Sentenza 30 settembre 2003
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, la norma di cui al terzo comma dell'art. 268 cod. proc. pen., nel prevedere che l'intercettazione possa effettuarsi attraverso impianti in dotazione della polizia giudiziaria, non si occupa dello strumento giuridico attraverso cui la polizia riceve tale dotazione (compravendita, comodato, locazione o altro), ma si preoccupa soltanto che terzi estranei a tali impianti non possano accedervi. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto sulla base dell'assunto che la polizia aveva usato apparecchi non propri ma noleggiati per effettuare le intercettazioni autorizzate).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni telefoniche: il PM deve motivare prima di eseguire le operazioniAccesso limitatoPaolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2003, n. 40330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40330 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi signori:
Dott. Pasquale Trojano Presidente
" Felice Saverio Mannino Consigliere
" Antonio Stefano Agrò "
" Franco Ippolito "
" Vincenzo Rotundo "
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
UL OL;
contro l'ordinanza 27 gennaio 2003 del Tribunale del riesame di Bari. Udita la relazione del consigliere Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. L. D'AMBROSIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Bari ha confermato la misura della custodia in carcere di UL OL perché indagato di associazione diretta allo spaccio di sostanze stupefacenti e di importazione e commercio di droga, reati aggravati dal concorso di più di cinque persone e dal fine di agevolare l'associazione mafiosa Coletta-Ridente.
2. Ricorre il OL che col primo motivo deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche su cui l'ordinanza di custodia s'è basata in quanto la captazione è avvenuta attraverso impianti appartenenti a privati. Col secondo motivo assume la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 273 c.p.
3. Il ricorso è tuttavia inammissibile.
Il ricorrente, col primo motivo, si duole che la polizia, debitamente autorizzata all'intercettazione, abbia usato per il compito affidatole non apparecchi propri, ma noleggiati da privati. Ritiene che dal confronto tra il comma 3 e il comma 3 bis dell'art.268 c.p.p. risulti chiaro il divieto di noleggio per intercettazioni diverse da quelle informatiche o telematiche.
L'assunto è manifestamente infondato: il comma 3 dell'art. 268 c.p.p. nel prevedere che l'intercettazione possa avvenire attraverso impianti in dotazione alla polizia giudiziaria non si occupa affatto dello strumento (di diritto pubblico o privato) attraverso il quale la polizia riceve tale dotazione, sia esso compravendita, leasing, comodato, noleggio e via dicendo. Né la norma, disponendo che gli impianti siano in dotazione alla polizia, predispone una garanzia di sicurezza in ordine alla affidabilità del mezzo usato per l'intercettazione, ma si preoccupa soltanto che terzi estranei a tali impianti non possano accedere. E d'altronde non si vede perché simile affidabilità dovrebbe essere maggiore a seguito di un contratto di compravendita rispetto a quello di locazione.
4. Generica e basata sul presupposto errato dell'inutilizzabilità delle intercettazioni è poi la censura relativa agli indizi.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo liquidare in mille euro.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di mille euro alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 OTTOBRE 2003.