Sentenza 11 febbraio 2014
Massime • 2
Per riformare "in peius" una sentenza assolutoria, anche se emessa all'esito di giudizio abbreviato, il giudice di appello è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile.
Il delitto di scambio elettorale politico - mafioso di cui all'art. 416 ter cod. pen. rientra nel novero dei reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen., ed è quindi incluso nell'elenco di cui all'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen.; ne consegue che si applicano anche a tale delitto le più rigorose disposizioni previste, in tema di interruzione della prescrizione, dagli artt. 160 e 161 cod. pen.
Commentari • 5
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Rassegna di giurisprudenza L'art. 416-ter, nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla L. 62/2014 ha la finalità di proteggere i beni giuridici dell'ordine pubblico e della legalità democratica nelle competizioni elettorali, sanzionando le condotte di chi promette di procurare voti e di chi accetta tale promessa, laddove l'impegno preveda da un lato che l'acquisizione dei voti avvenga con le modalità descritte dal precedente art. 416-bis, cioè avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati, e, da altro lato, l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro …
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Nella sentenza n. 35799 emessa dalla sezione sesta della Corte di Cassazione in data 23 giugno 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente se e quando vi sia l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale nel caso di riforma in peius di una sentenza assolutoria emessa in sede giudizio abbreviato condizionato. Nel caso di specie, la difesa, con motivi aggiunti, aveva addotto, nel ricorso proposto in sede di legittimità, «violazione di legge avuto riguardo all'art. 6 CEDU per avere la Corte riformato la decisione assolutoria resa in primo grado muovendo dalla ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni del teste C. rese nel corso del giudizio senza procedere alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2014, n. 8654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8654 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - del 11/02/2014
Dott. PETRUZZELLIS A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 166
Dott. CAPOZZI GE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 24450/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO DE AT N. IL 12/06/1966;
avverso la sentenza n. 2639/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 09/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, Avv. Gandolfo Giuseppe, anche in sostituzione dell'avv. Floridia M. G. che ha chiesto del ricorso;
uditi i difensori avv.ti Insolera Gaetano e avv. Sbacchi Gioacchino, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. CO VI TO è stato tratto a giudizio per il delitto di associazione esterna a Cosa Nostra realizzato mediante la stipulazione di un patto con esponenti di rilievo della famiglia mafiosa di Marsala avente ad oggetto - da un lato - il procacciamento di voti in favore del CO nelle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Regionale siciliana del giugno 2001 da parte di detta organizzazione, sulla base di una intesa raggiunta, tramite IR GE VI, con NA AL, rappresentante di quella famiglia mafiosa, all'epoca latitante;
sostegno elettorale concretamente posto in essere con l'intervento di appartenenti a tale famiglia - d'altro lato - e con l'impegno da parte del CO a favorire e ad avvantaggiare il sodalizio mafioso;
impegno in concreto manifestatosi, tra l'altro, nell'aver favorito, attraverso il suo personale intervento presso i vertici della Direzione del Banco di Sicilia, la positiva definizione di una controversia bancaria, nella quale erano interessati IR GE VI e NA AL, nonché nell'appoggio della stessa famiglia per impedire la candidatura a sindaco del Comune di Marsala di ZO Pietro, a fronte dell'impegno del medesimo CO ad interferire nella gestione dell'amministrazione dello stesso Comune, anche nell'interesse dell'organizzazione mafiosa.
2. Il G.U.P del Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza del 19.12.2006 ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste e la sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Palermo il 17.6.2010. 3. Con sentenza del 5.6.2012 la Corte di cassazione - a seguito di ricorso del P.G. - ha annullato con rinvio la predetta sentenza di appello ritenendo apodittica ed approssimativa la conclusione cui era giunta la Corte di merito circa la logica personalistica di rapporti che avrebbero riguardato soltanto i singoli soggetti interessati e non, invece, il sodalizio mafioso;
dovendosi valutare da parte del giudice del rinvio sotto il profilo causale le attività concretamente poste in essere dal CO rispetto alla conservazione ed al rafforzamento dello stesso sodalizio marsalese e dovendosi completare l'indagine sui contenuti oggettivi dell'accordo fra il CO ed il gruppo criminale, al fine di effettuare quella verifica ex post circa la positiva rilevanza causale dell'accordo elettorale politico-mafioso ritenuto accertato. E, nell'ambito del completo potere di riesame della vicenda processuale devoluta, la Corte di legittimità indicava - ove non si fosse ritenuto integrato l'ipotizzato concorso esterno - lo specifico obbligo di esaminare la condotta accertata a carico dell'imputato nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 416 ter c.p. indicandone, altresì, i caratteri costitutivi secondo la giurisprudenza della stessa Corte.
4. Con sentenza del 9.1.2013 la Corte di appello di Palermo, quale giudice del rinvio, in riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo - a seguito di appello del P.M. - ha dichiarato il CO colpevole del reato di cui all'art. 416 ter c.p., così riqualificato il fatto contestatogli, condannandolo a pena di giustizia.
5. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo dei difensori deducendo:
5.1. violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 2 e art. 628 c.p.p., comma 2 ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). Si denuncia la violazione del principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento in relazione al riesame di tutte le prove acquisite e difetto di motivazione in ordine alla esatta identificazione del contenuto dell'accordo tra il CO ed altri soggetti e l'identificazione di questi ultimi attraverso la totale pretermissione di quella parte delle fondamentali - al riguardo - dichiarazioni del collaboratore NC, rese nel corso del suo esame giudiziale il 15 e 22 giugno 2006, secondo le quali il predetto - da un lato - non sapeva, e dunque, non era in grado di affermare, che CO avesse mai avuto consapevolezza dell'intervento di "Cosa Nostra" e di NA in particolare, e - dall'altro - che la famiglia mafiosa non aveva interesse alla risoluzione dei problemi economici del IR ignorando se CO fosse stato informato o meno dell'eventuale intervento del NA. Con il conclusivo risultato probatorio secondo il quale le dichiarazioni del NC non autorizzano in nessun modo l'affermazione che CO sapesse di NA. Ancora, contraddittorio sarebbe il ragionamento della Corte in ordine all'intervenuto giudicato assolutorio in capo al IR VI che, al contrario di quanto si assume in sentenza, consente di escludere il raggiungimento della prova in ordine alla conclusione di un accordo tra l'organizzazione mafiosa e l'uomo politico.
5.2. violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3 in relazione all'art. 628 c.p.p., comma 2 in ordine alla ritenuta connotazione della fattispecie di cui all'art. 416 ter c.p.. In particolare, si censura il travisante assunto della sentenza gravata in ordine all'orientamento fatto proprio dalla sentenza rescindente che, ai fini della individuazione degli elementi costitutivi del reato, avrebbe spostato l'attenzione dal perfezionarsi del solo accordo all'uso nella campagna elettorale del metodo descritto dall'art. 416 bis c.p., comma 3, cui fa rinvio l'art. 416 ter c.p., ritenendo assorbito nella condotta di quest'ultima fattispecie la circostanza aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7 secondo la modalità mafiosa. Al contrario, secondo il ricorrente, il principio affermato dalla sentenza rescindente centrerebbe la fattispecie sul momento in cui il patto si stringe, essendo irrilevante il conseguimento del denaro e l'uso della forza intimidatrice nel corso della campagna elettorale.
5.3. erronea applicazione dell'art. 416 ter c.p. ex art. 606 c.p.p., lett. b). Questa si estrinsecherebbe, innanzitutto, attraverso il già citato assorbimento dell'aggravante speciale nella struttura della fattispecie, riconducendo quest'ultima nell'alveo della previsione di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, mentre il delitto in questione costituirebbe un reato distinto ed autonomo, creato per punire l'"extraneus" alla consorteria e che rinvierebbe all'art. 416 bis c.p., comma 3 solo "quoad poenam". Inoltre, rimarcando l'accertamento in fatto operato dalla sentenza secondo la quale oggetto del patto sarebbe stata la prestazione di una influenza promessa dal politico, dovrebbe conseguentemente escludersi che la fattispecie contestata possa ad essa applicarsi violando il tenore letterale della norma e ricorrendo ad una analogia in "malam partem".
5.4. erronea applicazione dell'art. 160 c.p., comma 3 e art. 161 c.p., comma 2 in relazione all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis e alla L. n. 251 del 2005, art. 10 in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, risultando erronea l'inclusione dell'illecito nell'ambito dell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis e dovendosi riconoscere applicabile perché più favorevole la nuova disciplina introdotta con la L. n. 251 del 2005. 5.5. erronea applicazione dell'art. 417 c.p. risultando pacifico che il riferimento ai "due articoli precedente" è agli artt. 416 e 416 bis c.p.. 5.6. Erronea applicazione degli artt. 133 e 62 bis c.p. e carenza, manifesta illogicità della motivazione in punto di individuazione della pena base e mancata concessione delle attenuanti generiche, risultando introdotti elementi giustificativi che esulano dalla concreta fattispecie, con l'esclusione di vantaggi per l'organizzazione mafiosa, e dallo stato soggettivo dell'imputato.
5.7. Con motivi nuovi e contestuale memoria difensiva depositata il 24.10.2013 si deduce:
5.7.1. Con riferimento al primo motivo di riscorso, trattandosi di sentenza di condanna intervenuta dopo due precedenti sentenze di segno opposto, il già dedotto vizio di motivazione deve esser valutato anche sotto il profilo della ritenuta necessità di confrontarsi puntualmente con quanto di diverso ritenuto e argomentato dal giudice che ha assolto, non potendosi assorbire tale aspetto facendosi leva sul mutamento del "nomen juris" e non potendosi dire che nella specie tale confronto sia avvenuto.
5.7.2. Ancora con riferimento al primo motivo di ricorso, si richiama - in relazione alle dichiarazioni del NC - l'orientamento di legittimità maturato a seguito delle sentenze della Corte EDU Dan/IA e HANU c/ Romania che impone al giudice di appello, in caso di riforma "in pejus" della precedente assoluzione, di raccogliere nuovamente la prova dichiarativa innanzi a sè.
5.7.3. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si rimarca l'erroneità dell'assorbimento della aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7 nell'art. 416 ter c.p. osservando che la percezione all'esterno della provenienza mafiosa fungerebbe esclusivamente da requisito di idoneità, oltre che specializzante rispetto alla corruzione elettorale comune.
5.7.4. In relazione al terzo motivo, si osserva che l'approvazione della Camera dei deputati il 16 luglio 2013 di un nuovo testo che assimila l'erogazione di danaro all'ottenimento di "altre utilità" rafforza gli argomenti a sostegno della natura analogica "in malam partem" di una assimilazione oggi operata in sede giudiziale.
5.7.5. Con riferimento al 4^ motivo di ricorso si richiama la sentenza costituzionale n. 57/2013 secondo la quale l'inserimento dell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis non può implicare effetti ulteriori rispetto a quelli propri della norma processuale in questione, esulandosi dalla diversa e più grave significatività dell'incriminazione prevista dall'art. 416 bis c.p.. RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. La sentenza impugnata, dopo aver escluso la configurabilità della ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa originariamente ascritta al ricorrente, è pervenuta all'affermazione di responsabilità di questi in ordine al delitto di cui all'art. 416 ter c.p. ritenendo provato che il CO candidato nelle elezioni regionali siciliane svoltesi il 24 giugno 2001, in tale occasione, servendosi di IR VI TO, abbia chiesto consapevolmente l'appoggio a NA AL nella sua qualità di capomafia in grado di procurare tutti quei voti individuati quale contropartita dell'originaria offerta nell'ordine dei L. cento milioni, poi progredita - per una scelta dello stesso NA - verso una diversa piattaforma di prestazioni.
Ovvero l'intervento del CO presso il Banco di Sicilia in favore dello stesso IR e di suoi familiari relativo alla transazione avente ad oggetto posizioni debitorie ad essi riferibili.
1.1. Fondamento probatorio della ricostruzione è - innanzitutto - la captazione della conversazione del 28.5.2001 tra gli esponenti mafiosi LO - reggente di fatto del clan marsalese - e IG - pure qualificato intraneo al detto clan, nell'ambito della quale, oltre alla analoga iniziativa di scambio prezzolato del politico locale ZO, si parla della proposta fatta dal CO, in occasione di quella campagna elettorale per le elezioni regionali, di corrispondere L. 100 milioni per ottenere l'appoggio elettorale da parte dell'organizzazione mafiosa facente capo al NA e si critica la strategia di quest'ultimo disposto a sacrificare dazioni di quel tipo a fronte di certi "favori", considerato che i politici dopo le elezioni si sarebbero lo stesso "messi a disposizione". V'è poi l'apporto dichiarativo del collaboratore NC, anch'esso intraneo al clan e ritenuto attendibile, che - con particolare riguardo alla vicenda in esame - ha rivelato quanto direttamente appreso dagli interessati a proposito dell'intervento presso il Banco di Sicilia che era stato promesso dal CO in luogo del denaro (v. pg. 30). Secondo il NC, il NA veniva a sacrificare la possibilità di ottenere dal CO una lauta somma di denaro (quella di cui avevano parlato il IG ed il LO nella citata conversazione) per favorire interessi sempre di natura patrimoniale ma facenti capo al IR. Dell'intervento in favore dei IR presso il Banco di Sicilia - avvenuto quando il CO era divenuto Assessore della Regione Sicilia - risulta positivo ed indiscusso accertamento anche attraverso l'esito delle valutazioni tecniche in ordine alla anomala transazione ed alla quantificazione economica del vantaggio che essa ha rappresentato per i IR. Come pure risulta spiegato il motivo per il quale il NA giungeva a privilegiare l'intervento presso il Banco di Sicilia rispetto alla dazione del contante considerandosi che l'allora fidanzata e attuale moglie del NA era figlia di IR TO che, insieme al fratello HE (padre di Costa VI TO), era direttamente interessato alle posizioni debitorie in sofferenza preso l'istituto bancario che gravavano, per le garanzie trascritte, sull'intero patrimonio familiare dei IR.
1.2. Quanto al ruolo di IR VI TO - in risposta alle deduzioni difensive al riguardo - la Corte ha ritenuto accertato che il CO in quella campagna elettorale si fosse rivolto alla famiglia mafiosa di cui il NA era capo unanimemente riconosciuto, mostrandosi disposto a corrispondere i cento milioni. Ha ritenuto ininfluente la successiva opzione in ordine alla sistemazione della esposizione debitoria in luogo della dazione del denaro avuto riguardo all'inoltro della richiesta per il tramite del IR ma pur sempre verso il NA che, stante il suo ruolo, avrebbe varato la sponsorizzazione mafiosa volta al procacciamento del quantitativo di voti richiesto dal CO (pg. 38).
L'assunto difensivo circa l'ignoranza da parte dell'imputato di qualsiasi possibile relazione tra i IR ed i NA è stato giudicato assolutamente inverosimile in ragione della non eccessiva estensione del comune di MARSALA, dell'esperienza dell'imputato e dell'esperto suo genitore in materia di reperimento di pacchetti di voti, della intensa frequentazione tra l'imputato ed i componenti del nucleo familiare del IR nell'ambito del quale era da tempo entrato a far parte il NA AL, esponente mafioso ormai noto alle cronache giudiziarie ed alla città. Quanto più specificamente al ruolo di intermediario dello stesso IR tra il CO e la cosca, la sentenza - a fronte delle dichiarazioni del NC circa la mancanza di esternazione a lui da parte del IR di tale ruolo - ha considerato le circostanze addotte dallo stesso collaboratore volte ad avvalorare che il CO, rapportandosi con il IR, fosse consapevole della sostanza mafiosa della vicenda (l'oggettiva incapacità da parte del IR a garantire da solo quanto richiesto dal CO in termini di procacciamento di voti;
la pregressa esperienza in occasione delle regionali del 1996 allorquando i CO al fine di difendersi da richieste di tipo estorsivo da parte di Cosa Nostra, si erano posti sotto la protezione di un autorevole uomo d'onore; quanto ebbe a riferire lo stesso NA al NC in ordine al contenuto degli accordi raggiunti con il CO per le elezioni regionali - v. pg. 42 della sentenza gravata) e, pertanto, fosse provata la consapevole richiesta di appoggio - tramite il IR - al NA nella sua qualità di locale capomafia in grado di procurare i voti richiesti quale contropartita dell'originaria offerta nell'ordine dei L. cento milioni. Impegno elettorale preso e divulgato dallo stesso NA AL nell'ambito della "famiglia" ed al quale una parte della stessa famiglia mafiosa corrispose con risultati positivi puntualmente considerati dalla stessa sentenza (v. pg. 47/50, ibidem).
1.3. E, secondo la sentenza, la ricostruzione in fatto avallata non collide con l'assoluzione del IR dall'accusa di concorso esterno all'associazione mafiosa in quanto "le relazioni con il CO in cui compare il IR non configurano una prestazione di quest'ultimo in favore di Cosa nostra nel suo complesso ma vengono a privilegiare il diverso - nella specie obiettivamente antitetico - interesse patrimoniale facente capo al solo nucleo familiare dei IR cui era saldamente collegato il NA AL, il quale per ciò solo aveva motivo di intervenire nell'accordo con il CO come rimodulato rispetto all'originaria offerta di denaro e di attenersi a tale accordo, per la parte di sua competenza, servendosi delle potenzialità mafiose proprie del capo "famiglia" (pg. 50/51).
1.4. Quanto alla riqualificazione della fattispecie nell'ambito della ipotesi di cui all'art. 416 ter c.p. la Corte ha valorizzato (v. pg. 54/55) i seguenti comportamenti di cui il CO è stato protagonista:
la promessa di intervento presso il Banco di Sicilia, in luogo dell'erogazione di una somma di denaro, quale corrispettivo per il procacciamento di voti;
l'accordo raggiunto al riguardo con NA AL tramite l'intermediazione del IR;
il conseguente sostegno elettorale da parte della famiglia mafiosa dovuto alle direttive divulgate dal suo capo;
il successivo adempimento da parte del politico dell'impegno di cui sopra.
Ha considerato la consumazione del reato in questione pur quando la promessa in cambio dei voti abbia ad oggetto "altra utilità" e l'esigenza di una effettiva indicazione di voto "percepita all'esterno come proveniente dal clan e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo". Sotto il primo profilo, ha individuato la somma inizialmente promessa e la successiva assicurazione di un vantaggio quantificabile in denaro ed accertato nella sua equivalenza (pg. 64); sotto il secondo profilo, ha evidenziato il sostegno elettorale al politico disposto dal NA AL anche nel corso di discussioni davanti ad altri appartenenti al sodalizio tenuti ad adeguarsi alle direttive del capofamiglia, così come poi in concreto verificatosi (pg. 63).
2. Il primo motivo è inammissibile per genericità, quando non estraneità alle ipotesi nell'ambito delle quali è ammesso ricorso.
2.1. Il motivo, attraverso la formale deduzione della violazione del principio di diritto della sentenza rescindente, fa leva sulla pretermissione di parti del dichiarato del NC che avrebbe deprivato di sostanza mafiosa i rapporti tra l'imputato ed il IR.
2.2. Si tratta della proposizione di questione di merito volta a reinterpretare i fatti attraverso la valorizzazione di aspetti parziali e parcellizzati del racconto del NC. Ritiene la Corte che la sentenza, con motivazione logica e priva di vizi giuridici, ha desunto dalle complessive dichiarazioni del NC l'impegno assunto da NA AL, quale capo clan all'epoca irreperibile, con il CO, che al primo si era proposto per procacciarsi i voti durante quella campagna elettorale considerando le triplici convergenti circostanze sopra richiamate che convergono sulla consapevolezza del CO di interloquire, tramite il IR, con il predetto capoclan. Sicché le dichiarazioni del NC circa il mancato palesamento a lui da parte del IR del suo ruolo di intermediazione tra il CO ed il NA - come correttamente annota la sentenza gravata - contribuiscono soltanto a confermare ulteriormente l'attendibilità dello stesso NC - personalmente attivo solo nella vicenda relativa al ZO - che mostra di riferire solo ciò che ha direttamente appreso.
Come pure ineccepibile è la individuazione della novazione oggettiva - ascritta all'intervento dello stesso capoclan - del patto con la sostituzione alla originaria proposta di denaro con quella avente ad oggetto la transazione con il Banco di Sicilia in favore del IR. Detta novazione, infatti, è correttamente desunta dalla captazione tra il IG ed il LO che criticavano l'abbandono da parte del NA della proposta dei cento milioni, dalle dichiarazioni del NC che - da un lato - nell'interrogatorio del 20.2.2002 parla di un "favore" dovuto dal CO in virtù della promessa di voti fattagli dal NA, il cui contenuto non era stato a lui disvelato, e - dall'altro - dice di aver saputo dagli interessati dell'intervento presso il Banco di Sicilia promesso dal Costa, definitivamente e positivamente accertato con la transazione, inspiegabile secondo normali canoni bancari.
2.3. Inoltre, infondata e al limite della inammissibilità è la dedotta contraddittorietà tra la ritenuta sussistenza del patto di scambio con l'assoluzione del IR dalla accusa di concorso esterno all'associazione mafiosa.
A tal riguardo privo di vizi logici è il giudizio secondo il quale nessun conflitto risulta al riguardo, posto che il voto mafioso promesso ed ottenuto dal NA in favore del CO non confligge affatto con l'utilità patrimoniale destinata al IR, promessa ed ottenuta dal CO. Come correttamente ha osservato la sentenza gravata tale successivo favore in tanto poteva giustificarsi e costituire la controprestazione del CO per il procacciamento dei voti, solo per l'avallo dato dal capofamiglia in virtù della sua raggiunta intraneità al nucleo familiare dei IR. Cosicché la scelta del capoclan di privilegiare, nell'ambito del patto di scambio e quale contropartita, interessi patrimoniali non facenti capo al clan in quanto tale non esclude affatto il coinvolgimento del clan mafioso del quale erano stati assicurati i voti.
2.4. Quanto alla esigenza di parametrare l'eccepito vizio di motivazione a quella di motivazione "rafforzata" della condanna rispetto alla precedente assoluzione, deve rilevarsi - innanzitutto - la riduttiva premessa difensiva che limita al mutamento del "nomen juris" il contenuto decisorio della sentenza di condanna. Invece, la sentenza gravata è pervenuta ad enucleare - secondo l'obbligo fissato dalla sentenza rescindente - dall'ambito della originaria contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa che affasciava una serie di condotte fino ad ipotizzare una pattuita "messa a disposizione" del CO in favore del clan mafioso - la specifica e più circoscritta condotta dello scambio elettorale logicamente rivalutando rispetto a tale tema il complesso probatorio acquisito. In ogni caso, deve rilevarsi la genericità della deduzione che si limita apoditticamente a negare, indicando solo alcune pagine della sentenza di primo grado, che si sia verificato un confronto tra le ragioni della assoluzione e quelle che hanno fatto pervenire alla condanna - specie se si considera che le prime sono state veicolate attraverso la conformazione delle deduzioni difensive.
Laddove, invece, la sentenza ha ineccepibilmente disaminato e superato il ragionamento della prima assoluzione, peraltro rapportato all'orizzonte valutativo del "patto politico di ampio respiro" (v.pg. 123 e ss. della sentenza di primo grado), pervenendo ad affermare il consapevole coinvolgimento da parte del CO nel più limitato "patto di scambio elettorale", con il suo capo, del clan mafioso.
2.5. Quanto all'obbligo convenzionalmente fondato di nuova escussione delle prove orali in caso di ribaltamento di precedente sentenza di assoluzione, deve dirsi quanto segue.
2.5.1. Va condiviso l'orientamento di legittimità secondo il quale al riconoscimento dell'obbligo di origine convenzionale non osta il rito abbreviato adito in quanto è pacifico che, indipendentemente dalle richieste delle parti, il giudice di appello che ritenga di avvalersene ha anche poteri autonomi di accertamento e che la scelta del rito non pone di per se stessa alcun limite al riguardo (Sez. 3, Sentenza n. 5854 del 29/11/2012 Rv. 254850 Imputato: R.; Sez. 1, Sentenza n. 20466 del 16/04/2013 Rv. 256165 Imputato: Cimpoesu).
2.5.2. In relazione alla sentenza della Corte EDU Dan c/ IA è stato chiarito da Sez. 6, Sentenza n. 16566 del 26/02/2013, Caboni ed altro, che deve esser individuata la portata del principio dell'art. 6/1 della Cedu quale interpretato da detta sentenza secondo la quale, per la parte di rilievo, "Se una Corte d'Appello è chiamata esaminare un caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell'innocenza del ricorrente, essa non può, per una questione di equo processo, determinare correttamente tali questioni senza una valutazione diretta delle prove (vedi PO c. IA, nn. 289/04 e 41194/04, p. 68, 27 novembre 2007; NE c. Romania, n. 28871/95, p. 55, CEDU 2000 - 8^ e Marcos Barrios c. Spagna, n. 17122/07, p. 32, 21 settembre 2010)". Il principio che può evincersi dalla sentenza in questione - prosegue il richiamato arresto di legittimità - è il seguente: laddove la prova essenziale consista in una o più prove orali che il primo giudice abbia ritenuto, dopo averle personalmente raccolte, non attendibili, il giudice di appello per disporre condanna non può procedere ad un diverso apprezzamento della medesima prova sulla sola base della lettura dei verbali ma è tenuto a raccogliere nuovamente la prova innanzi a sè per poter operare una adeguata valutazione di attendibilità, salvo possibili casi particolari (quale può essere un evidente errore del primo giudice che, per esempio, ritenga la testimonianza falsa perché nega una circostanza che il giudice erroneamente ritenga vera o viceversa). Si tratta, comunque, di una questione di attendibilità intrinseca. Pertanto, è stato affermato che il giudice di appello per riformare in "peius" una sentenza assolutoria è obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile.
Diverso il caso nel quale il giudice di primo grado non abbia negato l'attendibilità della prova orale e, quindi, non è su questo che si incentra la discorde valutazione del giudice di secondo grado. In tale diverso caso non può ritenersi alcuna necessità di una nuova raccolta della prova non essendovi alcuna divergenza nei due giudizi.
2.5.3. Ebbene, così individuata la portata del principio di origine convenzionale, la deduzione difensiva è infondata considerata l'assenza di divergenze in ordine alla attendibilità del collaboratore NC, conformemente riconosciuta da entrambe le sentenze.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato
3.1. Censura la violazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente in ordine agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 ter c.p.. 3.2. La sentenza rescindente, è bene richiamarlo, nell'indicare l'indagine devoluta in ordine alla eventuale ravvisabilità del delitto "de quo" ha inteso indicarne anche le connotazioni strutturali ritenendolo "costituito dalla promessa di voti fatta ad un candidato in cambio di promesse di denaro o altra utilità da un personaggio di spicco di un'organizzazione mafiosa mediante rassicurazione dell'intervento di membri dell'associazione stessa, reato volto ad assicurare la tutela dell'ordine pubblico che può essere lesa da un qualsiasi connubio fra politica e mafia (sez. 6 n. 10785 del 9/3/2004, Rv. 230397; sez. 6 n. 43107 del 9/11/2011, Rv. 251370). Ed in questa direzione" - prosegue la sentenza rescindente - "pare opportuno evidenziare che per la sussistenza del reato di cui all'art. 416 ter c.p. non è necessario che, nello svolgimento della campagna elettorale, vengano posti in essere singoli ed individuabili atti di sopraffazione o di minaccia, essendo sufficiente che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come proveniente dal clan e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo (sez. 1 n. 3859 del 14/1/2004, Rv. 227476; sez. 2 n. 46922 del 30/11/2011, Rv. 251374)".
3.2. La sentenza gravata, pur impegnandosi in una ultronea esposizione critica della giurisprudenza di legittimità in ordine agli elementi costitutivi del delitto "de quo", ha puntualmente applicato il principio di diritto fissato dalla rescindente verificando - secondo quanto già sopra ricordato - sia la sussistenza della consapevole pattuizione tra il CO ed il capo clan, sia la connotazione mafiosa della indicazione di voto in favore dello stesso CO attraverso la personale constatazione del NC degli incontri tra il NA e gli altri sodali tenuti alle sue direttive e la verificazione dell'univoco contesto, ivi compresa l'analisi dello stesso risultato elettorale, terminato con il significativo adempimento da parte del CO della sua obbligazione.
4. Il terzo motivo, relativo alla dedotta erronea applicazione dell'art. 416 ter c.p., sotto il primo aspetto - l'assorbimento dell'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991 nella fattispecie ex art. 416 ter c.p. - è infondato, e sotto il secondo - che stigmatizza l'interpretazione analogica del termine "denaro" fino al suo travalicamento - è inammissibile.
4.1. Invero, la sentenza gravata ha applicato puntualmente il principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente che ha evidenziato la valenza costitutiva della "indicazione di voto... percepita all'esterno come proveniente dal clan e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo" allorquando ha ritenuto intrinseco alla fattispecie di cui all'art. 416 ter c.p. l'avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.. È destituito di fondamento l'assunto difensivo circa il limitato rinvio "quoad poenam" della fattispecie in esame all'art. 416 bis c.p.. Già da un punto di vista della formulazione letterale della ipotesi delittuosa l'assunto è smentito, considerando che il disposto dell'art. 416 ter c.p. individua l'oggetto della promessa all'agente nei voti di cui tratta l'art. 416 bis c.p., comma 3 ovvero quelli ottenuti "avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva". Nè è fondato l'argomento difensivo secondo il quale, seguendo l'impostazione della sentenza, si attribuirebbe al candidato "extraneus" al gruppo mafioso - che la norma mira a punire - una condizione che non gli appartiene per definizione.
Invero, è pacifico che anche colui che è estraneo al gruppo mafioso possa avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo che dal gruppo promana.
Del resto, proprio la considerazione della non necessaria coincidenza tra la appartenenza al gruppo mafioso e l'avvalersi della forza di intimidazione ha giustificato la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 275 c.p.p., comma 3 (sentenza n. 57 del 2013) in relazione alla presunzione assoluta di adeguatezza della misura carceraria prevista dall'aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, siccome non indefettibilmente fondata sulla partecipazione associativa dell'agente, la quale soltanto - in base ai criteri statistici valorizzati in materia dalla Corte delle leggi - può sorreggere la predetta presunzione.
4.2. Quindi, deve riconoscersi che il patto di scambio elettorale previsto dalla fattispecie ex art. 416 ter c.p., anche se stretto da un soggetto estraneo al gruppo mafioso, per il suo peculiare oggetto - il voto "mafioso" - si realizza perché entrambi i soggetti che lo pongono in essere sanno e vogliono avvalersi della forza di intimidazione mafiosa in virtù della quale quel voto è ottenuto.
4.3. Il secondo profilo difensivo, quando non si risolve in una inammissibile critica rivolta ai principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente che ha indicato anche la pattuizione di "oltre utilità" rilevante ai fini della consumazione del delitto in questione, confonde l'oggetto della promessa con i mezzi destinati al suo adempimento: come il NA ebbe a promettere il pacchetto di voti di cui poteva disporre e non già il mero esercizio della sua potestà mafiosa, così il CO la transazione bancaria, la cui vantaggiosità in termini di denaro è stata accertata e la cui concreta ed attuale equipollenza con l'originaria promessa dei cento milioni determinò lo stesso NA ad abbandonare ben presto quest'ultima.
5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Da quanto appena esposto discende la inclusione del delitto de quo nell'ambito di quelli indicati dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis sub specie dei "delitti commessi avvalendosi delle condizioni previsto" dall'art. 416 bis c.p.. Ne consegue la corretta individuazione, ex art. 2 c.p., comma 4 quale più favorevole all'imputato, della disciplina previgente rispetto alla L. n. 251 del 2005 - quest'ultima prevedendo per i reati compresi nel catalogo dell'art. 51 c.p.p., comma e bis, il raddoppio del termine ordinario e la nuova decorrenza di tale termine a partire da ciascun atto interruttivo - con la conseguente individuazione del termine prescrizionale massimo di anni quindici, non decorso.
6. Il quinto motivo è inammissibile per carenza di interesse. Invero, come deduce la difesa, erroneamente è stata indicata nella specie la previsione dell'art. 417 c.p. che fa riferimento a condanna per i delitti preveduti "dai due articoli precedente" da individuarsi negli artt. 416 e 416 bis c.p. in quanto frutto della modifica introdotta dalla L. 23 dicembre 1982, n. 936, art. 5, risultando la ipotesi di cui all'art. 416 ter c.p. successivamente introdotta con il D.L. n. 306 del 1992, art. 11 ter, conv. in L. n. 356 del 1992. Purtuttavia, la Corte ha esplicitamente giustificato in concreto il giudizio di pericolosità sociale manifestata dal ricorrente - non attaccato dai motivi di ricorso - e, pertanto, deve soltanto procedersi ad espungere - in base ai poteri correttivi ex art. 619 c.p.p., comma 1 - il riferimento al disposto dell'art. 417 c.p..
7. Il sesto motivo è inammissibile censurando l'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, nella specie esercitati senza vizi logici e giuridici.
7.1. La sentenza gravata si è invero posta nell'alveo di legittimità secondo il quale, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, Sentenza n. 35346 del 12/06/2008 Rv. 241189 Imputato: NA e altri), allorquando ha giustificato la determinazione della pena ben superiore alla media edittale considerando - attraverso una concreta vantazione - la non comune gravità del fatto tenuto conto, da un lato, della pericolosità della massima espressione locale di Cosa Nostra cui l'imputato si e rivolto per condizionare la libertà di voto per il più importante organo rappresentativo della Regione Sicilia e, dall'altro, il suo successivo impegno per adempiere al patto assunto con il vertice mafioso, allorquando lo stesso CO rivestiva un'alta carica istituzionale. Ditalché ineccepibile in questa sede è la ritenuta inicidenza della incensuratezza dello stesso ricorrente rispetto alla concreta gravità del fatto.
7.2. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244 Imputato: Giovane e altri), cosicché incensurabile in questa sede è la negazione delle attenuanti generiche basata sulla concreta gravità del fatto e della dannosa incidenza del grave comportamento e dell'intreccio politico-mafioso nell'ambito dello specifico contesto territoriale.
8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione alle costituite parti civili delle spese sostenute in questo grado e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti delle costituite parti civili Comune di Marsala e Associazione antiracket di Marsala Onlus, che liquida in Euro 2.500,00 per ciascuna oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014