Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2003, n. 40330
CASS
Sentenza 30 settembre 2003

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Massime1

In tema di intercettazioni telefoniche, la norma di cui al terzo comma dell'art. 268 cod. proc. pen., nel prevedere che l'intercettazione possa effettuarsi attraverso impianti in dotazione della polizia giudiziaria, non si occupa dello strumento giuridico attraverso cui la polizia riceve tale dotazione (compravendita, comodato, locazione o altro), ma si preoccupa soltanto che terzi estranei a tali impianti non possano accedervi. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto sulla base dell'assunto che la polizia aveva usato apparecchi non propri ma noleggiati per effettuare le intercettazioni autorizzate).

Commentario1

  • 1Intercettazioni telefoniche: il PM deve motivare prima di eseguire le operazioniAccesso limitato
    Paolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2003, n. 40330
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40330
Data del deposito : 30 settembre 2003

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