Sentenza 5 aprile 2013
Massime • 1
L'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare.
Commentario • 1
- 1. L’acquisizione delle sentenze irrevocabili come prove nel processo penaleMarco Cultrona · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Profili introduttivi – 2. Il significato della locuzione “prova di fatto in esse accertato” – 3. La valutazione della sentenza come prova – 4. Prospettive di riforma 1. Profili introduttivi Apparentemente chiaro e semplice da interpretare, l'art. 238-bis c.p.p. cela delle questioni ermeneutiche particolarmente complesse. Introdotto con il d.l. n. 306/1992, conv. in l. n. 356/1992, in un clima di lotta alla criminalità organizzata, esso dispone che «fermo restando quanto previsto dall'art. 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192 comma 3». L'articolo in esame …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2013, n. 18398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18398 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/04/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 471
Dott. BONITO NC - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 22203/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC FR N. IL 08/06/1972;
avverso la sentenza n. 6342/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 10/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BORITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Aricò Giovanni.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Verso le ore 21 del 24 gennaio 2010, in Novara Veveri, all'interno di un piazzale adibito a parcheggio delle ditte di autotrasporti Intermodal Trasporti srl e PR Trasporti srl, si sviluppava un violento incendio, di origine dolosa, che cagionava la completa distruzione di sette motrici e di una gru di proprietà di quest'ultima ditta.
Della condotta, ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4, artt. 110 e 423 c.p., veniva accusato, in concorso con tale SC NC, non appellante, RE AN, il quale con sentenza del 30 giugno 2011 veniva condannato dal Tribunale di Novara alla pena di anni sei di reclusione. A carico dell'imputato il Tribunale poneva una serie di indizi considerati gravi, precisi e concordanti. In particolare i tabulati telefonici, che comproverebbero la presenza dell'imputato in prossimità del piazzale della società p.l. in orario corrispondente a quello dell'incendio, la presenza del complice SC negli stessi luoghi ed alla stessa ora, le fitte telefonate intercorse tra i due delle quali cinque tra le 21.02 e le 21.13, telefonate delle quali i due non hanno saputo dare alcuna giustificazione. Di valore indiziario ritenevano altresì i giudicanti un precedente specifico del RE per incendio e la sua frequentazione con tale LD SS, "noto per attività incendiarie". Ulteriori prove indiziarie a sostegno della condanna venivano tratte dal rinvenimento di una traccia ematica su una delle taniche ritrovate sui mezzi incendiati, riferita all'imputato in forza di comparazione del DNA, nonché dal ritrovamento presso il magazzino dell'imputato di alcuni nidi di fibra di juta del tutto simile a quelli rinvenuti presso le taniche anzidette sul luogo dell'incendio. I giudicanti valorizzavano altresì, quale ulteriore acquisizione indiziaria, la testimonianza di RI AT, convivente dell'imputato, che ha riferito confidenze dell'imputato, il quale con lei si sarebbe autoaccusato dell'azione incendiaria. Il Tribunale, infine, individuava il movente del delitto in ragioni di concorrenza e cioè nell'intento dell'imputato di favorire la ditta di autotrasporti del padre, peraltro del tutto estraneo alla vicenda secondo la stessa ricostruzione dei giudicanti, ditta paterna con la quale aveva avuto rapporti commerciali una società olandese che però, pochi giorni prima dei fatti di causa, aveva concluso un ricco contratto proprio con la società danneggiata.
2. Avverso la pronuncia di prime cure proponeva appello l'imputato contestando punto per punto le risultanze indiziarie valorizzate dal tribunale. Innanzitutto evidenziava la difesa appellante: la condotta incendiaria andava collocata assai prima dell'intervento dei vigili del fuoco, avvenuto alle 21.08 quando l'incendio aveva ormai assunto notevoli dimensioni;
le telefonate non provano affatto la contiguità dell'imputato nei pressi del luogo del delitto, sia perché per alcune sono agganciate celle diverse da quelle a servizio della zona del delitto, sia perché con l'SC, prima e dopo il delitto, i contatti risultano frequenti;
i nidi di juta che si assumono ritrovati sul luogo dell'incendio non sono stati analizzati, risultano bruciati e polverizzati e comunque non sono più riconoscibili;
le tracce ematiche hanno dimostrato soltanto la compatibilità di una di esse con il profilo genetico del RE e non già la sua identificazione ed il processo ha provato con testi che presso l'azienda paterna del RE vi erano stati furti di materiale;
il movente è smentito dal padre dell'imputato, il quale ha dichiarato e dimostrato di aver saputo del contratto della società olandese dopo l'incendio; inoltre tra la ditta danneggiata e quella del RE padre non v'era concorrenza e l'imputato, il quale non si interessava della società paterna, non poteva sapere del contratto commerciale evocato come movente del delitto;
le dichiarazioni di RI AT sono inaffidabili, posto che la stessa ha già accusato falsamente, di altro, l'imputato, che con lettera si è rimangiata le accuse confessando il suo malanimo al momento delle dichiarazioni accusatorie e che risulta accertato a suo carico una psicopatologia con atteggiamento ostile ed aggressivo verso l'imputato. La Corte di merito, con sentenza del 10 febbraio 2012, respingeva come infondate le tesi difensive e confermava la sentenza appellata.
3. Ricorre per cassazione l'imputato impugnando la sentenza di appello con ricorso del difensore di fiducia avv. Barbara Cocco, con un secondo ricorso a cura del difensore di fiducia avv. Giovanni Aricò e con motivi personali aggiunti.
I tre atti di impugnazione possono essere cumulativamente sintetizzati dappoiché, ancorché con alcune differenze che saranno puntualmente riportate, affrontano tutti, con la sola eccezione del primo motivo dell'avv. Cocco di cui si tratterà distintamente, i singoli indizi posti a fondamento del giudizio di colpevolezza e la questione giuridica relativa alla valutazione della prova indiziaria nella duplice prospettiva del vizio di motivazione e della violazione di legge (art. 192 c.p.p., comma 2).
3.1 I tabulati telefonici: i giudici di merito hanno tratto la convinzione della comune presenza del ricorrente e dell'SC, individuato come suo complice, dalle telefonate intercorse tra i due la sera dei fatti ed in particolare quelle in numero di cinque scambiate tra i due nell'intervallo tra le ore 21.02 e 21.13; le conclusione collegate dai decidenti a tale dato contrasta però con altre acquisizioni processuali di maggiore certezza e precisione, quali l'avvistamento dell'incendio alle ore 20,55 da parte del teste MA, la testimonianza di quest'ultimo circa l'assenza di persone sconosciute sul posto, l'analoga testimonianza dei VV.FF., l'ampiezza del cono di ricezione delle celle interessate dalle intercettazioni (non considerata in motivazione nonostante i rilievi difensivi sul punto), la circostanza che SC è stato assolto dal concorso nel reato contestato all'attuale imputato all'esito di giudizio abbreviato con sentenza ormai definitiva;
al fine di forzare la significatività degli esiti dei tabulati i giudicanti hanno dovuto di necessità fare ricorso ai c.d. "rimbalzi" tra una cella e l'altra, peraltro utilizzati in motivazione sempre contra reum e cioè senza considerare la possibilità di rimbalzi contrari dalla cella lontana a quella vicina;
all'indizio in parola comunque, attese le incertezze evidenziate, non può essere riconosciuto ne' certezza nè precisione.
3.2 L'azione incendiaria: contrariamente a quanto argomentato dai giudici di merito, i quali accreditano una sicura ricostruzione dell'azione incendiaria, deve invece osservarsi che nel caso in esame non è stata eseguita una perizia su come si sviluppò l'incendio, non sono stati analizzati ne' il liquido, ne' gli inneschi, non si conosce per questo quando l'incendio è iniziato ed in quanto tempo si è sviluppato;
posto che l'SC è stato assolto dallo stesso reato (circostanza questa sulla quale la corte di merito tace del tutto) e che eventuali altri complici non sono stati individuati, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare la fattibilità dell'azione incendiaria e la relativa tempistica in relazione alle singole e sole possibilità del RE;
di qui anche l'importanze dei tempi: alle 20,16 l'imputato aggancia una cella a servizio del centro di Novara distante 4.6 km dal luogo del delitto, i VV.FF. sono stati chiamati la prima volta alle ore 20,58, ora in cui per il teste MA le fiamme erano già alte, i VV.FF. arrivano sul posto alle 21.08 e per il vigile RO l'incendio è iniziato 30 minuti forse 60 minuti prima;
a tutto concedere pertanto, e scartando l'ipotesi dei 60 minuti ancorché la più favorevole all'imputato, il RE avrebbe dovuto essere presente sul luogo dell'incendio alle ore 20,25 e da solo, in pochissimi minuti, avrebbe dovuto caricarsi, da un mezzo certamente non vicinissimo all'obbiettivo, di dieci taniche di benzina contenente ciascuna dieci litri di combustibile, trasportarle presso dieci automezzi distanti l'uno dall'altro, forzarne le serrature, preparare, uno per uno, gli inneschi, far esplodere, mezzo per mezzo, le taniche ed appiccare il fuoco;
l'imputato, trasformato dalla Corte di merito, con palese travisamento della prova, in un atletico giovanotto, è in realtà persona affetta da patologie alla schiena (tanto che per questo dovette cambiare lavoro) chirurgicamente trattate e da altre patologie alle ginocchia per il passato lavoro di piastrellista;
in queste condizioni dopo le 20,25, possibile orario di arrivo da Novara, in pochissimi minuti, non più di dieci, avrebbe da solo eseguito tutte le operazioni innanzi descritte (il trasporto delle taniche ha comportato non meno di cinque tornate); RE è stato indagato soltanto perché indicato da fonte confidenziale, mentre v'è il dato oggettivo che a distanza di pochi giorni, negli stessi luoghi, si sono verificati due incendi ai danni di due diverse imprese concorrenti e per uno di questi vi è un imputato, tale IE SS, invano indicato dalla difesa all'attenzione degli inquirenti prima e dei giudicanti dopo.
3.3 I fili di juta: risultano valorizzati i fili di juta sequestrati al RE nel corso di una perquisizione a suo carico perché ritenuti compatibili con materiale repertato sul luogo dell'incendio, giudizio di compatibilità formulato sulla base di semplice esame visivo da parte della P.G., dappoiché il materiale repertato, il mattino successivo, risultò polverizzato;
sul punto si è dato valore, irritualmente, al giudizio del teste, il quale deve invece nel processo riferire fatti e non esprimere giudizi.
3.4 L'esame del DNA: non è stata valorizzata la circostanza che l'imputato si è sottoposto volontariamente all'esame del DNA, i testi escussi hanno confermato che le taniche simili a quella repertata con la traccia ematica ritenuta compatibile con l'imputato erano depositate in quantità sul piazzale della ditta paterna dell'imputato, luogo aperto per esigenze aziendali ed oggetto di continue azioni predatorie;
altro teste, tale Minniti, ha altresì rammentato che in una certa occasione, insieme all'imputato, si era portato nel pollaio notando una sua ferita al naso;
la tanica, inoltre, non recava impronte ed aveva tracce ematiche non umane;
non è stata adeguatamente motivata l'esclusione della spiegazione alternativa fornita dall'imputato, nonostante il riconoscimento in sentenza della plausibilità in astratto della versione difensiva, giudizio quest'ultimo che rafforza tale versione alternativa.
3.5 Il movente: sul movente occorre registrare che la valutazione di incertezza di esso espresso in prime cure è divenuta certezza indiziaria in grado di appello;
la motivazione articolata sul punto dalla corte distrettuale è però in contrasto con le acquisizioni processuali;
l'imputato non si è mai occupato della gestione aziendale, alla quale si dedicava il padre, persona unanimemente riconosciuta come integerrima;
la ditta RE lavorava e continuava a lavorare per la ditta olandese Van Den Bosh ed il contratto con la ditta concorrente evocato come movente della reazione dell'imputato, non aveva alcun rilievo per la ditta RE, dappoiché riguardava il trasporto di liquidi, non eseguito dalla ditta RE perché necessari automezzi particolari non in possesso della ditta, la quale infatti si occupava del trasporto di solidi;
nessuno poteva sapere del contratto concluso tra la PR e la ditta olandese perché immediatamente precedente l'azione incendiaria;
la forzata ricostruzione del movente si affida ad una mera presunzione incerta, per questo estranea alla nozione giuridica di indizio.
3.6 Le dichiarazioni di RI AT: le accuse della ex convivente dell'imputato non possono essere considerate attendibili;
la RI ha ritrattato con una lettera le accuse all'imputato ed in dibattimento, smentendo la smentita, ha riferito tale ritrattazione ad altra accusa di stalking rivolta al RE, accusa dalla quale l'accusato è stato assolto;
come ha mentito una volta, la RI ha mentito anche sulle accuse relative al fatto per cui è causa;
le confidenze dell'imputato alla RI sarebbero avvenute all'interno della sua abitazione quando erano in corso intercettazioni che non hanno captato alcunché di quanto denunciato dalla teste;
i fatti che si assumono riferiti alla RI da parte dell'imputato erano noti in paese e tale circostanza è stata acquisita al processo attraverso testimonianze numerose;
l'imputato avrebbe riferito alla RI informazioni ricevute dalla P.G. quando fu trattenuto come indiziato di reato, di guisa che quelle informazioni non erano patrimonio esclusivo dell'imputato stesso;
la RI è affetta da accertata psicopatologia.
3.7 Col primo motivo sviluppato dall'avv. Cocco, si denuncia invece, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) la mancata acquisizione da parte della Corte dell'avviso al difensore di ufficio relativo all'interrogatorio di IE SS, indagato per analoga condotta in danno di società collegata alla PR Trasporti s.r.l..
4. Il ricorso non è fondato.
4.1 Giova qui ribadire che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Ne consegue che, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorché altrettanto logica (Cass.
5.12.02 Schiavone;
Cass.
6.05.03 Curcillo). Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte di un'ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova indiziaria puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la sentenza impugnata.
4.2 I giudici territoriali, del tutto logicamente, hanno ritenuto convergenti verso il giudizio di colpevolezza del ricorrente per i fatti dei quali è stato accusato, la sua presenza nei pressi dei luoghi teatro dell'attentato incendiario, le nervose telefonate accavallatesi nel corso dell'incendio con l'SC, la traccia di sangue lasciata su una delle taniche rinvenute sui luoghi secondo gli esiti del DNA riferibile al prevenuto, i fili di iuta rinvenuti sui luoghi dell'incendio compatibili con quelli sequestrati nel corso di una perquisizione a suo carico, le dichiarazioni della ex convivente, il movente indicato dai giudicanti.
Per ognuno delle circostanze indiziarie appena indicate la difesa dell'imputato ha sviluppato poderose argomentazioni contrarie, tutte peraltro di palese evidenza di merito e mai incidenti in misura risolutiva rispetto al giudizio sui medesimi espresso dai giudici territoriali.
4.3 Priva di pregio è innanzitutto la ricostruzione alternativa dei fatti di causa operata dalla difesa là dove pretende che gli esiti processuali impongano di riferire al solo imputato la complessa condotta incendiaria accertata dagli inquirenti e questo sul rilievo argomentativo che l'SC, originariamente imputato del medesimo reato in concorso con il RE, è stato assolto definitivamente in separato giudizio da detta accusa e che altri complici eventuali non sono stati identificati.
Quanto a detto ultimo rilievo appare agevole replicare che l'ipotesi verosimile è che l'azione delittuosa sia stata consumata con l'apporto di più persone e che quella accreditata difensivamente, pur in astratto possibile, appartiene al novero delle ipotesi estremamente improbabili e questo proprio per le puntuali indicazioni difensive sulla complessità, l'onerosità e la molteplicità delle operazioni eseguite dagli attentatori, così come puntualmente annotato dalla corte distrettuale.
Quanto, invece, alla dedotta assoluzione dell'SC, si impongono due rilievi. Per un verso va infatti osservato che la difesa ha richiamato la pronuncia assolutoria senza esibirla agli atti, di guisa che, a tacer d'altro, non è dato conoscere in forza di quale motivazioni l'imputato sia stato assolto. Per altro verso e quanto ai profili di più squisita natura giuridica, aderisce il Collegio alla lezione ermeneutica già da questa sezione applicata in passato, secondo cui il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato;
il che comporta, tra l'altro, che qualora il giudicato sia stato di assoluzione, il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto all'unico fine - fermo il divieto del "ne bis in idem" a tutela della posizione di costui - di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (Cass., Sez. 1, 16/11/1998, n. 12595, rv.211768). Nella stessa occasione la Corte ebbe modo di precisare che l'acquisizione agli atti del procedimento, giusta quanto previsto dall'art. 238 bis c.p.p., di sentenze divenute irrevocabili (e detta acquisizione, giova ribadirlo, nella fattispecie è mancata) non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione ai fini decisori dei fatti ne', tanto meno, dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Cass., cit. 12595/98; Cass., Sez. 3, 13/01/2009, n. 8823;
Cass., Sez. 6, 12/11/2009, n. 47314; Cass. pen., Sez. 2, 28/02/2007, n. 16626). Orbene, tanto premesso sul piano dei principi, ritiene il Collegio che correttamente abbiano i giudici territoriali comunque accertata la presenza dell'SC sui luoghi del delitto, il suo apporto all'azione criminale, la significatività indiziaria delle telefonate intercorse tra lo stesso e l'imputato e, con essi, la presenza di almeno un terzo complice, ricostruzione questa, si ribadisce, giuridicamente corretta e coerente, idonea a confutare ogni sforzo difensivo volto a censurare la irragionevolezza di riferire al RE e soltanto a lui tutto quanto accadde quella sera. Anche sulle argomentazioni relative agli orari ed alle celle che intercettarono le telefonate non risultano articolati argomenti decisivi al fine di svalutare le motivazioni impugnate, giacché se il RE non fu solo nell'agire criminoso, i tempi di preparazione dell'attentato si riducono notevolmente, e, soprattutto, non impongono la sua presenza sui luoghi necessariamente trenta minuti prima dell'intervento dei VV.FF., le cui valutazioni, quanto al momento iniziale dell'incendio, sono del tutto inutilizzabili quale presupposti di validi sillogismi logici dappoiché caratterizzate da intrinseca genericità ed imprecisione. Sul significato indiziario della traccia ematica e sugli esiti del DNA ad essa riferita, non può non riconoscersi piena legittimità alle valutazioni di inverosimiglianza e comunque di assai minore valenza di credibilità espresse dai giudici territoriali sulle giustificazioni difensive rispetto ai giudizi di merito espressi al riguardo dai giudicanti.
In riferimento ai nidi di juta il processo ha registrato non già giudizi di compatibilità espressi dalla P.G., comunque processualmente apprezzabili in quanto tali, ma repertazioni fotografiche, dalle quali quei giudizi appaiono fortemente riscontrati quanto meno al fine di integrare in quel riconoscimento di compatibilità un apprezzabile valore indiziario. Anche in ordine al movente deve registrarsi una coerenza intrinseca dell'argomentare impugnato, sia perché fortemente agganciato a dati di fatto oggettivamente emersi nel processo, sia perché il principale argomento contrario opposto difensivamente (i RE non avevano mezzi per trasportare liquidi ed il contratto concluso dagli "olandesi" con la ditta concorrente questo comportava) si appalesa contrastante con le acquisizioni processuali, dappoiché riferito dallo stesso titolare della ditta del RE che erano in loro possesso almeno tre automezzi in grado di trasportare liquidi.
Venendo infine alla valutazione probatoria delle dichiarazioni accusatorie della ex convivente dell'imputato, anche in relazione ad esse non può non rilevarsi come sul piano processuale si confrontino opposte argomentazioni, quelle della motivazione impugnata e quelle della difesa ricorrente, entrambe caratterizzate da coerenza logica, di guisa che non può questa istanza di legittimità ritenere ne' carente di motivazione ne' contra legem le conclusioni assunte sul punto dalla corte distrettuale, vieppiù rafforzandosi siffatta delibazione con la considerazione della non decisività della prova indiziaria in argomento nel contesto di un affollato compendio probatorio ancorché di natura indiziaria.
5. Rimane da considerare il primo motivo articolato col ricorso a cura dell'avv. Cocco con il quale si denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d), la mancata acquisizione da parte della Corte
dell'avviso al difensore di ufficio relativo all'interrogatorio di tale IE SS, indagato per fatti relativi all'incendio verificatosi il 31.12.2009 ai mezzi di una società collegata alla PR Trasporti, p.l. nel presente procedimento.
Trattasi di censura manifestamente infondata dappoiché del tutto generica nella rappresentazione della utilità processuale della richiesta.
6. Alla stregua delle esposte considerazioni il rigetto deve essere rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013