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24 ottobre 1989
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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2 gennaio 2000
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1 gennaio 2023
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Art. 582. Presentazione dell'impugnazione 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione e' presentato ((mediante deposito con le modalita' previste dall'articolo 111- bis)) nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)) .
(( 1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalita' di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione. )) ((290)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter , 483 , comma 1-bis , 582 , comma 1-bis, del codice di procedura penale , cosi' come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati".
(( 1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalita' di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione. )) ((290)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter , 483 , comma 1-bis , 582 , comma 1-bis, del codice di procedura penale , cosi' come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati".
Commentari • 282
- 1. Le Sezioni unite sul deposito del ricorso per cassazione in sede cautelarehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 247.04626
[…] Secondo tale interpretazione, di fatto, l'applicazione dell'art. 582 c.p.p. (che prevede la possibilità di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo dove le parti private e i difensori si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, […] Più precisamente, si rilevava come il regime delle impugnazioni cautelari non potesse definirsi come autonomo o autosufficiente, e si escludeva pertanto che il mancato richiamo alle norme generali sulle impugnazioni di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p. potesse avere alcun significato preclusivo; la III Sezione della Corte di Cassazione individuava, peraltro, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/06/2017, n. 47374Provvedimento: […] La richiesta di riesame delle misure cautelari reali di cui all'art. 324, al pari di quella di cui all'art. 309 cod. proc. pen. in materia di misure cautelari personali, costituisce un mezzo di impugnazione e ad essa è pertanto applicabile la disciplina generale sulle impugnazioni prevista dal codice di rito (Libro IX) e l'art. 582 cod. proc. pen. è norma compresa nel Titolo I, recante, appunto "Disposizioni generali". […] Sul rapporto tra gli artt. 309 e 582 cod. proc. pen., sono intervenute le Sezioni Unite, affermando il seguente principio: "Il rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l'art. 309, comma 4, […]Leggi di più...
- possibilità·
- presentazione negli uffici di cui all'art. 582 cod. proc. pen·
- procedimento di riesame·
- misure cautelari reali·
- richiesta·
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- impugnazioni·
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- personali·
- misure cautelari