Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2014, n. 19267
CASS
Sentenza 2 aprile 2014

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Massime3

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, convertito con modificazioni nella legge n. 49/2006, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per l'imputato, di talché va annullata con rinvio la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando, quale riferimento per il calcolo dell'aumento della pena dovuto alla ritenuta continuazione, i parametri edittali previsti dalla disciplina attinta dalla pronuncia di incostituzionalità.

L'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio per la rideterminazione della pena la sentenza di condanna che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale (Nella fattispecie il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella di anni sei di reclusione, espressamente riferendosi alla sanzione edittale minima, divenuta, per effetto della pronuncia di incostituzionalità, il limite edittale massimo).

Commentari3

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 ottobre 2025

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  • 3L’art. 238 bis c.p.p.: la pregiudiziabilità penale sotto mentite spoglie.Accesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 15 febbraio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2014, n. 19267
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19267
Data del deposito : 2 aprile 2014

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