Sentenza 2 aprile 2014
Massime • 3
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, convertito con modificazioni nella legge n. 49/2006, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per l'imputato, di talché va annullata con rinvio la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando, quale riferimento per il calcolo dell'aumento della pena dovuto alla ritenuta continuazione, i parametri edittali previsti dalla disciplina attinta dalla pronuncia di incostituzionalità.
L'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio per la rideterminazione della pena la sentenza di condanna che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale (Nella fattispecie il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella di anni sei di reclusione, espressamente riferendosi alla sanzione edittale minima, divenuta, per effetto della pronuncia di incostituzionalità, il limite edittale massimo).
Commentari • 3
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Principio di diritto In tema di reati edilizi, la qualificazione di un titolo edilizio come “permesso di costruire in sanatoria” richiede la verifica dell'identità dell'opera al momento della sua realizzazione e della richiesta di sanatoria, secondo il principio di doppia conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Non può essere qualificata come sanatoria una variante al permesso di costruire, poiché essa implica un mutamento dell'opera rispetto al progetto originario. L'assoluzione del coimputato per insussistenza del fatto non vincola il giudice nei confronti degli altri imputati, potendo la responsabilità essere autonomamente rivalutata. Hai bisogno di assistenza legale? Contatta il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2014, n. 19267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19267 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2014 |
Testo completo
ACR 1 9 2 6 7 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 02/04/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -Presidente - N. 632/2014 VINCENZO ROMIS Dott. - Consigliere - Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 10150/2013 Dott. GIUSEPPE GRASSO Rel. Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO - - Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST RA N. IL 26/11/1976 TESTA MASSIMILIANO N. IL 16/05/1976 AR BI N. IL 22/03/1983 AR NE MA N. IL 19/05/1978 avverso la sentenza n. 5640/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 05/06/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANGELO DI POPOLO che ha concluso per l'amm lamento con rinvio della sentenza impugersta limitatamente al regime sanzionations;
rigetts rel usto. Volito, per il ricamente AR BI, Idifenson Avv. ANTONIO SHALDONE del For di OL che ha chiesto l'accogliments del ricorso. Udito, per il ricomente AR NE MA of difenson Avv. GIUSEPPE CARUSO del Foro di OL che ha chiesto l'aces- glimento del rosso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. All'esito di indagini condotte attraverso servizi di appostamento e osser- vazione, intercettazioni telefoniche e ambientali, controlli degli acquirenti, emer- geva all'interno del Rione NO in OL una diffusa e organizzata attività di spaccio di stupefacente del tipo hashish e marijuana, in relazione alla quale era- no tratti a giudizio, insieme con altri imputati, gli odierni ricorrenti ST MA miliano, FE EL, RR FA e RR EO MA. Ai primi due si contestava (capo A d'imputazione) di essersi associati, dal maggio 2004 all'aprile 2006, unitamente ad altre persone non identificate, al fine di commettere una pluralità indeterminata di delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/90, con il compito di dirigere e coordinare l'attività degli associati e di tenere rapporti con l'organizzazione camorristica detentrice del controllo sul territorio e, in particolare, con CE TA e ON ON, con le aggravanti di es- sersi avvalsi della collaborazione di soggetti di età inferiore ai 18 anni, della pre- senza tra i sodali di soggetti dediti all'uso di sostanze stupefacenti, nonché di a- ver agito con metodo mafioso e al fine di agevolare il sodalizio camorristico de- nominato clan BA-CE. Venivano formulate, altresì, imputazioni relative a singoli episodi di spaccio, tutti datati tra il 14/1/2006 e il 19/3/2006, contestati: al ST al capo I;
al Fe- stante ai capi B, C, D, E, F, I, Je K;
a RR FA, ai capi G e L;
a RR IM ne MA, ai capi K e L. All'esito dell'istruttoria dibattimentale il Tribunale di OL, con sentenza del 27/4/2010, riteneva FE e ST responsabili del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 73 d.P.R. 309/90, così diversamente qualificato il fatto di cui al capo A, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/91 (conv. in legge 203/91), in es- so assorbiti i singoli episodi di traffico di stupefacenti rispettivamente loro conte- stati (con esclusione di quello di cui al capo K contestato al FE): condanna- va il primo alla pena di anni 12 di reclusione ed € 60.000,00 di multa;
il secondo alla pena di anni 7 di reclusione ed € 35.000,00 di multa;
giudicava, altresì, R- ra FA responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 contestatogli al capo G, in esso assorbito quello sub L e, esclusa anche per lui l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. cit., lo condannava alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed € 20.000,00 di multa;
adottava pronunce assolutorie nei confronti di RR IM ne MA e degli altri imputati in relazione a tutti i reati loro ascritti. A parere del Tribunale il presupposto, richiesto per la fattispecie associativa, della partecipazione all'accordo criminoso di tre o più persone, difettava già nella contestazione, essendo la fattispecie delittuosa rimasta ascritta ai soli FE e ST, con conseguente inapplicabilità del paradigma normativo per difetto del 2 numero minimo di persone, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente la parte- cipazione di persone non identificate. Il Tribunale, inoltre, dava atto dell'impossibilità di ricostruire l'organigramma dell'ipotizzata associazione e i ruoli dei singoli sodali, nonché di individuare i ca- nali di rifornimento, le basi logistiche, le fonti di finanziamento e i luoghi di depo- sito delle sostanze oggetto di spaccio. Erano poi ritenute inaffidabili le dichiarazioni di OS AR e TO RA NI. Quanto alle altre dichiarazioni di imputati di reato connesso o di collaboratori di giustizia, osservava il Tribunale che le stesse non erano idonee e integrare un concreto e apprezzabile contributo conoscitivo in ordine alla sussi- stenza dell'associazione criminosa. In ordine alle imputazioni attinenti ai singoli episodi di spaccio sopra indicati contestati a FE, ST e RR FA, le risultanze acquisite erano invece ritenute atte a fondare il giudizio di condanna (con la sola esclusione, come det- to, del capo K per quanto riguarda il FE).
2. Avverso tale sentenza proponevano appello gli imputati dei quali era stata pronunciata condanna e il PM: i primi in punto di affermazione della penale re- sponsabilità per i reati ritenuti in sentenza (censurata per la dedotta insufficienza ed equivocità dei risultati delle attività di indagine ovvero per la loro erronea va- lutazione da parte del primo giudice), nonché in punto di trattamento sanziona- torio, diniego delle attenuanti generiche ed esclusione dell'ipotesi del fatto di lie- ve entità; il secondo con riferimento alla ritenuta insussistenza del reato associa- tivo e dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/91 contestati agli imputati ST e FE, nonché con riferimento all'assoluzione dell'imputato RR EO MA dai reati a lui ascritti e del FE dal reato di cui al capo K. Con sentenza resa all'udienza del 5/6/2012 la Corte d'appello di OL, ri- gettando i gravami proposti dagli imputati e accogliendo parzialmente quello del PM, in riforma della sentenza di primo grado dichiarava FE EL e ST IL colpevoli del delitto di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90. Con- seguentemente, escluse le circostanze aggravanti di cui agli artt. 74, comma 3, e 80, comma 1 lett. b, del medesimo Testo unico, ma ritenuta l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/91, e ritenuta altresì la continuazione (per il FE, con i re- ati ex art. 73 d.P.R. cit. a lui contestati ai capi B, C, D, E, F, I e J, nonché con il reato giudicato separatamente con sentenza della Corte d'appello di OL del 26/1/2007, passata in giudicato;
per il ST, con il reato di cui al capo I), con- dannava il FE cui applicava anche l'aumento per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale - alla pena di anni 28 di reclusione e il ST a quella di anni 26 e mesi 10 di reclusione, disponendo per quest'ultimo anche la 3 misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre, una volta espiata la pena. Dichiarava altresì RR EO MA colpevole dei reati a lui ascritti e, esclusa la contestata aggravante ex art. 7 d.l. 152/91, ritenuta la continuazione, lo con- dannava alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 20.000 di mul- ta, con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. Confermava nel resto la sentenza di primo grado.
2.1. In motivazione la Corte distrettuale, esaminando innanzitutto le posi- zioni degli imputati ST e FE, dava conto analiticamente delle risultanze processuali al riguardo valorizzate, rappresentate in estrema sintesi: - dalle convergenti dichiarazioni dei testi di P.G., ispettori Salierno e GN (valutate unitamente alla copiosa documentazione fotografica, consistente nei fotogrammi estrapolati dalle videoriprese, acquisiti agli atti); i predetti avevano riferito degli esiti dell'attività investigativa protrattasi per circa quattro mesi e consistita prevalentemente nel costante controllo e monitoraggio del luogo dello spaccio, evidenziando che essa aveva consentito di verificare la costante presen- za in zona, prevalentemente nelle ore serali, di un nutrito gruppo di giovani dedi- to a tale attività in modo organizzato e, quindi, di identificare specificamente i soggetti coinvolti e in particolare il FE nel ruolo di organizzatore del gruppo e di rifornitore dello stupefacente che lui stesso provvedeva a custodire all'interno dei giardinetti ubicati nelle immediate vicinanze;
-- dalle dichiarazioni dei coimputati, che avevano confermato l'esistenza di una piazza di spaccio in via Cicerone del Rione NO e, alcuni di essi (RE e CC), anche di essersi approvvigionati di stupefacente proprio dal FE, attivo in loco già da un anno e mezzo prima dell'accertamento dei fatti;
-© dalle conversazioni intercettate nel corso del 2006 sul telefono cellulare in uso a FE EL, delle quali venivano riportati i brani ritenuti di maggiore valenza probatoria (pagg. 21 - 24 della sentenza d'appello), indicativi secondo la Corte di una ininterrotta attività illecita realizzata dall'imputato non autonoma- mente, ma avvalendosi della stabile collaborazione di soggetti che lo coadiuva- vano sia materialmente nella piazza di spaccio, sia custodendo la sostanza, sia come corrieri, provvedendo al trasporto dello stupefacente dal luogo di custodia a quello di smercio;
- dalle conversazioni tra presenti intercettate nell'autovettura Smart di pro- prietà di CE RI ma in uso a ST IL, dalle quali emerge- vano: i) il controllo svolto dal ST sulle varie piazze di spaccio;
ii) gli apprez- zamenti ricevuti dal FE per l'attività svolta e la sua capacità di mantenere l'ordine; iii) il compito svolto dal ST negli approvvigionamenti;
iv) la gestione da parte dello stesso ST della piazza del Rione NO, di cui si occupava in 4 prima persona unitamente a FE e ad altro soggetto (NI MA); · dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, TT ON, UC SA, TO RA NI, ON RI, De IC FR;
al riguardo la Corte territoriale - premessa la piena utilizzabilità delle testimonianze rese, in difetto nella specie di alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., a maggior ragione in quanto afferenti ad infor- mazioni riconducibili a un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati del sodalizio criminoso e come tali non assimilabili a dichiarazioni de relato, e rileva- ta altresì l'infondatezza del giudizio di radicale inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla collaborante TO RA NI evidenziava che le indicazioni fornite risultavano intrinsecamente attendibili, sufficientemente precise e soprat- tutto concordanti nel fornire una utile ricostruzione diacronica del controllo e del- la gestione del traffico di stupefacenti nell'ambito territoriale in oggetto e della sua riconducibilità dapprima al clan Sebastiano-Bellofiore, quindi al subentrante gruppo BA-CE e, infine, a CE TA che, dopo la scissio- ne dal gruppo di GE BA, aveva conseguito l'esclusivo controllo delle singole piazze, conservando il monopolio della fornitura di sostanze e ponendosi a capo di una compagine associativa di cui i collaboranti fornivano una significa- tiva descrizione;
-dalle conversazioni telefoniche intercettate, nell'anno 2004, sull'utenza te- lefonica in uso a ST IL e su quella in uso a CE TA: con- versazioni anch'esse dettagliatamente riferite per ampi stralci in sentenza (v. pagg. 39 49) e ritenute dalla Corte di fondamentale importanza siccome capta- te in un arco temporale indicato dai collaboranti come concomitante o di poco successivo alla scissione del CE dal clan BA, alla sua ascesa e alle modifiche soggettive dell'originario organigramma associativo, e dimostrative dell'esistenza di una nuova struttura, direttamente collegata alla consorteria ca- morristica, dedita al traffico di stupefacenti, della quale risultavano intranei sia il ST che il FE;
da esse rilevava la Corte emergeva un rapporto di - chiara dipendenza del ST rispetto al CE, per il quale il primo svolgeva anche compiti di accompagnatore e autista, come testimoniato dai numerosi controlli su strada: dipendenza anche funzionale, legata cioè alla riscossione di somme di danaro e alla cura dei contatti con i fornitori di sostanze stupefacenti, oltre che al controllo del territorio;
- infine dai colloqui tra il FE e i suoi familiari registrati in carcere dopo l'esecuzione del titolo custodiale, dai quali - notavano i giudici d'appello - «emer- ge evidente l'appartenenza del FE, che lo dichiara apertamente, ad un con- testo organizzato, da cui l'imputato pretende adeguato supporto anche attraver- so la designazione di un nuovo legale imposta dalla delicatezza della sua posizio- 5 ne processuale». A giudizio della Corte d'appello, il Tribunale, nel ritenere indimostrata la fat- tispecie associativa, aveva trascurato l'imponente mole di dati probatori passati in rassegna, procedendo ad una lettura parziale degli esiti captati e ingiustifica- tamente negando ogni rilievo alle dichiarazioni dei collaboratori, al qual riguardo di contro rilevava che le ritenute carenze delle chiamate in correità in realtà per- devano rilievo a fronte di un ben più complesso e multiforme quadro probatorio avente solida e incontrovertibile forza dimostrativa della fondatezza dell'accusa formulata al capo A nei confronti di FE EL e ST IL». Tale accusa, precisava inoltre la Corte di merito, trovava conferma istrutto- ria anche con riferimento al requisito del numero minimo degli associati, da valu- tare non, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, con riferimento al nu- mero degli imputati presenti nel processo, bensì in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente del sodalizio, valendo a integrare il re- ato anche la partecipazione di individui rimasti ignoti o nei confronti dei quali non sia stata ancora esercitata l'azione penale, ovvero separatamente giudicati (co- me nella specie accaduto nei confronti di ON, MA e UC, raggiunti dalla medesima imputazione ancora sub iudice); giudicava al riguardo inconsistente l'argomento difensivo tratto dall'annullamento con rinvio della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a ON ON, R- LL OV e UC UA FA per il medesimo reato associativo, rilevando che si trattava di vicenda su cui non era ancora intervenuta una sentenza defini- tiva e che, comunque, l'autonomia dei procedimenti giustificava interpretazioni alternative anche degli stessi elementi di prova.
2.2. Passando quindi ad esaminare la posizione di RR EO MA, i giudici campani rilevavano anzitutto l'infondatezza della preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., opposta dalla difesa dell'imputato per difetto di specificità. Osservavano infatti che, sia pure sulla base di ragioni sinteticamente enunciate, tale impugnazione investiva l'intero percorso logico motivazionale seguito dal primo giudice e presentava pertanto i requisiti minimi prescritti, tanto più in considerazione dell'effetto pienamente devolutivo ricono- sciuto dalla giurisprudenza all'appello del PM contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento: essa infatti, osservava la Corte, era in grado di perimetrare con sufficiente chiarezza il tema devoluto, individuando contenuto e ratio delle censure, e consentiva all'imputato di resistere al gravame e alla parte demolitoria che il suo eventuale accoglimento avrebbe avuto rispetto alla deci- sione impugnata ad esso favorevole, coltivando la linea difensiva già seguita in primo grado.
6 -Nel merito, con riferimento all'imputazione di cui al capo K con cui si con- testava al RR EO, in concorso con FE EL, la detenzione e cessione di una quantità imprecisata di hashish riteneva la Corte, difformemen- - te dal primo giudice, che il contenuto delle tre conversazioni telefoniche registra- te in data 1/3/2006 sul telefono cellulare del FE, testualmente riportato in sentenza, dimostrasse la fondatezza dell'accusa, non potendosi nutrire dubbi sul- la disponibilità da parte del RR di sostanza stupefacente destinata alla cessio- ne;
sull'oggetto della richiesta avanzata dall'interlocutore che manifestava l'intenzione di acquistarne una «bella quantità»; sulla conclusione dell'illecita transazione, essendosi alla fine l'imputato recato sul luogo indicatogli dall'acquirente per l'incontro; rilevava in particolare che l'ultima delle conversa- zioni, deponente nel senso dell'effettiva realizzazione della cessione, era stata completamente ignorata dal Tribunale, il quale aveva invece erroneamente valo- rizzato l'iniziale titubanza del RR ad aderire alla richiesta dell'acquirente, rite- nendo pertanto carente la prova del perfezionamento dell'accordo, senza consi- derare che in realtà l'adesione alla richiesta dell'acquirente, oltre ad essere de- sumibile come detto dall'ultima conversazione, era comunque ricavabile anche dalla prima, nel corso della quale il RR, sin da subito, aveva invitato l'acquirente a portarsi presso la sua abitazione. Quanto poi all'imputazione di cui al capo L, contestata al RR EO in concorso con RR FA in relazione all'illecita detenzione a fini di spaccio di una quantità imprecisata di hashish, rilevava la Corte analogamente che la con- versazione intercettata il 9/3/2006 sull'utenza di RR FA era univocamente indicativa della fondatezza dell'accusa e che il diverso convincimento espresso dal primo giudice era da attribuire alla interpretazione di una espressione utiliz- zata da RR FA (con cui questo preannunciava all'interlocutore l'arrivo di "un malloppone di due, tremila euro"), erroneamente ritenuta come riferita ad una quantità di stupefacente del valore corrispondente alla cifra indicata, invece che ad una somma di danaro destinata all'acquisto, richiesto a RR EO da RR FA per conto di tale AM LA Corte, di un consistente quantitati- vo di hashish e marijuana da utilizzare nel corso di una festa in casa;
quest'ultima corretta lettura della conversazione, secondo la Corte, poteva rica- varsi sia dall'interpretazione autentica che di essa era stata fornita da RR Fa- bio nel corso del suo interrogatorio di garanzia, sia dal contenuto della successi- va conversazione captata, dalla quale si evinceva che solo in quel frangente temporale il LA Corte aveva appreso di aver vinto al totocalcio la somma di € 890,00 che avrebbe riscosso il giorno seguente;
una tale interpretazione era pe- raltro coerente con le indicazioni ricavabili da altre precedenti conversazioni cap- tate, che indicavano il LA Corte aduso a rivolgersi a RR EO per 7 l'acquisto di stupefacente. La Corte poi escludeva l'ipotesi del fatto di lieve entità in considerazione sia del rilevante dato ponderale, ricavabile dagli accenni fatti nel corso delle conver- sazioni intercettate rispettivamente a una consistente quantità di sostanza e all'entità della somma destinata all'acquisto, sia delle concrete modalità delle a- zioni, che ne manifestavano un carattere tutt'altro che occasionale ma anzi si- stematico e l'evidente dimestichezza con collaudati canali di approvvigionamen- to.
2.3. Quanto infine alla posizione di RR FA, ritenuto responsabile in primo grado del delitto di cui al capo G, in esso assorbito quello di cui al capo L, la Corte confermava sul punto l'interpretazione delle conversazioni intercettate operata già dal primo giudice, disattendendo la tesi della difesa secondo cui le stesse deponevano in realtà per un acquisto di stupefacente destinato ad uso di gruppo, effettuato anche per conto e mandato dell'amico AM LA Corte: rilevava che tale interpretazione era contrastata anzitutto dalle stesse dichiara- zioni del prevenuto che, nel corso del suo esame, aveva precisato che nel perio- do in contestazione, febbraio marzo 2006, non faceva più uso di droga ma si limitava a portare amici a comprare droga da FE EL, ed inoltre dallo stesso contenuto delle intercettazioni (anch'esse per ampi stralci testualmente riportate in sentenza), dalle quali nulla emergeva che confermasse una destina- zione all'uso personale dello stupefacente, ma piuttosto si traevano indicazioni di un costante ruolo di intermediazione dell'imputato nell'acquisto dello stupefacen- te destinato a terzi. Anche per RR FA la Corte rilevava che le emergenze istruttorie non la- sciavano spazio per la configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, rimarcando che «la sistematica ed anzi febbrile attività del preve- nuto, la fitta rete di conoscenze e frequentazioni, attestata dai plurimi canali di approvvigionamento sfruttati dall'imputato la consistenza dei quantitativi ac- ...! quistati e procurati, sono altrettanti elementi che precludono un giudizio di lieve offensività del reato».
3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti e quat- tro gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori.
3.1. ST IL e FE EL, con ricorsi separati ma tuttavia nel contenuto sostanzialmente sovrapponibili, denunciano vizio di motivazione. Deducono che l'esposizione del percorso argomentativo, in apparenza com- pleta ed esaustiva, in realtà è viziata dalla sostanziale obliterazione degli argo- 8 menti contrari esposti dalla difesa, che aveva segnalato le contraddizioni con gli accertamenti giudiziari versati in atti, l'inattendibilità dei collaboratori e la va- ghezza probatoria delle intercettazioni.
3.1.1. Iterando tali censure, i ricorrenti deducono anzitutto che la ricostru- zione accolta dalla Corte territoriale, circa il collegamento dell'attività oggetto di indagine con la consorteria camorristica rappresentata sul territorio in un primo tempo dal clan "BA-CE", quindi dal clan CE e infine da quello "CE-ON", non si armonizza - e di tale incongruità la Corte d'appello omette di dar conto - con gli accertamenti contenuti in altre sentenze e, in particolare: a) nella sentenza definitiva emessa nel processo "BA e altri", relati- vo a reati di associazione di stampo mafioso e altri, nella quale non risulta accla- rato alcun coinvolgimento nel clan BA del CE e che peraltro ha mandato assolti dalle accuse di droga (associazione e singolo spaccio) i fratelli GE e DO BA;
b) nella sentenza emessa dalla Corte d'appello di OL (peraltro in compo- sizione parzialmente coincidente con quella che ha emesso la sentenza impugna- ta) nel processo a carico di ON ON e altri, annullata con rinvio dalla Cor- te di cassazione per insufficienza della motivazione in ordine alla configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rispetto alla quale, secondo i ricorrenti, i giudici di merito non avrebbero dovuto limitarsi a rilevare che si trattava di sentenza non definitiva, ma avrebbero dovuto con essa confrontarsi sul tema della configurabilità dell'associazione, trattandosi di pronuncia rilevante data la coincidenza dei fatti esaminati e del materiale accusatorio;
c) nella sentenza di assoluzione resa per diverse posizioni stralciate in ab- breviato, resa sul presupposto di una mera presenza nel luogo di spaccio del Fe- stante, non significativa di una partecipazione al reato.
3.1.2. Sotto altro profilo i ricorrenti rilevano l'insufficienza dei dati ricavati dai filmati e dagli accertamenti di P.G. a fondare, sia per il ST che per il Fe- stante, la condanna per il reato associativo nonché, per il ST, per l'episodio di spaccio contestato al capo I). Quanto al ST, in particolare, posto che la sua presenza nel luogo di spac- cio è rilevata in due sole occasioni (rispettivamente in data 15/1/2006, per un presunto episodio di spaccio comunque non contestato, e in data 27/1/2006, per l'episodio contestato al predetto capo I), osserva la difesa che, nel primo caso, il fatto di essere egli colto nell'atto di contare ciò che appare essere denaro, non può costituire prova di un'origine illecita dello stesso e, nel secondo caso, il tro- 9 varsi costantemente accanto al FE anche quando quest'ultimo viene con- tattato da un acquirente e l'averlo accompagnato sul posto, per poi ivi trattener- si, non può costituire prova di una dolosa partecipazione alla condotta illecita dello stesso, avendo l'imputato mantenuto assoluta inerzia. Per entrambi i ricorrenti, inoltre, la comune difesa rileva che gli elementi di indagine predetti non possono porsi a fondamento dell'addebito associativo, evi- denziando peraltro che in modo illogico si ritiene sulla base di essi dimostrata anche una cessione di stupefacente in favore di tale CE AN, figlio di TA CE, ossia di colui che la medesima sentenza vuole come riferi- mento apicale dell'associazione contestata. Al riguardo, segnalano inoltre che la ritenuta contiguità tra l'associazione dedita allo spaccio di stupefacente e l'associazione camorristica facente capo a TA CE non trova riscontro nelle dichiarazioni degli investigatori che hanno affermato di non aver mai svolto controlli o accertamenti, nel corso delle indagini, su quest'ultimo.
3.1.3. Con riferimento alle intercettazioni si rileva, in difesa del ST, che dalle stesse non è possibile risalire alla ipotizzata attività di spaccio in concorso con il FE, posto che i termini utilizzati («imbasciate», «soldi»>) possono ri- ferirsi ad attività illecite diverse da quelle in contestazione, e che anche il riferi- mento a «grammi» non consente di risalire univocamente ad un'attività illecita svolta in concorso con il FE, nessuna intercettazione del resto cogliendo quest'ultimo in conversazione con il ST. Con riferimento poi alla posizione del FE si rileva che il riferimento ad una pluralità di soggetti desumibile dalle conversazioni captate, non può assur- gere a rango di prova dell'esistenza di un'associazione ex art. 74 d.p.r. 309/90 e si rimarca che, anzi, nelle registrazioni video compare esclusivamente il FE impegnato in prima persona nella vendita.
3.1.4. Con riferimento infine ai collaboranti i ricorrenti deducono l'erroneità del giudizio di intrinseca attendibilità per essi espresso dalla Corte territoriale, in quanto viziato dalla omessa considerazione di alcune parti delle loro deposizioni ovvero di circostanze temporali poste in evidenza nelle memorie difensive e nell'atto d'appello ed elencate in ricorso. In sintesi, si rileva: -per il TT, che egli erroneamente attribuisce il soprannome SC a FE;
che è detenuto dal 2001 al 2007 e per tal motivo riferisce conoscen- ze apprese de relato;
-per UC, che non si è mai occupato di spaccio per conto di Benedu- 10 ce;
-per De IC FR, che è stato detenuto in carcere dal maggio 2003 al settembre 2008 e ha pertanto appreso le sue conoscenze da terzi: segnata- mente, quanto agli equilibri camorristici nella zona, da soggetti (LI PR lo, RC PA e De IC EL) che non hanno confermato l'assunto e, quanto al collegamento tra l'attività di spaccio svolta dal FE e il CE, dal medesimo FE;
che quanto dal collaborante riferito circa le piazze di spaccio nel territorio puteolano e sulla loro direzione è frutto di una cognizione senza spiegazione;
che, ancora, il De IC afferma che FE gestisce la piazza di CO, e non quella di NO ipotizzata nei capi di imputazione;
- per ON, che poco o nulla riferisce sull'attività di spaccio contestata, -osservae in particolare nulla sa sul conto del FE: cosa che mal si concilia il ricorrente con la particolare posizione di quest'ultimo, quale emergente dagli - accertamenti condotti;
- per TO RA NI, che rende dichiarazioni generiche;
confonde il significato della locuzione «piazza di spaccio»; la sua affermazione di essersi oc- cupata dello spaccio per CE è contraddetta dal fatto di non essere mai stata indagata;
descrive lo «sciacallo» come «capellone», ma lo riconosce nella foto senza capelli;
è sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio ed è iscritta al centro di igiene mentale.
3.2. Il difensore di RR FA denuncia nel proprio ricorso vizio di motiva- zione e violazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90. 3.2.1. Sotto il primo profilo, deduce che erroneamente la Corte d'appello ha tratto argomento per escludere la fondatezza della tesi difensiva della destina- zione ad uso personale di gruppo della sostanza stupefacente, da quanto dichia- rato dall'imputato nel corso del suo interrogatorio di garanzia reso in data 11/10/2006, nel quale egli ha escluso che nel periodo in contestazione facesse più uso di droga. Rileva che tali indicazioni, imputabili al maldestro tentativo dell'imputato di alleggerire la propria posizione, rinnegando il vizio che lo ha condotto in carcere, sono contraddette dal contenuto di diverse conversazioni tra il RR e l'amico AM (LA Corte), captate tra il 3 e il 4 marzo 2006, nel- le quali si fa riferimento ad uso comune della sostanza stupefacente. Secondo il ricorrente da tali intercettazioni si desume inequivocabilmente che il prevenuto, a volte acquirente e detentore, era a sua volta assuntore, ha sempre agito con specifico mandato all'acquisto, gli era ben nota sin dall'inizio l'identità degli altri soggetti appartenenti al gruppo cui la sostanza era destinata (in prevalenza, il detto AM), era sempre manifesta la volontà dei fruitori di procurarsi la so- 11 stanza destinata all'uso personale.
3.2.2. Sotto il secondo profilo deduce che non sono stati correttamente va- lutati i parametri di riferimento ai fini della configurabilità del fatto di lieve entità. Premesso che tale ipotesi deve essere verificata non solo in relazione al dato quantitativo, ma anche in relazione agli altri parametri di giudizio indicati nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, ossia mezzi, modalità e circostanze dell'azione, rileva che a tal riguardo avrebbe dovuto attribuirsi rilevanza alla in- negabile condizione di assuntore del RR (riconosciuta pure dal Tribunale), al tipo di sostanza stupefacente trattata (esclusivamente droghe leggere), all'acquisto e/o cessione di modesti quantitativi per uso ludico di un ristretto gruppo di amici.
3.3. Il difensore di RR EO MA articola a fondamento del proprio ricorso cinque motivi.
3.3.1. Con il primo deduce inosservanza delle norme processuali che dettano i requisiti di ammissibilità dell'appello, in relazione al rigetto della preliminare ec- cezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero per- ché aspecifica e generica. Premesso che il pubblico ministero, nel proprio atto d'appello, ha impugnato unitariamente le statuizioni assolutorie relative ai capi J, C, F, K, G e L censuran- dole perché si fondano sulla sola considerazione della presenza dei relativi impu- tati sull'area di spaccio, ritenuta dal Tribunale dato probatorio insufficiente, sen- za considerare l'intero quadro probatorio evincibile dal giudizio e in particolare i racconti dei testi di P.G. Salierno e GN, le intercettazioni che accompagnano lo spaccio, e i gesti ripresi nella documentazione video, rileva il ricorrente che questi ultimi sono tutti argomenti estranei alle imputazioni che lo riguardano (capi Ke L), che traggono esclusivo fondamento dal contenuto di alcune conver- sazioni telefoniche captate, discendendone che per tali capi l'impugnazione o- mette di indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che la sorreggono. All'argomento in proposito speso nella sentenza impugnata, secondo cui l'atto di appello del PM è comunque sufficiente a perimetrare il devoluto, consen- tendo di individuare contenuto e ratio delle censure e all'imputato di resistere al- la domanda, obietta che l'effetto pienamente devolutivo presuppone pur sempre un'impugnazione che sia tale, ossia rispettosa dei requisiti di ammissibilità previ- sti dall'art. 581 cod. proc. pen.. 3.3.2. Con il secondo e con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, an- 12 che per effetto di travisamento di prova, nonché per violazione della regola di giudizio dell'oltre il ragionevole dubbio. Rileva, con riferimento all'imputazione di cui al capo K, che è rimasta del tutto indimostrata la riferibilità all'imputato dell'utenza che, nella conversazione intercettata, risulta chiamata dal FE. Rammenta al riguardo che il teste AN OV, dirigente del Commis- sariato di Polizia di Pozzuoli, sentito in primo grado all'udienza del 20/5/2008, su specifica domanda non aveva saputo fornire indicazioni sulle modalità con cui si era pervenuti a identificare nel RR EO MA l'intestatario della scheda in questione, rimandando all'ispettore GN. Quest'ultimo a sua volta, controe- saminato nel corso dell'udienza del 2/7/2008, richiesto sulle attività svolte in merito alle intercettazioni telefoniche, aveva riferito di essersi limitato alla reda- zione degli atti, cioè alla verbalizzazione dell'apertura e chiusura dell'intercettazione telefonica, essendosi avvalso, per l'ascolto vero e proprio, di collaboratori. Sotto altro profilo rileva che l'interpretazione data dalla Corte del contenuto delle tre conversazioni intercettate non tiene conto del loro tenore letterale e di quanto detto dal soggetto in esse identificato come SI, da cui emerge la ti- tubanza di quest'ultimo avvertita anche dall'interlocutore, a fronte della quale la valutazione secondo cui da tali conversazioni può desumersi prova della deten- zione da parte dello stesso di stupefacente e più ancora della conclusione dell'illecita transazione, costituisce, secondo il ricorrente, pura congettura e co- munque non supera il limite del ragionevole dubbio posto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., tanto più a fronte della opposta valutazione del giudice di primo grado, che aveva per l'appunto valorizzato detti elementi, rispetto alla quale la Corte d'appello, secondo il ricorrente, non offre argomenti dirimenti tali da rendere la prima decisione assolutoria non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi, residui, ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza: dubbi invece in qualche modo intrinseci nella stessa situazione di contrasto valu- tativo.
3.3.3. Con il quarto motivo deduce, con riferimento all'affermazione di re- sponsabilità per il capo L), inosservanza dell'art. 513, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.. Premesso che sul punto la decisione impugnata trae fondamento dalle di- chiarazioni rese dal coimputato RR FA nel corso dell'interrogatorio di ga- ranzia reso in data 11/10/2006, e che nel corso del successivo dibattimento in- nanzi al Tribunale il predetto, sebbene il PM ne avesse chiesto l'esame, non è mai comparso, tanto che il PM chiederà, con l'espressa opposizione dei difensori, 13 l'acquisizione del verbale degli interrogatori resi, e che contumace egli rimarrà anche nel giudizio d'appello, osserva che le dichiarazioni in questione, se sono pienamente utilizzabili contro lo stesso dichiarante che si autoaccusa, non lo so- no invece contro il coimputato, non avendo questi mai potuto controinterrogare il dichiarante, sottrattosi all'esame e, dunque, anche al successivo controesame della difesa. Soggiunge che al riguardo mai nessun consenso alla lettura dell'interrogatorio di RR FA è stato reso da esso ricorrente, né dal suo di- fensore.
3.3.4. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce infine vizio di motivazione, anche in tal caso per travisamento di prova e per violazione della regola di giudi- zio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo L. Rileva che, una volta espunte dalla motivazione, per le ragioni dedotte con il precedente motivo, le argomentazioni legate all'interrogatorio reso da RR Fa- bio, per la restante parte la sentenza non trova più idoneo sostegno all'affermazione di responsabilità. Evidenzia al riguardo che, contraddittoriamente, la Corte identifica in RR EO MA l'utilizzatore dell'utenza chiamata nella conversazione intercettata proveniente da RR FA, sebbene tale utenza fosse identificata in perizia con un numero diverso rispetto a quello in precedenza attribuito allo stesso RR EO MA nel trattare il capo K. Soggiunge che altrettanto contraddittoria- mente la Corte, nel valutare il contenuto di tre conversazioni captate il 3 e il 4 marzo 2006, da un lato, le considera chiare, intellegibili e sprovviste di difficoltà interpretative, dall'altro, avverte la necessità di collegarle, a conferma, alle pre- cisazioni fornite da RR FA nel corso del ridetto interrogatorio.
3.3.4. Con memoria aggiuntiva depositata in data 29/10/2013 la difesa di RR EO MA ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale degli artt.
4-bis e 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6), del de- creto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, in termini esattamente corrispondenti a quelli nei quali, come noto, analoga questione già sollevata da questa Suprema Corte con ordinanza dell'11 giugno 2013, è stata poi accolta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32 del 12/2/2014. 3.3.5. Proprio in relazione a tale declaratoria di incostituzionalità dei citati 14 artt.
4-bis e 4-vicies ter d.l. 272/2005, la difesa di RR EO MA ha de- positato in data 18/3/2014 motivo nuovo di ricorso con il quale deduce violazio- ne di legge, e segnatamente dell'art. 73 d.p.r. 309/90 e dell'art. 1 cod. pen., in relazione alla determinazione della pena in quanto operata sulla base di limiti e- dittali previsti da norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegitti- ma.
3.3.5. Analoga nuova censura è svolta anche dalla difesa di RR FA con memoria depositata in data 17/3/2014. 4. La trattazione del presente procedimento, fissata una prima volta per la pubblica udienza del 13/11/2013, è stata in quella data, su richiesta delle parti, rinviata a novo ruolo in attesa del provvedimento su istanza di ricusazione di uno dei componenti del collegio di Corte d'appello che ha emesso la sentenza impu- gnata, istanza allora ancora pendente avanti la Corte partenopea in sede di rin- vio a seguito di annullamento da parte di questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 16671 del 27/2/2013) dell'ordinanza che aveva tale istanza dichiarato inammis- sibile perché tardivamente proposta. Nelle more, con ordinanza del 27/12/2013, depositata in data 8/1/2014, ac- quisita agli atti, la Corte d'appello di OL, riesaminando la predetta istanza, l'ha rigettata. La trattazione del presente procedimento è stata quindi fissata all'odierna udienza.
5. Con istanza pervenuta in cancelleria in data 28/03/2014 l'Avv. Domenico De Rosa, difensore degli imputati FE EL e ST IL, ha chiesto che la trattazione dei ricorsi fosse rinviata ad altra udienza in ragione sia della dedotta pendenza avanti questa Suprema Corte di ricorso avverso l'ordinanza testé richiamata, con la quale la Corte d'Appello di OL ha rigettato l'istanza di ricusazione proposta nei confronti di uno dei componenti del collegio che ha emesso la sentenza impugnata, sia dell'impedimento derivante da con- comitante impegno professionale innanzi al Tribunale di Firenze, sezione riesa- me, quale unico difensore di soggetto detenuto per rapina ed altro. Questa Corte, sentito al riguardo il P.G. (che ha chiesto il rigetto dell'istanza) e i difensori degli altri ricorrenti (che hanno dichiarato di non opporsi al rinvio), ha con separata ordinanza allegata al verbale di udienza - rigettato - detta istanza e invitato le parti presenti a esporre le rispettive conclusioni, rac- colte le quali ha pronunciato la presente sentenza. 15 CONSIDERATO IN DIRITTO 6. Giova preliminarmente ribadire, con riferimento alla istanza presentata in data 28/03/2014 dal difensore degli imputati FE e ST, che come già - rilevato con separata ordinanza resa in udienza nessuna delle circostanze a tal - fine dedotte può ritenersi idonea a giustificare il chiesto differimento.
6.1. Quanto alla prima, deve osservarsi che la situazione in cui versa il rife- rito procedimento di ricusazione è diversa da quella esistente alla precedente u- dienza del 13/11/2013 nella quale l'istanza di ricusazione, dichiarata in prece- denza inammissibile con ordinanza annullata da altra sezione di questa Corte, non era ancora stata esaminata nel merito dalla Corte d'Appello e lo sarebbe sta- ta anzi il giorno stesso, ragione per cui potevano in effetti ravvisarsi motivi di opportunità che consigliavano di attendere il pronunciamento nel merito dell'istanza, ragionevolmente prevedibile in tempi brevi (come in effetti è poi av- venuto). All'odierna udienza, invece, escluso che il rinvio della decisione possa consi- derarsi imposto dall'ordinamento, non può ravvisarsi analoga ragione di oppor- tunità, considerato che la pendenza del ricorso per cassazione avverso tale deci- sione è riferita in modo del tutto generico, non risultando nemmeno fissata u- dienza per la sua discussione.
6.2. Quanto poi al dedotto concomitante impegno professionale, non sussi- stono i presupposti perché lo stesso possa giustificare il chiesto differimento. Ed invero, secondo principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Supre- ma Corte con sentenza n. n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190828 (seguito da numerosissime pronunce conformi delle sezioni semplici), sia pure con riferi- mento all'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. allora vigente, «perché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale le- gittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. è necessario che il difensore prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particola- re natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio». Trattasi di princi- 16 pio ben applicabile, all'evidenza, anche alle disposizioni di cui all'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. attualmente in vigore. Nel caso di specie, sebbene il concomitante impegno professionale debba considerarsi noto al difensore, secondo quanto è desumibile dall'attestato di rice- zione del fax leggibile nella prodotta copia della comunicazione di cancelleria, già dal 3 marzo scorso, la richiesta di rinvio del presente procedimento è stata pre- sentata solo in data 28 marzo, quasi a ridosso dell'udienza fissata avanti questa Suprema Corte ed inoltre il richiedente non ha illustrato in alcun modo le ragioni che determinavano l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui si intende partecipare, sia nel presente. Deve inoltre osservarsi, ad abundantiam per mera completezza argomenta- tiva, che l'avvenuta predisposizione dei ruoli di udienza ormai saturi a lungo termine e con in calendario ricorsi di particolare complessità - avrebbe reso pro- blematica la nuova fissazione in tempi ragionevoli del presente procedimento, anch'esso complesso e concernente fatti di vecchia data, dinanzi ad un Collegio che, per evidenti ragioni di opportunità, dovrebbe restare immutato rispetto a quello odierno, quanto meno nelle persone del presidente e del relatore, con rife- rimento allo studio delle questioni ed all'esame degli atti.
7. Procedendo quindi all'esame delle censure proposte dalla difesa di FE te EL e ST IL, in punto di affermazione della loro penale re- sponsabilità, congiuntamente esaminabili in quanto di identico contenuto, se ne deve rilevare l'infondatezza. Ragione di fondo di tale valutazione si ricava da quanto evidenziato in aper- tura dei ricorsi medesimi, ove come detto si dà espressamente atto della completezza ed esaustività» della «esposizione del percorso argomentativo»> contenuta in sentenza, a fronte della quale si assume che tale riconosciuta quali- tà della motivazione sarebbe solo «apparente» perché non si confronterebbe con gli argomenti contrari esposti dalla difesa: argomenti, quindi, sostanzialmente reiterati a contenuto delle svolte censure. - -In realtà, data appunto la completezza e intima coerenza delle motiva- zioni addotte dai giudici di merito in relazione a tutti i profili in contestazione, le critiche mosse dai ricorrenti alla sentenza impugnata si risolvono in censure che, a tutto concedere, tendono sostanzialmente ad una diversa valutazione delle ri- sultanze processuali, la quale però non è consentita nel giudizio in cassazione. È noto invero che in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, ma solo quello di stabilire se questi ultimi abbia- no esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, dandone una corretta e logica 17 interpretazione, con esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, senza peraltro che ciò comporti l'obbligo per il giudice di merito di seguire, nella motivazione della sentenza, tutte le tesi difensive, né di rispondere a tutti gli in- terrogativi e alle critiche proposte dalla difesa, essendo sufficiente che offra una motivata versione dei fatti, che costituisca una risposta, anche implicita, alle ar- gomentazioni difensive e che citi le fonti di prova, che ritiene attendibili (v. Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Duri F. ed altri, Rv. 213630; Sez. 1, n. 1778 del 21/12/1992 - dep. 23/02/1993, Zuncheddu, Rv. 194804; Sez. 4, n. 5244 del 13/01/1981, Tomassoni, Rv. 149119). In definitiva, il vaglio della Cassazione sulla motivazione è mirato (e limita- to) alla verifica della corretta applicazione delle regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260). E poiché il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per e- spressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o - a seguito della modifica apportata all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., dall'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 - da «altri atti del procedi- mento specificamente indicati nei motivi di gravame», tanto comporta, quanto al vizio di manifesta illogicità, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul pi- ano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico;
ne consegue che, una volta che il giudi- ce abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale op- porre che questi atti si presterebbero ad una diversa lettura o interpretazione, ancorché, in tesi, munite di eguale crisma di logicità (cfr. Sez. U, n. 30 del 27/9/1995; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; in termini sostanzialmente identici, ancorché con riferimento alla materia cautelare, Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di FR, Rv. 205621; e non dissimilmente, Sez. U, n. 30 del 27/9/1995, Mannino, Rv. 202903; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; e, con riguardo al giudizio, Sez. U, n. 930/96 del 13/12/1995, cit.; Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, cit). Inoltre, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.., è quella evidente, cioè di spessore tale da ri- sultare percepibile ictu oculi, proprio perché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi - come s'è detto - a riscontrare l'esi- stenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della ri- 18 spondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. 1, n. 5854 del 30/11/2000 dep. 12/02/2001, Andretta, Rv. 218119; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, cit.). Ebbene una siffatta evidente illogicità non è certamente predicabile rispetto alla decisione qui impugnata, sotto nessuno dei profili in particolar modo segna- lati nei ricorsi.
7.1. Quanto al presunto contrasto con le sentenze di merito (sopra richiama- te al par. 3.1.1) emesse in relazione a fatti in vario modo collegati a quello in e- same, devesi in particolare rilevare che nessun vincolo preclusivo può desumersi da esse rispetto all'accertamento operato nella sentenza impugnata, non solo perché non risultano ancora passate in giudicate ma anche perché riguardano soggetti diversi, né vi è ragione di ritenere che la difformità di tale accertamento rispetto a quello contenuto nelle precedenti pronunce possa di per sé sola rap- presentare ragione di intrinseca contraddittorietà o manifesta illogicità. Come correttamente rimarcato nella stessa sentenza impugnata, infatti, l'autonomia dei procedimenti giustifica interpretazioni alternative anche degli stessi elementi di prova. È appena il caso di rammentare in proposito che nel nuovo codice di proce- dura penale le questioni pregiudiziali sono state ridotte a quelle relative allo stato di famiglia ed alla cittadinanza, mentre gli artt. 651, 652, 653 e 654 regolano l'efficacia delle sentenze penali di condanna o di assoluzione nel giudizio civile, amministrativo e disciplinare. Non è invece prevista né regolata l'efficacia delle sentenze penali di assoluzione in altro o nello stesso giudizio penale sicché, es- sendo i relativi giudizi fra loro autonomi dato che in quello penale deve essere ricercata la verità, quanto accertato nella precedente pronuncia penale non fa stato in quello successivo (è stato per tal motivo escluso che il giudice del delitto di associazione per delinquere sia vincolato da precedente pronuncia su di un re- ato-fine e non possa rinnovare l'indagine né riconsiderare le valenze probatorie degli elementi posti a base dell'assoluzione definitiva di quel reato-fine, quando ciò serva al giudizio tuttora in corso sul delitto associativo: Sez. 6, n. 4609 del 03/02/1995, Peluso e aa., Rv. 201147; ma vdns. anche, in tempi più recenti, Sez. 1, n. 18398 del 05/04/2013, Trebisacce, Rv. 255879, secondo la quale l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del me- desimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussi- stenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare>>; Sez. 6, n. 47314 del 12/11/2009, Cento e altri, Rv. 245483, secondo cui «la sentenza di- venuta irrevocabile ed acquisita come documento non ha efficacia vincolante, ma 19 va liberamente apprezzata dal giudice unitamente agli altri elementi di prova»).
7.2. La valutazione dei dati ricavati dai filmati e dagli accertamenti di P.G., oltre che delle conversazioni captate, risulta condotta nella sentenza impugnata in modo esaustivo ed è ampiamente illustrata in termini logicamente stringenti che resistono alle generiche censure svolte dai ricorrenti come sopra sintetizzate ai parr.
3.1.2 e 3.1.3. La Corte d'appello ha, invero, puntualmente indicato (v. pagg. 12-15) i plu- rimi e convergenti elementi di prova storico-rappresentativa atti a delineare l'espletamento di «un'attività di spaccio né isolata né autonomamente svolta, ma realizzata da un gruppo di persone con ruoli interscambiabili e turni prestabiliti», oltre che i ruoli all'interno di essa svolti dal ST e dal FE. Quanto alle intercettazioni, ha poi specificato, sulla base di una attenta e scrupolosa analisi del loro contenuto e di una motivazione logicamente congrua e del tutto conseguente sul piano argomentativo, come il linguaggio utilizzato dagli interlocutori intercettati, nelle conversazioni nelle quali FE EL compa- re quale diretto protagonista o quale referente immediato dei conversanti, do- vesse ritenersi inequivocabilmente riferito, per ciascuno degli episodi partitamen- te e analiticamente esaminati dai giudici del merito, allo scambio o comunque al traffico di sostanze stupefacenti, e valesse a evidenziare un fitto quadro di con- dotte, ascrivibili a plurimi diversi soggetti, attestative di specifici ruoli funzionali all'associazione e alle sue dinamiche operative ...» (v. pagg. 20-26). Analoga stringente motivazione risulta condotta con riferimento alle conver- sazioni intercettate, nell'anno 2004, sull'utenza telefonica in uso a ST MA miliano e su quelle in uso a CE TA (v. pagg. 39-49). Al riguardo, la riferibilità di tali conversazioni alle attività oggetto di conte- stazione, al di là del frequente uso di termini di copertura facilmente decifrabili (quale in particolare il termine "imbasciata", alternativamente utilizzato per indi- care sia la fornitura della sostanza, sia le somme da riscuotere quali proventi dell'illecita attività), risulta addirittura esplicita in una conversazione, quella con- trassegnata con il n. 128 del 17/5/2006, ore 14,14, la quale peraltro, essendo intercorsa tra il ST e il FE, smentisce anche l'assunto del ricorrente se- condo cui quest'ultimo non sarebbe mai stato captato in conversazione con il primo (v. pag. 44 della sentenza impugnata). Nel complesso, giusta quanto coerentemente argomentato dalla Corte terri- toriale, emerge evidente il ruolo svolto dal ST nel traffico degli stupefacenti, sia come rifornitore delle piazze per conto del clan (non solo quella di NO, ma anche numerose altre nella zona di Pozzuoli), sia come esattore degli utili conse- guiti. 2 020 Ancor più esplicito, se possibile, risulta poi il contenuto dei colloqui captati in carcere tra il FE e i suoi familiari dopo l'esecuzione del titolo custodiale nei confronti del primo, nell'anno 2006. A fronte di un siffatto impianto argomentativo solidamente ancorato a plu- rime emergenze oltre che ampio, dettagliato e intrinsecamente coerente, le do- glianze illustrate nell'atto d'impugnazione tendono con evidente difficoltà a con- trastarne l'esito confermativo dell'ipotesi associativa, oltre che dei contestati rea- ti fine, non già sul piano dell'innegabile capacità degli elementi raccolti di dimo- strare l'esistenza di attività illecite, quanto su quello dei suoi esatti riferimenti oggettivi e soggettivi, a tal fine però limitandosi a dedurre solo alcuni elementi di apparente discrasia (tale è apoditticamente considerata la fornitura a CE AN, figlio di CE TA, indicato a capo del clan di riferimento: rapporto parentale che però non esclude di per sé che il primo potesse avvalersi, magari a condizioni di favore, del lavoro degli affiliati per ottenere per sé singole forniture) o presunte lacune (tale la mancanza di intercettazioni che colgono in- sieme il ST e il FE, in realtà, come detto, smentita dallo specifico riferi- mento alla conversazione sopra menzionata), senza invece farsi carico della complessiva riconfigurazione, all'interno del più generale contesto criminale in cui gli imputati sono apparsi con certezza inseriti, del complesso di tutti gli ele- menti istruttori raccolti, che, viceversa, i giudici del merito hanno ricostruito con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, dando conto in modo logi- camente rigoroso delle ragioni che conducono a riconoscere la presenza di tutti gli elementi necessari alla configurazione del reato associativo (ragioni analitica- mente esaminate alle pagine 11-15, 20-54 della sentenza impugnata e, quindi, diligentemente compendiate alle pagg. 54-59).
7.3. A tali limiti non si sottraggono neppure le censure mosse con riferimen- to alle dichiarazioni dei collaboranti. La Corte ha invero esaminato il contenuto di tali propalazioni offrendo arti- colata e congrua motivazione in merito alla valutazione positiva della loro genui- nità, alla sussistenza di elementi di riscontro (rappresentati dagli altri dati proba- tori) ed al significato da attribuire a tali dichiarazioni. A fronte di un esame anche in tal caso estremamente attento del contenuto delle dichiarazioni e di una valutazione prudente del loro apporto ricostruttivo, dichiaratamente di «non primaria valenza dimostrativa», le censure mosse dai ricorrenti si appalesano in parte infondate, in altra parte inconferenti;
tutte co- munque si limitano a considerare frammenti poco significativi del contenuto delle dichiarazioni o aspetti non dirimenti della personalità o della storia criminale dei dichiaranti (peraltro attentamente già considerati e motivatamente valutati privi 21 di rilievo ostativo nella sentenza impugnata); nessuna di esse in ogni caso si ri- vela in grado di contrastare la lettura complessiva e coordinata che consente alla Corte d'appello, alla stregua di un ragionamento coerente e valido sul piano logi- co, di attribuirvi un rilievo meramente confermativo e chiarificatore di elementi desunti dalle altre plurime evidenze raccolte, già di per sé sole sufficienti a fon- dare l'affermazione di colpevolezza (v. in tal senso pagg. 38-39 della sentenza impugnata). Così in particolare il rilievo secondo cui il TT attribuisce erroneamente al FE, anziché al ST, il soprannome SC, è espressamente smen- tito, in punto di fatto, nella sentenza impugnata, ove si evidenzia che l'errore non è del dichiarante ma di chi legge la sua dichiarazione indotto dall'equivoco determinato dalla domanda formulata dal PM, avendo il collaborante invece ripe- tutamente dimostrato nel corso del suo esame di operare una chiara distinzione tra i due soggetti e di riferire al secondo il detto soprannome (v. pag. 30 della sentenza impugnata). Quanto al UC, il rilievo secondo cui egli non si è mai occupato di spaccio per conto di CE TA nulla toglie all'impianto argomentativo della sentenza impugnata, che alle sue dichiarazioni fa riferimento per altri a- spetti che non presuppongono affatto un tale ruolo, valorizzandolo unicamente quale fonte di riscontro per un inquadramento diacronico dei clan operanti nella zona e per convergenti indicazioni circa l'identificazione degli imputati come sog- getti noti nell'ambiente criminale frequentato dal dichiarante fino al 2001. Analogamente, nella valutazione delle dichiarazioni di De IC FR, la Corte d'appello tiene ben presente che egli è stato detenuto in carcere dal mag- gio 2003 al settembre 2008 e la conseguente fonte indiretta delle proprie cono- scenze, e offre una motivazione coerente e valida sotto il profilo logico giuridico della rilevanza probatoria ad esse nondimeno riconosciuta, evidenziando in parti- colare che le conoscenze acquisite nel corso della detenzione, attraverso i collo- qui con i familiari, con i sodali liberi o nei periodi di comune detenzione, non pos- sono essere ricondotte alle ordinarie dichiarazioni de relato, «siccome riconduci- bili al flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune sia per l'associato libero, sia per quello rimasto tale nonostante l'intervenuta detenzio- ne» (ciò conformemente a principio costantemente affermato nella giurispruden- za di questa Suprema Corte: v. ex aliis, Sez. 1, n. 23242 del 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585; Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009 - dep. 08/02/2010, Finocchiaro e aa., Rv. 245579; Sez. 1, n. 15554 del 13/03/2009, Lo Russo e aa., Rv. 243986; Sez. 2, n. 6134 del 20/01/2009, Botta e aa., Rv. 243425). Né è motivo di inat- tendibilità intrinseca l'avere il collaborante attribuito al FE la gestione della piazza di CO, atteso che, lungi dall'escludere con ciò che l'imputato gestis- 22 se anche la piazza di NO, al contrario egli afferma che il FE era posto a capo di tutte le piazze controllate dal clan e le aveva gestite insieme a ST e a ON ON prima della scissione verificatasi nell'anno 2007. Quanto a ON le sue conoscenze, ampiamente riferite in sentenza ed anch'esse condizionate da un periodo di detenzione in carcere, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non si pongono in contrasto con le dichiarazioni degli altri collaboratori e con le altre emergenze istruttorie, ma contribuiscono a comporre un quadro coerente, anche con riferimento alla posizione del FE del quale il collaborante conferma, per esperienza diretta, le assidue frequenta- zioni con il ST, nonché, per conoscenza comune agli affiliati al clan, la sua stabile collaborazione con quest'ultimo nell'illecito commercio. Non diversamente deve dirsi delle dichiarazioni della collaborante TO Pa- gliara NI, con riferimento alle quali le considerazioni critiche svolte in ricorso si appalesano inidonee ad annullare del tutto il rilievo, peraltro ridotto e margi- nale, ad esse attribuito in sentenza. Tali critiche invero si appuntano su dettagli scarsamente significativi ai fini della valutazione dell'attendibilità intrinseca di quanto dichiarato (quali: la confusione in cui la dichiarante sarebbe incorsa nell'intendere il termine "piazza" utilizzato dall'interrogante per riferirsi al luogo di spaccio;
la circostanza secondo cui la predetta non risulterebbe essere mai stata indagata per spaccio di stupefacenti;
l'asseritamente contraddittorio rico- noscimento del ST, prima indicato come "capellone", in una fotografia che lo ritrae invece senza capelli), ciò tanto più ove si consideri che si tratta di contenu- ti della dichiarazione che non emergono dal testo della sentenza e in relazione ai quali il ricorso non soddisfa il requisito di autosufficienza essendo stata omessa l'allegazione dei relativi verbali. Giova al riguardo rammentare il consolidato indi- rizzo di questa S.C. secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze»> (v. in tal senso, da ultimo, ex plurimis, Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723). Tanto meno possono considerarsi dirimenti le considerazioni svolte circa gli asseriti aspetti patologici della personalità della dichiarante, essendo stati questi espressamente considerati nella sentenza d'appello e giudicati in realtà indimostrati (v. pag. 28 della sentenza impugnata), alla stregua di valutazione che non risulta fatta segno di alcuna specifica censura da parte dei ricorrenti. Mette conto infine rimarcare, conclusivamente su tale parte della senten- za, che la valutazione della Corte d'appello non può ritenersi inficiata dalla man- cata rinnovazione dell'esame dei collaboranti, palesandosi al riguardo nella spe- 23 cie non pertinente il principio affermato dalla sentenza della Corte Europea del 5 luglio 2011 resa nel caso Dan c/ Moldavia, circa la necessità di risentire i testi nel caso di ribaltamento di sentenza assolutoria in sentenza di condanna. Secondo tale principio, invero, il giudice di appello, qualora intenda rifor- mare in peius una sentenza di assoluzione, è obbligato in base all'art. 6 CEDU - così come interpretato dalla Corte di Strasburgo - alla rinnovazione dell'istruzio- ne dibattimentale per escutere, nel contraddittorio con l'imputato, i testimoni a carico, «quando la prova testimoniale abbia carattere di decisività ed il giudice di appello avverta la necessità di rivalutare l'attendibilità del teste» (v., in tal senso, Sez. 5, n. 47106 del 25/09/2013, Donato e altro, Rv. 257585). Nel caso di specie, siffatti presupposti della rinnovazione del dibattimento non sussistevano, poiché i testi evocati dalla Corte d'Appello non assumono alla stregua di quanto fondatamente evidenziato nella stessa sentenza impu- gnata - valenza di decisività ai fini della dichiarazione di colpevolezza, risultando fondata piuttosto, la sentenza di condanna, su una rilettura organica e comples- siva delle numerose altre e convergenti emergenze probatorie sopra passate in rassegna ed attribuendosi invece alle dichiarazioni dei collaboranti solo un rilie- vo marginale e di contorno, utile a una più ampia ricostruzione diacronica delle attività criminali nella zona di riferimento e dei loro riferimenti soggettivi (ciò peraltro all'esito di un giudizio di attendibilità sostanzialmente non difforme - fatta eccezione per la collaborante TO RA - da quello operato dal primo giudice, il quale invero si era limitato a considerare le propalazioni dei collabo- ranti non in sé inattendibili ma solo inidonee, per il loro contenuto, a fornire un contributo diretto ai fini della ricostruzione dell'ipotesi associativa).
8. I ricorsi in esame meritano tuttavia parziale accoglimento in punto di trattamento sanzionatorio e, segnatamente, in relazione alla determinazione dell'aumento della pena base quale stabilita per il più grave reato associativo (20 anni di reclusione), aggravato ex art. d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203 (anni 6 e mesi 8 di reclusione) e, per il solo Fe- stante, dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (mesi 4 di reclu- sione) fissato in sentenza per la continuazione con i reati satellite di cui all'art. - 73 d.P.R. 309/90 nella misura di un mese e 15 giorni per ciascuno di essi (dieci episodi per il FE, uno per il ST, di cessione di stupefacente del tipo ha- shish e marijuana). Giova al riguardo rammentare che, per consolidando indirizzo, la Corte di Cassazione, in conseguenza della declaratoria di incostituzionalità della norma sostanziale in punto di pena, può intervenire al riguardo di ufficio per rilevare la sopravvenuta nullità della sentenza impugnata nel punto relativo alla determina- 24 zione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione a ricorsi inammissibili (v. ex plurimis sez. 6 n. 21982 del 16/05/2013, Ingordini, Rv. 255674; e da ultimo, con riferimento agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, Sez. 7, nn. 16649-16651 del 12/03/2014, non massimate;
Sez. 7, nn. 12916-12917 del 28/02/2014, non mass.). E nel caso in esame, per quanto riguarda la posizione degli imputati FE te e ST, sia pur con limitato riferimento al detto profilo della determinazione dell'aumento di pena, stabilito per i reati in continuazione ex art. 73 d.P.R. 309/90, deve per l'appunto ravvisarsi tale sopravvenuta nullità della sentenza impugnata per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12-25 febbraio 2014. La descritta commisurazione dell'aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. è stata, infatti, operata dalla Corte territoriale nella vigenza del comma 1 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'art.
4-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. Tale ultima norma, come noto, uniformava il trattamento sanzionatorio relativo alle ipotesi di reato concernenti le c.d. 'droghe leggere' (che qui solo vengono in considerazione) con quelle riferite alle c.d. 'droghe pe- santi', prevedendo per entrambe la pena edittale della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 a euro 260.000, laddove il testo originario del d.P.R. n. 309/90 prevedeva per le prime una cornice edittale di ben minore seve- rità, fissata nella reclusione da due a sei anni e nella multa da € 5.164 a € 77.468 (art. 73, comma 4). Com'è altrettanto noto, tuttavia, la Corte costituzionale, con la detta senten- za n. 32 del 12-25 febbraio 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art.
4-bis d.l. cit., oltre che dell'art.
4-vicies ter (entrambi inseriti in se- de di conversione), perché adottati in carenza dei presupposti per il legittimo e- sercizio del potere legislativo di conversione. Secondo l'espressa indicazione del giudice delle leggi, con la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, «riprende applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate» (con il conseguente ripristino del su evidenziato differente trattamen- to sanzionatorio dei reati concernenti le cosiddette "droghe leggere", puniti con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa), atteso che i vizi proce- durali in cui era incorso il legislatore del 2006 (in sede di conversione dell'originario decreto-legge), dovevano considerarsi tali da dar luogo ad un atto legislativo affetto da un «vizio radicale nella sua formazione [come tale] inidoneo ad innovare l'ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa (sentenze n. 123 del 2011 e n. 361 del 2010)». 25 - -Ad oggi pertanto è utile rimarcare la cornice edittale di riferimento per i reati satellite ritenuti in sentenza a carico dei ricorrenti FE e ST non può più considerarsi quella prevista al momento della sua pronuncia (da sei a venti anni di reclusione), ma quella ben più mite compresa tra un minimo di due anni di reclusione e un massimo di sei. Reputa questo collegio che a un così rilevante mutamento della forbice edit- tale (tale per cui quello che prima dell'intervento della Corte costituzionale rap- presentava il minimo della pena irrogabile adesso è invece divenuto il limite massimo, il quale dunque è passato da venti a sei anni) non possa non attribuirsi rilievo sia pure ai limitati fini, che qui vengono in considerazione, della commisu- razione dell'aumento di pena per la continuazione con il reato associativo, quan- to meno nel senso di richiedere un rinnovato esercizio del potere discrezionale attribuito a tal fine al giudice di merito entro i limiti e secondo i parametri previ- sti dall'art. 81 cod. pen.. Non si ignora che nella giurisprudenza di questa Suprema Corte trovasi af- fermato il principio secondo cui, «posto che la pena per il reato continuato si de- termina solo come aumento della pena prevista per il reato più grave, non as- sume alcuna concreta rilevanza la pena stabilita per i reati satellite, essendo ap- punto l'aumento determinato solo in relazione alla pena del reato più grave e sulla base di una valutazione di equità che tiene conto della gravità del reato se- condo i noti parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e che non necessita di apposi- ta motivazione» (v. Sez. 4, n. 22824 del 21/04/2006, Qose a aa., Rv. 234575). Tale principio che, è opportuno rammentare, è stato affermato in relazione a fattispecie in cui si poneva questione dell'incidenza, sul calcolo dell'aumento di pena per la continuazione tra reato associativo ex art. 74 e singoli episodi di ces- sione di supefacente ex art. 73 d.P.R. 309/90, del più favorevole trattamento sanzionatorio per questi ultimi introdotto dal citato art.
4-bis, comma 1, lett. b), d.l. n. 272/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49/2006 (che, ol- tre a uniformare come detto il trattamento sanzionatorio delle ipotesi relative a droghe leggere con quelle relativa a droghe pesanti, riduceva il minimo edittale, per queste originariamente previsto, da otto a sei anni, fermo restando il massi- mo di venti anni) - non può tuttavia risultare pienamente soddisfacente nel di- verso contesto ora venutosi a determinare per effetto della citata pronuncia di incostituzionalità, dove il mutamento della forbice edittale da essa derivante, con la reviviscenza per le ipotesi relative a droghe leggere della norma di cui al comma 4 dell'art. 73 d.P.R. cit., è, come sopra s'è evidenziato, ben più netto e notevole di quello considerato dal citato precedente e tale con ogni evidenza da ridimensionare parecchio non solo il trattamento sanzionatorio in astratto previ- sto per tali fattispecie ma con esso, inevitabilmente, anche lo stesso loro disvalo- 26 re penale. Ed invero, se è indubitabile che per effetto del cumulo giuridico cui il reato continuato è assoggettato, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto per il concorso formale (vale a dire, la pena prevista per la violazione più grave, au- mentata fino al triplo), una volta individuata la «violazione più grave» i reati me- no gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria e il relativo trattamento san- zionatorio confluisce nella pena unica irrogata per tutti i reati concorrenti (v. su tali temi, per una ricostruzione della complessa evoluzione giurisprudenziale e dei relativi approdi in relazione alle questioni, rispettivamente, dei criteri per la individuazione della violazione più grave e dell'incidenza del divieto di reformatio in peius sui segmenti del calcolo relativi ai reati satellite: Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, P.G. in proc. Ciabotti e a., Rv. 255347; Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014 - dep. 14/04/2014), non sembra possa nemmeno dubitarsi che ai fini della determinazione della complessiva pena unica irroganda, sia pure se- condo il meccanismo descritto, resti comunque necessaria, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la ponderazione della gravità non unicamente del reato base ma an- che degli altri reati unificati dal vincolo della continuazione. Ed è proprio tale ponderazione che, nella specie, non può considerarsi sor- retta da adeguata motivazione per il semplice rilievo che, ancorché per implicito, la stessa non può non ritenersi condizionata dal diverso quadro normativo di rife- rimento che, con il riferito nettamente più grave trattamento sanzionatorio, indi- pendentemente dalla sua non diretta incidenza (peraltro non escludibile in termi- ni assoluti, occorrendo rammentare che comunque l'aumento della pena base non può superare il limite rappresentato dall'aumento derivante da un ipotetico cumulo materiale delle pene, ex art. 81, comma terzo, cod. pen.), esprimeva per tali fattispecie un giudizio di (dis)valore nettamente più grave e deteriore di quello espresso dalla disciplina ora tornata in vigore. In presenza dunque di un mutamento normativo che riguardi il trattamento sanzionatorio della fattispecie meno grave attinta dal vincolo della continuazione, se resta ovviamente escluso che questo possa avere diretta incidenza sul mec- canismo di calcolo della pena (se non nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 81 cod. pen., trattandosi pur sempre di calibrare solo un aumento, per ciascuno dei reati satellite, della pena stabilita per la violazione più grave), occorre tuttavia che ne risultino, sia pure per implicito, considerate le eventuali refluenze sul giu- dizio di disvalore della fattispecie ai fini della complessiva ponderazione della pe- na unitaria secondo il meccanismo del cumulo giuridico, richiedendo questa ai sensi dell'art. 133 cod. pen. la considerazione della gravità del reato che, in ipo- tesi di reato continuato, è parametro da riferire necessariamente non solo al rea- to più grave, ma anche ai reati satellite uniti dal vincolo della continuazione. 272 2 Nel caso di specie, come detto, in modo ben più netto rispetto al caso consi- derato dal citato precedente di Sez. 4, n. 22824 del 2006, non può dubitarsi, al- meno in astratto, dell'incidenza a tal fine del nuovo quadro normativo venutosi a determinare a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale. In senso conforme, del resto, proprio con specifico riferimento agli effetti della citata pronuncia della Corte Costituzionale, con il ripristino della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, sulla determinazione dell'aumento per la continuazione, risulta essersi già espressa questa Sezione con sentenza resa alla pubblica udienza del 28/2/2014, imp. Pagano, affermando la necessità, in caso di più episodi di detenzione a fine di spaccio di tali diversi tipi di stupefacente, già ritenuti in continuazione, di diversificare i corrispondenti aumenti di pena. Ritiene questo collegio di dare continuità a tale orientamento, espressivo e- videntemente dell'esigenza di dare un rilievo minore, anche ai fini dell'aumento per la continuazione, ai delitti ex art. 73 d.P.R. cit. relativi alle c.d. droghe legge- re: esigenza, evidentemente, a maggior ragione avvertita in un caso quale quello di specie in cui gli episodi in continuazione afferiscono, come detto, tutti a siffat- te meno gravi ipotesi criminose. Per gli esposti motivi si esprime invece consapevole dissenso da altro prece- dente, di cui pure si ha notizia, che, sulla medesima questione qui affrontata, ha adottato soluzione opposta, affermando il principio secondo cui la sentenza della Corte costituzionale non incide sulla validità delle pene determinate in continua- zione tra un reato più grave e i reati satellite di spaccio di droghe leggere (Sez. 6, PU 14/3/2014, imp Alesandrini+16). Si rende pertanto necessario l'annullamento della sentenza impugnata limi- tatamente all'entità della pena inflitta agli imputati FE EL e ST IL a titolo di continuazione per le violazioni di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/90 con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di OL la quale proce- derà liberamente a nuovo esame sul punto, salvo il divieto di reformatio in pejus, tenendo conto dell'incidenza degli effetti della pronuncia della Corte costituziona- le n. 32 del 12-25 febbraio 2014 sulla ponderazione, agli effetti dell'art. 133 cod. pen., della gravità di detti reati satellite.
9. Venendo quindi al ricorso proposto dal difensore di RR FA deve anzi- tutto rilevarsi l'infondatezza dei primi due motivi.
9.1. Quanto alla prima censura, riferita al significato delle conversazioni in- tercettate nonché al riscontro ad esse fornito, il dedotto difetto di motivazione si rivela quale mera proposta di interpretazione delle conversazioni intercettate, alternativa rispetto a quella dei giudici di primo grado, poi confermata dalla Cor- 28 te d'appello. In narrativa, sono state descritte le conclusioni cui è pervenuto il giudice d'appello e, in sintesi, il ragionamento probatorio: ragionamento sorretto da a- deguate e coerenti argomentazioni. Il ricorrente richiede una complessiva rilettura delle risultanze processuali per ottenere una ricostruzione dei fatti e una valutazione della consistenza pro- batoria diverse rispetto a quelle effettuate dal giudice di merito, il quale è giun- to all'affermazione di responsabilità in base a un corretto esame del contenuto delle conversazioni in considerazione del complessivo contesto probatorio, pun- tualmente descritto in sentenza. La motivazione appare coerente e rispondente agli elementi presi in considerazione e non denota alcun deficit valutativo da parte del giudice di merito la cui decisione è stata resa all'esito di un approfon- dimento del quadro probatorio e degli elementi che avrebbero potuto essere og- getto di interpretazione alternativa. Ciò anche in riferimento alla prospettata tesi difensiva della destinazione dello stupefacente ad uso personale di gruppo, re- spinta dalla Corte d'appello non solo in ragione dell'ammissione resa dal preve- nuto nel corso del suo interrogatorio di garanzia di non aver fatto più uso di dro- ga già da epoca anteriore al periodo in considerazione (ammissione cui non si vede ragione obiettivamente apprezzabile di negare valore probatorio), ma an- che alla luce di una attenta lettura del contenuto delle numerose conversazioni captate, motivatamente ritenuto incompatibile, per diversi aspetti, con i requisiti necessari per la configurazione di un uso di gruppo. A fronte di una tale plausibile ricostruzione della vicenda, sui precisi riferi- menti probatori operati dal giudice di merito, in questa sede non è ammessa al- cuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi rico- struttive dei fatti, dovendosi - come detto la Corte di legittimità limitare a ri- percorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibili- tà di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Anche la nuova previsione del motivo della contraddittorietà della motiva- zione (quale risultante dalla già richiamata modifica dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., apportata dall'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46), con la facoltà aggiuntiva per il ricorrente di fare riferimento a «altri atti del proces- so» nella deduzione dei difetti della motivazione, non comporta che per la sussi- stenza del vizio sia sufficiente che gli atti del processo siano semplicemente con- trastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, o ancora che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella contenuta nella sentenza;
occorre invece che essi siano dotati di un'autonoma 29 forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilità (Sez. 6, n. 14054 del 24/03/2006, Strazzanti, Rv. 233454). La Corte d'appello, riproducen- do le ragioni già sviluppate dal primo giudice sui capi per i quali vi è stata la conferma, ha sintetizzato le ragioni in base alle quali ha ritenuto inequivoco il quadro probatorio e l'idoneità degli elementi acquisiti a configurare l'attività di traffico di stupefacenti svolta dal RR FA.
9.2. Altrettanto infondata è la censura relativa al diniego dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte d'appello, in base alle risultanze delle numerose conversazioni in- tercettate, ha ritenuto che il commercio di stupefacenti svolto dal RR non è stato saltuario e occasionale, bensì si è trattato di una attività «sistematica ed anzi febbrile», condotta avvalendosi di «plurimi canali di approvvigionamento», protratta nel tempo e relativa a consistenti quantitativi «acquistati e procurati». Sul punto, la Corte d'appello si è correttamente attenuta al principio di dirit- to più volte enunciato da questa Corte, secondo cui l'ipotesi prevista dal citato comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90, può configurarsi quando la fattispecie concreta risulti di trascurabile offensività, sia per l'oggetto materiale del reato, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza, sia per la condotta, riferibile ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della stessa, per cui il vaglio in senso negativo anche di uno solo dei parametri di riferimento in- dividuati dalla legge deve condurre ad escludere l'ipotesi del fatto di lieve entità (v. Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668). Nella specie, il diniego dell'attenuante è stato in particolare correttamente riferito alla condotta di commercializzazione in modo frequente e sistematico: condotta sintomo di una non trascurabile potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio. 10. È invece fondato il motivo aggiunto con il quale il ricorrente denuncia vi- olazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento derivante, come già sopra illustrato, dal- la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12-25/2/2014. Secondo principio giurisprudenziale affermatosi in netta prevalenza già a se- guito della pur meno rilevante modifica del trattamento sanzionatorio previsto per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, introdotta dal citato art.
4- bis, comma 1, lett. b), d.l. n. 272/2005, convertito, con modificazioni, dalla leg- ge n. 49/2006 (con l'abbassamento del minimo edittale da otto a sei anni, fer- 30 mo restando il massimo di venti anni), la possibilità dell'applicazione di un trat- tamento sanzionatorio più favorevole impone la piena rivalutazione di merito del- la pena inflitta, non solo nell'ipotesi in cui essa applichi o comunque muova dal minimo edittale (ipotesi che nella specie ricorre e per la quale si registra in giuri- sprudenza una sostanziale unanimità di vedute: v. ex aliis Sez. 5, n. 4790 del 29/10/2010 - dep. 09/02/2011, Attanasio, Rv. 249782; Sez. 4, Sentenza n. 23922 del 09/04/2009, Shordja, Rv. 244218; Sez. 6, Sentenza n. 21439 del 18/02/2008, Mori, Rv. 240061), ma anche in quella in cui questa si discosti dal precedente minimo edittale (v. Sez. 6, n. 50614 del 06/12/2013, P.G. in proc. Chukwumah, Rv. 257655; Sez. 2, n. 41443 del 18/09/2009, Castelli, Rv. 245244; Sez. 6, n. 12707 del 24/02/2009, Mazzullo, Rv. 243685; Sez. 6, n. 34153 del 28/04/2008, Boselli e a., Rv. 240696; Sez. 6, n. 16176 del 02/04/2008, Mecaj, Rv. 239557). A maggior ragione tale rivalutazione si rende necessaria nel caso di specie ove, non solo il giudice di merito muove esplicitamente, nella determinazione della pena per i due ritenuti episodi di cessione di droga leggera in continuazio- ne, dal minimo edittale allora previsto di sei anni, ma come detto il muta- - - mento normativo è di tale entità (rendendosi ri-applicabile una forbice edittale da due a sei anni di reclusione - di gran lunga meno severa rispetto a quella po- sta a base della statuizione, vale a dire da sei a venti anni di reclusione) da com- porre un quadro di riferimento non paragonabile a quello tenuto presente al momento della pronuncia di merito e da realizzare pertanto un sostanziale ridi- mensionamento dello stesso disvalore penale del fatto. Valgono, in definitiva, anche in tal caso, le medesime argomentazioni al ri- guardo sopra svolte esaminando le posizioni di ST e FE - in relazione all'entità dell'aumento a titolo di continuazione della pena per i reati satellite a- venti ad oggetto "droga leggera". Deve pertanto pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di RR FA limitatamente all'entità della pena allo stesso inflitta per i reati ascrittigli, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di OL. 11. A esito non diverso deve pervenirsi in ordine al ricorso proposto dalla di- fesa di RR EO MA, risultando infondati i motivi tutti svolti con il ricor- so originario e fondato, invece, il motivo aggiunto proposto, in relazione al trat- tamento sanzionatorio, per ragioni identiche a quelle dedotte dalla difesa di R- ra FA e testè giudicate meritevoli di accoglimento. 11.1. Quanto in particolare al primo motivo, con il quale il ricorrente deduce 31 inosservanza di norma processuale in relazione al rigetto dell'eccezione di inam- missibilità dell'appello del P.M., deve rilevarsi che rettamente la Corte territoriale ha al riguardo ritenuto che l'impugnazione della Procura, ancorché per esigenze di sintesi accomunasse nello stesso paragrafo le critiche mosse alle statuizioni assolutorie contenute nella sentenza di primo grado in relazione ai reati di cui ai capi J, C, F, K, G e L, consentiva tuttavia di perimetrare con sufficiente chiarezza il tema devoluto, individuando contenuto e ratio delle censure. Non pare dubitabile, infatti, che l'affermazione contenuta in apertura del pa- ragrafo in questione con la quale si censurava, come «non convincente», la valu- tazione del Tribunale di irrilevanza della «singola condotta emergente in relazio- ne alle analitiche attività che l'accusa ritiene finalizzate alla consumazione del singolo episodio di cessione», insieme con il successivo richiamo «al contenuto delle intercettazioni telefoniche che accompagnano le fasi di spaccio>>, per quanto sintetica e riferibile a ciascuna delle statuizioni contestualmente impu- gnate, si rivelava comunque sufficiente a far comprendere che, in relazione ai capi in questione (K e L) - relativi a episodi di cessione di hashish, in quantità non specificata, effettuati dall'imputato rispettivamente in favore di soggetto non identificato, il 1/3/2006, e di RR FA, il 19/3/2006, entrambi contestati sulla base delle risultanze di conversazioni telefoniche intercettate l'appello era mira- to a ribaltare la lettura dubitativa (e quindi assolutoria) degli esiti di tali capta- zioni e a riproporre pertanto quale tema di giudizio la valutazione di tali emer- genze probatorie. Considerata del resto la linearità del capo di imputazione e delle fonti di pro- va per esso richiamate nessun dubbio poteva sorgere in ordine alla interpreta- zione di tale motivo di gravame e, per converso, sulla identificazione del tema sul quale l'appellato era chiamato a resistere, coltivando la linea difensiva già seguita in primo grado, come di fatto del resto avvenuto. 11.2. Sono altresì infondate le censure, svolte nei motivi dal secondo al quinto, relative alla ritenuta colpevolezza per i reati ascritti ai capi Ke L. Anch'esse invero - analogamente a quanto s'è rilevato con riferimento al ri- corso di RR FA concernono apprezzamenti di merito e tendono sostan- zialmente ad una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita nel giu- dizio in cassazione. Anche per tale parte non può non rilevarsi che la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazio- nali - quali sinteticamente sopra riportati - forniscono, con argomentazioni basa- te su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esau- riente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti il ruolo dell'imputato nelle vi- 32 cende in oggetto. La sentenza impugnata, poi, soddisfa ampiamente il più penetrante onere motivazionale imposto dal ribaltamento, con essa operato, dell'esito assolutorio della sentenza di prima grado, discendente da una diversa e a tratti opposta let- tura delle risultanze investigative utilizzate (v. al riguardo da ultimo Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo e aa., Rv. 256869; Sez. 6, n. 8705 del 24/1/2013, Farre, Rv. 254113, quest'ultima con richiamo anche ai più recenti o- rientamenti della Corte EDU e in particolare alla sentenza 5.7.2011, Dan c. Mol- davia;
ma v. anche Sez. 6, n. 1514 del 19/12/2012 - dep. 11/1/2013, Crispi, Rv. 253940; Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, Capozzi, Rv. 253909; Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012 - dep. 10/1/2013, Andrini, Rv. 254024; Sez. 6, n. 46847 del 10/7/2012, Aimone, Rv. 253718; Sez. 2, n. 27018 del 27/3/2012, Urciuoli, Rv. 253407; Sez. 6, n. 40159 del 3/11/2011, Galante, Rv. 251066; Sez. 6, n. 4996 del 26/10/2011 - dep. 9/2/2012, Abbate, Rv. 251782). La stessa, infatti, si fa carico degli argomenti, peraltro scarni e non altret- tanto attenti al contenuto delle varie conversazioni captate, spesi a sostegno del- la prima sentenza assolutoria, giustificando la valutazione dissenziente in modo esaustivo e logicamente pregnante, tale da rendere la stessa effettivamente maggiormente persuasiva e, anzi, l'unica consentita al di là di ogni ragionevole dubbio. Certamente pertinente e rilevante appare in tal senso, in particolare, quanto al capo K, la valorizzazione del contenuto della prima delle conversazioni inter- cettate tra l'imputato e il soggetto che chiamava dall'utenza intestata a FE EL, nella parte in cui traspare chiaramente l'immediata disponibilità del primo a approntare e consegnare la sostanza richiesta («ti faccio un regalino al volo ...>>), sia pure previo invito al richiedente a farsi riconoscere avvicinandosi al balcone dell'abitazione, nonché dell'ultima conversazione nella quale RR I- meone conferma all'interlocutore di essere già al luogo dell'appuntamento («fuori da Patacchiello») e questo conferma: «ora me lo vengo a prendere fuori da Pa- tacchiello ...>> elementi del tutto ragionevolmente ritenuti dimostrativi, unita- mente al non equivocabile tenore delle altre battute captate, sia della detenzione illecita di sostanza stupefacente, sia dell'adesione alla richiesta dell'acquirente, di per sé, come noto, sufficiente, per pacifico indirizzo, a integrare la fattispecie criminosa contestata, indipendentemente dalla effettiva traditio (v. e pluribus Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011 - dep. 31/01/2012, Conti, Rv. 251736; Sez. 4, n. 38222 del 19/05/2009, Casali, Rv. 245293; Sez. 4, n. 32911 del 11/05/2004, Saber ed aa., Rv. 229267). Allo stesso modo, quanto al capo L, la diversa valutazione risulta del tutto convincentemente giustificata alla luce di un dettagliato esame del contenuto 33 delle intercettazioni, e della lettura coordinata di altre conversazioni captate di significato convergente e pressoché coeve, del tutto trascurate invece dal primo giudice, dalle quali è dato desumere che RR EO MA era spesso richie- sto di fornire sostanza stupefacente a tale LA Corte, attraverso l'intermediazione del cugino RR FA (v. pagg. 66-67 della sentenza impu- gnata). In ordine poi al rilievo attribuito, in particolare, alle dichiarazioni rese in fase predibattimentale dal coimputato RR FA, occorre aggiungere, in relazione ai rilievi svolti con il quarto e quinto motivo del ricorso in esame, che, seppur è vero che, in presenza di espressa opposizione alla loro acquisizione, quale speci- ficamente dedotta e documentata in ricorso, le stesse non potevano considerarsi utilizzabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., resta il fatto che, pur espunto tale riferimento dal resto della motivazione, la stessa supera ampiamente la c.d. prova di resistenza in tal caso necessaria an- che nel giudizio di legittimità (v. Sez. 4, n. 48515 del 17/09/2013, Alberti, Rv. 258093; Sez. 2, n. 14665 del 13/03/2013, Consoli, Rv. 255786), trattandosi di elemento dichiaratamente utilizzato a conforto di un convincimento comunque aliunde univocamente desumibile, e in particolare già dal solo contenuto della conversazione posta a base dell'imputazione che - valuta motivatamente la Cor- te - è «chiaro, intellegibile e non presenta difficoltà interpretative» (v. pag. 67 della sentenza), senza che in ciò possa vedersi alcuna intrinseca contraddizione nel ragionamento seguito. 11.3. Per le stesse considerazioni già svolte con riferimento alla posizione di RR FA (v. supra par. 10), deve invece trovare accoglimento il motivo ag- giunto impingente il trattamento sanzionatorio, richiedendosi anche per esso una rivalutazione di merito della pena inflitta alla luce del mutamento del quadro normativo di riferimento conseguente alla ridetta pronuncia della Corte costitu- zionale n. 32 del 12-25 febbraio 2014. 12. In definitiva la sentenza impugnata va annullata, nei sensi e nei limiti sopra illustrati, limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato a ciascuno dei ricorrenti, e segnatamente: nei confronti di FE EL e ST Mas- similiano, limitatamente all'entità della pena agli stessi rispettivamente inflitta a titolo di continuazione per le violazioni di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90; nei con- fronti di RR FA e RR EO MA, limitatamente all'entità della pena ad essi rispettivamente inflitta per i reati loro ascritti;
con rinvio, per nuovo e- same su tali punti, ad altra sezione della Corte d'Appello di OL. I ricorsi vanno invece rigettati nel resto, discendendone l'irrevocabilità delle 34 statuizioni prodromiche e diverse dai punti sopra indicati, da dichiararsi in dispo- sitivo ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FE EL e ST IL limitatamente all'entità della pena agli stessi rispettivamente inflitta a titolo di continuazione per le violazioni di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90; an- nulla altresì la sentenza stessa nei confronti di RR FA e RR EO Ma- rio limitatamente all'entità della pena ad essi rispettivamente inflitta per i reati loro ascritti;
rinvia per nuovo esame su tali punti ad altra sezione della Corte d'Appello di OL. Rigetta nel resto tutti i ricorsi. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabili le affermazioni di responsabilità nei confronti di tutti i ricorrenti. Così deciso il 2/4/2014 Il Componente estensore Il Presidente (Vincenzo Romis) (Emilio Iannello) ни Станим о г CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 9 MAG 2014 HUNZIONARIO GIUDIZIARIO Gili Maria TIBERIO 35