Sentenza 14 giugno 2012
Massime • 1
Il giudicato cautelare formatosi in punto di inutilizzabilità dei risultati intercettativi, con pronuncia della Corte di cassazione, non produce alcun effetto preclusivo e vincolante sulle determinazioni del giudice del procedimento principale, che provvede con autonomia piena a rivalutare la questione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2012, n. 40301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40301 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO MA Cristina - Presidente - del 14/06/2012
Dott. CAVALLO AL - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO NC M.S. - Consigliere - N. 660
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 37837/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ALMA RE N. IL 19/11/1961;
2) CAMPANELLA CALOGERO N. IL 06/12/1952;
3) COPIA RE N. IL 25/01/1970;
4) OL IO N. IL 31/01/1964;
5) IO IO N. IL 09/07/1972;
6) IO PP N. IL 24/10/1959;
7) IO CE N. IL 13/04/1976;
8) GL SC N. IL 02/01/1958;
9) IL LO N. IL 02/10/1966;
10) IL RO N. IL 14/12/1958;
11) OT AN IO PP N. IL 16/12/1964;
12) RAPISARDA RE N. IL 05/08/1953;
13) RINDONE PP N. IL 03/01/1953;
14) TA ON N. IL 16/09/1961;
15) TA CE N. IL 30/08/1956;
16) STRANO PP N. IL 05/12/1938;
17) IRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
18) IUDICELLO RO N. IL 16/10/1950 C/;
avverso la sentenza n. 20/2008 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA, del 30/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI IO che ha concluso: in riferimento al ricorso IRA Costruzioni, per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per la liquidazione della (Ndr: testo originale non comprensibile) del giudizio di appello;
in riferimento al ricorso proposto da LF SE, per l'annullamento con rinvio, limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione in riferimento a AB NG, per (Ndr: testo originale non comprensibile) con rinvio limitatamente alla mancata indicazione del ne bis in idem con (Ndr:
testo originale non comprensibile) al periodo dal 1996 al 6/3/2002;
con rigetto nel resto del ricorso;
con riferimento agli altri ricorsi, per il rigetto degli stessi.
Udito il difensore avv. La Porta A. per AL SA;
AL MA NA per PA GE;
AC SA per LF SE;
RA TO per GI FI;
AT IO LU per GI ZO;
LÌ EL per MA NC;
AR IO per TT AN FI PE;
(Ndr: testo originale non comprensibile) IO per AP NO;
IS RI per ND PE;
EN LL per TR PE.
RITENUTO IN FATTO
AL SA, PA GE, PI SA, LF SE, GI FI, GI PE, GI ZO, MA NC, AB NG, AB ET, TT AN FI PE, AP SA, ND PE, AP NO, AP ZO e TR PE - tutti imputati nel procedimento denominato "Dionisio" - e la IRA Costruzioni Generali s.r.l. - costituitasi parte civile in quel processo nei confronti di UD ET, imputato non ricorrente - hanno impugnato per cassazione, con autonomi ricorsi, la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania deliberata il 30 ottobre 2009:
- gli imputati, nella parte in cui tale decisione aveva confermato quella di condanna emessa nei loro confronti il 26 aprile 2007, dal giudice di primo grado (il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania);
- la IRA Costruzioni Generali s.r.l., costituitasi parte civile, relativamente alla liquidazione nella complessiva somma di Euro 12000,00 delle spese processuali sostenute nel grado.
1. L'impugnazione proposta nell'interesse di AL SA. AL SA, con la sentenza di primo grado, veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, e 6 (capo B della rubrica).
1.1 Il primo giudice, infatti, aveva ritenuto fondata, nei limiti meglio precisati in prosieguo, l'ipotesi accusatoria formulata nei confronti del predetto imputato quale cristallizzata nel capo d'imputazione (capo B della rubrica) - secondo cui l'AL, unitamente ad altri numerosi imputati, ricorrenti e non, era partecipe di un'associazione di tipo mafioso, denominata "Calatino Sud Simeto", promossa e diretta da NC La CC, organizzata da quest'ultimo e da ST PU, PE ND e, per la zona di Ramacca, da LO ET, ed affiliata all'associazione mafiosa denominata SA NO (con le cui famiglie, soprattutto quella di Catania, intratteneva stabili rapporti operativi), ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 6 (finanziamento illecito di attività economiche) - lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione.
1.2 La Corte territoriale, per quanto ancora interessa nel presente giudizio, mentre ha confermato la declaratoria di penale responsabilità dell'AL in relazione al reato associativo contestatogli, contrariamente a quanto implicitamente ritenuto dal primo giudice, ha invece escluso l'applicabilità alla fattispecie del più severo trattamento sanzionatorio introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, in quanto la permanenza del reato doveva ritenersi concretamente cessata, in mancanza di prova contraria, non già con la sentenza di primo grado, in applicazione di una regola astratta di natura squisitamente processuale, ma con l'esecuzione nei confronti degli imputati della misura della custodia cautelare, avvenuta nel luglio 2005, e concesse all'imputato le attenuanti generiche, a ragione dell'assenza di pregiudizi penali e del ruolo gregario ricoperto, ritenute - a ragione dell'assai lunga militanza nel sodalizio (dall'anno 1997) - solo equivalenti alla contestata aggravante della partecipazione ad associazione mafiosa "armata" - ritenuta pienamente configurabile - lo ha condannato alla pena di quattro di reclusione, ridotta di un terzo per il rito (anni due e mesi otto di reclusione).
1.3.1 Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione la difesa dell'AL ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali autorizzate con decreto n. 60/2000 RIT sub 46 emesso il 28 dicembre 2002, sollevata ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, con riferimento alla dedotta mancanza di una valida motivazione relativamente alla disposta utilizzazione di impianti esterni rispetto a quelli installati presso la Procura della Repubblica.
1.3.2 Con il secondo motivo d'impugnazione, la difesa dell'AL ha denunziato erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, relativamente alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa Calatino - Sud Simeto. Nel premettere che i giudici di appello, sviluppando argomentazioni che riproducevano anche graficamente quelle svolte dal primo giudice, per l'affermazione di responsabilità del ricorrente hanno valorizzato: (a) il contenuto di diverse conversazioni ambientali avute dal coimputato NC La CC con altri imputati, durante alcune riunioni svoltesi nelle campagne di San Michele di Ganzeria;
(b) le dichiarazioni rese dal coimputato Di AZ BE, collaboratore di giustizia, nel corso dell'udienza preliminare;
(c) la presenza dell'indagato, unitamente a PU ST, ad un incontro svoltosi a Catania il 14 marzo 2002, oggetto di videoregistrazione da parte della polizia giudiziaria, a cui avevano partecipato, tra gli altri, PE ND, LO ET ed FI AB, da parte del ricorrente si contesta che tale piattaforma indiziaria - già ritenuta insufficiente in sede cautelare, da questa Corte (con sentenza n. 6789 dell'8 - 23 febbraio 2006) e dai giudici del riesame in sede di rinvio - sia sufficiente a dimostrare in maniera certa ed univoca la partecipazione dell'AL all'associazione mafiosa. Quanto alle intercettazioni - nella quali, in estrema sintesi, alcuni membri dell'associazione rimproveravano all'intraneo Passalacqua TU un'eccessiva intraprendenza nelle estorsioni - nell'evidenziare che la rilevanza probatoria riconosciuta alle stesse è stata ricollegata dai giudici di merito al dato che il ricorrente sarebbe in effetti conosciuto con il soprannome "TU Passalacqua", in ricorso si sostiene che i giudici del merito, in adesione alle deduzioni svolte sul punto dal Pubblico Ministero, si sono limitati a confutare la veridicità di quanto affermato dall'imputato già in sede d'interrogatorio, e cioè di essere conosciuto come "TU u niscimisi", senza indicare, però, "elementi tangibili" che consentissero di identificare effettivamente l'AL nel "Passalacqua TU" menzionato nelle intercettazioni captate. Con riferimento poi agli ulteriori elementi probatori ritenuti idonei a sovvertire l'esito del procedimento cautelare (l'accompagnamento del PU, l'11 marzo 2003, ad una riunione a Catania;
le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di AZ) da parte del ricorrente si segnala, in primo luogo, come arbitrario e congetturale il collegamento operato dai giudici di merito tra il predetto incontro dell'11 marzo 2003 e la conversazione intercettata il 21 marzo 2003, valorizzato per sostenere l'attendibilità dell'identificazione dell'imputato nel TU Passalacqua menzionato nei colloqui captati;
si fa rilevare, altresì, che anche volendo, in tesi, ritenere effettivamente riconducibili all'AL i riferimenti a "TU Passalacqua" compiuti dal La CC e dal AB, ciò non di meno il contenuto delle intercettazioni non potrebbe considerarsi un elemento indiziario di gravità sufficiente a dimostrare l'effettivo inserimento dell'imputato nell'organizzazione mafiosa calatina, non emergendo dal compendio probatorio alcun elemento che consenta di desumere un concreto ruolo attribuito allo stesso all'interno del sodalizio e nel contempo il riconoscimento da parte dei consociati di una sua partecipazione.
Neppure le dichiarazioni del Di AZ, imputato-testimone (da cui il neologismo "impumone" utilizzato in ricorso per individuare la sua persona) - il quale riferì, solo dopo l'emissione del provvedimento cautelare, di aver conosciuto nel 1998-99 TU Passalacqua, in quanto presentatogli da Somma Tommaso;
che lo stesso si occupò di portare a termine alcune estorsioni anche nel suo interesse e che in un momento successivo alla sua adesione a SA NO, il TU sarebbe transitato nel gruppo diretto dal La CC - possono ritenersi, infine, ad avviso del ricorrente, un elemento significativo, in grado di corroborare un quadro probatorio assolutamente asfittico, tenuto conto: (a) che allorquando il Di AZ rese le dichiarazioni, lo stesso aveva avuto conoscenza dell'ordinanza cautelare;
(b) che il collaboratore aveva identificato fotograficamente una persona diversa (GE LI), neppure somigliante all'AL, salvo poi spontaneamente sostenere, in un secondo interrogatorio, risibilmente, di essersi sbagliato, nel senso che l'uomo ritratto nella foto non era tale LU, trattandosi invece di AL SA detto TU Passalacqua;
(c) che le dichiarazioni del Di AZ erano assolutamente generiche, non essendo stato il collaboratore in grado di precisare l'identità di alcuna delle vittime estorte, nominativi asseritamente da lui già comunicati agli inquirenti, e non avendo egli conservato alcuna contabilità relativamente alle somme (10 o 20 milioni) consegnategli, ogni tanto, dal ricorrente.
1.3.3 Con il terzo motivo, il ricorrente ha contesto la sussistenza dell'aggravante di cui al comma quarto dell'art. 416 bis cod. pen., avendo la Corte territoriale sviluppato, sul punto, un percorso motivazionale ritenuto incongruo, laddove ha sostenuto che l'AL, in quanto partecipe di un'associazione collegata a SA NO, non poteva non essere consapevole dell'utilizzo di armi da parte di tale tipologia di sodalizio, rappresentando questo un dato che può essere ignorato solo per colpa, costituendo esso un fatto notorio, di pubblico dominio, anche grazie ai mezzi di informazione, locali, nazionali ed internazionali.
Sul punto, si fa osservare in ricorso, non risulta infatti indicato nella sentenza impugnata alcun elemento da cui si possa desumersi che il ricorrente fosse consapevole della disponibilità di armi da parte del sodalizio, ne' vengono segnalati concreti elementi che consentano di ritenere effettivamente ascrivibile a negligenza o imprudenza la non consapevolezza dell'AL circa la disponibilità di armi, sicché l'aggravante, secondo il ricorrente, va senz'altro esclusa, salvo voler ritenere, illegittimamente, che l'imputato ne debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva.
1.3.4 Con il quarto ed ultimo motivo, da parte del ricorrente si contesta, infine, la motivazione addotta per escludere la prevalenza delle attenuanti generiche - la lunga militanza nel sodalizio - trattandosi di circostanza non ancorata a precise risultanze processuali ma alle sole generiche dichiarazioni dell'impumone Di AZ, sul punto assolutamente prive di riscontro.
2. L'impugnazione proposta nell'interesse di PA GE. PA GE, con la sentenza di primo grado, veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, e 6.
2.1 Il primo giudice, infatti, aveva ritenuto fondata, nei limiti meglio precisati in prosieguo, l'ipotesi accusatoria formulata nei confronti del predetto imputato quale cristallizzata nel capo d'imputazione (capo A della rubrica) - secondo cui il PA, unitamente ad altri numerosi imputati, ricorrenti e non, era partecipe di un'associazione di tipo mafioso, promossa da AP ET, diretta da quest'ultimo, da AL AN e da NO AP (classe 1954), organizzata da AB PE, NO AP (classe 1961) AB FI, IO AN e MO GE, ed affiliata all'associazione mafiosa denominata SA NO (con le cui famiglie, soprattutto quella di Caltagirone, intratteneva stabili rapporti operativi), e ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catania in data 17 luglio 1998, lo aveva condannato alla ulteriore pena di anni 2 di reclusione.
2.2 La Corte territoriale, per quanto ancora interessa nel presente giudizio, mentre ha confermato la declaratoria di penale responsabilità del PA in relazione al reato associativo contestatogli e negato la concessione delle attenuanti generiche all'imputato, a ragione della collocazione tutt'altro che secondaria nell'ambito dell'aggregato criminale di appartenenza e dei numerosi, specifici ed estremamente gravi precedenti penali, ribadita la sussistenza della contestata aggravante della partecipazione ad associazione mafiosa "armata" - ritenuta pienamente configurabile - ha riconosciuto l'applicazione della continuazione con i reati per i quali l'imputato è stato condannato dalla Corte di Assise di Appello di Catania con sentenza del 12 dicembre 2003, e rilevato che in forza di provvedimento di cumulo la pena da scontare da parte dell'imputato è quella dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 1 e mesi 8, ha determinato l'aumento di pena per la continuazione, ai sensi dell'art. 72 cod. pen., nella misura di ulteriori mesi 3 di isolamento diurno.
2.3.1 Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione la difesa del PA ripropone l'eccezione di nullità dell'udienza preliminare per violazione del diritto di difesa, a ragione della mancata decisione preventiva del GUP sull'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni.
In ricorso, in particolare, ribadita la fondatezza delle ragioni poste a base dell'eccezione - il differimento della decisione sull'utilizzabilità delle intercettazioni avendo compromesso il diritto a difendersi dell'imputato, non consentendo di determinare previamente su quali atti lo stesso sarebbe stato giudicato e su quali atti avrebbe potuto esperire richieste di integrazione probatoria - si sostiene, testualmente, che le argomentazioni sviluppate sul punto dalla Corte territoriale (pag. 34-35:
inappropriato riferimento all'art. 178 c.p.p., lett. c); richiamo al principio di tassatività delle cause di nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen.; rigida scansione del giudizio abbreviato) "non hanno fornito una congrua motivazione sulla specifica richiesta difensiva".
2.3.2 Con il secondo motivo di impugnazione la difesa del PA ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali autorizzate con decreto n. 60/2000 RIT sub F e con decreto n. 60/2000 RIT sub 5, sollevata ai sensi dell'art.268 c.p.p., comma 3, con riferimento alla dedotta mancanza di motivazione relativamente alla disposta utilizzazione di impianti esterni rispetto a quelli installati presso la Procura della Repubblica, diffusamente contestando la fondatezza delle argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale, che specie allorquando enucleavano il principio secondo cui per valutare la congruità della motivazione del decreto deve tenersi conto di tutte le indicazioni inserite nel decreto a prescindere dal fatto che una di esse sia in grassetto o sottolineata, ovvero quello secondo cui l'uso del termine "indisponibilità" può considerarsi una motivazione sufficiente, non meramente ripetitiva della formula legislativa, così pervenendo alla conclusione della conformità a legge dei decreti e quindi l'utilizzabilità delle intercettazioni poste a base della decisione del primo giudice, si rivelano solo formalmente rispettose dei principi elaborati da questa Corte di legittimità in tema di motivazione dei decreti autorizzativi all'uso di impianti esterni - il riferimento sul punto è alle sentenze AT, PO e NÌ delle Sezioni Unite di questa Corte - disattendendo, oltretutto, quanto già specificamente affermato, sia pure in fase cautelare, da questa Corte di legittimità - il riferimento è, salvo errori, alla sentenza n. 34158 della Sez. 5, deliberata il 26 settembre 2006, imp. AB NG - con riferimento all'inutilizzabilità di intercettazioni disposte nel presente procedimento.
2.3.3 Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente ha contesto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 4, avendo la Corte territoriale sviluppato, sul punto, un percorso motivazionale ritenuto incongruo, in quanto la natura oggettiva dell'aggravante non esclude assolutamente la necessità che la natura armata del sodalizio mafioso debba essere provata, laddove, nel presente procedimento, la sussistenza dell'aggravante è stata data per scontata, quasi che bastasse la prova della natura mafiosa del clan in questione e non la prova che esso è armato.
3. L'impugnazione proposta nell'interesse di PI SA. PI SA, con la sentenza di primo grado, veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, e 6.
3.1 Il primo giudice, infatti, aveva ritenuto fondata, nei limiti meglio precisati in prosieguo, l'ipotesi accusatola quale cristallizzata nel capo d'imputazione (capo A della rubrica), e lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione.
3.2 La Corte territoriale, per quanto ancora interessa nel presente giudizio, mentre ha confermato la declaratoria di penale responsabilità del PI in relazione al reato associativo contestatogli e negato la concessione delle attenuanti generiche all'imputato, ribadita la sussistenza della contestata aggravante della partecipazione ad associazione mafiosa "armata", ha invece ridotto la pena inflitta dal primo giudice, a quella di anni 5 di reclusione, ridotta per il rito ad anni 3 e mesi 4 di reclusione.
3-3.1 Con il primo motivo di impugnazione la difesa del PI ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali autorizzate con decreto n. 60/2000 RIT sub 5 emesso il 15 maggio 2001, sollevata ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, con riferimento alla dedotta mancanza di motivazione relativamente alla disposta utilizzazione di impianti esterni rispetto a quelli installati presso la Procura della Repubblica, diffusamente contestando la fondatezza delle argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale, che specie allorquando prospettano il principio secondo cui per valutare la congruità della motivazione del decreto deve tenersi conto di tutte le indicazioni inserite nel decreto a prescindere dal fatto che una di esse sia in grassetto o sottolineata ovvero quello secondo cui l'uso del termine "indisponibilità" può considerarsi una motivazione sufficiente, non meramente ripetitiva della formula legislativa, così pervenendo alla conclusione della conformità a legge dei decreti e quindi l'utilizzabilità delle intercettazioni poste a base della decisione del primo giudice, si rivelano solo formalmente rispettose dei principi elaborati da questa Corte di legittimità in tema di motivazione dei decreti autorizzativi all'uso di impianti esterni - il riferimento sul punto è a SU AT e Auguneche - disattendendo, oltretutto, quanto già specificamente affermato sul punto da tutti gli organi giudicanti che hanno affrontato la questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni disposte nel procedimento "Dionisio".
3.3.2 Con il secondo motivo d'impugnazione, la difesa del PI denunzia l'illegittimità della sentenza impugnata per vizio di motivazione, relativamente alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa catanese di cui al capo A della rubrica.
Nel premettere che i giudici di appello, hanno valorizzato per l'affermazione di responsabilità del ricorrente, oltre il contenuto delle intercettazioni: (a) le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IN EL, ritenute riscontrate, (b) da quanto dichiarato da LA ET, imputato di reato connesso - emergendo da tale dichiarazioni che il PI risultava essere affiliato all'organizzazione AP ed in particolare, persona molto vicina a "ZO" GI, per il quale operava nella zona di Misterbianco - da parte del ricorrente si deduce, con argomentazioni particolarmente dettagliate, che nei motivi di appello era stata diffusamente evidenziata la insufficienza di tale materiale probatorio a fondare una pronuncia di condanna, segnalando in particolare: (1) la mancata verifica da parte del giudice di prime cure, della credibilità soggettiva del IN EL, affermata apoditticamente, ove si consideri che, delle oltre 196 pagine in cui si articolava il suo interrogatorio, solo 23 erano quelle in concreto valutabili, risultando le altre coperte da "omissis", apposti per ritenute ragioni istruttorie;
(2) la contraddittorietà del narrato e l'assoluta mancanza di riscontri esterni, rilievi difensivi ai quali la Corte territoriale, sviluppando argomentazioni che hanno riprodotto anche graficamente quelle svolte dal primo giudice, non ha fornito, in effetti, una risposta adeguata, specie avuto riguardo alle poliformi deduzioni sviluppate nell'atto di gravame, che riguardavano la contraddizione esistente tra le dichiarazioni dei due collaboratori in relazione all'episodio dell'aggressione ai danni dell'imprenditore LA ed alle modalità dei contatti intercorsi tra il predetto ed il gruppo AP;
al coinvolgimento del PI nell'estorsione ai danni dell'IRA Costruzioni;
l'incongrua interpretazione delle conversazioni intercettate, e segnatamente quella del 17 maggio 2002, posta a base dell'assunto che il rapporto di natura esclusivamente economica intercorso tra il PI ed GI ZO (il versamento di 54 milioni a titolo di restituzione di un prestito pregresso), doveva intendersi come riconducibile ad un rapporto di natura illecita (un contributo volontario all'associazione); l'irrilevante apporto delle dichiarazioni de relato rese dal collaboratore Di AZ BE, limitandosi a riproporre acriticamente ampi passaggi della motivazione della sentenza impugnata relativi alla posizione del Cura, operazione, questa, ritenuta dall'appellante neppure riconducibile al concetto di motivazione per relationem ma integrante una chiara ipotesi di motivazione solo apparente.
4. L'impugnazione proposta nell'interesse di LF SE. LF SE, con la sentenza di primo grado, veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, e 6.
4.1 Il primo giudice, infatti, aveva ritenuto fondata, nei limiti meglio precisati in prosieguo, l'ipotesi accusatoria quale cristallizzata nel capo d'imputazione (capo C della rubrica) - secondo cui l'odierno ricorrente, unitamente ad altri imputati, giudicati separatamente (Di ET AN e UN EL) ovvero non ricorrenti, era partecipe di un'associazione di tipo mafioso, costituita e diretta da ZE AN, organizzata dall'odierno imputato (oltre che da ZE ST e RA NG), ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 6 (finanziamento illecito di attività economiche) lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, e ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catania in data 17 luglio 1998, lo aveva condannato alla ulteriore pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione.
4.2 La Corte territoriale, per quanto ancora interessa nel presente giudizio, mentre ha confermato la declaratoria di penale responsabilità del LF in relazione al reato associativo contestatogli, ribadita la sussistenza della contestata aggravante della partecipazione ad associazione mafiosa "armata", ha invece escluso quella della direzione dell'associazione a ragione della posizione subordinata dell'imputato rispetto a quella di SC NG e negata la concessione delle attenuanti generiche, per avere costui comunque ricoperto una posizione di rilievo seppur non apicale all'interno del sodalizio, ha ridotto la pena inflitta nel giudizio di primo grado ad anni 6 di reclusione, ridotta di un terzo per la scelta del rito (anni 4 di reclusione).
4.3.1 Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione la difesa del LF ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali autorizzate con decreto n. 60/2000 RIT sub 5 e con decreto n. 60/2000 RIT sub 46, sollevata ai sensi dell'art.268 c.p.p., comma 3, con riferimento alla dedotta mancanza di motivazione relativamente alla disposta utilizzazione di impianti esterni rispetto a quelli installati presso la Procura della Repubblica, prospettando argomentazioni di contenuto sostanzialmente non dissimile da quello sviluppato dagli altri imputati ed alla cui illustrazione, pertanto, espressamente si rinvia.
4.2 Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la sussistenza dell'aggravante di cui al comma quarto dell'art. 416 bis cod. pen. (associazione armata), sviluppando argomentazione di contenuto sostanzialmente identico a quelle svolte nel ricorso del coimputato PI (assenza di elementi dimostrativi di una effettiva disponibilità di armi da parte del "clan ZE"), alla cui illustrazione pertanto si rinvia, per comprensibili ragioni di sintesi.
4.3 Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente denunzia l'assoluta mancanza di motivazione relativamente alla richiesta, formulata nel corso del processo d'appello, all'udienza del 9 ottobre 2008, di applicazione della disciplina del reato continuato, relativamente al fatto oggetto del presente giudizio ed altri reati giudicati con sentenze definitive, evidenziando, al riguardo, per un verso, che la stessa Corte territoriale all'udienza del 12 novembre 2008 aveva disposto l'acquisizione della sentenza di condanna definitiva emessa dalla Corte di Assise di Catania il 14 luglio 1995 e che la difesa aveva comunque depositato all'udienza del 18 giugno 2009 apposita memoria con numerosi allegati;
dall'altro, che secondo la giurisprudenza di questa Corte - il riferimento è alla sentenza Tuzzolino delle Sezioni Unite - una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, e che tale principio vale anche in relazione alla richiesta formulata nel corso del giudizio di secondo grado (il riferimento, impreciso in ricorso, sembrerebbe a Sez. 1, sentenza n. 47300 del 29/11/2011, imp. Destradi, RV 251504).
5. L'impugnazione proposta nell'interesse di GI FI. GI FI, con la sentenza di primo grado, veniva dichiarato colpevole, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, del reato di cui all'art. 416 bis c.p.p., commi 1, 2, 3, 4, e 6.
5.1 Il primo giudice, infatti, e per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, aveva ritenuto fondata, nei limiti meglio precisati in prosieguo, l'ipotesi accusatoria quale cristallizzata nel capo d'imputazione (capo A della rubrica) ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 6 (finanziamento illecito di attività economiche) lo aveva condannato per tale delitto alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione.
5.2 La Corte territoriale, mentre ha confermato la declaratoria di penale responsabilità del GI in relazione al reato associativo contestatogli, ribadita la sussistenza della contestata aggravante della partecipazione ad associazione mafiosa "armata", previa concessione delle attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta nel giudizio di primo grado ad anni 4 di reclusione, ridotta di un terzo per la scelta del rito (anni 2 e mesi 8 di reclusione).
5.3.1 Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali autorizzate con decreto n. 60/2000 RIT sub 5 e con i successivi decreti di proroga, con riferimento alla dedotta mancanza di motivazione relativamente alla disposta utilizzazione di impianti esterni rispetto a quelli installati presso la Procura della Repubblica, prospettando argomentazioni di contenuto sostanzialmente non dissimile rispetto a quello sviluppato dagli altri imputati ed alla cui illustrazione, pertanto, espressamente si rinvia.
5.2 Con gli ulteriori motivi di impugnazione (il secondo, terzo, quarto e quinto motivo), tra loro strettamente connessi per riconoscimento dello stesso ricorrente, si denunzia da parte della difesa di FI GI l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa catanese di cui al capo A della rubrica, diffusamente sostenendo, per un verso, specie nella premessa del ricorso, l'assoluta genericità dell'imputazione mossa all'imputato; per altro verso, la mancata illustrazione, sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello, di elementi di prova certi da cui poter desumere, oltre ogni ragionevole dubbio, una effettiva condotta dell'imputato di partecipazione al fenomeno associativo con un ruolo dinamico e funzionale, risultando l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato frutto "di una distorta ed erronea interpretazione dei rapporti personali che legano il GI FI con alcuni dei protagonisti della vicenda processuale" e senza tener conto del contesto familiare in cui l'imputato è cresciuto, dei suo legami parentali con personaggi che hanno avuto un rilievo all'interno dell'organizzazione "SA NO" che possono aver determinato, suo malgrado, un bagaglio di conoscenze, alle quali non può riconoscersi, tuttavia, di per sè solo, valenza di elemento di prova di un suo inserimento in un contesto mafioso.
In particolare, nel premettere che i giudici di appello, hanno valorizzato per l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, sostanzialmente, il contenuto di alcune delle intercettazioni ambientali eseguite all'interno della ditta EC, ritenute particolarmente significative ed indicative di un suo coinvolgimento nelle vicende della consorteria mafiosa, da parte del ricorrente si deduce, con argomentazioni assai dettagliate, che nei motivi di appello era stata diffusamente evidenziata la insufficienza di tale materiale probatorio a fondare una pronuncia di condanna, segnalando in particolare: (1) che l'imputato svolgeva una propria attività lavorativa;
(2) che per tre anni aveva lavorato fuori Catania;
(3) che lo stesso non era affatto a conoscenza di fatti e personaggi gravitanti in consorterie mafiose;
(4) che nessun contributo o ruolo egli rivestiva all'interno dell'associazione, quale delineata nel capo d'imputazione; ciò desumendosi da molte delle conversazioni captate, il cui contenuto, però, non aveva formato oggetto di attenta valutazione da parte dei giudici di merito (quelle dell'8 gennaio 2002; quella dell'11 marzo 2002), laddove la Corte territoriale, sviluppando argomentazioni che hanno riprodotto sostanzialmente, quelle svolte dal primo giudice, frutto di una interpretazione frammentaria e parziale di solo alcune intercettazioni, non ha fornito, in effetti, una risposta adeguata alle poliformi deduzioni sviluppate nell'atto di gravame, incongruamente valorizzando partecipazione a riunioni e colloqui con i più stretti congiunti (il fratello;
il padre detenuto) di carattere squisitamente familiare, senza evidenziare alcun apporto concreto fornito al perseguimento delle finalità dell'associazione, con ciò configurando una chiara ipotesi di motivazione solo apparente.
6. L'impugnazione proposta nell'interesse di GI PE. GI PE detto ZO, classe 1959, con la sentenza di primo grado, veniva dichiarato colpevole, del reato di cui all'art.416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, e 6 e delle estorsioni aggravate L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno di ZO UA (capo W),
in danno di RA SA (capo HH), in danno di SI NO e LU SI (capo JJ).
6.1 Il primo giudice, infatti, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, aveva ritenuto fondata, nei limiti meglio precisati in prosieguo, l'ipotesi accusatoria quale cristallizzata nel capo d'imputazione (capo A della rubrica) ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 6 (finanziamento illecito di attività economiche) lo aveva condannato per tale delitto alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione e per le estorsioni alla pena di anni 7 e mesi 8 ed Euro 2000,00 di multa, ritenuta la continuazione fra i diversi episodi.
6.2 La Corte territoriale, mentre ha confermato la declaratoria di penale responsabilità del GI in relazione al reato associativo contestatogli, ribadita la sussistenza delle contestate aggravanti, negate le attenuanti generiche, ma riconosciuta la continuazione tra reato associativo e reati fine, ha condannato l'appellante alla pena complessiva di anni 12 e mesi 6 di reclusione ed Euro 3000,00 di multa, violazione più grave il capo W, ridotta ad anni 3, mesi 4 di reclusione ed Euro 2000,00 di multa, per la scelta del rito.
6.3.1 Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione la difesa del ricorrente ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali autorizzate con decreto n. 60/2000 RIT sub 5, con riferimento alla dedotta mancanza di motivazione relativamente alla disposta utilizzazione di impianti esterni rispetto a quelli installati presso la Procura della Repubblica, prospettando argomentazioni di contenuto sostanzialmente non dissimile rispetto a quelle sviluppate dagli altri imputati ed alla cui illustrazione, pertanto, espressamente si rinvia.
6.3.2 Le ulteriori deduzioni sviluppate in ricorso denunciano diffusamente l'illegittimità della condanna dell'imputato sia per il reato associativo che per i reati fine a lui contestati.
6.3.2.1 Con riferimento al reato associativo in ricorso si deduce, in primo luogo, che anche volendo ritenere, in tesi, utilizzabili le intercettazioni, principale elemento di prova a carico, il materiale probatorio raccolto a carico dell'imputato, si rivela, comunque, assolutamente insufficiente a fondare una condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
Al riguardo si evidenzia, in particolare, che nell'atto di appello era stato diffusamente illustrato come il primo giudice aveva "distorto" il "quadro d'insieme della figura del GI", addebitandogli "pregressi procedimenti a carico" in esito ai quali, in realtà, l'odierno ricorrente è stato assolto dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., per non aver commesso il fatto;
aveva valorizzato le dichiarazioni del collaborante IN EL il quale "in merito a quanto narrato in sentenza è stato ritenuto inattendibile dal Tribunale di Catania (...) in sede di Misura di Prevenzione patrimoniale"; omettendo di valutare quelle, favorevoli all'imputato, del collaborante Di AZ BE;
valutando altresì a carico del medesimo alcune comunicazioni fra presenti "caratterizzate da contenuto non facilmente intelligibile, ambiguo e di non facile interpretazione", atteso che "il GI saltuariamente si trovava a consigliare in varie faccende i cugini che si rivolgevano a lui per le più disparate esigenze". Così, ad esempio, nella conversazione in cui "gli interlocutori parlano del ruolo assunto all'interno della consorteria criminale da AP NO, nulla emerge a carico del GI, se non una serie di richieste fattegli per tentare di far ragionare lo zio, il predetto AP NO. Ma il culmine di tale processo di distorsione viene raggiunto, ad avviso del ricorrente, quando (intercettazione EC del 17.6.202, ore 10.25) il GI viene minacciato da LF SE (clan Carcagnusi) che gli dice "le cose sono cambiate" evidenziando in questo modo l'inesistenza della caratura criminale del GI": essendo evidente, ad avviso dell'appellante, che "ove l'assunto della sentenza di condanna fosse corretto un simile episodio non sarebbe mai potuto accadere, soprattutto in considerazione dell'asserito ruolo di spicco attribuito all'odierno ricorrente ed alla sua famiglia di origine". In definitiva, secondo l'appellante, il GI PE verrebbe, ancora una volta, a "pagare per essere figlio e parente di "asseriti capi mafiosi", tuttavia lo stesso non può abbandonare i parenti che in momenti di difficoltà si rivolgono a lui quale cugino più anziano che li possa guidare e consigliare per il meglio in momenti di difficoltà".
6.3.2.2 Quanto all'imputazione relativa al reato-fine ascritto al capo W) - estorsione in danno di ZO UA - nei motivi di ricorso si assume che dalle intercettazioni si evince che "il GI (...) intervenne in favore del ZO", con il quale "ha intrattenuto un rapporto chiaro, lecito ed amichevole" e su sollecitazione della stessa asserita persona offesa. 6.3.2.3, Quanto all'imputazione relativa al reato-fine ascritto al capo HH) - estorsione in danno di RA SA - sostiene il difensore del ricorrente che non v'è assoluta certezza della riferibilità al GI PE delle intercettazioni che supportano la condanna;
tali intercettazioni, peraltro, "consentono solo di dedurre la solidarietà intercorrente tra i parenti del ricorrente"; e sottolinea come nessun riscontro provenga dalle persone offese.
6.3.2.4 Sostiene ancora il ricorrente, quanto all'imputazione relativa al reato ascritto al capo JJ) - estorsione in danno di SI NO e LU - che l'attribuzione al GI della penale responsabilità a titolo di concorso nell'estorsione "perpetrata da altri soggetti", è frutto di confusione e di stravolgimento della prova per testi e in particolare delle dichiarazioni rese dal SI, che "all'udienza dell'8 novembre 2006 chiari che il GI ed il RI si recarono da lui per chiedere un prestito di L. 2.500.000, che egli non fu minacciato, e che (...) il GI, a garanzia del prestito, voleva rilasciare al SI garanzia cartolare (assegno)".
6.3.3 Nel ricorso si deduce, da ultimo, che le presunte estorsioni non possono essere aggravate ai sensi della L. 12 luglio 1991, n.203, art. 7, perché dalla stessa motivazione si evince che il denaro non era destinato all'associazione ma eventualmente ad un uso personale del GI e dei suoi familiari, sicché manca l'apporto e l'agevolazione alla consorteria, che viene espressamente richiesto per la configurabilità dell'aggravante.
7. L'impugnazione proposta nell'interesse di GI ZO. GI ZO con la sentenza di primo grado, veniva dichiarato colpevole, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, e 6 e delle estorsioni aggravate L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno di ZO UA (capo W) ed in danno di RA SA (capo HH),
7.1 Il primo giudice, infatti, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, aveva ritenuto fondata, nei limiti meglio precisati in prosieguo, l'ipotesi accusatoria, sia relativamente al reato associativo (capo A della rubrica), ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 6 (finanziamento illecito di attività economiche) lo aveva condannato per tale delitto alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione;
sia relativamente agli episodi estorsivi per i quali lo aveva condannato alla pena di anni 6 e mesi 10 ed Euro 1800,00 di multa, ritenuta la continuazione.
7.2 La Corte territoriale, mentre ha confermato la declaratoria di penale responsabilità del GI in relazione a tutti i reati per i quali era intervenuta condanna nel giudizio di primo grado, ribadito la sussistenza delle contestate aggravanti e negato le attenuanti generiche, ha riconosciuto la continuazione tra reato associativo e reati fine, ed ha condannato pertanto l'appellante alla pena complessiva di anni 9 e mesi 9 di reclusione ed Euro 2400,00 di multa, violazione più grave quella di cui al capo W, ridotta ad anni 6, mesi 6 di reclusione ed Euro 1600,00 di multa, per la scelta del rito.
7.3.1 Ciò posto, il primo motivo d'impugnazione ripropone l'eccezione di inutilizzabilità di tutte le intercettazioni, sotto ogni profilo (inizio delle stesse in assenza di effettiva sussistenza di indizi;
insufficiente motivazione dei requisiti relativi all'urgenza e l'uso di impianti esterni;
insufficiente e pleonastica motivazione delle proroghe) e ne sollecita la distruzione.
7.3.2 Le ulteriori deduzioni sviluppate in ricorso denunciano diffusamente l'illegittimità della condanna sia per il reato associativo che per i reati fine.
7.3.2.1 Con riferimento al reato associativo in ricorso si deduce, in primo luogo, che anche volendo ritenere, in tesi, utilizzabili le acquisite intercettazioni, principale elemento di prova a carico, il materiale probatorio raccolto a carico dell'imputato, si rivela, comunque, assolutamente insufficiente a fondare una condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
Al riguardo si evidenzia, in particolare, che in sede di appello avverso la sentenza di condanna deliberata dal primo giudice era stato diffusamente illustrato come in realtà la condotta del prevenuto, "professionista che ha vissuto lontano dalle vicende personali dei propri familiari", presentasse in realtà "i caratteri di una contiguità non concorsuale"; non risultando a suo carico fermi, perquisizioni, sequestri, comportamenti obliqui e comunque sintomatici di qualsiasi tipo;
non trovandosi in esse conferma del conferimento di un qualche mandato dai vertici della pretesa famiglia mafiosa (e non naturale) ovvero dell'esistenza di condizioni di assoggettamento, il cui presupposto giustifica l'imputazione ex art.416 bis cod. pen.; non emergendo dal complesso delle conversazioni intercettate, in particolare, alcun riferimento all'imputato "quale sodale o titolare di prerogative o poteri (illeciti)", e tanto meno quale "uomo d'onore riservato", qualifica fondata su di "una mera congettura del giudicante, poiché l'intercettazione non contiene tale espressione" e non risultano identificati elementi sintomatici di una tale qualifica (affiliazione, mandati, autodichia, rendicondazioni).
7.3.2.2 Quanto poi all'imputazione relativa al reato-fine ascritto al capo HH) - estorsione in danno di RA SA - sostiene il difensore del ricorrente che dedotta in grado di appello l'assoluta incertezza circa "la tipologia di negoziazione a fronte di un rapporto iniziale GI (padre) - RA" e l'effettiva consapevolezza da parte dell'imputato circa la sussistenza dell'illecito, ascrittogli a titolo di concorso, si registra una sostanziale assenza di adeguata risposta dei giudici di appello ai rilievi critici sollevati nell'atto di gravame, contestandosi in particolare che dal semplice rilievo che la genesi del rapporto andava fatta risalire al padre dell'imputato (PP GI) potesse inferirsi, per ciò solo, il carattere illecito dello stesso (estorsione) e da tale dato desumere, altresì, l'illiceità della condotta dell'odierno ricorrente, invocando al riguardo il noto brocardo ex iniuria ius non oritur (da un atto illecito non può nascere un diritto) nel senso che, secondo il ricorrente, deve riconoscersi validità anche al principio contrario (e cioè che da un diritto non può nascere un illecito) ribadendosi in ricorso che le intercettazioni che supportano la condanna, in ogni caso, provano, piuttosto, che i rapporti tra GI e RA non erano univocamente illeciti al momento della loro prima costituzione e che le stesse "consentono solo di dedurre la solidarietà intercorrente tra i parenti del ricorrente" e non evidenziano alcun fatto di costrizione (violenza o minaccia).
7.3.2.3 Quanto infine all'imputazione relativa al reato-fine ascritto al capo W) - estorsione in danno di ZO UA - nel ricorso si assume che dedotta in grado di appello l'assoluta incertezza circa la natura illecita dei rapporti tra GI (padre) e i ZO (presunti estorti) e che in assenza di elementi dimostrativi sia dell'esistenza di un rapporto illecito sia della consapevole compartecipazione concorsuale del ricorrente, si imponeva il suo proscioglimento, la Corte territoriale non ha fornito adeguata risposta a siffatti rilievi, limitandosi a valorizzare ai fini della conferma della condanna, del tutto incongruamente, l'esistenza di condanne inflitte ai RO e l'esternazione di un timore che la pretesa parte offesa potesse "ricorrere alle guardie", così configurando una motivazione illogica oltre che meramente apparente.
7.3 Con l'ultimo motivo d'impugnazione, proposto in via subordinata, da parte della difesa del ricorrente si censura, infine, il rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche, avendo i giudici di appello incongruamente attribuito decisiva rilevanza a tal fine, alla sola gravità del reato, omettendo di valutare elementi, pure significativi - quali l'incensuratezza, la non commissione di reati di sangue, la scaturigine del rapporti con le pretese persone offese, l'assenza di atti violenti, il comportamento processuale non ostruzionistico tenuto, il percorso di studio e lavoro, il carattere comunque limitato nel tempo degli illeciti contestati - che nell'ambito di una valutazione complessiva, avrebbero dovuto condurre all'accoglimento della richiesta difensiva.
8. L'impugnazione proposta nell'interesse di MA NC. MA NC, con la sentenza di primo grado, veniva dichiarato colpevole, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, e 6.
8.1 Il primo giudice, infatti, aveva ritenuto fondata, nei limiti meglio precisati in prosieguo, l'ipotesi accusatoria quale cristallizzata nel capo d'imputazione (capo A della rubrica) ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 6 (finanziamento illecito di attività economiche) lo aveva condannato per tale delitto alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione.
8.2 La Corte territoriale, mentre ha confermato la declaratoria di penale responsabilità del MA in relazione al reato associativo contestatogli, ribadita la sussistenza della contestata aggravante della partecipazione ad associazione mafiosa "armata", negata la concessione delle attenuanti generiche, ha comunque ridotto la pena inflitta ad anni 3, mesi 4 di reclusione, per la diminuente della scelta del rito.
8.3.1 Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali autorizzate con decreto n. 60/2000 RIT sub 5, con riferimento alla dedotta mancanza di motivazione relativamente alla disposta utilizzazione di impianti esterni rispetto a quelli installati presso la Procura della Repubblica, prospettando argomentazioni di contenuto sostanzialmente non dissimile rispetto a quello sviluppato dagli altri imputati ed alla cui illustrazione, pertanto, espressamente si rinvia.
3.3.2 Le ulteriori deduzioni sviluppate icon il secondo motivo d'impugnazione denunciano diffusamente l'illegittimità della condanna dell'imputato per il reato associativo a lui contestato. Al riguardo in ricorso si deduce, infatti, che anche volendo ritenere, in tesi, utilizzabili le intercettazioni, principale elemento di prova a carico, il materiale probatorio raccolto a carico dell'imputato, si rivela, comunque, assolutamente insufficiente a fondare una condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Al riguardo si evidenzia, in particolare, che nell'atto di appello era stato diffusamente illustrato come del tutto incongruamente il primo giudice aveva valorizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità una comunicazione telefonica intrattenuta nel maggio del 2003 fra due soggetti (AB FI e La CC NC) che alludono all'intervento del prevenuto nella vicenda dell'estorsione in danno della I.R.A. Costruzioni per conto di un terzo (AN AL) che all'epoca si trovava detenuto in regime di art. 41 bis O.P., e quindi era "oggettivamente impossibilitato a comunicare con chicchessia", e sulle dichiarazioni di un solo collaboratore di giustizia (Di AZ BE) che il ricorrente ritiene incoerenti e contraddittorie e prive di elementi di riscontro rilevanti;
laddove il prevenuto aveva dato "contezza e piena giustificazione", nelle dichiarazioni spontanee rese al giudice per le indagini preliminari, del suo incontro con il AL, amministratore dell' I.R.A. Costruzioni, concordato tramite LA ET, e della sua presenza negli uffici dell'impresa nell'interesse e per incarico dell'imprenditore D'Urso. Orbene, si rivela in ricorso, tali rilievi critici, malgrado il giudizio di insufficienza del compendio indiziario già formulato in sede cautelare da questa Corte (v. sentenza della Sez. 5, n. 16502 del 2006), non hanno trovato adeguata e logica risposta da parte della Corte territoriale, che del tutto incongruamente, si è limitata a rilevare come la sottoposizione al regime carcerario di cui all'art. 41 bis O.P. non costituisca affatto un impedimento insormontabile a comunicare con l'esterno, senza illustrare alcun specifico elemento di prova da cui poter desumere un effettivo conferimento all'imputato di un preciso mandato relativo all'episodio delittuoso ovvero la veridicità di un incontro con il AB nel quale lo stesso avrebbe comunicato il suo ruolo di portavoce dell'AN.
Anche l'ingerenza del prevenuto e del GE MO nei rapporti tra l'IRA Costruzioni ed il AB, si fa rilevare dal ricorrente, è stata affermata sulla scorta di equivoche comunicazioni tra terzi oggetto di captazione (tra cui quella del settembre 2003), prive di adeguati riscontri, ove si consideri che l'LA ha riferito di non conoscere il GE MO e precisato che l'imputato è "fuori da determinati giri". In particolare, per quanto attiene le dichiarazioni accusatorie del Di AZ - secondo cui il MA era un partecipe del clan AP, appartenente al gruppo di Villaggio Sant'Agata, presentatogli come tale nel 1998 - nel ricorso si evidenzia, per un verso, la collocazione remota nel tempo dei fatti genericamente riferiti dall'inattendibile collaboratore di giustizia;
dall'altro l'assenza di significativi elementi di riscontro alle indicate propalazioni, osservando sul punto, che le risultanze (filmati) dei servizi di osservazione e pedinamento relativi all'imputato, valorizzati dai giudici di merito, non avevano intanto alcuna concreta rilevanza sul piano probatorio e che quelli relativi a pretesi incontri dell'imputato con ANcono EL (asseritamente avvenuto in data 8 gennaio 2003) e con GI PE (del 29 gennaio 2003), in particolare, non risultavano neppure versati in atti, rilievo questo rimasto senza risposta. Lo stesso proscioglimento dell'imputato dall'imputazione per estorsioni formulata inizialmente nei suoi confronti, lungi dal poter assumere una qualche rilevanza indiziaria in ordine alla sua intraneità ad un'associazione mafiosa, deve considerarsi, al contrario, un ulteriore elemento dimostrativo dell'infondatezza dell'accusa, specie alla luce dell'ormai univoco insegnamento giurisprudenziale secondo cui la configurabilità del delitto associativo richiede, tra gli altri elementi, anche l'individuazione di circostanze di fatto indicative di un contributo fattivo e consapevole arrecato dall'imputato alla vita dell'ente, nel caso in esame insussistente e, quel che più conta, rimasto assolutamente indimostrato ovvero affermato in base ad un palese travisamento della prova.
8.3 Da ultimo, il ricorrente ha contesto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 4, sviluppando argomentazioni che ripropongono sostanzialmente quelle, non dissimili, prospettate anche da altri ricorrenti, per primo, seguendo l'ordine espositivo adottato, dal PA GE, ed alla cui illustrazione per tanto espressamente si rinvia.
9. L'impugnazione proposta nell'interesse di AB NG. AB NG, con la sentenza di primo grado, veniva dichiarato colpevole del solo reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, e 6.
9.1 Il primo giudice, infatti, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, aveva ritenuto fondata, nei limiti meglio precisati in prosieguo, l'ipotesi accusatoria quale cristallizzata nel capo d'imputazione (capo A della rubrica) ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 6 (finanziamento illecito di attività economiche) lo aveva condannato per tale delitto alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione.
9.2 La Corte territoriale, mentre ha confermato la declaratoria di penale responsabilità del AB in relazione al reato associativo contestatogli e ribadita la sussistenza della contestata aggravante della partecipazione ad associazione mafiosa "armata", in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha ritenuto l'imputato colpevole anche del delitto di estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno di EO NC (capo Q) e negata la concessione delle attenuanti generiche ma riconosciuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di Appello in data 30 gennaio 2003, lo ha condannato alla pena complessiva di anni 7 e mesi 10 di reclusione ed Euro 2400,00 di multa, violazione più grave quella di cui al capo Q.
9.3.1 Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità dell'udienza preliminare per violazione del diritto di difesa a ragione della mancata decisione preventiva del GUP sull'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, sviluppando argomentazioni sostanzialmente non dissimili da quelle prospettate nel ricorso di PA GE, alla cui illustrazione, per ragioni di sintesi, si rinvia.
9.3.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali autorizzate con decreto n. 60/2000 sub 46 RIT, e con decreto 62/2004 sub G, prospettando argomentazioni di contenuto sostanzialmente non dissimile rispetto a quello sviluppato dagli altri imputati ed alla cui illustrazione, pertanto, espressamente si rinvia per evidenti ragioni di sintesi.
9.3.3 Con il terzo motivo, il ricorrente ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite presso la sede della società Prometeo s.r.l. e Promoteo Trading, autorizzate con decreto 62/2004 sub G e registrate successivamente alle ore 12 del 15 novembre 2004, in quanto eseguite in carenza di proroga, autorizzata per venti giorni, con riferimento alla sola intercettazione telefonica e non ambientale, denunziando l'assenza di motivazione sul punto.
9.3.4 Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi sia del reato associativo sia del delitto di estorsione. Più specificamente nel ricorso si segnalano, quali punti di criticità dell'apparato motivazione della sentenza impugnata:
- la difforme interpretazione formulata dai giudici di appello rispetto al giudice di prime cure, circa il contenuto dell'intercettazione del 12 ottobre 2004 intercorsa tra il rag. IA ed il GE MO, specie con riferimento alla partecipazione silente del AB, vero e proprio la "convitato di pietra";
- la mancata valutazione che il IA non era una persona offesa dal reato, ma un imputato del medesimo fatto, giudicato separatamente;
- l'incongrua affermazione di un concorso nel reato del AB, certamente insussistente vuoi nella forma del concorso materiale, risultando nullo ed inesistente il contributo dell'imputato alla commissione del reato da valutarsi non già ex ante, secondo la teoria della prognosi postuma, ma ex post come affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recenti;
vuoi nelle forme del concorso morale, tenuto conto che il delitto risultava già consumato nel momento in cui si assume sarebbe entrato in scena il AB;
- l'irrilevanza da attribuirsi alla mera connivenza, eventualmente ravvisabile nella condotta dell'imputato.
9.3.4.1 Sempre con il quarto motivo d'impugnazione da parte del ricorrente si deduce, in via subordinata rispetto all'annullamento della condanna per estorsione, l'applicabilità al caso di specie dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., sollevando per altro, in via incidentale, eccezione di illegittimità costituzionale degli artt.570 e 595 cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. ove si ravvisi la preclusione del novum nel giudizio di cassazione;
9.3.4.2 Sempre con il quarto motivo di impugnazione, si denunzia ancora l'illegittimità del passaggio motivazionale della sentenza impugnata, con il quale si valorizza, quale indice di appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa di cui trattasi, la frequentazione del coimputato GE MO.
9.3.5 Con il quinto motivo, si denunzia come illegittima la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 4, avendo i giudici di appello omesso di fornire adeguata risposta alle deduzioni difensive con le quali si contestava la effettiva conoscibilità da parte dell'imputato, della disponibilità di armi del sodalizio di pretesa appartenenza, ovvero una colpevole ignoranza di tale dato, tenuto conto dell'appartenenza dell'imputato, unitamente al GE MO, "ad un consorzio contrapposto a quello previgente" e del limitato contatto temporale dell'imputato con coloro che si sostiene, sarebbero membri dell'associazione, finendo con il prospettare con le proprie illogiche motivazioni, una sorta di responsabilità oggettiva.
9.3.6 Con il sesto motivo, si deduce l'illegittimità della sentenza per violazione di legge, con riferimento alla determinazione della pena e segnatamente della frazione di pena inflitta per il reato associativo a titolo di aumento della pena base conseguente al riconoscimento della continuazione con altro reato associativo già oggetto di una precedente condanna;
evidenziando sul punto l'esistenza di una parziale coincidenza del tempus commissi delicti relativamente a detti reati, che avrebbe dovuto indurre i giudici di appello, a dichiarare non doversi procedere nei confronti di AB NG per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., come contestato al capo A della rubrica, limitatamente al periodo ricompreso tra il febbraio del 2000 ed il 6 marzo del 2002. 9.3.7 Con il settimo motivo, il ricorrente deduce, infine, sempre con riferimento al trattamento sanzionatorio, l'illegittimità della sentenza impugnata relativamente alla misura della pena inflitta per violazione dell'art. 442 cod. proc. pen., muovendo dalla premessa che la Corte territoriale "avrebbe pretermesso ogni valutazione sull'impugnazione proposta in ordine all'eccezione connessa all'inosservanza dell'art. 442 cod. proc. pen." e sull'ulteriore considerazione che per tutti gli imputati di tale reato la pena fu determinata in anni 7 di reclusione, si denuncia l'illegittimità della decisione di quantificare in anni 5 e mesi 4 di reclusione la pena finale per il delitto associativo, applicata la diminuzione per la scelta del rito, invece di quella di anni 4 e mesi 8 conseguente alla obbligatoria riduzione di un terzo.
10. L'impugnazione proposta nell'interesse di AB ET. AB ET, con la sentenza di primo grado, veniva dichiarato colpevole, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, e 6.
10.1 Il primo giudice, infatti, aveva ritenuto fondata, nei limiti meglio precisati in prosieguo, l'ipotesi accusatoria quale cristallizzata nel capo d'imputazione (capo A della rubrica) ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 6 (finanziamento illecito di attività economiche), lo aveva condannato per tale delitto alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione. 10.2 La Corte territoriale, mentre ha confermato la declaratoria di penale responsabilità del AB in relazione al reato associativo contestatogli, ribadita la sussistenza della contestata aggravante della partecipazione ad associazione mafiosa "armata", esclusa la concessione delle attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta nel giudizio di primo grado ad anni 4 di reclusione, ridotta di un terzo per la scelta del rito (anni 2 e mesi 8 di reclusione). 10.3.1 Ciò posto, con i primi due motivi d'impugnazione il ricorrente ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali autorizzate con decreto n. 60/2000 sub 56 RIT e di quelle autorizzate con decreto 132/2000 sub 34, evidenziando, al riguardo, con riferimento al primo decreto: a) che il provvedimento esecutivo in data 5 novembre 2002 era stato emesso da un Pubblico Ministero diverso da quelli che ebbero ad operare le scelte circa le modalità e la durata dell'intercettazione; b) che il decreto esecutivo era privo di ogni motivazione circa l'inidoneità degli impianti installati presso la Procura;
c) che il decreto esecutivo recava una motivazione meramente apparente circa il requisito delle eccezionali ragioni d'urgenza, ove si consideri anche l'attivazione dell'intercettazione a distanza di circa un mese dall'emissione del decreto esecutivo;
d) che nel concreto, l'inizio effettivo delle operazioni era stato delegato alla PG, sia pure ancorato al dato dei colloqui carcerari che il AB ET avrebbe intrattenuto con i propri familiari;
con riferimento al secondo decreto, emesso dal PM il 17 luglio 2002: a) l'assenza di una sia pur minima motivazione, relativamente all'utilizzo di impianti diversi da quelli installati presso la Procura, dovendo ritenersi insufficiente quella addotta "stante la insufficienza/inidoneità di postazioni" meramente ripetitiva della formula legislativa;
b) l'omessa indicazione delle richieste "eccezionali ragioni d'urgenza";
10.3.2 Con il terzo ed ultimo motivo d'impugnazione il ricorrente deduce l'illegittimità della condanna dell'imputato per il reato associativo a lui contestato.
Al riguardo in ricorso si deduce, infatti, che anche volendo ritenere, in tesi, utilizzabili le intercettazioni, principale elemento di prova a carico oltre le dichiarazioni generiche del coimputato NG, il materiale probatorio raccolto a carico dell'imputato, si rivela, assolutamente insufficiente a fondare una condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
Al riguardo si evidenzia, in particolare, che nell'atto di appello era stato diffusamente illustrato come del tutto incongruamente il primo giudice aveva valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità, una precedente condanna per reato della stessa specie (...) oltre a due intercettazioni ambientali effettuate all'interno della struttura carceraria (...) in occasione di due colloqui intrattenuti con il di lui nipote", laddove "il AB - a fronte di una contestazione temporalmente limitata al periodo "dal febbraio 2000 a data corrente" - è detenuto ininterrottamente dal 21/12/1999"; intercettazioni dalle quali, per il loro contenuto generico e privo di riscontri, non è comunque dato individuare "una ricostruzione precisa in ordine all'attività e al ruolo che il AB ET avrebbe ricoperto nell'ambito dell'associazione stessa".
Orbene, a fronte di tali deduzioni difensive, la Corte territoriale si è limitata a trascrivere nella sentenza impugnata il contenuto dei colloqui intercettati, senza adeguatamente spiegarne la rilevanza sul piano probatorio, non avendo specificato, in particolare, in che modo le conoscenze del AB, relative alla vita associativa, esorbitavano dal bagaglio riconducibile alla passata militanza nel sodalizio, ed in tale eventualità, in che modo potevano ritenersi significative di una concreta ulteriore partecipazione all'associazione durante il periodo di carcerazione. In particolare la Corte non avrebbe dovuto considerare rilevanti ne' le parti di tali conversazioni in cui erano i nipoti a raccontare al proprio congiunto le vicende associative, da ciò potendo desumersi, al più, la curiosità dell'imputato ma non già una partecipazione attiva all'associazione; ne' quelle in cui il AB evocava episodi passati della vita associativa, in quanto chiaramente collocabili al di fuori del tempus commissi delicti. La Corte, inoltre, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto chiarire se i consigli elargiti ai nipoti dall'imputato erano stati ascoltati oppure in realtà non avevano avuto alcun seguito, così integrando l'ipotesi di un colloquio assolutamente sterile, precisando altresì, se gli stessi erano stati prospettati a titolo personale, ovvero se configuravano un effettivo apporto diretto all'intero sodalizio, profilo questo rilevante anche sul piano dell'effettiva configurabilità dell'elemento psicologico del reato, tema questo, per altro, che non ha formato oggetto di adeguata trattazione nella sentenza impugnata.
Del tutto ininfluente deve ritenersi poi, secondo il ricorrente, il richiamo alle dichiarazioni del coimputato NG, attenendo le stesse a momenti della comune vita carceraria non compresi nel tempus commissi delicti, laddove il tentativo posto in essere dall'imputato nel 2001, da detenuto, di contattare il coimputato, doveva ritenersi inconferente, atteso l'esito infruttuoso dello stesso e non risultando precisate le ragioni del tentativo.
11. L'impugnazione proposta da TT AN FI PE. TT AN FI PE, con la sentenza di primo grado, veniva dichiarato colpevole, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, e 6. 11.1 Il primo giudice, infatti, e per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, aveva ritenuto fondata, nei limiti meglio precisati in prosieguo, l'ipotesi accusatola quale cristallizzata nel capo d'imputazione (capo A della rubrica) ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 6 (finanziamento illecito di attività economiche) lo aveva condannato per tale delitto, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 17 luglio 1993, alla ulteriore pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.
11.2 La Corte territoriale, mentre ha confermato la declaratoria di penale responsabilità del GI in relazione al reato associativo contestatogli, ribadita la sussistenza della contestata aggravante della partecipazione ad associazione mafiosa "armata", ha ridotto la pena inflitta nel giudizio di primo grado ad anni uno di reclusione.
11.3 Ciò posto, con il primo motivo, il ricorrente ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali autorizzate con decreto n. 60/2000 sub 5 RIT, e con decreto 60/2000 sub 46, prospettando argomentazioni di contenuto sostanzialmente non dissimile rispetto a quello sviluppato dagli altri imputati ed alla cui illustrazione, pertanto, espressamente si rinvia per evidenti ragioni di sintesi.
11.4 Con gli ulteriori motivi d'impugnazione il ricorrente denunzia ancora l'illegittimità della condanna per il reato associativo a lui contestato.
Al riguardo in ricorso si deduce, infatti, che anche volendo ritenere, in tesi, utilizzabili le intercettazioni, principale elemento di prova a carico, il materiale probatorio raccolto a carico dell'imputato, si rivela, assolutamente insufficiente a fondare una condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
In particolare si evidenzia che nell'atto di appello era stato diffusamente illustrato come del tutto incongruamente il primo giudice aveva valorizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità, il contenuto delle intercettazioni ritenute utilizzabili, dal quale, si fa rilevare, "non può desumersi alcun riscontro alla tesi accusatoria", così come ritenuto dal giudice del riesame che aveva "disposto l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare emessa a carico del TT" sul rilievo che "non si evince la presenza di un quadro indiziario che deponga per una ragionevole certezza indiziaria desumibile da riferimenti precisi circa la percezione attuale di uno stipendio pagato dall'associazione a favore del TT".
Orbene, a fronte di tali deduzioni difensive, la Corte territoriale, oltre a svalutare il riscontro di segno negativo rappresentato dall'assenza di dichiarazioni accusatorie del collaboratore Di AZ BE, si è limitata a trascrivere nella sentenza impugnata il contenuto dei colloqui intercettati, senza adeguatamente spiegarne la rilevanza sul piano probatorio delle stesse, attesa anche l'assenza di elementi dimostrativi di una effettiva percezione da parte del TT di uno "stipendio" e che il contributo (il fiore) che il GI in uno dei colloqui intercettati aveva manifestato di voler elargire all'imputato, per sua stessa ammissione, prescindeva totalmente da qualsiasi obbligo in tal senso.
Sempre sotto il profilo della mancata risposta a deduzioni difensive, in ricorso si segnala, altresì, con riferimento alle conversazioni in contrada EL intercettate successivamente alla scarcerazione dell'imputato, l'equivocità del loro contenuto e conseguentemente la dubbia rilevanza probatoria, desumendosi dalle stesse la non conoscenza da parte del La CC dell'indagato e la scarsa considerazione di cui lo stesso godeva nell'ambito della famiglia di Caltagirone, e quanto al preteso pericolo manifestato dai soggetti intercettati circa un possibile sconfinamento dello stesso nei territori controllati da quel sodalizio (estorsione Fargetta), la pur segnalata impossibilità per il prevenuto, in quanto sottoposto a misura di prevenzione (obbligo di soggiorno nel comune di Acireale, sua residenza) di poter verosimilmente essere presente nel territorio di Caltagirone.
Da parte del ricorrente si osserva, inoltre, che anche ove si dovesse ritenere "la permanenza del vincolo associativo in capo al TT nell'ambito del presente procedimento, si tratterebbe di fatti-reati già sostanzialmente giudicati", atteso che il predetto "venne arrestato nel quadro del procedimento così detto "Orione" in data 4 agosto 1998 e venne scarcerato in data 4 aprile 2003", e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "la permanenza del reato associativo cessa anche con la privazione della libertà personale dell'imputato, ovvero (...) con la sentenza anche non irrevocabile, che ne riconosca la responsabilità", onde "nel caso in esame (...) il TT è stato già giudicato per il reato contestato fino alla data della sentenza di primo grado (divenuta nel frattempo definitiva) emessa il 16/11/2002, se non fino al 4/4/2003 (data della scarcerazione)".
12. L'impugnazione proposta da AP SA. AP SA, con la sentenza di primo grado, veniva dichiarato colpevole, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, e 6.
12.1 Il primo giudice, infatti, aveva ritenuto fondata, nei limiti meglio precisati in prosieguo, l'ipotesi accusatoria quale cristallizzata nel capo d'imputazione (capo A della rubrica) ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 6 (finanziamento illecito di attività economiche) lo aveva condannato per tale delitto alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione. 12.2 La Corte territoriale, mentre ha confermato la declaratoria di penale responsabilità del GI in relazione al reato associativo contestatogli, ribadita la sussistenza della contestata aggravante della partecipazione ad associazione mafiosa "armata", negata la concessione delle attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta nel giudizio di primo grado ad anni 5 di reclusione, ridotta di un terzo per la scelta del rito (anni 3 e mesi 4 di reclusione). 12.3.1 Ciò posto, con il primo motivo, il ricorrente ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, prospettando argomentazioni di contenuto sostanzialmente non dissimile rispetto a quello sviluppato dagli altri imputati ed alla cui illustrazione, pertanto, espressamente si rinvia per evidenti ragioni di sintesi. 12.3.2 Con l'ulteriore motivo d'impugnazione dedotto, il ricorrente denuncia ancora l'illegittimità della condanna per il reato associativo a lui contestato.
Al riguardo in ricorso si deduce, infatti, che anche volendo ritenere, in tesi, utilizzabili le intercettazioni, principale elemento di prova a carico, il materiale probatorio raccolto a carico dell'imputato, si rivela, comunque, assolutamente insufficiente a fondare una condanna oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare nel premettere che nelle conversazioni ritenute di rilevanza probatoria il AP non figura tra i colloquianti, in ricorso si deduce, avuto riguardo alla obiettività della condotta del partecipe quale delineata dalla più recente ed autorevole giurisprudenza di questa Corte ed al ruolo di messaggero del cognato detenuto AP NO attribuito all'imputato dai giudici di merito sulla base dei colloqui intercettati, che mancano assolutamente elementi dimostrativi dell'effettivo svolgimento da parte del ricorrente di un siffatto incarico, sicché, si sostiene, "la mancanza di riferimenti a specifiche condotte fattive del AP assurge al rango di riscontro negativo di colpevolezza". 13. L'impugnazione proposta nell'interesse di ND PE. ND PE, con la sentenza di primo grado, veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, e 6 (capo B della rubrica).
13.1 Il primo giudice, infatti, riteneva fondata, sia pure parzialmente, l'ipotesi accusatola quale cristallizzata nel capo d'imputazione (capo B della rubrica), ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 6 (finanziamento illecito di attività economiche) e quella di essere un promotore ed organizzatore dell'associazione, aveva condannato il ND alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione.
13.2 La Corte territoriale, dal canto suo, mentre ha confermato la declaratoria di penale responsabilità del ND in relazione al reato associativo, ha concesso all'imputato le attenuanti generiche, a ragione "dell'incensuratezza e della posizione di non primario rilievo", ritenute - a ragione della protratta permanenza del reato (circa cinque anni) - solo equivalenti alla contestata aggravante della partecipazione ad associazione mafiosa "armata", e lo ha condannato alla pena anni 4 di reclusione, ridotta di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen. (anni 2 e mesi 8 di reclusione). 13.3 Il ricorso proposto dalla difesa del ND, prospetta due motivi di impugnazione.
13.3.1 Con il primo, si denunzia da parte del ricorrente violazione di legge (art. 438 c.p.p., comma 5) e vizio di motivazione, per avere i giudici di merito attribuito al ND il contenuto delle frasi pronunciate da tale "NO nel corso di una riunione svoltasi il 29 novembre 2002 in contrada EL ed oggetto di captazione, nonostante la perizia fonica espletata a seguito di richiesta dalla difesa di ammissione a rito abbreviato condizionato, avesse concluso nel senso che non era possibile stabilire se le frasi attribuite all'imputato erano state da lui effettivamente pronunciate. Premesso che il giudice di primo grado, nonostante il contenuto della perizia fonica - ritenuto "neutro" "stante l'assenza dei requisiti minimi per effettuare un riconoscimento del parlatore" - aveva ritenuto comunque certa l'identificazione nel ND come uno degli interlocutori della conversazione captata, avendo desunto tale certezza aliunde, in primo luogo, dall'attività di osservazione disposta il 29 novembre 2002 dal ROS dei Carabinieri, da cui emergeva che era stato proprio il ricorrente ad accompagnare con la propria auto presso la masseria del La CC i due rappresentanti della Calcestruzzi s.r.l., NC Librizzi e PE Laurino che presero parte alla riunione in contrada EL la quale verteva su questioni di estrema importanza per l'associazione mafiosa ed a riaccompagnarli all'esito della stessa presso la propria abitazione in San Cono;
ed altresì dall'ulteriore rilievo che gli operatori dalla polizia giudiziaria che avevano operato il riconoscimento vocale, avevano comunque già proceduto all'ascolto di precedenti conversazioni captate a cui aveva preso parte l'imputato, la cui voce era quindi ad essi ben nota - da parte del ricorrente si denunzia, per un verso, l'illegittimità di un siffatto percorso motivazionale, che viola il generale principio in dubio pro reo, prescindendo esso totalmente dall'esito di un mezzo di prova - la perizia fonica - espressamente disposto dal giudice proprio a ragione della ritenuta insufficienza o incompletezza del materiale istruttorio complessivamente raccolto a carico dell'imputato, resa palese, del resto, dall'avvenuto annullamento della misura cautelare applicata al ricorrente, disposto dai giudici del riesame, in sede di giudizio di rinvio, a seguito dell'annullamento da parte di questa Corte di una precedente pronuncia del Tribunale;
dall'altro, l'assoluta insufficienza delle argomentazioni fornite dai giudici dell'appello per disattendere le censure prospettate sul punto con l'atto di gravame, essendo le stesse incentrate su di un raffronto tra l'art. 438 c.p.p., comma 5, art. 422 c.p.p., comma 1 e art. 603 cod. proc. pen. e sulla diversa formulazione letterale di tali norme,
funzionale all'incongrua conclusione che la necessità della prova è solo relativa, e che la concreta decisività della stessa potrà essere valutata solo ex post.
13.3.2 Con il secondo motivo, si denunzia in ricorso violazione di legge (art. 192 c.p.p., commi 1 e 3 e art. 416 bis cod. pen.) relativamente alla valutazione delle risultanze processuali, segnalando al riguardo, per un verso, che la Corte territoriale aveva confermato la pronuncia di colpevolezza omettendo di motivare sulle argomentazioni difensive sviluppate nell'atto di gravame, con riferimento sia all'inattendibilità del collaboratore di giustizia Di AZ BE, avuto riguardo all'affermata pregressa conoscenza dell'imputato; al carattere "pilotato" del riconoscimento fotografico;
sia alla dubbia decisività degli elementi di prova raccolti a carico del ricorrente, tenuto conto: dell'assenza di elementi dimostrativi di suoi contatti con altri coimputati;
dell'esito negativo delle intercettazioni disposte per anni sulle utenze telefoniche;
dell'allontanamento dalla Sicilia dell'imputato;
dell'esito del procedimento cautelare, che prescindendo dalla intercettazioni ambientali, aveva ritenuto insussistenti dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ND, disponendone la scarcerazione.
14. L'impugnazione proposta nell'interesse di AP NO. AP NO, con la sentenza di primo grado, veniva dichiarato colpevole, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, e 6.
14.1 Il primo giudice, aveva ritenuto fondata, nei limiti meglio precisati in prosieguo, l'ipotesi accusatoria quale cristallizzata nel capo d'imputazione (capo A della rubrica) ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 6 (finanziamento illecito di attività economiche) lo aveva condannato per tale delitto alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione.
14.2 La Corte territoriale, mentre ha confermato la declaratoria di penale responsabilità del GI in relazione al reato associativo contestatogli, ribadita la sussistenza della contestata aggravante della partecipazione ad associazione mafiosa "armata", previa concessione delle attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta nel giudizio di primo grado ad anni 6 di reclusione, ridotta di un terzo per la scelta del rito (anni 4 di reclusione). 14.3.1 Ciò posto, con il primo motivo, la difesa del ricorrente ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, prospettando argomentazioni di contenuto sostanzialmente non dissimile rispetto a quello sviluppato dagli altri imputati ed alla cui illustrazione, pertanto, espressamente si rinvia per evidenti ragioni di sintesi.
14.3.2 Con il secondo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia l'illegittimità della condanna per il reato associativo a lui contestato.
Al riguardo in ricorso si deduce, con argomentazioni particolarmente dettagliate, che anche volendo ritenere, in tesi, utilizzabili le intercettazioni, pressoché esclusivo elemento di prova a carico, il materiale probatorio raccolto a carico dell'imputato, si rivela, comunque, assolutamente insufficiente a fondare una condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
In particolare nel premettere che nelle conversazioni ritenute di rilevanza probatoria il AP non figura tra i colloquianti, in ricorso si deduce, avuto riguardo alla obiettività della condotta del partecipe quale delineata dalla più recente ed autorevole giurisprudenza di questa Corte ed al ruolo di membro "riservato" o occulto della consorteria mafiosa, ancorché autorevole ed emergente, attribuitogli dai giudici del merito, che a prescindere dalla pur segnalata erronea identificazione del soggetto menzionato nelle intercettazioni (NO u ponchiu) quale partecipe del sodalizio avuto riguardo all'incongruo riferimento all'età ed al numero dei figli del ricorrente (2 e non 3), mancano assolutamente elementi dimostrativi dell'effettivo svolgimento da parte del ricorrente di un siffatto incarico, frutto di congetture, illazioni, travisamenti, letture frettolose di un materiale probatorio sotto plurimi profili equivoco ed incerto.
14.3.3 Con il terzo motivo d'impugnazione, infine, si censura la sentenza impugnata in relazione al diniego delle attenuanti generiche, l'illegittimamente negate a ragione dell'incongrua rilevanza attribuita alla gravità del fatto contestato. 15. L'impugnazione proposta nell'interesse di AP ZO. AP ZO, con la sentenza di primo grado, veniva dichiarato colpevole, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, e 6.
15.1 Il primo giudice, aveva ritenuto fondata, nei limiti meglio precisati in prosieguo, l'ipotesi accusatoria quale cristallizzata nel capo d'imputazione (capo A della rubrica) ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 6 (finanziamento illecito di attività economiche) lo aveva condannato per tale delitto alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione.
15.2 La Corte territoriale, mentre ha confermato la declaratoria di penale responsabilità del GI in relazione al reato associativo contestatogli, ribadita la sussistenza della contestata aggravante della partecipazione ad associazione mafiosa "armata", ha ritenuto la continuazione del reato ascrittogli e quelli per i quali aveva riportato condanna con sentenza della stessa Corte territoriale in data 16 maggio 2006 ed essendo l'imputato sottoposto all'esecuzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 3 e giorni 10, ha operato un aumento di tale pena accessoria nella misura complessiva di mesi tre.
15.3 Ciò posto, con l'unico motivo d'impugnazione dedotto, il ricorrente ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, prospettando argomentazioni di contenuto sostanzialmente non dissimile rispetto a quello sviluppato dagli altri imputati ed alla cui illustrazione, pertanto, espressamente si rinvia per evidenti ragioni di sintesi.
16. L'impugnazione proposta da TR PE. TR PE con la sentenza di primo grado, veniva dichiarato colpevole, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, e 6 e dell'estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno di La SA NO (capo GG).
16.1 Il primo giudice, infatti, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, aveva ritenuto fondata, nei limiti meglio precisati in prosieguo, l'ipotesi accusatoria, sia relativamente al reato associativo (capo A della rubrica), ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 6 (finanziamento illecito di attività economiche) lo aveva condannato per tale delitto alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione;
sia relativamente all'episodio estorsivo per i quali lo aveva condannato alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1400,00 di multa, ritenuta la continuazione. 16.2 La Corte territoriale, mentre ha confermato la declaratoria di penale responsabilità dello TR in relazione a tutti i reati per i quali era intervenuta condanna nel giudizio di primo grado, ribadito la sussistenza delle contestate aggravanti e negato le attenuanti generiche, ha riconosciuto la continuazione tra reato associativo e reato fine, ed ha condannato pertanto l'appellante alla ulteriore pena complessiva di anni 3 di reclusione, di cui anni 1 e mesi 8 per l'estorsione e anni 1 e mesi 4 per il reato associativo. 16.3.1 Ciò posto, con il primo motivo d'impugnazione dedotto, il ricorrente ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, prospettando argomentazioni di contenuto sostanzialmente non dissimile rispetto a quello sviluppato dagli altri imputati ed alla cui illustrazione, pertanto, espressamente si rinvia per evidenti ragioni di sintesi.
16.3.2 Con il secondo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia l'illegittimità della condanna per il reato estorsivo a lui contestato.
Al riguardo in ricorso si deduce che il materiale probatorio raccolto a carico dell'imputato, si rivela, assolutamente insufficiente a fondare una condanna oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare si evidenzia che nell'atto di appello era stato diffusamente illustrato come lo TR non avesse affatto costretto tramite minacce il costruttore La SA a pagare l'importo di un mutuo al quale avrebbe dovuto provvedere CC NO, segnalando come dalla conversazione del 19,11.2001, ore 10.30 eseguita presso la EC. si evincerebbe che "l'Istituto di Credito non pretendeva il pagamento del mutuo da CC NO, ma bensì dal La SA O"; circostanza confermata, del resto, dalle dichiarazioni rese dal La SA, alla presenza del difensore, l'11 ottobre 2005, delle quali tuttavia il primo giudicante non aveva tenuto conto, attribuendo peraltro alla prospettazione della difesa una ricostruzione dell'episodio operata, invece, "al cospetto delle complessive ed obiettive risultanze processuali", le quali rendevano evidente "che il La SA si è determinato a pagare, per le azioni risarcitorie poste in essere dalla Banca e non certo per le minacce ricevute".
Orbene, a fronte di tali deduzioni difensive, certamente decisive, la Corte territoriale non aveva fornito alcuna risposta, foss'anche per disattenderle, incongruamente privilegiando il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore OS IZ, stravolgendone per altro il contenuto, non avendo costui mai sostenuto che l'estorsione fosse stata portata a termine.
17. L'impugnazione proposta da Ira Costruzioni Generali s.r.l.. La società Ira Costruzioni Generali s.r.l., costituitasi parte civile nei confronti di UD ET, imputato non ricorrente, ha impugnato la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania, in relazione alla liquidazione in complessivi Euro 12000,00 delle spese processuali sostenute nel grado di giudizio, importo sensibilmente inferiore a quello indicato nella nota spese depositata, che sebbene determinata in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. n. 127 del 2004, artt. 1 e segg., tenuto conto della particolare complessità del giudizio, è stata disattesa dai giudici di appello, senza fornire alcuna motivazione sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premessa metodologica. Prospettando alcuni dei ricorsi delle eccezioni e deduzioni, talora di carattere preliminare, suscettibili di influire, ove ritenute fondate, sulla decisione delle impugnazioni proposte anche dagli altri ricorrenti, si ritiene opportuno, anche per evitare inutili ripetizioni, far precedere una specifica trattazione delle stesse alla compiuta disamina dei motivi "specifici" proposti da ciascun ricorrente.
1.1 L'eccezione di nullità dell'udienza preliminare. Nei ricorsi proposti da PA GE e da AB NG, come già evidenziato nell'esposizione in fatto, è stata eccepita la nullità dell'udienza preliminare a ragione della mancata "decisione preventiva" del GUP sull'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni. Tale mancata decisione, infatti, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe comportato una illegittima compressione del diritto di difesa degli imputati, con riferimento alla scelta del giudizio abbreviato.
1.1.2 L'eccezione è priva di fondamento. Come già evidenziato sul punto dalla Corte territoriale (pag. 34 della sentenza impugnata) il codice di rito, infatti, non individua alcuna fase del processo, tra la costituzione delle parti e la formulazione delle conclusioni, nella quale le parti debbano esporre questioni afferenti il materiale probatorio ed il giudice, di conseguenza, debba pronunciarsi immediatamente sulle stesse. Nessuna effettiva violazione del diritto di difesa è quindi ravvisabile con riferimento alla situazione processuale prospettata, anche perché, come già questa Corte ha avuto modo di precisare (in termini ex multis, Sez. 3, sentenza n. 39407 del 26/09/2007, dep. 25/10/2007, Rv. 238003, imp. Telia), "in tema di giudizio abbreviato, l'imputato può eccepire le cosiddette inutilizzabilità patologiche (relative a prove assunte "contra legem") nonché le nullità che inficiano gli atti processuali, ma non è suo onere formulare tali eccezioni prima di accedere al rito qualora richieda di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato non condizionato (ovvero senza integrazione probatoria), in quanto l'ammissibilità di tale rito non è valutata dal giudice e costituisce un diritto dell'imputato.
1.2 L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni. Nei ricorsi di tutti gli imputati, salvo che in quello presentato nell'interesse di ND PE, è stata riproposta l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite nel presente procedimento, principale se pure non esclusivo elemento di prova a carico degli imputati, valorizzato dai giudici di merito.
1.2.1 Al riguardo va anzitutto precisato che i giudici di appello hanno esaminato approfonditamente la questione di cui trattasi, dedicando alla stessa una specifica trattazione (il paragrafo 2 del capitolo V) nella quale, muovendo dalle argomentazioni svolte al riguardo dal primo giudice - che in base all'esame dei consolidati approdi interpretativi cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte, aveva elaborato delle vere e proprie "linee guida" o "regole di giudizio" a cui poi uniformare in concreto la propria decisione sul punto si giunge alla conclusione che "tutte le intercettazioni ritenute e dichiarate utilizzabili dal primo giudicante rispondono effettivamente ai requisiti di legge e sono ritenute tali anche da questa Corte".
1.2.2 Orbene, premesso che i rilevi difensivi disattesi dalla Corte territoriale afferivano, essenzialmente, alla motivazione dei decreti che autorizzavano le intercettazioni, ritenuta inesistente soprattutto relativamente ai requisiti di insufficienza o inidoneità degli impianti interni alla Procura in vista dell'abilitazione all'utilizzazione di impianti esterni, va precisato, anzitutto, che le "regole di giudizio" enucleate dai giudici di merito per deliberare sul punto, devono ritenersi senz'altro corrette e condivisibili, specie con riferimento ad alcuni profili controversi sottoposti a censura dai ricorrenti, relativi all'utilizzo di moduli prestampati ed al significato da attribuire alla presenza di sottolineature di solo alcune frasi ivi contenute ovvero all'utilizzo del carattere "grassetto".
Del tutto condivisibili - e conformi, del resto, a principi ripetutamente affermati da questa Corte (in termini si veda ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 29188 del 29/03/2011, dep. 21/07/2011, Rv. 250754, imp. D'Iorio) - si rivelano, anche le considerazioni svolte dai giudici di appello con riferimento al concetto di "inidoneità tecnica" degli impianti della Procura e l'adeguatezza della motivazione dei provvedimenti autorizzativi, "tutte le volte in cui nel decreto (o nell'informativa per relationem) viene indicata la necessità di ricorrere al noleggio delle apparecchiature da parte di una ditta privata" ed "in tutte le ipotesi in cui è stata indicata la necessità di procedere alla captazione di conversazioni ambientali sia dell'audio che del video, ad esempio nei casi di colloqui in carcere", ciò risultando impossibile per mezzo delle postazioni installate presso l'Ufficio procedente.
1.2.3 In particolare, avuto riguardo alle deduzioni difensive riproposte in molti dei ricorsi, deve ribadirsi che la motivazione svolta dai giudici di appello sul punto, nelle sue linee teoretiche, è senz'altro corretta, dal momento che il richiamo alla "indisponibilità" degli impianti non è meramente ripetitivo della formula normativa che richiede impianti insufficienti o inidonei e, come ricordato da S.U., sentenza n. 919 del 26/11/2003, dep. 19/01/2004, imp. AT "una volta evidenziata l'indisponibilità delle linee non occorre indicarne anche le cause, perché è la situazione obiettiva che rileva ai fini della motivazione, ed essa ben può essere attestata dal pubblico ministero presso il quale sono installati gli impianti di intercettazione". E ne' S.U. sentenza n. 2737 del 29/11/2005, imp. Campenni, ne' S. U., sentenza n. 30347 del 12/7/2007, imp. Aguneche si sono discostate sul punto dalla precedente, osservando anzi che (S.U. GU) : "... quanto alla motivazione del decreto del p.m. reso ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 3, non può non ribadirsi che, quali che siano le espressioni lessicali usate (che possono anche essere estremamente concise, come nel caso in cui si dia atto della indisponibilità degli impianti), "ciò che rileva è... che si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito... e se ne possano conoscere i risultati che siano conformi alle prescrizioni di legge"" essendo "l'esistenza di una obiettiva situazione di insufficienza o di inidoneità che deve emergere dalla motivazione del decreto"). Laddove, con riferimento a detto requisito, nessuno dei ricorrenti ha mai dedotto che vi fossero, all'opposto, all'interno della Procura impianti disponibili o idonei, limitandosi a prospettare censure che attengono all'aspetto motivazionale - che, salvo i casi espressamente indicati in prosieguo, come precisato dai giudici di merito, non era assente ne' apparente - e non all'effettiva indisponibilità degli impianti. Al riguardo non è superfluo ricordare, inoltre, che sin da S.U., sentenza n. 17 del 21/6/2000, imp. Primavera (nello stesso senso S.U., sentenza n. 45189 del 17/11/2004, imp. Esposito e le successive) è principio consolidato che solo la mancanza - tale dovendosi intendere anche la mera apparenza o l'assoluta incongruità - della motivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazioni di intercettazioni comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative. Mentre il difetto della motivazione - che si ha allorché questa sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, ne' compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale - è emendabile dal giudice cui la doglianza venga prospettata - ovverosia dal giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni o dal giudice dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità - e, non costituendo diretta violazione del precetto dell'art. 15 Cost., non conduce all'inutilizzabilità patologica delle captazioni.
1.2.4 Ciò premesso, il Collegio deve tuttavia sin d'ora rilevare che la conclusione a cui è pervenuta la Corte territoriale in punto di utilizzabilità di tutte le intercettazioni ritenute tali dal primo giudice, deve ritenersi incongrua - sia pure con riferimento solo ad alcuni dei decreti autorizzativi, meglio indicati in prosieguo - rivelandosi la stessa, nella sua assolutezza, di fatto non aderente alle risultanze processuali, con la conseguenza che, in tali casi, la decisione adottata dai giudici di appello, in concreto, si risolve in una non corretta applicazione degli stessi principi enunciati quali regole di giudizio, e va quindi senz'altro annullata sul punto.
1.3 La configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4. Nei ricorsi proposti dagli imputati AL, PA,
LF e AB NG, la sentenza di appello impugnata è stata censurata, anche con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui trattasi, contestando in particolare, i predetti ricorrenti l'affermazione dei giudici di appello secondo cui gli imputati, ritenuti partecipi ad associazioni di tipo mafioso affiliate o comunque collegate a "SA NO", vivendo ed operando in un ben definito "contesto ambientale" (Catania, Biancavilla, Paterno, Palagonia, Ramacca, Caltagirone e zone viciniori) non potessero ignorare, senza colpa, che le rispettive associazioni di appartenenza, avessero la disponibilità di armi ed esplosivi.
1.3.1 La censura è infondata. Ed invero, l'articolata motivazione fornita sul punto dai giudici di merito (pag. 357 della sentenza impugnata), solo sommariamente illustrata in questa sede, si rivela infatti del tutto plausibile è per ciò incensurabile in questa sede, uniformandosi la stessa, del resto, a principi di diritto assolutamente consolidati, secondo cui "in tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, l'aggravante prevista dall'art. 416- bis c.p., comma 4, è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa", avendo questa Corte, in particolare, già da tempo precisato, con riferimento proprio alla stabile dotazione di armi della organizzazione mafiosa denominata "SA nostra", come tale circostanza "costituisca fatto notorio non ignorabile" (in termini, Sez. 1, Sentenza n. 5466 del 18/04/1995, dep. 12/05/1995, Rv. 201650, imp. Farinella).
2. Il ricorso proposto nell'interesse di AL SA, L'impugnazione proposta dal suddetto ricorrente, è fondata e merita per ciò accoglimento, nei termini di seguito meglio precisati.
2.1 Al riguardo va evidenziato, in primo luogo, che l'AL è stato ritenuto partecipe dell'organizzazione mafiosa di Caltagirone "Calatino Sud" costituita e diretta da NC La CC (capo B della rubrica), in quanto i giudici di merito hanno valorizzato, quale significativo elemento di prova a carico del predetto imputato, il contenuto di una serie di intercettazioni ambientali - autorizzate con decreto n. 60/2000 RIT sub. 46 emesso il 28 dicembre 2002 - relative a riunioni tenute da NC La CC nelle campagne di San Michele di Ganzaria con altri imputati, da cui emergeva, tra l'altro, l'adesione di tale "TU Passalacqua" al gruppo di Caltagirone, unitamente a UD ET e PU ST.
Tali intercettazioni, in particolare, sono state ritenute un più che adeguato elemento di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Di AZ, ritenute intrinsecamente attendibili, il quale ha indicato essere proprio l'odierno ricorrente il soggetto anche da lui conosciuto con il predetto soprannome.
Tale quadro probatorio, integrato dal servizio di osservazione della polizia giudiziaria, da cui emergeva l'effettiva partecipazione dell'AL, al seguito del PU e con funzioni di
"protezione", ad un incontro in Catania con altri personaggi di rilevante caratura mafiosa ed oggetto di inequivoci commenti nelle conversazioni intercettate, rendeva del tutto attendibile l'operata identificazione del ricorrente da parte del collaboratore. Orbene, se si considera che nel decreto autorizzativo delle predette intercettazioni, l'utilizzo di impianti installati "presso la compagnia CC di Caltagirone" risulta motivato con la frase "data l'insufficienza/idoneità di quelli installati presso questa Procura", il Collegio deve rilevare come l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni risulti fondata, trattandosi, in effetti, non solo di una motivazione particolarmente concisa, ma, quel che più rileva in questa sede, di carattere meramente ripetitivo della formula normativa che richiede impianti insufficienti o inidonei, sicché, anche alla luce della regola di giudizio n. 8 quale enucleata dagli stessi giudici di merito, si è in presenza di una motivazione certamente non congrua, solo apparente, che comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative.
Ciò posto, seppure il giudizio di attendibilità intrinseca del Di AZ svolto dai giudici di merito, si rivela immune dai profili di illegittimità prospettati in ricorso, basandosi esso su di un apparato motivazionale più che adeguato, e per ciò incensurabile in questa sede, nella misura in cui con esso si segnala, per un verso, l'insussistenza di evidenti ragioni di risentimento che potevano aver indotto il collaboratore a rendere dichiarazioni calunniose nei confronti dell'AL; per altro verso, che la non conoscenza da parte del collaboratore del cognome dell'imputato, non costituiva elemento sufficiente per dubitare dell'attendibilità del riconoscimento, trovando tale dato una spiegazione logica, vuoi nella circostanza che i rapporti dello stesso con l'AL erano stati brevi e risalenti nel tempo (1997-98); vuoi nella circostanza che, in determinati ambienti, l'utilizzo di un soprannome (la "'ngiuria"), costituisce il vero e talvolta esclusivo elemento d'identificazione, deve riconoscersi che, risultando inutilizzabili le intercettazioni, la sentenza di condanna dell'AL, basandosi sulle sole dichiarazioni del Di AZ, va evidentemente annullata nei confronti del predetto imputato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catania per nuovo giudizio, che dovrà valutare la fondatezza dell'appello proposto dall'imputato senza tener conto del contenuto delle intercettazioni indicate in precedenza, in quanto inutilizzabili.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di PA GE. L'impugnazione proposta dal suddetto ricorrente è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
3.1 Esclusa infatti la fondatezza dell'eccezione di nullità dell'udienza preliminare, prospettata con il primo motivo d'impugnazione, deve ritenersi infondato anche il secondo motivo d'impugnazione relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni, significativo ma non unico elemento di prova a carico del PA, personaggio di rilievo nella storia di "SA NO" catanese, così come acclarato, del resto, in plurime sentenze di condanna, ormai definitive.
3.1.1. Al riguardo va anzitutto osservato che i decreti autorizzativi impugnati dal ricorrente (quello n. 60/2000 RIT sub. 5 e quello n. 60/2000 RIT sub F) non esauriscono, l'intero compendio delle intercettazioni, nel senso che i giudici di merito hanno valorizzato anche altre intercettazioni autorizzate con decreti diversi da quelli impugnati.
Ma a prescindere da tale già rilevante considerazione, decisivo è comunque il rilievo, che risultando le motivazioni dei decreti autorizzativi impugnati dal ricorrente del tutto congrue per le considerazioni tutte già svolte nel paragrafo 1.2, atteso il riferimento ivi contenuto al concetto di "indisponibilità" degli impianti installati presso la Procura, nessuna effettiva insufficienza argomentativa è ravvisabile, tale da comportare l'inutilizzabilità delle intercettazioni.
Nè da parte del ricorrente può fondatamente invocarsi il solo richiamo all'esistenza di un giudicato cautelare in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui trattasi, relativo, per altro, ad altro diverso imputato, ove si consideri che "le pronunce sulla validità e utilizzabilità del mezzo di prova compiuto in sede di giudizio incidentale promosso per il riesame di misure cautelari personali, anche all'esito del giudizio di legittimità, non possono ritenersi vincolanti per il giudice del dibattimento" (in tal senso si veda Sez. 5, sentenza n. 16285 del 16/03/2010, dep. 26/04/2010, Rv. 247265, imp. Baldissin).
3.2 Infondato deve ritenersi, infine, anche il terzo motivo diretto ad escludere la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 4, per le ragioni tutte già illustrate nel paragrafo 1.3.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di PI SA. Anche l'impugnazione proposta dal suddetto ricorrente è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
4.1 Con riferimento al primo motivo d'impugnazione, relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni valorizzate dai giudici di merito per la pronuncia di condanna del predetto imputato, valgono evidentemente le considerazioni già svolte con riferimento al ricorso dell'imputato PA, risultando anche le intercettazioni relative al predetto imputato autorizzate con il medesimo decreto n. 60/2000 RIT sub. 5, infondatamente denunciato come carente di motivazione da quel ricorrente.
4.2 Infondato deve ritenersi, altresì, anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale da parte del CI, più che confutare il fatto storico dell'esistenza dell'associazione mafiosa "SA NO" catanese, risulta contestata l'effettiva partecipazione dell'indagato al sodalizio di cui trattasi.
Orbene, ritiene il Collegio che la decisione dei giudici di appello di confermare la condanna del ricorrente relativamente all'imputazione associativa contestata al capo A della rubrica, non presenti alcuna effettiva insufficienza motivazionale, ove si consideri: a) che secondo un orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (in termini, Sez. 1, Sentenza n. 1309 del 22/11/1993, dep. 04/02/1994, Rv. 197250, imp. Albergamo), non vi è inadempimento all'obbligo della motivazione qualora il giudice d'appello abbia accertato e valutato il materiale probatorio con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado, poiché in tal caso le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello; b) che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di un travisamento della prova (in tal senso, ex multis Sez. 6, Sentenza n. 11189 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Rv. 252190, imp. Asaro), eventualità di cui però la difesa del CI non offre, in ricorso, alcuna verificabile dimostrazione;
e) che in ogni caso, a prescindere dal pur significativo contenuto delle intercettazioni - dal quale emerge l'incontestato dato fattuale relativo ai consolidati rapporti, anche di natura economica, esistenti tra il CI ed il co-imputato ZO GI - il quadro probatorio a carico dell'imputato non si risolve nel solo compendio delle intercettazioni, risultando esso integrato anche dalle significative dichiarazioni, auto ed eteroaccusatorie di IN EL ed LA ET, queste ultime relative ad un coinvolgimento sia pur indiretto del ricorrente in vicende estorsive, anche ai danni dell'IRA Costruzioni;
d) che in riferimento alle dichiarazioni occorre considerare, che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, appresi come componente, specie se di vertice, del sodalizio, non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato" ed assumono rilievo probatorio in presenza di validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa (in tal senso, si veda Sez. 2, sentenza n. 6134 del 20/01/2009, dep. 12/02/2009, Rv. 243425, imp. Botta).
5. Il ricorso proposto nell'interesse di LF SE. L'impugnazione proposta nell'interesse del suddetto ricorrente è basata su motivi infondati e va per ciò rigettata.
5.1 Con riferimento al primo motivo d'impugnazione, relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni valorizzate dai giudici di merito per la pronuncia di condanna del predetto imputato, valgono, evidentemente, tutte le considerazioni già svolte in sede di disamina dei ricorsi degli imputati PA e CI, risultando anche le intercettazioni relative al ricorrente autorizzate con decreto (quello n. 60/2000 RIT sub. 5)infondatamente denunciato come carente di motivazione, laddove l'unica intercettazione autorizzata con decreto n. 60/2000 RIT sub 46, per altro eseguita il 1 novembre 2002, anteriormente cioè al provvedimento di proroga motivato in modo insufficiente, presenta rilevanza marginale rispetto ad un quadro probatorio di per sè completo ed esauriente.
5.2 Infondato deve ritenersi poi, anche il secondo motivo relativo alla configurabilità a carico del ricorrente dell'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 4, per le ragioni tutte già precisate nel paragrafo 1.3.
5.3 Quanto poi al terzo ed ultimo motivo d'impugnazione, nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile nella sentenza impugnata, per non essersi i giudici di appello pronunciati sulla richiesta del LF - non formulata con l'atto di appello - di applicazione della disciplina del reato continuato tra il fatto di cui è processo ed altri reati già oggetto di condanna irrevocabile.
5.3.1 Al riguardo, ferma restando la possibilità per il ricorrente di riproporre comunque tale richiesta in sede esecutiva, deve infatti ribadirsi il principio secondo cui è conforme all'effetto devolutivo dell'appello, la sentenza che non si pronunci in ordine al nesso di continuazione, con altro reato già oggetto di condanna irrevocabile, per essere stata la questione prospettata non già con i motivi di appello ma soltanto con la formulazione delle conclusioni (Sez. 2, Sentenza n. 17077 del 08/02/2011, dep. 03/05/2011, Rv. 250245, imp. Biscaro); principio questo tanto più valido nel caso in esame, ove si consideri che, secondo quanto dedotto dalla stessa difesa del ricorrente gli altri reati da unificare nel vincolo della continuazione avevano formato oggetto di una sentenza di condanna, emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania il 14 luglio 1995, la quale non risulta sia divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello.
6. Il ricorso proposto nell'interesse di GI FI. L'impugnazione proposta dal suddetto ricorrente propone dei motivi infondati ed in parte non consentiti nel giudizio di legittimità e va per ciò rigettata.
6.1 Con riferimento al primo motivo d'impugnazione - il quale, così come formulato investe genericamente tutti i decreti che autorizzavano le intercettazioni e non soltanto quelli relativi alle intercettazioni valorizzate dai giudici di merito per la pronuncia di condanna del ricorrente - valgono evidentemente tutte le considerazioni già svolte nel paragrafo 1.2. ed in sede di disamina dei ricorsi degli imputati PA, CI e LF, risultando anche le intercettazioni che specificamente concernono il ricorrente, autorizzate con decreto (quello n. 60/2000 RIT sub. 5) infondatamente denunciato come carente di motivazione.
6.2 Infondato ed ai limiti dell'ammissibilità, deve ritenersi, altresì, anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale viene contestata l'effettiva partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso di cui al capo A della rubrica, affermata dai giudici di merito valorizzando degli elementi di prova (in particolare le intercettazioni), ritenuti dal ricorrente insufficienti, per la loro equivocità, a fondare una pronuncia di condanna, oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto anche conto degli stretti legami di parentela esistenti con alcuni dei computati (FI GI è figlio di CI u AR e fratello di GI PE, inteso ZO).
6.2.1 Ritiene infatti il Collegio che la decisione dei giudici di appello di confermare la condanna del ricorrente relativamente all'imputazione associativa contestata al capo A della rubrica, non presenti alcun effettivo profilo di illegittimità, prospettando le argomentazioni sviluppate in ricorso, nelle loro poliformi articolazioni, censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile interpretazione del significato di talune conversazioni dalle quali risulta, secondo i giudici del merito, un ruolo criminale attivo di FI GI, che assume direttamente il compito di discutere con NC AP dei proventi delle estorsioni indebitamente trattenuti dai fratelli AB, propone di passare subito all'azione punitiva contro i "carcagnusi", si riconosce legittimato a impartire ordini agli associati incaricati delle estorsioni, si dichiara disponibile all'omicidio, prende appuntamento con l'emissario dei ZO incaricato di pagare il pizzo, discute con un incaricato dell'interessato circa il suo impegno a sostegno di un candidato alle elezioni regionali del 2001, in cambio della promessa sua assunzione come geometra e dell'appalto per lavori da eseguire sull'Etna.
Al riguardo, in particolare, va qui ribadito quanto già affermato da questa Corte, sia pure in sede di procedimento cautelare a carico del ricorrente (con la sentenza n. 16955 del 2006), e cioè che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5A, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2A, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 cod. proc. pen., non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6A, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1A, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1A, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 cod. proc. pen., lett. e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e, e dalla L.20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
Questo riferimento va evidentemente interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della contestualità imposto dalla stessa disposizione;
e quindi va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. Infatti, se il vizio di motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando si attribuisce in via esclusiva al giudice del merito la selezione delle prove, questa selezione non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di cassazione, non ha una funzione solo "logistica", che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso. Non c'è nessuna prova, in realtà, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile. Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione. In particolare, quando il giudizio penale richiede, come nel caso in discussione, l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione o comunque dalla struttura del messaggio (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna). La stessa individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un documento o di un'affermazione o di un qualsiasi messaggio, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito. E, quando l'interpretazione del significato di un testo o di un qualsiasi fatto comunicativo è sorretta da un'adeguata motivazione, essa è incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 5A, 11 febbraio 1997, La CC, m. 207862). In conclusione, in presenza di un percorso motivazionale, articolato, logico ed aderente alle risultanze processuali, solo sommariamente illustrato in questa sede, le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, specie laddove rimarcano l'allontanamento di GI FI dalla Sicilia per Pavia, città dove lavora e vive con la moglie, lungi dal segnalare effettivi profili di illegittimità della decisione impugnata, non superano la soglia della ricostruzione alternativa e meramente congetturale, specie ove si consideri che già in sede cautelare era stato precisato come tale "allontanamento fisico" non fosse di per sè indicativo di un distacco dall'associazione, anche perché l'allontanamento fu deciso in accordo con il fratello PE detto ZO, che all'associazione, come sarà meglio precisato in prosieguo, deve ritenersi certamente partecipe.
7. Il ricorso proposto nell'interesse di GI PE. L'impugnazione proposta da PE GI detto ZO propone dei motivi infondati ed in parte non consentiti nel giudizio di legittimità e va per ciò rigettata.
7.1 Con riferimento al primo pur articolato motivo d'impugnazione - che ripropone in questa sede il tema dell'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite presso i locali della EC - valgono evidentemente tutte le considerazioni già svolte nel paragrafo 1.2. ed in sede di disamina dei ricorsi degli imputati PA, CI, LF ed FI GI, risultando anche le intercettazioni che specificamente concernono il ricorrente, autorizzate con decreto (quello n. 60/2000 RIT sub. 5), infondatamente denunciato come carente di motivazione.
7.2 Infondato ed ai limiti dell'inammissibilità, deve ritenersi, altresì, anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale viene contestata l'effettiva partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso di cui al capo A della rubrica, affermata dai giudici di merito valorizzando degli elementi di prova (in particolare gli esiti delle intercettazioni), ritenuti dal ricorrente insufficienti, per la loro equivocità, a fondare una pronuncia di condanna, oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto anche conto degli stretti legami di parentela esistenti con alcuni dei computati (PE GI è figlio di NC GI, detto CI u AR e fratello di GI FI).
7.2.1 Ritiene infatti il Collegio che la decisione dei giudici di appello di confermare la condanna del ricorrente relativamente all'imputazione associativa contestata al capo A della rubrica, e per i fatti estorsivi aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno di ZO UA (capo W), in danno di RA SA (capo HH), in danno di NO e LU SI (capo JJ) non presenti alcun effettivo profilo di illegittimità, prospettando le argomentazioni sviluppate in ricorso, nelle loro poliformi articolazioni, censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile interpretazione del significato di talune conversazioni dalle quali risulta, secondo i giudici del merito, il pieno inserimento di PE GI nel clan mafioso riconducibile a AP ET e il suo coinvolgimento nella gestione delle estorsioni e degli appalti.
Al riguardo, anche con riferimento all'impugnazione di GI PE valgono le considerazioni svolte da questa Corte, sia pure in sede di procedimento cautelare a carico del ricorrente (con la sentenza n. 7802 del 2006), e cioè, che nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5A, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2A, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). In particolare, quando il giudizio penale richiede, come nel caso in discussione, l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione o comunque dalla struttura del messaggio (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna). La stessa individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un documento o di un'affermazione o di un qualsiasi messaggio, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito. E, quando l'interpretazione del significato di un testo o di un qualsiasi fatto comunicativo è sorretta da un'adeguata motivazione, essa è incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 5A, 11 febbraio 1997, La CC, m. 207862). In conclusione, in presenza di un percorso motivazionale, articolato, logico ed aderente alle risultanze processuali, solo sommariamente illustrato in questa sede, le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, specie laddove rimarcano il carattere frammentario delle conversazioni intercettate secondo le sintoniche decisioni dei giudici di merito, chiarissime ed univoche, e l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia ritenute intrinsecamente affidabili e tra loro convergenti, lungi dal segnalare effettivi profili di illegittimità della decisione impugnata, non superano la soglia della ricostruzione alternativa e meramente congetturale del complessivo ed articolato quadro probatorio.
7.3 Quanto infine alle argomentazioni, invero scarne, svolte in ricorso per contestare la configurabilità, con riferimento ai reati di estorsione, dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.7, rispetto ai quali, per altro, il ricorrente ribadisce la propria estraneità, è agevole rilevare che le stesse, in quanto incentrate su di una pretesa destinazione dei proventi al soddisfacimento delle esigenze individuali dei componenti della famiglia GI e non invece all'associazione mafiosa, si risolvono in deduzioni in fatto, non verificabili e quindi meramente congetturali, che nulla obiettano per altro, all'utilizzo in ogni caso del metodo mafioso.
8. Il ricorso proposto nell'interesse di GI ZO. L'impugnazione proposta da ZO GI propone dei motivi infondati ed in parte non consentiti nel giudizio di legittimità e va per ciò rigettata.
8.1 Con riferimento al primo pur articolato motivo d'impugnazione - che ripropone in questa sede il tema dell'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite presso i locali della EC - valgono evidentemente tutte le considerazioni già svolte nel paragrafo 1.2. ed in sede di disamina dei ricorsi degli imputati PA, CI, LF ed FI e PE GI, risultando anche le intercettazioni che specificamente concernono il ricorrente, autorizzate con decreto (quello n. 60/2000 RIT sub. 5), infondatamente denunciato come carente di motivazione.
8.2 Infondato ed ai limiti dell'ammissibilità, deve ritenersi, altresì, anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale viene contestata l'effettiva partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso di cui al capo A della rubrica, affermata dai giudici di merito valorizzando degli elementi di prova (in particolare gli esiti delle intercettazioni), ritenuti dal ricorrente insufficienti, per la loro equivocità, a fondare una pronuncia di condanna, oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto anche conto degli stretti legami di parentela esistenti con alcuni dei computati (ZO GI è figlio di PE GI, detenuto all'epoca dei fatti, e cugino di GI PE detto ZO e di GI FI).
8.2.1 Ritiene infatti il Collegio che la decisione dei giudici di appello di confermare la condanna del ricorrente relativamente all'imputazione associativa, contestata al capo A della rubrica, e per i fatti estorsivi aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno di ZO UA (capo W), in danno di RA SA (capo HH), non presenti alcun effettivo profilo di illegittimità, prospettando le argomentazioni sviluppate in ricorso, nelle loro poliformi articolazioni, censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile interpretazione del significato di talune conversazioni dalle quali si evince, secondo i giudici del merito, che il ricorrente era "uomo d'onore riservato" e che lo stesso faceva da tramite fra il proprio padre PE, detenuto, e gli altri affiliati, ed in particolare il cugino PE GI detto ZO, con riguardo alla gestione di attività estorsive. Al riguardo, anche con riferimento all'impugnazione di GI ZO valgono le considerazioni svolte con riferimento all'impugnazione del cugino PE, e cioè che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne1 deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5A, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2A, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). In particolare, quando il giudizio penale richiede, come nel caso in discussione, l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione o comunque dalla struttura del messaggio (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna). La stessa individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un documento o di un'affermazione o di un qualsiasi messaggio, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito. E, quando l'interpretazione del significato di un testo o di un qualsiasi fatto comunicativo è sorretta da un'adeguata motivazione, essa è incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 5A, 11 febbraio 1997, La CC, m. 207862). In conclusione, in presenza di un percorso motivazionale, articolato, logico ed aderente alle risultanze processuali, solo sommariamente illustrato in questa sede, le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, specie laddove rimarcano il carattere frammentario delle conversazioni intercettate - secondo le sintoniche decisioni dei giudici di merito, invece, chiarissime ed univoche - e l'asserita non conoscenza del carattere illecito dei rapporti intrattenuti dalla propria "famiglia" con il RA ed i ZO, vittime di estorsioni, non superano la soglia della ricostruzione alternativa e meramente congetturale del complessivo ed articolato quadro probatorio.
8.3 Infondate devono ritenersi, infine, anche le censure mosse alla sentenza impugnata con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche all'imputato, in quanto incensurato e con un percorso di studio e lavoro alle spalle, essendo sufficiente rilevare, al riguardo, che rappresenta principio di diritto assolutamente consolidato (tra le molte pronunce in tal senso si veda Cass., sez. 2, sentenza n. 2285 dell'11/10/2004 - 25/1/2005, riv. 230691 imp. Alba), quello secondo cui "ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo" e che tale obbligo di motivazione deve certamente ritenersi assolto in maniera adeguata e scevra da pretesi profili di illogicità, avendo i giudici di appello evidenziato l'apporto concorsuale tutt'altro che secondario ravvisabile nella condotta dell'imputato, con riferimento sia al reato associativo sia alle estorsioni e l'obiettiva gravità dei fatti contestati, che non può escludersi solo perché al GI non risultano contestati dei "reati di sangue".
9. Il ricorso proposto nell'interesse di MA NC. L'impugnazione proposta da NC MA - che sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello ha subito condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., siccome ritenuto partecipe dell'organizzazione mafiosa di cui al capo A della rubrica - propone dei motivi fondati solo parzialmente, relativamente all'inutilizzabilità di alcune delle intercettazioni scrutinate dai giudici di merito, ma il cui limitato accoglimento, tuttavia, non può comunque comportare, a giudizio del Collegio, l'annullamento della sentenza di condanna emessa nei confronti dello stesso.
9.1 Al riguardo va evidenziato che i giudici di appello hanno valorizzato, quale significativo elemento di prova a carico del predetto imputato, in primo luogo, le dichiarazioni accusatorie dell'imputato rese dal collaboratore Di AZ, ritenute pienamente attendibili, le quali, con riferimento ad un tentativo operato dal ricorrente di un suo "inserimento", nella dichiarata qualità di emissario di AN AL, figura apicale del sodalizio detenuto in regime di art. 41 bis Ord. Pen., nella vicenda estorsiva in danno dell'IRA Costruzioni, gestita, da ultimo, dal gruppo di AB NG, e ciò anche in considerazione dell'importanza dell'affare di cui trattasi. Tali dichiarazioni avevano trovato significativo riscontro, vuoi nelle ammissioni dello stesso prevenuto in ordine alla sua effettiva presenza, nell'epoca considerata, presso gli uffici dell'impresa sottoposta ad estorsioni;
vuoi nel contenuto di due conversazioni ambientali intercettate in Contrada EL il 16 maggio ed il 23 settembre 2003, intercorse tra il AB NG ed il La CC.
9.1.1. Tali intercettazioni, in particolare, sono state ritenute un significativo elemento di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Di AZ, ritenute intrinsecamente attendibili, il quale, come detto, nel corso del dibattimento, aveva riferito della partecipazione del MA al clan AP, e della sua appartenenza al gruppo di Villaggio S. Agata;
che lo stesso gli era stato presentato in tale qualità di partecipe, e di averlo personalmente incontrato nel 1998, in compagnia del ANcono. Tale quadro probatorio, risultava altresì integrato dal servizio di osservazione e pedinamento svolto della polizia giudiziaria, da cui emergeva la partecipazione del MA, unitamente al GI, al "summit" del 15 gennaio 2006 in Catania con altri personaggi di rilevante caratura mafiosa;
l'incontro avuto dall'imputato, con FI AB e IO AN presso la sede dell'IRA, il 5 giugno 2003; quello del 29 gennaio 2003, con GI PE;
quello dell'8 gennaio 2003, con ANcono EL.
9.1.2. Orbene, se si considera che nel decreto autorizzativo delle intercettazioni eseguite in Contrada EL il 16 maggio ed il 23 settembre 2003 (quello n. 60/2000 RIT, sub. 46), l'utilizzo di impianti installati "presso la compagnia CC di Caltagirone" risulta motivato con la frase "data l'insufficienza/idoneità di quelli installati presso questa Procura", il Collegio deve rilevare come l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, riproposta con il primo motivo di impugnazione, risulti fondata, trattandosi, in effetti, non solo di una motivazione particolarmente concisa, ma, quel che più rileva in questa sede, di carattere meramente ripetitivo della formula normativa che richiede impianti insufficienti o inidonei, sicché, anche alla luce della regola di giudizio n. 8 quale enucleata dagli stessi giudici di merito, si è in presenza di una motivazione certamente non congrua, solo apparente, che comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative.
9.1.3 Ciò posto, il Collegio deve rilevare, tuttavia, che nel complessivo e composito quadro probatorio in precedenza solo sommariamente descritto, il contenuto delle intercettazioni non assume una rilevanza decisiva, sicché la sentenza di condanna del MA va senz'altro confermata, ove si consideri che il giudizio di attendibilità intrinseca del Di AZ formulato dai giudici di merito risulta basarsi su di un apparato motivazionale più che adeguato, e per ciò incensurabile in questa sede, e che a prescindere dall'inutilizzabilità delle intercettazioni, sussistono, in ogni caso, significativi elementi di riscontro della chiamata in correità, quali le stesse ammissioni dell'imputato in ordine ad una presenza presso la sede dell'IRA Costruzioni, per altro anche documentata dalla polizia giudiziaria;
a cui si aggiungono anche le significative propalazioni degli imprenditori AL LB e IC vincenzo, coinvolti nella vicenda IRA Costruzioni - affare della Tenutella, nelle parti più significative trasfuse nel corpo della sentenza impugnata (pag. 139 e segg.), le quali, seppure ritenute da sole insufficienti per affermare la penale responsabilità del MA relativamente allo specifico reato fine contestato in relazione a tale episodio (capo FF della rubrica), con riferimento al reato associativo rappresentano, comunque, un ulteriore elemento confermativo, in aggiunta alle video-riprese, dell'effettiva intraneità dell'imputato al clan AP e del fattivo contributo dallo stesso fornito al sodalizio. 10. Il ricorso proposto nell'interesse di AB NG. L'impugnazione proposta da NG AB, ribadita l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'udienza preliminare, per le ragioni già illustrate al paragrafo 1.1, si rivela invece fondata quanto ai motivi n. 2 e 4 a) - secondo la numerazione del ricorso - il cui accoglimento assume carattere assorbente rispetto alla disamina di tutti gli altri motivi, anche nuovi, dedotti dal ricorrente.
10.1 Al riguardo va evidenziato che i giudici di appello hanno valorizzato quale significativo elemento di prova a carico del predetto imputato, già condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., il coinvolgimento dello stesso, a fianco del coimputato MO GE, nella vicenda estorsiva perpetrata in danno di NC EO, titolare della catena di supermercati MAR, disvelata dal contenuto di intercettazioni ambientali eseguite nello studio del ragionier IA santo, responsabile della contabilità dell'impresa destinataria della richiesta estorsiva.
10.1.1 Tali intercettazioni, in particolare, unitamente ad un servizio di videosorveglianza eseguito dalla polizia giudiziaria, documentando la costante presenza del AB a fianco del GE MO e la designazione proprio dell'odierno ricorrente come il nuovo incaricato preposto alla riscossione della quota mensile versata al sodalizio per la protezione (la messa a posto) esercitata dall'organizzazione, venivano ritenute dai giudici di appello, malgrado il ruolo essenzialmente passivo svolto dal ricorrente, un elemento di prova, non solo del concorso del AB nell'estorsione (capo Q della rubrica), ma anche un significativo riscontro, attesa la non delegabilità di tale compito ad un "soggetto estraneo alla famiglia mafiosa", dell'ipotesi accusatoria relativa all'attualità del vincolo associativo che legava l'imputato al clan AP, e segnatamente alla squadra del Villaggio Sant'Agata, "diretta" dal GE MO all'epoca del fatto.
10.1.2 Orbene, se si considera che nei decreti autorizzativi delle suddette intercettazioni (quello n. 62/2004 RIT, sub. G) e di quelle eseguite in Contrada EL (quello n. 60/2000 RIT sub. 46), l'utilizzo di impianti esterni risulta motivato con la frase "data l'insufficienza/idoneità di quelli installati presso questa Procura", il Collegio deve rilevare come l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, riproposta con il primo motivo di impugnazione, risulti fondata, trattandosi, in effetti, non solo di una motivazione particolarmente concisa, ma, quel che più rileva in questa sede, di carattere meramente ripetitivo della formula normativa che richiede impianti insufficienti o inidonei, sicché, anche alla luce della regola di giudizio n. 8 quale enucleata dagli stessi giudici di merito, si è in presenza di una motivazione certamente non congrua, solo apparente, che comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative. 10.1.3 Ciò posto, risultando inutilizzabili le intercettazioni, principale elemento di prova valorizzato dai giudici di appello per la condanna del AB relativamente al capo Q e per la conferma della condanna, relativamente al reato associativo, si impone, evidentemente, l'annullamento della sentenza nei confronti del predetto imputato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catania per nuovo giudizio, che dovrà valutare la fondatezza delle impugnazioni proposte avverso la sentenza di primo grado, tenendo conto della inutilizzabilità delle intercettazioni di cui ai summenzionati decreti autorizzativi.
11. Il ricorso proposto nell'interesse di AB ET. L'impugnazione proposta dal suddetto ricorrente, è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
11.1 Al riguardo va evidenziato, in primo luogo, che AB ET, già condannato in via definitiva per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, con condotta permanente sino all'anno 1999, sebbene ininterrottamente detenuto da tale data, è stato ritenuto partecipe dell'organizzazione mafiosa di cui al capo A della rubrica, avendo i giudici di merito valorizzato, quale significativo elemento di prova di una persistente intraneità al sodalizio criminale, il contenuto di una serie di intercettazioni ambientali - autorizzate con decreto n. 132/2000 RIT sub. 34 - relative ai colloqui avuti dall'imputato con il nipote PE, all'interno del carcere Pagliarelli di Palermo.
Tali intercettazioni - unitamente ai tentativi del AB di riallacciare, tramite lettera, i contatti con NG PE, detto UC, soggetto conosciuto in carcere durante un periodo di comune detenzione ed intraneo all'associazione Calatino Sud Sud, dalla quale era stato allontanato nel luglio 2002 perché ritenuto inaffidabile - sono state ritenute dai giudici di merito, per il loro contenuto, diffusamente illustrato nella sentenza impugnata (pagg. 159 e 160), un significativo elemento di conferma dell'ipotesi accusatoria, emergendo in particolare dalle stesse una piena conoscenza da parte dell'imputato delle varie problematiche dell'organizzazione, con particolare riferimento ad alcune attività estorsive, e consentendo le stesse di affermare che il ricorrente, dispensando ai nipoti consigli e raccomandazioni, aveva continuato a fornire un diretto contributo all'associazione mafiosa. 11.1.1 Tanto premesso, con riferimento al primo dei due articolati motivi d'impugnazione - che ripropongono in questa sede il tema dell'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite in ambito carcerario - per evidenziarne l'infondatezza valgono evidentemente tutte le considerazioni già svolte nel paragrafo 1.2., dovendo in particolare ribadirsi, anche con riferimento alla fattispecie in esame, la validità del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui "in materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, allorché il pubblico ministero indichi nel decreto di autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature esterne all'ufficio attività di indagini incompatibili con la strumentazione d'ufficio, è superflua ogni ulteriore motivazione a sostegno della ritenuta inidoneità di detta strumentazione rispetto allo scopo perseguito" (in tal senso, ex multis, Sez. 1, sentenza n. 18174 del 08/04/2009, dep. 04/05/2009, Rv. 243681, imp. La Causa).
11.2 Infondato deve ritenersi anche il terzo motivo di impugnazione, con il quale viene contestata l'effettiva partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso di cui al capo A della rubrica, affermata dai giudici di merito valorizzando degli elementi di prova (in particolare gli esiti delle intercettazioni), ritenuti dal ricorrente insufficienti, per la loro equivocità, a fondare una pronuncia di condanna, oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto anche conto dello stato di ininterrotta detenzione dell'imputato. 11.2.1 Ritiene infatti il Collegio che la decisione dei giudici di appello di confermare la condanna del ricorrente relativamente all'imputazione associativa, contestata al capo A della rubrica, non presenti alcun effettivo profilo di illegittimità, prospettando le argomentazioni sviluppate in ricorso, nelle loro poliformi articolazioni, censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile interpretazione del significato delle conversazioni dalle quali si evince, secondo i giudici del merito, come già precisato, una piena conoscenza da parte dell'imputato delle varie problematiche dell'organizzazione, ed un diretto contributo fornito all'associazione mafiosa.
In conclusione, in presenza di un percorso motivazionale, articolato, logico ed aderente alle risultanze processuali, solo sommariamente illustrato in questa sede, le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, specie laddove rimarcano il carattere frammentario delle conversazioni intercettate e l'assenza di riscontri, non superano la soglia della ricostruzione alternativa e meramente congetturale del complessivo ed articolato quadro probatorio, specie ove si consideri che, secondo un'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, "gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi" (in termini, Sez. 6, sentenza n. 3882 del 04/11/2011, dep. 31/01/2012, Rv. 251527, imp, Annunziata).
12. Il ricorso proposto nell'interesse di TT AN FI PE. L'impugnazione proposta dal TT è fondata, nei termini meglio precisati in prosieguo.
12.1 Al riguardo va evidenziato, anzitutto, che i giudici di appello hanno valorizzato quale significativo elemento di prova a carico del predetto imputato - "uomo d'onore della "famiglia" catanese di SA NO", già condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - il contenuto di intercettazioni ambientali eseguite presso l'EC (autorizzate con decreto n. 60/2000 RIT, sub 5), da cui emergeva la circostanza che il ricorrente figurava tra i destinatari dei proventi di alcune estorsioni, risultando anche il suo nome incluso nella "carta degli stipendi", letta da ANcono EL a GI "ZO", avendo trovato, per altro, l'ipotesi accusatoria circa la permanenza del vincolo associativo, ulteriore e significativa conferma, anche nelle conversazioni ambientali eseguite in contrada LA nel maggio 2003, da cui emerge, per un verso, la preoccupazione del La CC, capo della famiglia di Caltagirone, che la presenza ricorrente in quel territorio, dopo la sua scarcerazione, fosse riconducibile a precise istruzioni in tal senso impartitegli dalla famiglia AP, e dall'altro la valutazione negativa della condotta del TT, che aveva richiesto ad un imprenditore locale, Fargetta, la dazione di vestiti senza pagare.
12.1.2 Orbene, se si considera che nei decreti autorizzativi delle suddette intercettazioni, l'utilizzo di impianti esterni, deve ritenersi adeguatamente motivato solo in quello n. 60/2000 RIT sub. 5 del 15 febbraio 2001, relativo alle intercettazioni eseguite all'interno della EC, atteso il ricorso alla frase "data l'insufficienza/indisponibilità di quelli installati presso questa Procura", ma non anche in quello (il n. 60/2000 RIT sub. 46 del 28 dicembre 2002) relativo alle captazioni eseguite in Contrada EL risultando l'utilizzo di impianti esterni motivato con la frase "data l'insufficienza/idoneità di quelli installati presso questa Procura", il Collegio deve rilevare come l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, riproposta con il primo motivo di impugnazione, risulti fondata, relativamente alle intercettazioni eseguite successivamente al dicembre 2002, trattandosi, in effetti, non solo di una motivazione particolarmente concisa, ma, quel che più rileva in questa sede, di carattere meramente ripetitivo della formula normativa che richiede impianti insufficienti o inidonei, sicché, anche alla luce della regola di giudizio n. 8 quale enucleata dagli stessi giudici di merito, si è in presenza di una motivazione certamente non congrua, solo apparente, che comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative.
12.1.3 Ciò posto, risultando inutilizzabili le intercettazioni eseguite successivamente al dicembre 2002, che pure costituivano uno degli elementi di prova valorizzati dai giudici di appello per la conferma della condanna del TT relativamente al reato associativo, si impone, evidentemente, l'annullamento della sentenza nei confronti del predetto imputato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catania per nuovo giudizio, che dovrà valutare la fondatezza dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado, tenendo conto della inutilizzabilità delle intercettazioni, nei termini in precedenza indicati. 13. Il ricorso proposto nell'interesse di AP SA, L'impugnazione proposta dal AP è fondata, nei termini meglio precisati in prosieguo.
13.1 Al riguardo va precisato, anzitutto, che i giudici di appello hanno valorizzato quale significativo elemento di prova a carico del predetto imputato, soprannominato TU MA - cognato di AP NO e di NC AB - il contenuto di intercettazioni ambientali eseguite presso l'EC (autorizzate con decreto n. 60/2000 RIT, sub 5), da cui emergeva una conferma di quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia Di AZ, relativamente alla sua intraneità all'associazione mafiosa di cui al capo A della rubrica, ed all'incarico assegnatogli, di portare notizie al cognato NO detenuto e ricevere da questi direttive;
nonché da alcune conversazioni ambientali eseguite in contrada LA, nel febbraio e nel giugno 2003, che confermavano, in particolare, come fosse proprio il ricorrente, la persona preposta a tenere i collegamenti con i AB (conosciuti anche come "i TT), specie con riferimento alla nota vicenda estorsiva legata ai lavori di costruzione di un nuovo supermercato in località Tenutella.
13.1.2 Orbene, se si considera che nei decreti autorizzativi delle suddette intercettazioni, analogamente a quanto già rilevato in sede di esame del ricorso proposto dal TT, l'utilizzo di impianti esterni risulta adeguatamente motivato solo in quello n. 60/2000 RIT sub. 5 del 15 febbraio 2001, relativo alle intercettazioni eseguite all'interno della EC, atteso il ricorso alla frase "data l'insufficienza/indisponibilità di quelli installati presso questa Procura", ma non anche in quello (il n. 60/2000 RIT sub. 46 del 28 dicembre 2002) relativo alle captazioni eseguite in Contrada EL, risultando l'utilizzo di impianti esterni motivato con la incongrua espressione "data l'insufficienza/idoneità di quelli installati presso questa Procura", il Collegio deve rilevare come l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, riproposta con il primo motivo di impugnazione, risulti fondata, relativamente alle intercettazioni eseguite in contrada EL successivamente al dicembre 2002, trattandosi, in effetti, non solo di una motivazione particolarmente concisa, ma, quel che più rileva in questa sede, di carattere meramente ripetitivo della formula normativa che richiede impianti insufficienti o inidonei, sicché, anche alla luce della regola di giudizio n. 8 quale enucleata dagli stessi giudici di merito, si è in presenza di una motivazione certamente non congrua, solo apparente, che comporta iinutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative. 13.1.3 Ciò posto, risultando inutilizzabili le intercettazioni eseguite successivamente al dicembre 2002, che pure costituivano uno degli elementi di prova valorizzati dai giudici di appello per la conferma della condanna del TT relativamente al reato associativo, si impone l'annullamento della sentenza nei confronti del predetto imputato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catania per nuovo giudizio, che dovrà valutare la fondatezza dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado, tenendo conto della inutilizzabilità delle intercettazioni, nei termini in precedenza indicati.
14. Il ricorso proposto nell'interesse di ND PE. L'impugnazione proposta dal predetto ricorrente è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
14.1 Quanto al primo motivo d'impugnazione, premesso che con esso da parte del ND non viene espressamente eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, valutate dai giudici di merito come un significativo elemento dimostrativo della sua partecipazione all'organizzazione mafiosa di Caltagirone "Calatino Sud" costituita e diretta da NC La CC (capo B della rubrica), riproponendo invece lo stesso, sostanzialmente, la tesi difensiva volta a contestare la congruità dell'attribuzione proprio all'odierno ricorrente delle frasi pronunciate da tal Pino nel corso della riunione svoltasi in contrada EL il 29 novembre 2002 ed oggetto di captazione, ritiene il Collegio che la sintonica decisione in tal senso formulata da parte dei giudici di merito, non presenti effettivi profili di illegittimità. 14.1.1 Al riguardo il Collegio deve infatti rilevare, come già osservato del resto anche dai giudici di merito, che da parte del ricorrente non possono, in effetti, utilmente invocarsi le conclusioni della perizia fonica, avendo il perito evidenziato, nel proprio elaborato, soltanto l'impossibilità di convalidare sul piano tecnico-scentifico attraverso una comparazione delle voci, la veridicità di tale attribuzione.
Ciò posto, acclarata l'irrilevanza sul piano probatorio dell'eseguita indagine tecnica, nessuna contraddizione o manifesta illogicità è in concreto ravvisabile nell'apparato motivazionale fornito dai giudici di appello per disattendere le deduzioni difensive sul punto, se si considera che, a conforto dell'operata attribuzione all'imputato delle frasi di cui trattasi, risultano plausibilmente valorizzati dei dati fattuali significativi, quali: le risultanze dei servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria, comprovanti la presenza del ND in contrada Saline il giorno della riunione del 29 novembre;
la diretta conoscenza acquisita dagli agenti di polizia giudiziaria, per il protrarsi delle operazioni, della voce sia del La CC, sia del AB, sia del ND, al quale i suoi interlocutori si rivolgevano, chiamandolo ZI NO (in termini, sulla validità del riconoscimento vocale da parte degli ufficiali di polizia che avevano ascoltato le telefonate, si veda, Sez. 1, Sentenza n. 22722 del 06/03/2007, dep. 11/06/2007, Rv. 236763, imp. Grande Aracri). 14.2 Infondato deve infine ritenersi anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale viene contestata l'effettiva partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso di cui al capo B della rubrica, affermata dai giudici di merito valorizzando degli elementi di prova (le dichiarazioni del collaboratore Di AZ, l'accertata partecipazione a riunioni convocate per dirimere importanti questioni afferenti la vita del sodalizio, quali lo svolgimento di estorsioni legate all'approvvigionamento di calcestruzzo presso determinate imprese;
l'accompagnamento svolto dal ricorrente dei referenti mafiosi all'interno delle suddette imprese;
in particolare gli esiti delle intercettazioni), ritenuti dal ricorrente insufficienti, per la loro pretesa equivocità, a fondare una pronuncia di condanna, oltre ogni ragionevole dubbio. 14.2.1 Ritiene infatti il Collegio, che la decisione dei giudici di appello di confermare la condanna del ricorrente relativamente all'imputazione associativa, non presenti alcun effettivo profilo di illegittimità, prospettando le argomentazioni sviluppate in ricorso, nelle loro poliformi articolazioni, censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile interpretazione del significato delle conversazioni intercettate, le quali, per altro, non esaurivano un complesso quadro probatorio, ritenuto univocamente indicativo del diretto contributo fornito dall'imputato all'associazione mafiosa.
In conclusione, in presenza di un percorso motivazionale, articolato, logico ed aderente alle risultanze processuali, solo sommariamente illustrato in questa sede, le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, specie laddove rimarcano l'inattendibilità del Di AZ e l'assenza di riscontri alle propalazione dello stesso, non superano la soglia della ricostruzione alternativa di un invito a compiere una rilettura del complessivo ed articolato quadro probatorio, specie ove si consideri che, secondo un'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, non consentita nel giudizio di legittimità. 15. Il ricorso proposto nell'interesse di AP NO. L'impugnazione proposta da NO AP propone dei motivi infondati e va per ciò rigettata.
15.1 Con riferimento al primo motivo d'impugnazione - attraverso il quale, viene riproposta l'eccezione di inammissibilità delle intercettazioni valorizzate dai giudici di merito per la pronuncia di condanna del AP - valgono, evidentemente, tutte le considerazioni già svolte nel paragrafo 1.2. ed in sede di disamina dei ricorsi degli altri imputati, alla luce delle quali tutte le intercettazioni che specificamente concernono il ricorrente, anche quelle autorizzate con i decreti infondatamente denunciati come totalmente privi di valida motivazione (quello n. 60/2000 RIT sub 5, quello n. 60/2000 RIT sub T e quello n. 60/2000 RIT sub F) devono ritenersi pienamente utilizzabili.
15.2 Infondato ed ai limiti dell'ammissibilità, deve ritenersi, altresì, anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale viene contestata l'effettiva partecipazione dell'imputato - erroneamente identificato anche come "NO u Ponchiu", soprannome evocato in alcune conversazioni captate - al sodalizio mafioso di cui al capo A della rubrica, affermata dai giudici di merito valorizzando degli elementi di prova (in particolare le intercettazioni), ritenuti dal ricorrente insufficienti, per la loro equivocità, a fondare una pronuncia di condanna, oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto anche conto dell'età non più giovanissima dell'imputato (nato nel 1961), della circostanza che lo stesso, munito di un diploma di ragioniere ed impegnato nell'attività di odontotecnico, è sì legato ad alcuni degli imputati ma da legami di natura esclusivamente familiare, essendo estraneo a qualsiasi attività delinquenziale . 15.2.1 Ritiene infatti il Collegio che la decisione dei giudici di appello di confermare la condanna del ricorrente relativamente all'imputazione associativa contestata al capo A della rubrica, non presenti alcun effettivo profilo di illegittimità, prospettando le argomentazioni sviluppate in ricorso, nelle loro poliformi articolazioni, censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile interpretazione del significato di talune conversazioni dalle quali risulta, secondo i giudici del merito, un ruolo criminale attivo di NO AP, decisamente impegnato nel recupero di una ingente somma (800 milioni) di pertinenza del clan, che manifesta propositi bellicosi contro le organizzazioni criminose rivali ed in predicato di assumere, in futuro, compiti di rappresentanza della "famiglia".
In conclusione, in presenza di un percorso motivazionale, articolato, logico ed aderente alle risultanze processuali, solo sommariamente illustrato in questa sede, le deduzioni sviluppate in ricorso, non superano la soglia della ricostruzione alternativa e meramente congetturale, delle risultanze processuali, evidentemente preclusa nel giudizio di legittimità.
16. Il ricorso proposto nell'interesse di AP ZO. L'impugnazione proposta dal AP, nei termini meglio precisati in prosieguo, è fondata e merita accoglimento. 16.1 Al riguardo va evidenziato, anzitutto, che i giudici di appello quali significativi elementi di prova a carico del predetto imputato - soprannominato "ZO u NI (il grande) ed "uomo d'onore della "famiglia" catanese di SA NO", figlio dello scomparso SA AP, rappresentante della provincia catanese di SA NO e nipote di TT oltre che cognato di RO IZ, già condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - hanno valorizzato, in primo luogo, il contenuto di intercettazioni ambientali eseguite presso l'EC (autorizzate con decreto n. 60/2000 RIT, sub 5), da cui emergeva, tra gli altri dati ritenuti significativi, che l'imputato era uno dei beneficiari dello "stipendio" mensile che l'organizzazione versava ai suoi componenti e che proprio il ricorrente era stato uno dei protagonisti della vicenda all'origine di un forte contrasto insorto all'interno del sodalizio, tra la famiglia AP e quella dei GI (avendo egli schiaffeggiato in carcere NC GI); nonché da alcune conversazioni ambientali intercettate in contrada LA (quelle del 26 giugno 2003, del 9 settembre del 16 maggio e del 23 settembre dello stesso anno), dalle quali si evince che il La CC ed il AB, pur non stimando particolarmente l'imputato, ne riconoscevano tuttavia l'autorità.
16.1.2 Orbene, se si considera che nei decreti autorizzativi delle suddette intercettazioni, analogamente a quanto già rilevato in sede di esame dei ricorsi proposti dal TT e dal AP, l'utilizzo di impianti esterni risulta adeguatamente motivato solo in quello n. 60/2000 RIT sub. 5 del 15 febbraio 2001, relativo alle intercettazioni eseguite all'interno della EC, atteso il ricorso alla frase "data l'insufficienza/indisponibilità di quelli installati presso questa Procura", ma non anche in quello (il n. 60/2000 RIT sub. 46 del 28 dicembre 2002) relativo alle captazioni eseguite in Contrada EL, risultando l'utilizzo di impianti esterni motivato con la incongrua espressione "data l'insufficienza/idoneità di quelli installati presso questa Procura", il Collegio deve rilevare come l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, riproposta con i motivi di impugnazione, risulti fondata, relativamente alle intercettazioni eseguite in contrada EL successivamente al dicembre 2002, trattandosi, in effetti, non solo di una motivazione particolarmente concisa, ma, quel che più rileva in questa sede, di carattere meramente ripetitivo della formula normativa che richiede impianti insufficienti o inidonei, sicché, anche alla luce della regola di giudizio n. 8 quale enucleata dagli stessi giudici di merito, si è in presenza di una motivazione certamente non congrua, solo apparente, che comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative.
16.1.3 Ciò posto, risultando inutilizzabili le suddette intercettazioni eseguite successivamente al dicembre 2002, che pure costituivano uno degli elementi di prova valorizzati dai giudici di appello per la conferma della condanna del AP relativamente al reato associativo, si impone l'annullamento della sentenza nei confronti del predetto imputato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catania per nuovo giudizio, che dovrà valutare la fondatezza dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado, tenendo conto della inutilizzabilità delle intercettazioni, nei termini in precedenza indicati. 17. Il ricorso proposto nell'interesse di TR PE. L'impugnazione proposta dal suddetto ricorrente, è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
17.1 Al riguardo va evidenziato, in primo luogo, che TR PE, detto PI ù beddu, già condannato in via definitiva per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, è stato ritenuto partecipe dell'organizzazione mafiosa di cui al capo A della rubrica nonché dell'estorsione aggravata in danno di La SA IN (capo GG), avendo i giudici di merito valorizzato, quale significativo elemento di prova di una persistente intraneità al sodalizio criminale, in primo luogo, il contenuto di intercettazioni ambientali eseguite presso l'EC (autorizzate con decreto n. 60/2000 RIT, sub 5), da cui emergeva, tra gli altri dati ritenuti significativi, che l'imputato era stato criticato da GI ZO in quanto, sebbene contattato da esponenti della famiglia ON che intendevano incontrarsi con lui con riferimento all'assegnazione di appalti per la realizzazione di opere pubbliche, non aveva a ciò provveduto;
ed il coinvolgimento dello stesso in alcune attività estorsive tra le quali, in particolare, quella contestata al capo G, come desumibile, tra l'altro, anche dalla significativa circostanza che lo stesso era stato contattato da OS IZ, esponente di altro sodalizio mafioso, per raggiungere un accordo relativamente a tale episodio delittuoso, circostanza questa che la sua intraneità al clan AP era ben nota nell'ambiente malavitoso catanese.
Tali intercettazioni - unitamente alle dichiarazioni, pur reticenti, del teste masotta relativamente alle pressioni indebite esercitate nei confronti del costruttore La SA con riferimento alla realizzazione di un fabbricato a Battiati e le dichiarazioni accusatorie del collaboratore OS - sono state ritenute dai giudici di merito, per il loro contenuto, diffusamente illustrato nella sentenza impugnata (pagg. 225-234), un significativo elemento di conferma dell'ipotesi accusatoria, emergendo in particolare dalle stesse un pieno e diretto coinvolgimento dell'imputato nell'attività estorsiva contestatagli.
17.1.1 Tanto premesso, con riferimento al primo dei motivi d'impugnazione - che ripropone in questa sede il tema dell'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali - per evidenziarne l'infondatezza valgono evidentemente tutte le considerazioni già svolte nel paragrafo 1.2., dovendo in particolare ribadirsi l'assoluta adeguatezza motivazionale del n. 60/2000 RIT sub. 5 del 15 febbraio 2001, relativo alle intercettazioni eseguite all'interno della EC, atteso il ricorso, quanto all'utilizzo di impianti esterni, alla frase "data l'insufficienza/indisponibilità di quelli installati presso questa Procura".
11.2 Infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale viene contestata l'effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del reato estorsivo, affermata dai giudici di merito valorizzando degli elementi di prova (gli esiti delle intercettazioni;
le dichiarazioni del OS), ritenuti dal ricorrente insufficienti, per la loro equivocità, a fondare una pronuncia di condanna, oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto anche conto che l'avvenuto pagamento da parte della pretesa parte offesa delle rate di un mutuo che gravavano su di un appartamento realizzato dal costruttore e promesso in vendita a CC NO (marito di una zia di ZO GI), non poteva considerarsi un atto posto in essere a seguito di indebite minacce esercitate sul La SA, ma una autonoma e volontaria iniziativa del predetto, effettivo intestatario del mutuo, raggiunto da intimazioni della banca mutuante che sollecitava anche in via giudiziaria, il pagamento delle rate scadute.
11.2.1 Ritiene infatti il Collegio che la decisione dei giudici di appello di confermare la condanna del ricorrente anche relativamente all'imputazione estorsiva, non presenti alcun effettivo profilo di illegittimità, prospettando le argomentazioni sviluppate in ricorso, nelle loro poliformi articolazioni, censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile interpretazione del significato delle conversazioni dalle quali si evince, secondo i giudici del merito, come già precisato, che il La SA, prima di procedere al pagamento, era stato destinatario di un'attività d'intimidazione, alla cui materiale esecuzione lo TR non era rimasto estraneo.
In conclusione, in presenza di un percorso motivazionale, articolato, logico ed aderente alle risultanze processuali, solo sommariamente illustrato in questa sede, le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, specie laddove rimarcano il carattere frammentario delle conversazioni intercettate e l'assenza di elementi univoci, non superano la soglia della ricostruzione alternativa e meramente congetturale del complessivo ed articolato quadro probatorio. 18. Il ricorso proposto nell'interesse di IRA Costruzioni Generali s.r.l.. L'impugnazione proposta dalla suddetta società, costituitasi parte civile nel giudizio di appello è fondata e merita accoglimento.
18.1 Ed invero, come fondatamente dedotto dalla IRA Costruzioni, la Corte territoriale, nonostante la presentazione di una dettagliata nota spese presentata dal difensore della costituita parte civile e malgrado la riconosciuta particolare complessità del procedimento, aveva proceduto ad una liquidazione delle relative spese, competenze ed onorari in via complessiva e per un importo significativamente inferiore non solo a quello richiesto ma agli importi previsti dalla tariffa professionale.
Al riguardo è sufficiente qui rilevare che la Corte territoriale, con la decisione impugnata, si è in effetti discostata da principi ripetutamente affermati anche dalla giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte di legittimità, la quale ha più volte ribadito, come "in tema di liquidazione dei compensi professionali ai difensori, il giudice di merito ha l'obbligo di indicare il criterio seguito nella liquidazione e deve esporre le ragioni per le quali abbia ritenuto di non attribuire compensi e rimborsi per prestazioni indicate nella nota presentata dal legale, con specifico riferimento agli argomenti difensivi svolti dalle parti" (in tal senso si veda, tra le tante, Sez. 4, Ordinanza n. 18493 del 05/02/2009, dep. 05/05/2009, Rv. 243979, imp. Ruggiero).
In presenza di tale rilevante lacuna motivazionale, s'impone evidentemente l'annullamento della sentenza impugnata, anche relativamente alla liquidazione delle spese.
19. Il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati PA, PI, LF, GI FI, GI PE, GI ZO, MA, AB ET, ND,
AP NO e TR, comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
A scioglimento della misura espressa in data 9.5.12 la Corte così recita:
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AL, AB NG, TT, AP e AP ZO nonché limitatamente alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catania.
Rigetta i ricorsi proposti da PA, PI, LF, GI FI, GI PE, GI ZO, MA, AB ET, ND, AP NO e TR, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2012