Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2009, n. 12722
CASS
Sentenza 12 febbraio 2009

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In tema di ricorso per cassazione, è affetto da inammissibilità per genericità il motivo con il quale il Pubblico Ministero eccepisce l'utilizzabilità di un atto (nella specie, intercettazioni telefoniche ritenute dal provvedimento impugnato inutilizzabili) senza indicare specificamente l'atto in questione, poiché in tal modo quest'ultimo non può essere individuato dal giudice di legittimità.

In tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti autorizzativi, nel chiarire le ragioni del provvedimento, in ordine alla indispensabilità del mezzo probatorio, ai fini della prosecuzione delle indagini, ed alla sussistenza dei gravi indizi di reato, deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l'intercettazione di una determina utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona, indicando pertanto il collegamento tra l'indagine in corso e la medesima persona. (Fattispecie in tema di inutilizzabilità di conversazioni telefoniche intercettate sulla base di decreti autorizzativi motivati per relationem con il rinvio ad atti di polizia giudiziaria).

È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso una sentenza di non luogo a procedere, emessa a norma dell'art. 425, comma terzo cod. proc. pen., qualora si denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto sostanziale o processuale, senza indicare come da tale rettificazione possa derivare per l'impugnante un risultato praticamente e concretamente favorevole. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva denunciato l'erronea declaratoria di inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche, omettendo ogni indicazione sulla rilevanza degli elementi indiziari da esse desumibili per sostenere l'accusa in dibattimento).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2009, n. 12722
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12722
Data del deposito : 12 febbraio 2009

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