Sentenza 26 aprile 2007
Massime • 3
La distruzione delle documentazione delle intercettazioni, i cui risultati non possono essere utilizzati a norma dell'art. 271, commi primo e secondo, cod. proc. pen., non può essere disposta in esecuzione di una dichiarazione di inutilizzabilità intervenuta nel procedimento incidentale "de libertate", perché presuppone una statuizione di inutilizzabilità processualmente insuscettibile di modifiche, che faccia escludere la possibilità di utilizzazione futura nell'ambito del processo.
Il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero non è incompatibile con l'ufficio di testimone, perchè non assume la qualità di ausiliario del pubblico ministero.
La decisione con cui la Corte di cassazione dichiara, in sede di procedimento incidentale "de libertate", l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, per difetto di motivazione del decreto con cui il pubblico ministero ha disposto il ricorso agli impianti esterni, non ha effetti preclusivi per il giudice del procedimento principale, che conserva integro il potere di valutare l'utilizzabilità degli stessi risultati intercettativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2007, n. 33810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33810 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/04/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO ES - Consigliere - N. 684
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 39234/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA GI, n. 23.03.1961;
ES VA, n. 16.07.1961;
RI ES, n. 27.10.1965;
AN AN NC, n. 09.08.1978;
avverso la sentenza emessa il giorno 02.03.2005 dalla Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Martusciello Vittorio, che ha concluso per l'annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rigetto dei ricorsi nel resto;
Uditi i difensori degl'imputati, avv. Lojacono F. (per RA), M. Santambrogio e A. Gaito (per ES), A. Veneto (per RI), A. Managò (per AN), che si riportano ai rispettivi motivi, invocando altresì i primi due la L. n. 49 del 2006. FATTO
Con sentenza del 02.03.2005 la Corte d'appello di Milano confermava le condanne inflitte in primo grado a RR GI, ES VA, RI ES e AN AN NC per i reati di detenzione e trasporto di eroina (capo 1, ascritto e ritenuto per tutti) e cocaina (capo 2, ascritto a tutti ad eccezione dell'AN, ed escluso per il RI).
Propongono ricorso gl'imputati.
Il RR deduce:
1) - l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, a favore di quello di Monza, per essersi l'iniziale condotta relativa al primo dei reati (quello di cui al capo 2) di pari gravità verificata in Carate Brianza, alla stregua dello stesso tenore del capo di imputazione e delle emergenze probatorie;
2)- la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche relative alle r.i.t. nn. 3353/01, 245/02 e 3202/01, per omessa motivazione, nei decreti esecutivi del P.M., sulle eccezionali ragioni di urgenza di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, (non identificabili con quelle di cui all'art. 267 c.p.p., comma 2, ne' ravvisatoli in relazione a mere esigenze investigative);
3) - la inutilizzabilità della testimonianza del consulente tecnico del P.M., Dott. Loddo e della relazione di analisi dallo stesso redatta, in conseguenza della dichiarata nullità delle operazioni di campionatura e distruzione della sostanza per omesso avviso ai difensori;
4) - la violazione dell'art. 192 c.p.p., per essere stata la responsabilità del prevenuto affermata sulla base di conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche di dubbia attribuibilità;
5) - il vizio di motivazione sull'entità della pena.
Il ES, con un primo atto di ricorso, deduce:
1) - la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche relative alle utenze in uso al RA, siccome già dichiarata dalla Suprema Corte in sede di procedimento cautelare e dallo stesso giudice di merito in una pronuncia adesiva a tale dictum, a cui avrebbe dovuto far seguito la distruzione delle registrazioni;
2) - la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, per omessa motivazione, nei decreti esecutivi del P.M., sulle eccezionali ragioni di urgenza di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3 (non identificabili con quelle di cui all'art. 267 c.p.p., comma 2);
3) - L'illegittimità della mancata ammissione della testimonianza del sig. VI UT in ordine alla indisponibilità, dallo stesso certificata, degli impianti di registrazione della Procura;
4) - la violazione di legge e il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità del prevenuto, posto che:
a) - l'accertamento della natura e qualità della sostanza stupefacente fu effettuato, dopo che era stata dichiarata la nullità delle operazioni di campionatura e distruzione della sostanza stessa per omesso avviso ai difensori, attraverso l'audizione del consulente tecnico del P.M., senza l'osservanza, dunque, delle forme e delle garanzie di cui dall'art. 220 c.p.p., all'art. 230 c.p.p.;
b)- il suo concorso negli episodi del 12.02.2002 e del 26/27.01.2002 (per il quale ultimo appare fra l'altro del tutto arbitraria la individuazione della contestata quantità di stupefacente) è desunto da una lettura forzosa delle intercettazioni, le quali non comprovano affatto la consapevolezza del contenuto delle operazioni da parte del ES;
5) - il vizio di motivazione sull'entità della pena.
Con un secondo atto di ricorso il ES ha ripreso il motivo della inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche relative alle utenze in uso al RA, siccome già dichiarata dalla Suprema Corte in sede di procedimento cautelare e dallo stesso giudice di merito in una pronuncia adesiva a tale dictum, sottolineando, da un lato, che la detta pronuncia della S. C. aveva rilevato un vizio genetico delle intercettazioni e, dall'altro, che un successivo intervento del Supremo Collegio - ritenuto correttivo della precedente pronuncia dai giudici di merito - si era in realtà limitato a escludere in genere la vincolatività del giudicato cautelare e la necessità dell'immediata distruzione della documentazione relative alle intercettazioni considerate inutilizzabili, e non poteva, comunque, per coerenza, esser ritenuto a sua volta vincolante. Quanto alla attestazione, peraltro generica, del P.M. circa la indisponibilità degli impianti della Procura, non può, secondo il ricorrente, accettarsi la tesi che tale attestazione possa prescindere dal riferimento al registro previsto dal quinto comma dell'art. 267 c.p.p., e non sia, comunque, in alcun modo verificabile da parte del giudice, onde, sotto tale profilo, avrebbe dovuto ammettersi la testimonianza del sig. VI UT. Con motivi aggiunti il ES ha ripreso la doglianza dell'inutilizzabilità della testimonianza e della relazione del consulente tecnico del P.M., siccome precluse dalla dichiarata nullità delle operazioni di campionatura e distruzione della sostanza repertata, nonché dal divieto di cui all'art. 197 c.p.p., comma 1. Il RI deduce:
1) - l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, a favore di quello di Palmi, per essersi l'iniziale condotta relativa al primo dei reati (quello di cui al capo 2) verificata in Rosario, luogo del comprovato accordo di acquisto intercorso fra ES e RR;
2) - la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, per omessa valida e verificabile motivazione, nei decreti esecutivi del P.M., sua"insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura, e, nei decreti di convalida del GIP, sulle eccezionali ragioni di urgenza di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, (non identificabili con quelle di cui all'art. 267 c.p.p., comma 2);
3) - la violazione di legge e il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità del prevenuto, siccome basata su travisamenti ed erronee interpretazioni della sua condotta, limitatasi a una mera presenza sul luogo dei fatti;
4) - il vizio di motivazione sull'entità della pena.
Con motivi nuovi il RI ha ripreso e sviluppato le doglianze relative alla affermazione di responsabilità e alla entità della pena.
Con ulteriori motivi il RI ha invocato l'applicabilità in proprio favore della L. n. 49 del 2006. AN deduce:
1)- l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, a favore di quello di Monza, per essersi l'iniziale condotta relativa al primo dei reati (quello di cui al capo 2) di pari gravità verificata in Carate Brianza, ove, alla stregua dello stesso tenore del capo di imputazione e delle emergenze probatorie, s'incontrarono per la consegna della droga o per il relativo accordo il RR e il AN, prima di spostarsi nella zona di Pioltello;
ovvero, in subordine, a favore del Tribunale di Reggio Calabria, per la vis attractiva dell'assunzione delle prime indagini da parte della DDA reggina;
2) - la inutilizzabilità dei risultati delle disposte intercettazioni telefoniche, già dichiarata, peraltro, dalla Suprema Corte in sede di procedimento cautelare, per omessa valida motivazione, nei decreti esecutivi del P.M., sull'insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura, nonché sulle eccezionali ragioni di urgenza di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3 (non presumibili in base alla tipologia del reato, ne' ravvisabili in relazione a mere esigenze investigative);
3) - la inutilizzabilità della testimonianza del consulente tecnico del P.M., dott. Loddo, in conseguenza della dichiarata nullità delle operazioni di campionatura e distruzione della sostanza per omesso avviso ai difensori;
4) - la violazione di legge e il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità del prevenuto, siccome basata su travisamenti ed erronee interpretazioni della sua condotta, limitatasi a una mera presenza sul luogo dei fatti;
5) - il vizio di motivazione sull'entità della pena.
Con motivi aggiunti l'AN ha ripreso le eccezioni relative alla inutilizzabilità dei risultati delle disposte intercettazioni telefoniche e della testimonianza del consulente tecnico del P.M., e ha evidenziato come egli non sia stato mai direttamente captato in alcuna conversazione.
DIRITTO
DENUNCE DI VIZI PROCESSUALI O ATTINENTI ALLE PROVE.
Questione della competenza territoriale.
RR e AN eccepiscono l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, a favore di quello di Monza, per essersi l'iniziale condotta relativa al primo dei reati (quello di cui al capo 2), di pari gravità, verificata, alla stregua dello stesso tenore del capo di imputazione e delle emergenze probatorie, in Carate Brianza, ove s'incontrarono per la consegna della droga o per il relativo accordo il RR e il AN, prima di spostarsi nella zona di Pioltello.
AN, in subordine, sostiene la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, per la vis attractiva dell'assunzione delle prime indagini da parte della DDA reggina.
RI, a sua volta, eccepisce l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, a favore di quello di Palmi, per essersi l'iniziale condotta relativa al primo dei reati (quello di cui al capo 2) verificata in Rosario, luogo del comprovato accordo di acquisto intercorso fra ES e RA.
Le eccezioni sono infondate.
La condotta di cui al capo 2) dell'imputazione, cui dette eccezioni fanno riferimento, in forza del coordinato disposto degli artt. 12 e 16 c.p.p., consiste, invero, in una progressione criminosa, comprensiva di detenzione, taglio, trasporto e smercio della droga, per la quale deve applicarsi la regola dell'art. 8 c.p.p., comma 3 (Cass. 12.05.2004, Tornassi;
30.06.1998, Contini;
10.01.1996, Tassi). Ora, la prima condotta rilevante a tal fine è stata motivatamente individuata dai giudici di merito in Pioltello, in un garage nella disponibilità del coimputato AN, ove si diedero appuntamento quest'ultimo e il RR e ove sono state rinvenute tracce concrete dell'attività di taglio e confezionamento.
L'obiezione secondo cui il "ritiro" della droga sarebbe anteriormente avvenuto in Carate Brianza, come indicato nello stesso capo di imputazione, è stata legittimamente e logicamente respinta col rilievo dell'assenza di qualsiasi elemento di riscontro a sostegno di tale indicazione, rimasta, quindi, a livello di mera e irrilevante ipotesi (Cass. 21.12.1992, Ferlin;
27.03.1992, Valenti). Nè in contrario possono utilmente invocarsi risultanze emerse nell'istruttoria dibattimentale, come, in particolare, le dichiarazioni dell'ispettore IO - che sono del resto incerte e suppositive sul punto -, valendo al riguardo lo sbarramento di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1. (Cass. 18.06.1997, Agreste). La tesi del RI della competenza del Tribunale di Palmi è basata su mere ipotesi, supportate anch'esse dal riferimento alla (non utilmente invocabile, per le ragioni dette) deposizione dibattimentale del IO.
Priva di qualsiasi concreto ragguaglio agli effetti del dedotto spostamento della competenza a Reggio Calabria, a sensi degli artt.51, 12 e 16 c.p.p.., è l'eccezione subordinata sollevata in proposito dall'AN, che, fra l'altro, non è neppure soggettivamente interessato al reato di cui al capo 2) dell'imputazione.
Questione relativa all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche.
Tutti gli imputati eccepiscono la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, per omessa motivazione, nei decreti esecutivi del P.M., ovvero nei decreti di convalida del GIP, sulle eccezionali ragioni di urgenza di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, a loro avviso non identificatali con quelle di cui all'art.267 c.p.p., comma 2, non presumibili in base alla tipologia del reato, ne' ravvisabili in relazione a mere esigenze investigative). ES, RI e AN denunciano, ai fini dell'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, anche l'omissione di una valida e verificabile motivazione, nei decreti esecutivi del P.M., sull'insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura. Rileva al riguardo ES come la generica attestazione del P.M. di indisponibilità degli impianti della Procura non possa prescindere dal riferimento al registro previsto dall'art. 267 c.p.p., comma 5 e debba, comunque, essere verificabile da parte del giudice, onde, sotto tale profilo, avrebbe dovuto ammettersi la testimonianza del sig. VI UT.
A sostegno dell'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni, ES aggiunge il rilievo (fatto anche dall'AN) che essa era già stata dichiarata dalla Suprema Corte in sede di procedimento cautelare e dallo stesso giudice di merito in una pronuncia adesiva a tale dictum, sottolineando, da un lato, che la detta pronuncia della S. C. aveva rilevato un vizio genetico delle intercettazioni e, dall'altro, che un successivo intervento del Supremo Collegio - ritenuto correttivo della precedente pronuncia dai giudici di merito - si era in realtà limitato a escludere in genere la vincolatività del giudicato cautelare e la necessità dell'immediata distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni considerate inutilizzabili, e non poteva, comunque, per coerenza, esser ritenuto a sua volta vincolante.
Le surriportate eccezioni sono infondate.
È vero, in effetti, che questa Corte, decidendo sui ricorsi del RR, del ES dell'AN avverso le ordinanze del Tribunale del riesame confermative delle originarie misure cautelari, ebbe a rilevare - annullando conseguentemente senza rinvio le ordinanza impugnate - l'inutilizzabirità delle intercettazioni in esame, per mancanza di valida motivazione, nel decreto esecutivo del P.M., circa l'insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura, e che, a seguito di tanto, il giudice ordinò l'immediata liberazione degli indagati.
Senonché, questa stessa Corte, investita dei ricorsi avverso l'ordinanza del 30.04.2004 con cui il Tribunale della libertà di Milano aveva, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., (ri)applicato ai predetti soggetti la misura della custodia carceraria a seguito della loro condanna in primo grado, ebbe, con sentenza del 28.10.2004, a rilevare, da un lato, che le precedenti sentenze emesse a fini cautelari non potevano precludere una diversa valutazione giuridica da parte del giudice della cognizione principale, che, in ossequio ai principi affermati dalla Sezioni unite con sentenza 26.11.2003, Gatto, aveva ritenuto utilizzabili le intercettazioni in discorso, e, dall'altro, che non vi era stata, nella specie, violazione della disposizione di cui all'art. 271 c.p.p., comma 3, in quanto alla effettiva e irreversibile distruzione ivi prevista deve procedersi solo in presenza di una statuizione di inutilizzabilità processualmente insuscettibile, in assoluto, di modifiche, quale certamente non era quella adottata, nella specie, dalla Suprema Corte ai soli fini cautelari.
Ad avviso del Collegio, il principio affermato dalla sentenza del 28.10.2004 circa la non efficacia preclusiva, per il giudice del procedimento principale, delle statuizioni definitive assunte nel procedimento incidentale della cautela, deve essere condiviso. Il procedimento incidentale, infatti, è per sua natura destinato a concludersi con un provvedimento diretto a soddisfare lo specifico e provvisorio interesse in funzione del quale si svolge. Le situazioni che ne costituiscono l'oggetto sono secondarie e accessorie rispetto alla situazione cui attiene il procedimento principale e, benché collegate a questa, ricevono uno svolgimento autonomo e chiuso in se stesso, che si differenzia strutturalmente da quello del procedimento principale per competenza funzionale, strumenti conoscitivi, tempi di espletamento, partecipazione di soggetti ecc...
Una preclusione della statuizione del giudice dell'incidente sui poteri del giudice della cognizione principale verrebbe a violare lo stesso principio del giudice naturale, espropriando il secondo di una porzione della sua funzione istituzionale e vanificando così per le parti le più ampie garanzie all'esercizio di questa collegate. Nè, riguardo allo specifico tema delle intercettazioni, vale richiamare l'introduzione (a opera della L. n. 63 del 2001), nell'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama espressamente l'art.271 c.p.p., comma 1. A parte, infatti, la considerazione che, già
prima di tale modifica, si riconosceva in giurisprudenza la diretta applicabilità ai fini cautelari della regola di cui all'art. 271 c.p.p., comma 1. (v. Cass. SS.UU. 27.03.1996, Monteleone, SS.UU. 20.11.1996, Glicora), l'argomento proverebbe troppo, in quanto, poiché il citato comma 1 bis richiama anche l'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, dovrebbe conseguirne per analogia la vincolatività, per il giudice della cognizione principale, anche delle statuizioni cautelari concernenti le chiamate in correità, con evidente stravolgimento dell'intero sistema penalprocessuale. Evidentemente collegata alla problematica testè trattata è quella attinente alla omessa distruzione immediata delle intercettazioni ritenute inutilizzabili in sede di procedimento incidentale, in relazione alla quale la sentenza del 28.10.2004 ebbe ad escludere la violazione della disposizione di cui all'art. 271 c.p.p., comma 3, affermando che alla effettiva e irreversibile distruzione ivi prevista deve procedersi solo in presenza di una statuizione di inutilizzabilità processualmente in suscettibile, in assoluto, di modifiche, quale certamente non era quella adottata, nella specie, dalla Suprema Corte ai soli fini cautelari.
Ad avviso del Collegio, la disposizione codicistica citata non può interpretarsi nel senso che imponga la distruzione immediata delle intercettazioni ritenute inutilizzabili solo in sede di procedimento cautelare, proprio perché, con tale lettura, si determinerebbe di fatto quella preclusione al giudice della cognizione di rivalutare la questione dell'utilizzabilità o meno delle intercettazioni stesse, che si è visto i incompatibile col sistema. In ossequio alle suesposte esigenze di coerenza di questo, e tenuto conto del testuale riferimento della disposizione "de qua" al "processo", nonché della "procedimentalizzazione" delle operazioni di distruzione, prevista dall'art. 269 c.p.p., comma 3, deve, pertanto, ritenersi che alla concreta attività di distruzione delle intercettazioni può e deve procedersi solo quando possa escludersene con certezza l'utilizzazione futura nell'ambito del processo: situazione che non ricorreva, per tutto quanto sopra detto, all'esito delle richiamate sentenze che annullarono le ordinanze di riesame.
Venendo ora allo specifico delle dedotte violazioni di quanto prescritto nell'art. 268 c.p.p., comma 3, deve osservarsi che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto idoneo, ai fini della valida motivazione del requisito della insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura, il riferimento, nel decreto del P.M., alla "indisponibilità delle postazioni esistenti presso questa Procura della Repubblica", attenendosi così fedelmente al principio fissato dalla succitata sentenza Gatto, secondo cui la motivazione sul requisito in parola è validamente soddisfatta anche con la semplice enunciazione relativa alla "indisponibilità di linee presso la locale procura" (espressione del tutto analoga a quella surriportata), posto che con queste parole (e indipendentemente - devesi qui aggiungere - dal riferimento, non formalmente richiesto, al registro di cui all'art. 267 c.p.p., comma 5) non si ripete la formula legislativa ma si indica una situazione obiettiva, riconducibile al concetto normativo di "insufficienza" degli impianti, e si rappresenta la fattispecie concreta e la sua corrispondenza con quella astratta.
Corretta appare anche la reiezione dell'eccezione circa la mancata ammissione della testimonianza di VI UT, autore delle attestazioni (peraltro non necessarie;
v. Cass. 6^ sent. 28521 cc. 16.06.2005) circa l'indisponibilità degli impianti. A parte, infatti, la considerazione che i dubbi sulla veridicità di quanto affermato nel decreto del P.M. avrebbero dovuto essere espressi subito dopo la presa cognizione di tale atto, la suddetta richiesta di prova aveva intrinsecamente un inammissibile carattere esplorativo e, inoltre, data la sua finalità, avrebbe determinato nel teste le condizioni di cui all'art. 198 c.p.p., comma 2. Quanto alla dedotta omessa motivazione, nei decreti esecutivi del P.M., ovvero nei decreti di convalida del GIP, sulle eccezionali ragioni di urgenza di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, che, secondo i ricorrenti, non si possono identificare con quelle di cui all'art.267 c.p.p., comma 2, presumere in base alla tipologia del reato, ne'
ravvisare in relazione a mere esigenze investigative, deve rilevarsi che i giudici di merito hanno al riguardo correttamente e ineccepibilmente puntualizzato che nei decreti del P.M. le eccezionali ragioni di urgenza di cui alla norma citata erano esaustivamente illustrate col riferimento alla grave situazione in atto (implicante l'imminenza delle cessioni di stupefacente, su cui si svolgeva l'indagine), che imponeva di evitare ogni indugio per un efficace intervento accertativo e preventivo-repressivo; non potendosi dubitare che in simili circostanze le ragioni di urgenza dell'indagine integrano anche le eccezionali ragioni giustificatrici dell'utilizzo di impianti esterni alla Procura (Cass. 6^, sent 32469 cc. 19.05.2005; 1^ sent. 23512 cc. 22.04.2004, nonché SS.UU. sent. 31.10.2001, Policastro). Questione dell'utilizzabilità della testimonianza e della relazione del c.t. del P.M.
RR, ES e AN eccepiscono la inutilizzabilità della testimonianza del consulente tecnico del P.M., dott. Loddo e della relazione di analisi dallo stesso redatta, in conseguenza della dichiarata nullità delle operazioni di campionatura e distruzione della sostanza per omesso avviso ai difensori, nonché, secondo il ES, per il divieto di cui all'art. 197 c.p.p., comma 1. L'eccezione è infondata.
L'ingresso in dibattimento della testimonianza del consulente tecnico del P.M., dott. Loddo, e della relazione di analisi chimico- tossicologica dallo stesso redatta è, invero, avvenuto nel contraddittorio e senza alcuna opposizione delle parti (che mai hanno in concreto neppure contestato la corrispondenza della sostanza analizzata a quella dei reperti sequestrati, ne' la metodica seguita nell'analisi).
Su elementi probatori cosi acquisiti non si vede come possa esplicare effetto invalidante la dichiarata nullità delle operazioni di campionatura e distruzione della sostanza: tra queste, avvenute in violazione dei diritti di difesa, e quelli, non persiste infatti alcun nesso causale (e, in ogni caso, opererebbe la sanatoria di cui agli artt. 182 e 183 c.p.p.). Priva di ogni fondamento è poi la tesi dell'incompatibilità a testimoniare del c.t. del P.M. a sensi dell'art. 197 c.p.p., comma 1, non essendo il c.t. un ausiliario in senso tecnico (Cass. 17.02.2004, Ponzio) ed essendo allo stesso riconosciuta dall'art. 501 c.p.p., comma 1, la sostanziale qualità di testimone (Cass. 28.02.1997,
Santilli; 13.10.1993, Pelliccia).
DENUNCE DI VIZI DI MOTIVAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ. Ricorso di RR.
Il RR la violazione dell'art. 192 c.p.p., per essere stata la sua responsabilità del prevenuto affermata sulla base di conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche di dubbia attribuibilità.
Il motivo è infondato.
L'impugnata sentenza, infatti, da ampio e logico conto (v. p. 14) delle ragioni della certa attribuzione all'imputato delle conversazioni che lo coinvolgono pienamente nelle condotte addebitate.
Quanto, in particolare, al riconoscimento della voce da parte degli operanti, rilevasi che non si rinviene nel sistema processuale alcun ostacolo alla piena legittimità di una deposizione avente a oggetto il riconoscimento, operato dal teste, di una voce da lui conosciuta, senza che sia necessario disporre al riguardo perizia fonica (Cass.08.06.2004, Aiuito;
08.06.1994, Morabito).
Ricorso di ES.
ES deduce che il suo concorso negli episodi del 12.02.2002 e del 26/27.01.2002 (per il quale ultimo sarebbe fra l'altro del tutto arbitraria la individuazione della contestata quantità di stupefacente) è desunto da una lettura forzosa delle intercettazioni, le quali non comprovano affatto la consapevolezza del contenuto delle operazioni da parte del ES.
Il motivo è generico e infondato.
L'impugnata sentenza, invero, letta in doverosa congiunzione con la diffusa e dettagliata motivazione della pronuncia di prime cure, in ordine in particolare al tenore e al significato delle conversazioni telefoniche, fornisce ampia e coerente spiegazione del diretto e consapevole coinvolgimento del prevenuto nelle condotte addebitategli, contestato del resto in ricorso con rilievi essenzialmente fattuali.
Anche in ordine alla quantità dello stupefacente di cui al capo 2) dell'imputazione, vi è nell'impugnata sentenza una ricostruzione logica e precisa (v. p. 14).
Ricorso di RI.
RI deduce che l'affermazione della sua responsabilità è basata su travisamenti ed erronee interpretazioni della sua condotta, limitatasi a una mera presenza sul luogo dei fatti.
Il motivo è infondato.
Dalle congiunte motivazioni dell'impugnata sentenza e di quella di prime cure emerge, infatti, una ricostruzione logica e compiuta degli elementi comprovanti la responsabilità del prevenuto, ravvisati essenzialmente nel tenore delle intercettate conversazioni dirette e inter alios, anche successive all'intervento della P.G., nella riscontrata presenza sul luogo dei fatti per l'incontro col corriere e nella condotta nell'occasione tenuta. A proposito della quale non esiste alcun travisamento o contraddizione fra la sentenza della Corte d'appello e quella del Tribunale, posto che un cenno d'intesa fatto da un soggetto a un altro, seguito da un preciso comportamento di quest'ultimo (allontanamento e successive telefonate di allertamento), implica necessariamente una consapevole ricezione del messaggio da parte del destinatario e, quindi, una sua partecipazione allo "scambio" del medesimo.
Ricorso di AN.
AN deduce che l'affermazione della sua responsabilità è basata su travisamenti ed erronee interpretazioni della sua condotta, limitatasi a una mera presenza sul luogo dei fatti.
Il motivo è infondato.
Dalle congiunte motivazioni dell'impugnata sentenza e di quella di prime cure emerge, infatti, una ricostruzione logica e compiuta degli elementi comprovanti la responsabilità del prevenuto, ravvisati essenzialmente nella riscontrata presenza sul luogo dei fatti per l'incontro col corriere, nella condotta nell'occasione tenuta (v. quanto al riguardo osservato per il RI), nel tenore delle intercettate conversazioni inter alios, da cui emerge che egli si trovava con il RI per l'operazione illecita contestata (vedi in particolare il riferimento al fatto che egli era uno "fidato") e, infine, nell'inverosimiglianza dell'accettazione, da parte degli altri, della sua presenza inconsapevole alla operazione stessa. Motivi sul trattamento sanzionatorio.
Tutti gli imputati denunciano il vizio di motivazione sull'entità della pena.
Devesi al riguardo osservare che l'impugnata sentenza reca sul punto una motivazione logica ed esaustiva, anche in relazione al diniego (per tutti, tranne che per l'AN) delle attenuanti generiche e alla differenza di trattamento tra AN e RI. L. 21 febbraio 2006, n. 49. Con motivi aggiunti RI ha invocato l'applicabilità in proprio favore della L. 21 febbraio 2006, n. 49. Tale legge, come noto, ha modificato l'arco della pena edittale per il delitto ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, abbassando il minimo della pena detentiva ad anni sei di reclusione.
In conseguenza di tale modifica, e considerato che in tutti i ricorsi era stata formulata una doglianza sul trattamento sanzionatorio, l'impugnata sentenza, in forza del principio di cui all'art. 2 c.p., comma 4, deve essere annullata limitatamente alla misura della pena nei confronti di tutti i ricorrenti, con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio sul punto, alla luce della citata novella.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla le sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena nei confronti di tutti i ricorrenti e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2007