utilizzabilità del predetto verbale di acquisizione dell'ago cannula, avente la funzione sostanziale di verbale di sequestro, ed anche la piena utilizzabilità dei risultati della Consulenza del PM.
Riguardo alla dedotta violazione dei principi di cui all'art. 360 c.p.p. va osservato che la giurisprudenza, in tema di accertamenti tecnici non ripetibili, ha sancito il principio per il quale, ove l'imputato non abbia tempestivamente formulato riserva di promuovere incidente probatorio, ai sensi dell'art. 360 c.p.p., comma 4, decade dalla facoltà di eccepire, in momento successivo, sotto il profilo dell'assenza del presupposto dell'irripetibilità dell'atto, l'inutilizzabilità dell'accertamento disposto dal pubblico ministero. Cassazione penale, sez. 1, 29/11/2007, n. 47502. Tale principio evidenzia la mancanza di nullità assoluta nel caso di violazione della procedura di cui all'art. 360 c.p.p., sicché, nel caso in cui si proceda con giudizio abbreviato, i risultati della consulenza tecnica disposta dal p.m. su sostanze non soggette a modificazioni in tempi brevi e, pertanto, senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 360 c.p.p., non trattandosi di accertamento irripetibile, se inseriti nel fascicolo del p.m. legittimamente possono essere utilizzati ai fini della decisione, a norma dell'art. 440 c.p.p., al pari di tutti gli altri atti di indagine svolti. Cassazione penale, sez. 6, 18/11/1992. Del tutto correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha respinto le eccezioni relative alle dedotte violazioni dell'art. 360 c.p.p., focalizzando l'attenzione solo sull'eventuale irripetibilità degli accertamenti tecnici sul DNA dell'imputato.
- Al riguardo la Corte di appello ha motivato osservando che l'accertamento tecnico in questione era stato effettuato, oltre che sull'ago cannula, anche su un frammento del guanto di lattice abbandonato dai rapinatori, del quale era stato conservato un frammento, sicché l'accertamento tecnico era pienamente ripetibile. (pag. 11 motivaz. app.).
Si tratta di una motivazione congrua poiché non viene posto in dubbio che i guanti di lattice (e la maglia di lana usata come passamontagna) fossero riconducigli ai rapinatori, sicché ove mai l'ago cannula non fosse più riutilizzabile per un nuovo esame (circostanza dedotta ma non provata dal ricorrente) l'accertamento tecnico del DNA trovato sul guanto di lattice potrebbe essere sempre ripetibile, atteso che il profilo genetico dell'imputato non è suscettibile di modificazione, come correttamente osservato dalla stessa corte del merito.
Ugualmente infondato è il motivo con il quale si formulano dubbi, sia sulla riconducibilità dell'ago cannula al LI\ e sia sull'individuazione certa del profilo genetico del medesimo, posto che, quanto al primo punto, la Corte di appello ha motivato osservando che dal verbale di acquisizione dell'ago emerge in maniera chiara che i militari operanti - "prelevavano un ago intriso di sangue abbandonato sulla lettiga, ago utilizzato poco prima dagli infermieri su LI MA" (pag. 8 motivaz. app.) e, quanto al secondo punto, la sentenza motiva nel senso che la consulenza, pur dando atto della complessità dell'accertamento, caratterizzato dall'astratta possibilità di pervenire a due distinti esiti, risultava comunque pienamente condivisibile nella sua conclusione:
"avvalorata pesantemente dal calcolo del rapporto della veridicità di due ipotesi alternative comunemente detto Likelihood Ratio" ed aveva comunque, "privilegiato la soluzione che riconduceva le tracce ematiche al LI\." (pag. 12 motiv. app.)
Le soluzioni al riguardo proposte dal ricorrente sono meramente alternative e si scontrano con la precisa motivazione adottata dalla Corte territoriale che, essendo sostenuta da adeguata e non illogica motivazione, risulta incensurabile in questa sede. Va ricordato che in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale sez. 4 29 gennaio 2007. n. 12255.
Per altro, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Cassazione penale sez. 4 12 giugno 2008. n. 35318.
Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio anche per quanto riguarda l'aumento per la continuazione, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche;
atteso che riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e la personalità dell'imputato e riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai numerosi e reiterati precedenti penali dell'imputato.
Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. (Cassazione penale sez. 4 04 - luglio 2006, n. 32290).
Ugualmente infondati sono i motivi di censura sull'omessa motivazione della Corte territoriale riguardo al dubbio che la pistola usata per la rapina potesse essere un giocattolo atteso che, in realtà, sul punto i motivi di appello erano generici in quanto non prospettavano alcun elemento concreto sulla probabilità che si trattasse effettivamente una pistola giocattolo;
in presenza di motivi generici non vi era obbligo di motivazione per il giudice di appello, essendo noto il principio per il quale nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi proposti dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado. Cassazione penale, sez. 3, 01/02/2002, n. 10156. Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2010