Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2004, n. 48461
CASS
Sentenza 18 novembre 2004

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In tema di intercettazione di conversazioni telefoniche, deve considerarsi impianto in dotazione alla polizia giudiziaria qualunque apparecchiatura della quale la stessa abbia la disponibilità presso i propri uffici, e dunque anche il materiale tecnico che, appartenendo a privati, venga da costoro consegnato in via precaria per effetto di noleggio o d'un qualunque altro contratto. Ne consegue che non è necessaria, una volta rilasciato il provvedimento che dispone il ricorso ad impianti della polizia giudiziaria (art. 268, comma terzo, cod. proc. pen.), un'autorizzazione del P.M. particolarmente mirata a legittimare l'uso di mezzi appartenenti a terzi. (In motivazione la Corte ha escluso che una tale necessità possa dedursi dalla previsione del comma terzo-bis dello stesso art. 268, che prescrive una specifica autorizzazione quando si debbano intercettare comunicazioni informatiche o telematiche mediante impianti appartenenti a privati, poiché la norma non si riferisce alle conversazioni telefoniche, e si giustifica per la presunzione che gli apparati necessari alla captazione dei segnali informatici o telematici, data la loro complessità, debbano essere utilizzati presso i proprietari, e dunque fuori dal controllo diretto e costante che la polizia giudiziaria può esercitare quando opera in locali di propria pertinenza).

Commentario1

  • 1Intercettazioni telefoniche: il PM deve motivare prima di eseguire le operazioniAccesso limitato
    Paolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2004, n. 48461
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48461
Data del deposito : 18 novembre 2004

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