Sentenza 8 novembre 2012
Massime • 1
La circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991 - integrata dalla finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso - ha natura oggettiva e si trasmette, pertanto, a tutti i concorrenti nel reato, di guisa che è sufficiente che l'aspetto volitivo - espresso nella norma con il riferimento al "fine di agevolare" l'associazione mafiosa - sussista in capo ad alcuni, o anche ad uno soltanto, dei predetti concorrenti nel medesimo reato.
Commentari • 3
- 1. Aggravante dell’agevolazione mafiosa: perduranti incertezzeLaura Ninni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza qui illustrata, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Una recente sentenza della Corte di Cassazione invita a soffermarsi su alcune delle permanenti incertezze e difficoltà applicative riguardanti la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152[1], ma anche ad evidenziare taluni punti fermi, raggiunti dalla giurisprudenza in sede di applicazione della predetta aggravante. 2. La vicenda sulla quale la Corte è intervenuta concerne un episodio di acquisto, detenzione e trasporto, da Milano a Torre del Greco, di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Nei confronti di tutti i ricorrenti, la Corte d'appello di …
Leggi di più… - 2. SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EX ART. 416 BIS.1. CP. Nota a Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EXART. 416 BIS.1. CP Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020 MICAELA LOPINTO Abstract This short paper analyses a new judgement concerning the article 416 bis.1. of the Italian Criminal Code. Commento Con una pronuncia a Sezioni Unite la Corte di cassazione si è espressa in ordine alla natura giuridica della aggravante di cui all'art. 416 bis cp.1. La disposizione, testualmente, recita che: “[Rubrica: circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose]Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare …
Leggi di più… - 3. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2012, n. 10966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10966 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 08/11/2012
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1220
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 28780/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN NI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 29/12/2011 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Salzano Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'indagato l'avv. Vizzani Gaetano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Nell'ambito di una più ampia attività di indagine, riguardante l'operato dell'associazione mafiosa denominata "'ndrangheta" e, in particolare, della cosca facente capo a TT AN, si è inserito il procedimento volto ad accertare le responsabilità penali connesse al fallimento della società Planet Food s.r.l., della quale TA DA ET era amministratrice di diritto, mentre a RA AN EO, NI NN e SU ME è stata attribuita la qualità di amministratori di fatto.
1.1. L'attività investigativa, sviluppatasi in gran parte attraverso l'analisi della relazione del curatore e di molteplici conversazioni intercettate, ha condotto alla formulazione di un'imputazione provvisoria a carico degli amministratori, di diritto e di fatto, per il delitto di bancarotta distrattiva, documentale e preferenziale, nonché a carico di AN TT, IN EN, EN ME e CH UD per la sola bancarotta preferenziale, quali destinatari dei pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum. A tutti sono contestate le aggravanti di cui alla L. Fall., art. 219, e al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, "invertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203".
1.2. L'ipotesi di distrazione si riferisce alla sottrazione od occultamento di beni strumentali di valore prudenzialmente determinato in Euro 274.778,00, nonché della somma di Euro 102.240,00 indebitamente prelevata dai conti correnti bancari;
l'addebito di bancarotta documentale discende dall'omessa tenuta di alcune scritture obbligatorie, nonché dalla irregolare tenuta di altre, in guisa da non consentire la ricostruzione esatta e compiuta del patrimonio e del movimento degli affari;
l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è contestata sotto il profilo dell'agevolazione dell'attività criminale della "'ndrangheta", infiltratasi nel settore della grande distribuzione ad opera delle cosche TT e TE, che si erano ingerite nella gestione finanziaria della società poi fallita.
1.3. La gravità del compendio indiziario così raccolto e la valutazione delle esigenze cautelari, rapportate al pericolo di reiterazione dei reati (presunto e ritenuto in concreto), hanno indotto il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ad emettere ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei soggetti coinvolti ed in particolare, per quanto qui d'interesse, nei confronti di NN NI. Il provvedimento è stato confermato dal Tribunale in sede di riesame, con ordinanza in data 29 dicembre 2011. 2. Il NN ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente contesta l'applicabilità dell'aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7; osserva al riguardo che, pur trattandosi di circostanza oggettiva, per la sua estensione al concorrente si richiede l'elemento psicologico della conoscenza o conoscibilità, di fatto mancante nel caso di specie.
2.2. Col secondo motivo deduce l'insussistenza delle esigenze cautelari, contestando sia il pericolo di fuga, sia quello dell'inquinamento probatorio. Quanto alla possibilità di reiterazione del reato, invoca i principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, attesa anche la propria estraneità ad una condotta (la costituzione della società Distribuzione e Commercio s.r.l.), ritenuta dal Tribunale funzionale alla commissione del reato.
2.3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta che non si sia vagliata la possibilità di adottare una misura meno restrittiva della custodia in carcere, come era consentito dalla propria incensuratezza, dalla distanza temporale dei fatti ascritti, dal discessus dell'indagato anteriormente al fallimento, dalla marginalità del ruolo rivestito. Richiamandosi a massime giurisprudenziali, che lamenta essere rimaste trascurate, sostiene che la presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, opera soltanto all'atto della emissione del provvedimento genetico e non anche nelle successive fasi del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non ha fondamento.
1.1. L'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è stata giudicata applicabile dal Tribunale sotto il primo dei due profili presi in osservazione dalla norma, essendosi ritenuta sussistente la finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso identificata nella "'ndrangheta" calabrese e, più specificamente, nelle cosche TT e TE. Premesso che si tratta di aggravante di tipo "oggettivo", tale cioè da non riguardare soltanto la persona del singolo imputato, ma da potersi estendere ai correi, quel collegio ne ha ravvisato l'operatività a carico del NN a motivo del suo correlarsi con personalità di spicco delle predette consorterie mafiose, nella cui azione di ingerenza nei confronti della Planet Food s.r.l. ha riconosciuto la finalità di infiltrare l'associazione nel settore della grande distribuzione alimentare.
1.2. La difesa del ricorrente contrasta tale linea argomentativa, richiamandosi a un precedente giurisprudenziale (Sez. 6, n. 2696/09 del 13/11/2008, D'Andrea, Rv. 242686) a tenore del quale l'aggravante in questione può essere applicata anche a soggetti estranei all'associazione mafiosa soltanto se consti una cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale: condizione, quest'ultima, che sarebbe mancante nel caso del NN.
1.3. La conclusione raggiunta dal giudice di merito è, invece, giuridicamente corretta.
Il carattere oggettivo dell'aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art.7 è già stato affermato dalla sesta sezione di questa Corte Suprema
con la sentenza n. 19802 del 22/01/2009 (Napolitano, Rv. 244261), con statuizione del tutto condivisibile.
Ne discende che, stante la comunicabilità della circostanza ai corresponsabili nel medesimo reato, è sufficiente che l'aspetto volitivo - espresso nella norma col riferimento al "fine di agevolare" l'associazione mafiosa - sussista in capo ad alcuni, o anche ad uno soltanto di essi;
nel caso specifico di cui ci si occupa l'appartenenza al consorzio criminoso dei coimputati TT, EN e UD, in ordine alla quale il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di un idoneo compendio indiziario, costituisce il logico presupposto per l'attribuzione ad essi del menzionato fine agevolativo.
Per i soggetti concorrenti nel medesimo reato (che nella specie consiste nella bancarotta fraudolenta plurima, la cui configurabilità non è investita dai motivi di ricorso) viene in considerazione soltanto l'aspetto conoscitivo, il cui accertamento è sollecitato dal disposto dell'art. 59 c.p., comma 2. Sul punto la motivazione addotta nell'ordinanza impugnata è tutt'altro che carente, essendo ivi ben evidenziato come tutti i gestori di fatto della Planet Food si siano rapportati con personaggi la cui organicità al consorzio criminale era ben nota, stante la posizione apicale di alcuni di essi nell'ambito delle cosche TT e TE;
la caratura criminale di costoro, del resto, risulta essersi manifestata inequivocamente all'insorgere dell'insolvenza, come è dimostrato dalla preoccupazione dei soci - espressa a più riprese delle conversazioni riprodotte nell'ordinanza - di soddisfare in modo preferenziale i loro crediti, onde sottrarsi alle ritorsioni più o meno palesemente prospettate da tali creditori.
2. Anche il secondo ed il terzo motivo sono da disattendere.
2.1. La ritenuta applicabilità dell'aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7, su cui ci si è dianzi intrattenuti, rende operante la presunzione di pericolosità sociale dell'indagato e di adeguatezza della misura cautelare inframuraria, prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3. Detta presunzione opera non soltanto nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari;
in tal senso si sono recentemente espresse le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, con sentenza n. 34473 del 19 luglio 2012 (Lipari, Rv. 253136), dando ampia e argomentata confutazione agli argomenti recati da precedenti arresti di segno contrario e fatti propri dall'odierno ricorrente.
2.2. Su tale presupposto il giudice del riesame era esente dall'obbligo di addentrarsi nella valutazione circa il concreto permanere delle esigenze cautelari, individuate nella specie sotto il profilo del pericolo di reiterazione dei reati, bastando la verifica di insussistenza di elementi sopravvenuti idonei a vincere la presunzione;
a tanto si è dedicato, pervenendo a conclusione negativa, in base a valutazione che - per essere immune da vizi logici e giuridici - resiste al controllo di legittimità.
3. Alla stregua di quanto fin qui osservato, il ricorso del NN va rigettato, con conseguente aggravio delle spese processuali.
3.1. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013