Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2005, n. 40819
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Sentenza 22 settembre 2005

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In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze (Nella specie, la Corte ha escluso che la richiesta di revisione potesse fondarsi sulla presunta inconciliabilità della sentenza di patteggiamento rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato contestato al ricorrente, rilevando che tale ultima decisione, pur pronunciata "perché il fatto non sussiste", era fondata sull'accertamento della innocenza dei soli correi; ha tuttavia annullato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la Corte di merito non si era attenuta al suindicato principio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2005, n. 40819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40819
    Data del deposito : 22 settembre 2005

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