Versione
19 aprile 1942
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20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 111.
((Celebrazione per procura.)) ((I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
La celebrazione del matrimonio per procura puo' anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo.
L'autorizzazione e' concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non puo' essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura e' stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione))
((Celebrazione per procura.)) ((I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
La celebrazione del matrimonio per procura puo' anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo.
L'autorizzazione e' concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non puo' essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura e' stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione))
Commentari • 350
- 1. Circoscrizione Esterohttps://www.brocardi.it/ · 152.3628
[…] In...» Consulenza legale Q202128328 (Articolo 111 Codice Civile - Celebrazione per procura) «Il matrimonio per procura è espressamente previsto dall'art. 111 c.c. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Ragusa, sentenza 26/09/2023, n. 682Provvedimento: […] I convenuti, costituitisi in giudizio con un'unica memoria, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, sul duplice rilievo per cui la cessionaria è solidalmente responsabile ex artt. 2258 e 2112 c.c., stante l'inapplicabilità dell'art. 2560 c.c. ai rapporti contrattuali pendenti all'atto del trasferimento dell'azienda, ed inoltre succede a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., sicché la sentenza pronunciata nei confronti della cedente spiega sempre i suoi effetti contro il successore a titolo particolare. […] ne discende che quest'ultima spiega i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria, in quanto successore a titolo particolare ex art. 111 c.c.Leggi di più...
- art. 2560 c.c.·
- art. 111 c.p.c.·
- contratti pendenti·
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- art. 2558 c.c.·
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