Sentenza 1 marzo 2013
Massime • 2
L'effetto estensivo dell'impugnazione può essere invocato anche nella fase esecutiva dal condannato che voglia giovarsi delle impugnazioni da altri proposte, sempre che ricorrano i presupposti dell'estensione.
L'effetto estensivo dell'impugnazione opera a condizione che il procedimento, riguardante unico reato con pluralità di imputati, non abbia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una stessa pronuncia soggetta ad impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2013, n. 16678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16678 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 01/03/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 766
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 32061/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO BI N. IL 20/06/1960;
avverso l'ordinanza n. 403/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 09/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. Galasso Aurelio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di FA AN, diretta ad ottenere la dichiarazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dai coimputati, giudicati separatamente - ZO AR e EF TT - e assolti con sentenza definitiva del 30 aprile 2010. Ha infatti ritenuto che l'effetto estensivo trovi applicazione soltanto nel processo di cognizione e non anche nella fase dell'esecuzione della sentenza definitiva di condanna, rispetto a cui vigono altri strumenti giuridici per risolvere eventuali conflitti fra giudicati. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Alberto Marchesi, FA AN, deducendo:
- violazione di legge. L'AN fu sottoposto a procedimento unitamente a ZO AR, EF TT ed altri, tutti per il reato di bancarotta fraudolenta;
che il processo per l'AN si svolse nelle forme del giudizio abbreviato e si concluse con l'irrogazione della pena, riformata in appello, di anni due e mesi due di reclusione. Nel giudizio di appello l'AN e il pubblico ministero concordarono sul motivo relativo al trattamento, con contestuale rinuncia dell'AN ai motivi attinenti al giudizio di responsabilità. I coimputati, invece, dopo la condanna riportata in primo grado, furono assolti nel giudizio di appello su impugnazione proposta soltanto dai coimputati AR e TT, con sentenza, ormai irrevocabile, pronunciata perché il fatto non sussiste. In quel giudizio di appello il Presidente della Corte omise di provvedere alla citazione dell'AN, in violazione di quanto disposto dall'art. 601 c.p.p., e la Corte, con la sentenza assolutoria, non provvide in punto di estensione della decisione agli imputati non appellanti. Tanto premesso, la Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha errato nel non riconoscere in fase esecutiva l'effetto estensivo, trascurando che l'impugnazione proposta dai coimputati ha investito la configurabilità del fatto di reato, di bancarotta fraudolenta, in tutte le sue componenti e non è stata fondata su motivi esclusivamente personali. Parimenti estensibile all'AN è anche il motivo di impugnazione del coimputato AR, relativo al reato di bancarotta documentale. La Corte di appello ha inoltre errato nel non considerare che l'effetto estensivo si produce pur quando un unico procedimento subisca una separazione per effetto dell'opzione di carattere processuale, consistita nell'accesso di uno dei coimputati al rito abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, se pure la motivazione dell'ordinanza impugnata debba essere rettificata nei termini che qui si illustrano. L'effetto estensivo dell'impugnazione non è precluso dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia condannato il soggetto destinatario potenziale degli effetti vantaggiosi dell'altrui impugnazione. Esso, infatti, opera come rimedio straordinario nei confronti delle sentenze di condanna che siano divenute irrevocabili, come hanno precisato le Sezioni unite di questa Corte, fissando il principio di diritto, secondo cui "il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), di cui all'art. 587 c.p.p., opera di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato" - Sez. U, n. 9 del 24/3/1995 (dep. 23/6/1995), Cacciapuoti, Rv. 201304 -.
Si è poi detto, sulla falsariga della ricostruzione operata dalle Sezioni unite, che il giudice dell'esecuzione è legittimato ad intervenire, revocando o anche solo ridimensionando la portata del giudicato di condanna, sulla scorta di un esame dei profili di fatto rilevanti per l'esplicazione dell'effetto estensivo, per il caso in cui il giudice di appello, "pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati non impugnanti e non abbia estensivamente applicato gli effetti favorevoli del gravame" - Sez. 6, n. 16509 del 21/01/2010 (dep. 28/4/2010), Di Maggio e altri, Rv. 246654-. L'effetto estensivo può dunque essere invocato nella fase esecutiva dal condannato che voglia giovarsi dell'impugnazione da altri proposta, sempre che ricorrano i presupposti dell'estensione. Ciò nonostante, il ricorso ora in esame deve essere rigettato, perché tra i presupposti dell'estensione, pur nel caso del concorso di più persone nello stesso reato, v'è l'unicità della sentenza fatta oggetto d'impugnazione.
Se si ponesse attenzione soltanto al dato letterale della disposizione di cui all'art. 587 c.p.p., comma 1, che menziona il caso di uno stesso reato con pluralità di imputati, si rischierebbe di non cogliere con la necessaria compiutezza il presupposto all'estensione, perché si potrebbe anche ritenere che, dato il concorso di più soggetti in uno stesso reato, sia irrilevante che, in luogo di un unico procedimento, si sia avuta la frammentazione dell'accertamento in più procedimenti. L'unicità del procedimento, infatti, è certo la regola in ipotesi di connessione, specie di connessione per pluralità di soggetti imputati di uno stesso fatto- reato, ma può anche accadere che si abbiano più procedimenti, magari per scelte di singoli concorrenti in ordine al rito, come avvenuto nel caso ora in esame in cui il procedimento era originariamente unico, perché incentrato su un unico reato con pluralità di imputati e poi fu separato, perché il ricorrente chiese di essere giudicato con il rito abbreviato e i coimputati invece preferirono lo svolgimento del giudizio nelle forme ordinarie. Con una lettura più ampia, e quindi corretta, della disciplina processuale si ha modo di valorizzare altra disposizione, che concorre a delineare l'istituto dell'estensione dell'impugnazione, contenuta nell'art. 601 c.p.p., comma 1, nella parte in cui fa obbligo al presidente della Corte di appello di ordinare la citazione anche dell'imputato non appellante, tra l'altro, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 587. È ovvio che di tale obbligo non potrebbe parlarsi, al di là poi di quali conseguenze comporti il suo inadempimento, se la premessa non fosse che il soggetto da citare sia da qualificarsi come imputato in quel medesimo procedimento e che quindi sia stato destinatario della medesima sentenza che altri coimputati abbiano impugnato.
In questo senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, stabilendo che "... l'effetto estensivo dell'impugnazione, previsto dall'art. 587 c.p.p., comma 1, opera di diritto come rimedio straordinario nei confronti di tutti coloro che sono stati giudicati con la stessa sentenza soggetta a impugnazione, al fine di assicurare la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni identiche, rendendoli partecipi del beneficio conseguita dai coimputati non impugnanti" - Sez. 1, n. 1475 del 7/5/1999 (dep. 2/6/1999), Freda e altri, Rv. 213507 -. E in conformità la giurisprudenza di legittimità si era orientata, vigente il codice di rito del 1930, chiarendo che, "qualora sia stata disposta la separazione dei giudizi, i motivi a sostegno dell'impugnazione proposta da alcuni imputati non si estendono agli altri imputati" - Sez. 1, n. 893 del 10/4/1984 (dep. 28/5/1984), Solimano, Rv. 164406. Deve darsi però atto di un opposto orientamento formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, fatto proprio da quella decisione che ha riconosciuto l'operatività dell'estensione di "una sentenza assolutoria definitiva per insussistenza del fatto emessa in accoglimento dell'appello proposto da alcuni imputati" alla posizione del "coimputato nel medesimo reato che tale estensione espressamente invochi nel giudizio di appello ancora in corso a suo carico, a seguito di separazione per mere ragioni processuali" - Sez. 6, n. 7804 del 28/02/2000 - dep. 05/07/2000, P.M. e Piccinni, Rv. 220520 -. A sostegno di siffatta conclusione si è addotta l'irragionevolezza dell'opposta soluzione, che discriminerebbe la posizione del coimputato appellante in separato procedimento da quelle del non appellante o dell'appellante irrituale, riservandogli un trattamento deteriore.
Quest'ultima soluzione non può essere condivisa, e deve anzi ribadirsi che l'estensione dell'impugnazione opera, pur quando si tratti di unico reato con pluralità di imputati, a condizione che il procedimento non abbia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una medesima pronuncia soggetta ad impugnazione.
Deve essere comunque chiarito che, rispetto alla separazione dei processi d'impedimento all'estensione, altro è il caso, su cui si sono pronunciate anche le Sezioni unite, della separazione incorsa nel giudizio di appello in forza della rinuncia di qualche appellante ad alcuni motivi contestualmente all'accordo intervenuto con il pubblico ministero per l'accoglimento di tal'altri, secondo la previsione dell'art. 599 c.p.p., comma 4 ormai espunta dall'ordinamento processuale per effetto dell'abrogazione operata dal D.L. n. 92 del 2008. A tal proposito le Sezioni unite di questa Corte hanno ammesso l'estensione per "accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale" agli altri imputati del medesimo reato, pur se c.d. patteggianti in appello - Sez. U, n. 30347 del 12/7/2007 (dep. 26/7/2007), Aguneche ed altri, Rv. 236756, e ciò perché quel che importa, ai fini dell'estensione, è che l'impugnazione abbia ad oggetto, anche se non in via immediata, una sentenza che abbia direttamente riguardato il soggetto beneficiario dell'estensione medesima.
Non potrebbe infatti parlarsi di estensione dell'impugnazione, e quindi della sentenza d'impugnazione, se per il soggetto sulla cui posizione il vantaggio ridondi non sia coinvolto direttamente, quale imputato, nell'accertamento da cui l'impugnazione medesima abbia tratto origine.
Per gli altri casi, quelli cioè che vedono il coimputato giudicato separatamente e quindi al di fuori dell'ambito operativo dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, il soddisfacimento delle esigenze di giustizia e di uniformità dei giudicati è affidato ad altro strumento, ossia alla revisione delle sentenze di condanna che ha tra i presupposti, come è noto, anche l'inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento di due diverse sentenze, una delle quali necessariamente di condanna penale. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013