Sentenza 22 settembre 2005
Massime • 1
In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze (Nella specie, la Corte ha escluso che la richiesta di revisione potesse fondarsi sulla presunta inconciliabilità della sentenza di patteggiamento rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato contestato al ricorrente, rilevando che tale ultima decisione, pur pronunciata "perché il fatto non sussiste", era fondata sull'accertamento della innocenza dei soli correi; ha tuttavia annullato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la Corte di merito non si era attenuta al suindicato principio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2005, n. 40819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40819 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/09/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1774
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 007768/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI NZ, N. IL 13/06/1943;
avverso SENTENZA del 05/11/2004 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Galasso che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. LONGO P..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Padova applicava su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione a LI NZ in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale semplice, quale amministratore unico (dal marzo 84 al marzo '90) della COMEC srl, fallita il 09/11/90. Lo stesso Tribunale, con sentenza 25/10/2000, passata in giudicato, a seguito di rito abbreviato, assolveva i coimputati AR TO, LI LE e AT TT dalla prima imputazione perche' il fatto non sussiste e dichiarava ndp in ordine alla seconda, essendo il reato estinto per prescrizione.
Il LI proponeva istanza di revisione ai sensi dell'art. 630 lett. a) c.p.p., stante l'incompatibilità fra le due pronunce. La Corte
d'Appello di Trento rigettava, osservando che il fatto ascritto al prevenuto non è lo stesso di quello addebitato ai coimputati, poiché il LI aveva rivestito la carica di a.u. per un periodo di tempo ben più vasto.
Ricorre il difensore, deducendo violazione di legge, poiché la condotta distrattiva è stata esclusa per tutti i concorrenti nel reato.
Va ribadito il principio che il tema di revisione ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto, che costituisce l'essenza della giurisdizione, onde non è ammissibile l'istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente apprezzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due procedimenti distinti (Cass., 12/05/99, Fucci, m. 214643). L'art. 630, comma 1^, lett. a) c.p.p. si riferisce agli elementi storici adottati per la ricostruzione del fatto-reato, ritenuto a carico di chi formula la richiesta. La norma, dunque, non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto, sotto il profilo giuridico della sua punibilità, per via della difforme interpretazione della norma penale operata in altra sentenza a carico di correi (Cass. 09/07/97, Garrone, m. 208608). Orbene, dal contesto della motivazione si evince che il Tribunale di Padova ha assolto i coimputati con ampia formula, addebitando al solo LI la vendita sottocosto (integrante la condotta distrattiva) della merce (carta, cellulosa, paraffina, ecc.).
La condotta delittuosa non è stata esclusa per tutti gli imputati, ma solo per quelli del procedimento principale, sicché costoro dovevano essere assolti con la formula "per non aver commesso il fatto".
Tanto si desume chiaramente, a smentita del contrario assunto difensivo, dal tenore dell'ordito motivazionale, ove il LI viene indicato come autore delle vendite sottocosto.
Ma la sentenza impugnata non va esente da vizi, sotto il profilo logico, allorquando rigetta l'istanza di revisione sulla scorta d'una pretesa diversità della condotta del ricorrente, ravvisata nella circostanza che costui ricoprì la carica di a.u. per sei anni, ossia per un tempo ben più prolungato rispetto ai correi. Assunto, questo, palesemente incongruo, in quanto riflette un dato anodino rispetto alle ripetute vendite sottocosto effettuate dal LI e da lui esplicitamente ammesse (v. pag. 3 e 4 sent. n. 1707/00 in data 25/10/2000 del Tribunale di Padova). La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trento per nuovo esame.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trento per nuovo esame.
Cosi deciso in Roma, il 22 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2005