Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2007, n. 33810
CASS
Sentenza 26 aprile 2007

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La distruzione delle documentazione delle intercettazioni, i cui risultati non possono essere utilizzati a norma dell'art. 271, commi primo e secondo, cod. proc. pen., non può essere disposta in esecuzione di una dichiarazione di inutilizzabilità intervenuta nel procedimento incidentale "de libertate", perché presuppone una statuizione di inutilizzabilità processualmente insuscettibile di modifiche, che faccia escludere la possibilità di utilizzazione futura nell'ambito del processo.

Il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero non è incompatibile con l'ufficio di testimone, perchè non assume la qualità di ausiliario del pubblico ministero.

La decisione con cui la Corte di cassazione dichiara, in sede di procedimento incidentale "de libertate", l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, per difetto di motivazione del decreto con cui il pubblico ministero ha disposto il ricorso agli impianti esterni, non ha effetti preclusivi per il giudice del procedimento principale, che conserva integro il potere di valutare l'utilizzabilità degli stessi risultati intercettativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2007, n. 33810
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33810
    Data del deposito : 26 aprile 2007

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