Sentenza 18 novembre 2004
Massime • 1
In tema di intercettazione di conversazioni telefoniche, deve considerarsi impianto in dotazione alla polizia giudiziaria qualunque apparecchiatura della quale la stessa abbia la disponibilità presso i propri uffici, e dunque anche il materiale tecnico che, appartenendo a privati, venga da costoro consegnato in via precaria per effetto di noleggio o d'un qualunque altro contratto. Ne consegue che non è necessaria, una volta rilasciato il provvedimento che dispone il ricorso ad impianti della polizia giudiziaria (art. 268, comma terzo, cod. proc. pen.), un'autorizzazione del P.M. particolarmente mirata a legittimare l'uso di mezzi appartenenti a terzi. (In motivazione la Corte ha escluso che una tale necessità possa dedursi dalla previsione del comma terzo-bis dello stesso art. 268, che prescrive una specifica autorizzazione quando si debbano intercettare comunicazioni informatiche o telematiche mediante impianti appartenenti a privati, poiché la norma non si riferisce alle conversazioni telefoniche, e si giustifica per la presunzione che gli apparati necessari alla captazione dei segnali informatici o telematici, data la loro complessità, debbano essere utilizzati presso i proprietari, e dunque fuori dal controllo diretto e costante che la polizia giudiziaria può esercitare quando opera in locali di propria pertinenza).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni telefoniche: il PM deve motivare prima di eseguire le operazioniAccesso limitatoPaolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2004, n. 48461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48461 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 18/11/2004
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1683
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina - Consigliere - N. 35726/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO AR;
avverso l'ordinanza, in data 7.4.2004, del tribunale del riesame di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Fausto Cardella;
sentiti il Pubblico Ministero, Dott. MONETTI Vito, ed il difensore dell'indagato, avv. Ernesto D'Ippolito, del foro di Cosenza, che hanno rispettivamente concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LO AR ricorre avverso la ordinanza, in data 7.4.2004, del tribunale del riesame di Catanzaro parzialmente confermativa dell'ordinanza, in data 5.3.2004, del giudice per le indagini preliminari di quello stesso tribunale, con la quale veniva applicata nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui ai capi 1), 8), 72), 74), 88) della rubrica, e deduce:
1) Violazione dell'art. 606, lett. c), c.p.p., in relazione agli artt. 268, comma 3 e 271 c.p.p.. L'utilizzazione di impianti e apparecchiature privati non era stata autorizzata dal p.m. il quale, invece, aveva solamente disposto che le intercettazioni venissero effettuate nella sala ascolto della compagnia carabinieri di Cosenza, in luogo che in quella della procura.
Pure se si aderisse alla giurisprudenza che, interpretando estensivamente l'art. 268, comma 3 bis, c.p.p., consente anche per le intercettazioni telefoniche e ambientali l'uso di apparecchiature appartenenti a privati - uso, in realtà, riservato dalla norma solo alle intercettazioni informatiche o telematiche - sarebbe certamente necessaria una specifica autorizzazione del pubblico ministero che, nel caso di specie, non c'è stata.
La doglianza è infondata.
L'art. 268, comma 3, c.p.p. stabilisce che il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, che le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche o ambientali, di cui agli artt. 266, 267 c.p.p., siano compiute mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. L'art. 348, comma 4, e.p.p., d'altra parte, consente che la polizia giudiziaria, quando compie atti che richiedano specifiche competenze tecniche, possa avvalersi di persone idonee, i cosiddetti ausiliari di polizia giudiziaria.
Questa Corte ha affermato che "per l'effettuazione di intercettazioni ambientali, allorché neanche la polizia giudiziaria sia dotata delle necessarie apparecchiature, è legittima, in caso di urgenza, l'utilizzazione di apparecchiature appartenenti a privati, purché le operazioni autorizzate con decreto motivato del P.M. - avvengano sotto il diretto controllo degli agenti di p.g., di guisa che in tale evenienza i privati vengano ad agire come longa manus o ausiliari del P.M. e della polizia".(Archivio Massime Penali della Corte di Cassazione, SEZ. 1, SENT. 00 797 29/09/2000 - 09/01/2001, RIC. Bayan, RIV. 217548).
Tale giurisprudenza è condivisibile. A ben vedere, infatti, le apparecchiature per l'intercettazione che la polizia giudiziaria prenda a noleggio o con altro tipo di contratto da privati, ben possono farsi rientrare nel concetto di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, di cui all'art. 268, comma 3 c.p.p., al pari di qualsiasi apparecchiatura che sia nella disponibilità, anche precaria, della stessa polizia giudiziaria. (conf.: sez. 4, Rodorigo ed altro, riv. 226387). Sotto questo profilo, pertanto, non occorre una specifica autorizzazione del pubblico ministero - e la norma, infatti, non lo prevede - affinché l'organo investigativo, già autorizzato ad eseguire le operazioni di intercettazioni telefoniche o ambientali nei suoi locali, noleggi le apparecchiature occorrenti e le usi nei suoi uffici e sotto il suo diretto e costante controllo perché questo rientra nelle facoltà della polizia giudiziaria, ex art. 348, 4 comma c.p.p.. L'art. 268, comma 3 bis, c.p.p, introdotto con legge 547/93, invece, stabilisce che il pubblico ministero può disporre che le operazioni di intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, siano compiute mediante impianti appartenenti a privati. "L'appartenenza a privati" degli impianti - cui la polizia giudiziaria può avere accesso previa autorizzazione del pubblico ministero - è cosa diversa, nella volontà del legislatore che ha inteso disciplinare la situazione, dall'uso di attrezzature prese a noleggio o leasing.
Le due norme, comma 3 e 3 bis dell'art. 268 c.p.p., condividono la finalità di consentire le attività investigative, nel caso di indisponibilità delle attrezzature in dotazione agli uffici del pubblico ministero.
Ma, ratio della prima, il 3^ comma, è anche assicurare che le operazioni di ascolto e registrazione, quando il pubblico ministero ne abbia autorizzato l'esecuzione presso la polizia giudiziaria, vengano effettuate con apparecchiature diretta disponibilità di questa. Tale finalità è tutelata anche se le attrezzature vengono noleggiate, purché siano usate nei locali della polizia giudiziaria, ove il controllo di questa può essere costante e diretto. Invece, ratio del comma 3 bis, norma introdotta per adeguare le tecniche investigative ai formidabili progressi tecnologici nel campo delle comunicazioni, non può che essere quella di consentire, data la particolare tecnologia che, eventualmente, possa occorrere per le intercettazioni informatiche o telematiche, l'utilizzazione di impianti appartenenti a privati, ossia, in locali diversi da quelli della polizia giudiziaria delegata, ove ciò sia tecnicamente necessario per la natura delle operazioni. In questo caso, infatti, il controllo della polizia giudiziaria, per necessità di cose, potrebbe non essere costante e diretto, come quando le operazioni vengono effettuate nei suoi locali. Donde la opportunità, ravvisata dal legislatore, di imporre una specifica autorizzazione del pubblico ministero, unico organo in grado di bilanciare le esigenze investigative con il rischio di vulnus alla riservatezza, tanto dei privati quanto delle stesse indagini, rischio che potrebbe scaturire dall'uso di siffatti impianti, situati in locali diversi da quelli della procura o della polizia giudiziaria.
Nel caso di specie, lo stesso ricorrente ricorda che nel verbale di conclusione delle operazioni di intercettazione ambientale, del 12.5.2003, gli operatori di polizia giudiziaria danno atto che "le registrazioni dei colloqui sono avvenute mediante l'utilizzo di apparecchiature fornite ed istallate dalla ditta...". Non v'è dubbio, d'altro canto, che il pubblico ministero aveva autorizzato l'uso di apparecchiature istallate nella sala ascolto della polizia giudiziaria, delegata per le indagini. Conseguentemente, non trattandosi di intercettazioni di cui al comma 3 bis, citato, nessuna ulteriore autorizzazione era necessaria.
2) Violazione dell'art. 606, lett. c), c.p.p., in relazione agli artt. 268, comma 3 e 271 c.p.p.. Si contesta che dagli atti risulti ciò che il p.m. ha affermato nel suo provvedimento e, cioè, che la sala ascolto della procura fosse inagibile.
La doglianza è infondata.
Questa corte ha stabilito che "anche in relazione ad intercettazioni cosiddette ambientali è necessario il decreto motivato del P.M. che autorizzi, in sede di esecuzione delle operazioni, l'uso di apparecchiature esterne a quelle in dotazione agli uffici giudiziari, ma il controllo di legittimità sulla motivazione non si estende alla verifica della corrispondenza di quanto presupposto in ordine alla mancanza o inidoneità delle apparecchiature esistenti presso l'ufficio dell'accusa e la realtà effettuale perché, in tal caso, la critica non riguarda più la ragione della decisione ma il giudizio di valore di adeguatezza degli impianti, che è fuori della portata critica del giudice e del difensore". (Archivio Massime Penali della Corte di Cassazione, SEZ. 4, ANNO/NUMERO 20108440, SENT. 0 8440 26/01/2001 - 28/02/2001 RIC. Carminati C e altri, RIVISTA 219361). A questa giurisprudenza si sono correttamente conformati i giudici del tribunale di Catanzaro.
3) Violazione dell'art. 606, lett. c), c.p.p., in relazione agli artt. 268, comma 3 e 271 c.p.p.. Non vi è traccia delle eccezionali ragioni di urgenza che avrebbero facultato il p.m. ad autorizzare l'uso di impianti di intercettazione diversi da quelli presso la procura. Il tribunale ha superato la mancanza di motivazione dei decreti esecutivi, delle operazioni con un errato richiamo al concetto di motivazione per relationem, che sarebbe ravvisabile nei provvedimenti del p.m..
La doglianza è infondata, sia per quanto concerne la questione dell'urgenza sia per quanto riguarda la motivazione per relationem dell'ordinanza.
Quanto a tale ultimo aspetto, questa corte ha affermato che "la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando l'atto di riferimento, non allegato o non trascritto nel provvedimento da motivare, sia specificato attraverso dati identificativi e, se non conosciuto, sia agevolmente conoscibile dall'interessato, indipendentemente dalla esistenza e dalla validità della sua notificazione, posto che questa non rappresenta l'unico modo attraverso cui gli atti del processo sono conoscibili.(Archivio Massime Penali della Corte di Cassazione, SEZ. 5, SENT. 11191, 12/02/2002 - 19/03/2002Z. RIC. Soriano, RIVISTA 221127). Più specificamente, le sezioni unite, con sentenza 42792, in data 31/10/2001 - 28/11/2001, RIC. Policastro e altri, RIV. 220095), hanno stabilito che "in tema di intercettazione di comunicazioni tra presenti, è legittima la motivazione per relationem del decreto del pubblico ministero che disponga lo svolgimento delle operazioni di captazione mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, allorché: 1) - il provvedimento a tal fine richiamato (nella specie il decreto autorizzativo del ricorso al mezzo di ricerca della prova emesso dal giudice per le indagini preliminari) contenga idonea giustificazione della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza e dell'insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso l'ufficio di procura;
2) - abbia natura di atto del medesimo procedimento;
3) - sia, se non allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, conosciuto dall'interessato ovvero a lui ostensibile quanto meno al momento - giudizio di riesame - in cui si rende attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame, con conseguente controllo dell'organo dell'impugnazione". In ordine all'altra questione posta dal ricorrente, quella concernente la carenza di motivazione, nei provvedimenti del pubblico ministero, sulle ragioni di urgenza che avrebbero legittimato la captazione con impianti diversi da quelli presso la procura e sulla individuazione, da parte del tribunale, di una motivazione per relationem di tali provvedimenti, ribadita la legittimità di siffatta tecnica di motivazione, osserva il collegio che "in tema di intercettazioni telefoniche, la situazione di eccezionale urgenza, di cui all'art. 268, comma terzo cod. proc. pen., menzionata nel decreto di autorizzazione, legittimante l'utilizzazione di impianti diversi da quelli della procura, può essere desunta anche dal complesso della motivazione del provvedimento autorizzativo, a prescindere dalla specifica enunciazione da parte del p.m. (Nel caso di specie, trattandosi di indagine relativa ad un'associazione a delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il Gip aveva richiamato il particolare contesto investigativo nel quale era essenziale l'urgente predisposizione dei mezzi di ricerca della prova anche al fine di interrompere l'esecuzione criminosa in atto, obiettivi che sarebbero stati vanificati dai tempi di attesa della disponibilità e ripristino degli impianti della Procura).(Archivio Massime Penali della Corte di Cassazione, SEZ. 6, SENT. 22746, 06/03/2003-22/05/2003, RIC. Ferizi, RIVISTA 226056). Peraltro, "in tema di intercettazioni di comunicazioni tra presenti, le eccezionali ragioni di urgenza, che autorizzano il pubblico Ministero a disporre il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, si riferiscono alla sola ipotesi in cui gli impianti esistenti presso la procura della Repubblica siano insufficienti, potendosi ritenere che, trascorso un ragionevole periodo di tempo, l'intercettazione autorizzata possa essere eseguita, ma deve escludersi che il presupposto dell'urgenza debba ricorrere anche nella diversa ipotesi in cui gli impianti siano ritenuti inidonei, dal momento che il ricorso ad uno strumento di ricerca della prova non può essere condizionato dal tempo necessario all'ufficio giudiziario per dotarsi di attrezzature più moderne ed efficienti (in applicazione di tale principio, la corte ha anche precisato che qualora lo strumento della captazione ambientale sia funzionale ad evitare la commissione di altri delitti, come nel caso in cui si proceda nei confronti di una associazione per delinquere ancora operativa, l'urgenza di procedere utilizzando impianti diversi da quelli esistenti presso la procura sia desumibile dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni). (Archivio Massime Penali della Corte di Cassazione, SEZ. 5, SENT. 43464, 09/05/2002 20/12/2002, RIC. P.M., in proc., Pinto ed altri RIVISTA 223547). Ora, lo stesso ricorrente, citando la certificazione della cancelleria a firma "Quattrocchi OC, da atto che l'indisponibilità delle attrezzature della procura era dovuta ad avaria di quattro postazioni;
si aggiunga che la relazione, a firma dell'architetto Nicotera, è tranciante poiché attesta l'inagibilità dei locali della sala ascolto. In questa situazione, dunque, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale appena citato, non era richiesta nemmeno la sussistenza di ragioni d'urgenza.
4) Violazione dell'art. 606, lett. c), c.p.p., in relazione agli artt. 267, comma 3 e 271 c.p.p.. Il tribunale ha ritenuto erroneamente che i decreti di proroga delle intercettazioni fossero motivati per relationem, il che non è. Anche questo motivo, come quello precedente, deve essere rigettato per le ragioni sopra enunciate.
5) Violazione dell'art. 606, lett. c), c.p.p., in relazione agli artt. 273, 192 c.p.p.. Per la inutilizzabilità delle intercettazioni non sussistono i gravi indizi di colpevolezza.
La doglianza è infondata, essendo venuto meno il presupposto su cui si fondava, ossia la inutilizzabilità delle intercettazioni. Ed, invero, a queste fa riferimento l'impugnata ordinanza, esaminando gli indizi a carico del ricorrente, ma non solo a queste. Infatti, accanto alle intercettazioni, da cui risultano frequenti rapporti fra il LO ed i vertici dell'associazione criminale, vengono richiamate numerose dichiarazioni accusatorie, provenienti da AM, Di DI, De PO, LE UR, UL e CH.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento;
inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2004