Sentenza 12 novembre 2009
Massime • 1
La sentenza divenuta irrevocabile ed acquisita come documento non ha efficacia vincolante, ma va liberamente apprezzata dal giudice unitamente agli altri elementi di prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2009, n. 47314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47314 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2009 |
Testo completo
473 14 /09
SN Sentenza sez.VI, n.:1953
Reg. Gen. n.: 25898/2007
Ud.pubbl. 12 novembre 2009
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale composta da:
Presidente OV de Roberto
Consigliere AN Serpico
Consigliere Arturo Cortese
Consigliere Franco Ippolito Consigliere rel. Luigi Lanza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso proposto da: NT CE nato il [...], TI DR nato il [...], BR
QU nato il [...], BI IN nato il [...], NI NI nato il 10 dicembre
1967, SO CO nato il [...], ON
NI nato il [...], ER IO nato il [...], RA NI nato il [...],
MA IN nato il [...], SE
NG, nato il giorno 8 marzo 1949, contro la sentenza 9 luglio
2003 (depositata il 5 dicembre 2006) della Corte di appello di della sentenza 9 GG BR, la quale in parziale riforma novembre 2001 del G.U.P. di GG BR (depositata il 7 maggio 2002), ha confermato le statuizioni di responsabilità,
riducendo per ciascuno di loro la pena inflitta.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
1
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi, nonché i difensori di: MI, SS e
RR, avv. Genovese;
di SS e RR, avv. Managò; di
SC e OT, avv. D'Ascola; di EN, avv. Chizzoniti;
di OT,
SE e LO, avv. Delfino;
di BR, avv. Putrino;
di
SU, avv. Caccavari;
di MI e OR, avv. Nardo, i quali tutti hanno chiesto l'accoglimento dei relativi ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
EN EN, OT ND, BR AS, OR NT,
MI IO, SS AN, SC OM, RR
EM, SU OM, SE NT e LO AN ricorrono, alcuni in proprio ed altri a mezzo dei loro difensori, contro la sentenza 9 luglio 2003 (depositata il 5 dicembre 2006) della Corte di appello di GG BR, la quale, in parziale riforma della sentenza 9 novembre 2001 del G.U.P. di GG
BR (depositata il 7 maggio 2002), ha per loro ridotto la pena inflitta nei termini e per le ragioni appresso indicate.
1.0) L'ACCERTAMENTO DEI FATTI REATO, LE
IMPUTAZIONI E LE DECISIONI DEI GIUDICI DI MERITO.
L'odierno procedimento è nato da una serie di attività, originariamente predisposte in funzione della cattura del latitante
RR EM, che si era sottratto all' esecuzione dell'
ordinanza cautelare, 14 novembre 1997 del G.I.P. presso il
Tribunale di GG BR, nell'ambito del proc. pen. n. 104/97
RGNR DDA.
attività diIn particolare si è trattato di un'assorbente intercettazione ambientale e telefonica, protratta per circa un anno e mezzo dal novembre 1998 al maggio 1999, i cui esiti hanno condotto all'accertamento della prova della esistenza dell'associazione di stampo mafioso (capi A e D), la quale,
2 avvalendosi della forza e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivavano, era dedita alla commissione di delitti, quali traffico di sostanze stupefacenti, armi da guerra ed altro, e, comunque, era finalizzata a realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè e per altri.
Di totalizzante rilievo -per esplicito riconoscimento di entrambi i giudici di merito- sono state le intercettazioni ambientali, effettuate tra il 17 novembre 1998 e il 12 giugno 1999, sulle autovetture di AR SE e SU OM, entrambi ritenuti molto vicini al capo-cosca latitante RR
EM, con il quale mantenevano assidui contatti.
Risulta dalla decisione impugnata che, all'esito e sulla base di tale estesa attività investigativa, si sono ricostruiti alcuni dati salienti dell' organigramma delle zone di egemonia della
"ndrangheta", in ambito locale, ossia nel territorio reggino (v. conversazione trascritta al DAT 17 n. 1 del 16.5.99 ore 11.30 -
volume 20, intercorsa tra SS AN, AR SE e
TA AN), ed è stato anche possibile acquisire utili informazioni, o comunque importanti conferme sugli attuali e più recenti equilibri tra le cosche del reggino, in particolare tra la cosca capeggiata dai RR, che esercitava la sua egemonia sul territorio di San Sperato, e quella facente capo a BR AS, e sull'intero organigramma mafioso, oltre che sul ruolo verticistico ricoperto, all'interno delle varie consorterie, dominanti in ambito locale, da RR EM e AS BR e sulle cariche ricoperte dai più importanti esponenti delle due consorterie mafiose.
L'attuale giudizio concerne solo la parte degli imputati (11) nell'ambito della cd "operazione I" (procedimento
182/1998 r.g.n.r.), corrispondente a coloro che hanno optato per il rito abbreviato: EN EN, OT ND, BR AS,
3 OR NT, MI IO, SS AN, SC
RR EM, SU OM, SE
tavola NT e LO AN, tutti condannati come da OM,
Gli altri coimputati dei reati associativi, e di taluno dei reati sinottica che segue (a pag.12). fine (MA MO, AR SE, CO IO, GN CH,
UC OM, SC TA, RR DR, SE
IO, LO AN e LO LV) sono stati giudicati con sentenza 18 luglio 2002 del Tribunale di GG
BR, parzialmente riformata con la coeva sentenza 9 luglio
2003 della Corte di appello di GG BR (2003/771), in diversa composizione collegiale, che li ha tutti assolti dai reati associativi dei capi a), d), e-f), esecutiva il 27 aprile 2006, dopo i ricorsi per cassazione di MA MO e AR SE, dichiarati
1.1) l'imputazione associativa del capo A) della entrambi inammissibili). rubrica: AR SE, UC OM, SC TA,
RR DR, RR SE, SE IO,
LO AN, LO LV sono imputati del reato p.p. dall 'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 c. p., perchè si associavano tra loro (e con le persone gia rinviate a giudizio per il medesimo reato nell'ambito dei procedimenti penali N°46/93
RGNR/DDA e N° 104/95 RGNR/DDA in atto, rispettivamente, pendenti dinnanzi alla Corte di Assise di Appello e Corte di Assise di
GG BR), avendo costituito una struttura armata di tipo mafioso in adesione e in sintonia di scopi con più ampia struttura denominata "Cosche mafiose federate ER-CONDELLO-
NI" (rispetto alla quale si poneva come concreta ed attuale continuazione, animata dalle medesime finalità), che sprigionava forza intimidatrice, di cui i singoli accoliti si avvalevano per la perpetrazione degli obbiettivi illeciti del sodalizio, sfruttando la condizione di assoggettamento delle vittime delle azioni criminose e di omertà dei terzi;
ciò per acquisire indebitamente, in modo diretto e/o indiretto, la gestione o comunque il controllo delle principali attività economiche, delle concessioni, degli appalti pubblici, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti nella zona di finanziando territori viciniori, propria competenza e nei
l'organizzazione con i proventi illeciti di gravissimi delitti contro il patrimonio tra cui furti, estorsioni, rapine, ricettazioni e curando l'assistenza dei latitanti dello schieramento.
Nell'ambito di tale struttura mafiosa, RR EM,
e MI IO LO IO, ED IO partecipavano alle attività decisionali dell'associazione, cosi assumendo la veste di ulteriori organizzatori, mentre tutti gli altri agivano quali diretti esecutori delle attività delittuose, svolgendo attività di supporto stabile (in particolare AR IO curava
-
quale Presidente della Circoscrizione di DE e S. Sperato - gli interessi della cosca nel settore degli appalti pubblici, permettendo all'organizzazione di avere un diretto controllo sulle ditte che espletavano i lavori nella zona, mentre BE MA fungeva da anello di congiunzione tra la cosca ed i referenti politici (AC
DE EN IE ed UI SE), anche mantenendo i contatti con i latitanti ed i vari settori di interesse della associazione, partecipando complessivamente al prosieguo delle finalità proprie del "cartello mafioso "ER-CONDELLO-
NI ".
In GG BR, sede dell'organizzazione, e territori viciniori a partire dall'anno 1997 e successivamente sino ad oggi,
condotta ancora in atto ".
1.2) l'imputazione associativa del capo D) delia rubrica.
BR AS e OR NT sono imputati del reato p.
5 e p. dall'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 C.P., perchè si associavano tra loro (e con le persone già rinviate a giudizio per il medesimo reato nell'ambito del procedimento penale N°46/93
RGNR DDA in atto, pendente dinnanzi alla Corte di Assise di Appello di GG BR) costituendo una struttura armata di tipo mafioso in adesione e in sintonia di scopi con la più ampia struttura denominata "Cosche mafiose federate BR-TEGANO-DE
STEFANO" (rispetto alla quale si pone come concreta ed attuale continuazione, animata dalle medesime finalità), che sprigionava forza intimidatrice di cui i singoli accoliti si avvalevano per la perpetrazione degli obbiettivi illeciti del sodalizio, sfruttando la condizione di assoggettamento delle vittime delle azioni criminose e di omertà dei terzi, ciò per acquisire indebitamente, in modo diretto e o indiretto, la gestione o comunque il controllo delle principali attività economiche, delle concessioni, degli appalti pubblici, per zona di propria realizzare profitti o vantaggi ingiusti nella competenza e territori viciniori;
finanziando l'organizzazione con i proventi illeciti di gravissimi delitti contro il patrimonio tra cui furti,
In GG BR, sede dell'organizzazione, e territori estorsioni, rapine, ricettazioni. viciniori a partire dall'anno 1997 e successivamente sino ad oggi,
1.3) l'imputazione associativa del capo E) della rubrica condotta ancora in atto.
e del reato fine del capo P.3). Nel presente giudizio, il solo AN SS risulta accusato al capo E), diventato capo F) nella parallela e coeva sentenza di rito ordinario 2003/771 della Corte di appello di GG
BR (unitamente a AR SE, GN CH e MA
MO, tutti separatamente giudicati in rito ordinario ed assolti), vale a dire, del reato ex art. 416 C.P. per essersi in numero superiore a 10, associati tra loro, costituendo una struttura dedita
6 ai furti di autovetture in funzione di successive estorsioni, da perpetrare ai danni dei proprietari delle stesse, i quali erano costretti a pagare all'organizzazione somme consistenti di denaro per ottenere la restituzione del mezzo. In GG BR in epoca antecedente l'anno 1997 e successivamente sino ad oggi, condotta ancora in atto. in appello Sempre il AN SS risulta condannato
(sentenza pag. 154) per il reato fine di estorsione consumata in danno di FO EN (capo P.3), in un quadro d'accusa pag.147), alcuni secondo il quale (cfr. sentenza I grado rappresentanti della consorteria mafiosa del capo sub A), tra cui il
SS ed il SE AR, venendo in contatto con i nomadi del luogo,tradizionalmente dediti a furti d'auto in GG BR,
f ai furti e avrebbero costituito un'associazione, finalizzata soprattutto alle estorsioni, consistite nel chiedere alle vittime del patito furto il pagamento di un prezzo per poter riscattare la di vettura loro sottratta. Per tale reato di estorsione del capo P.3), cui il ricorrente è stato ritenuto unico responsabile, gli è stata irrogata la pena di mesi 6 di reclusione in continuazione con i reati associativi dei capi A) ed E). 1.4) la sentenza di primo grado 9 novembre 2001 del
G.U.P. presso il Tribunale di GG BR, depositata il 7
La sentenza 9 novembre 2001 il G.U.P. del Tribunale di maggio 2002
GG BR, per la parte che qui interessa, ha affermato la penale responsabilità degli imputati: EN EN (Capo A), OT
ND (Capo A), BR AS (Capo D), OR NT (Capo
D), MI IO (Capi A e 02), SS AN (Capi A, E, e
RR EM (Capo A),
P3), SC OM (Capo A), SU OM (Capo A, e capi T.4, T.5 e T.
6 -ricettazione ed armi - per gli ultimi tre capi, dopo la condanna in appello, non v'è
7 stata impugnazione), SE NT (Capo A), LO
AN (Capo A). Sono stati invece assolti per non aver commesso il fatto: OT
Z1); BR ND, limitatamente ai reati di cui ai capi F1) e
AS, limitatamente al reato di cui al capo D1); SS
AN, limitatamente ai reati di cui ai capi F, L, S, P1, V1, Z1,
RR EM, G2, T2, V2, A3, C3, E3, H3, N3, R1; limitatamente al reato di cui al capo C1); SU OM, limitatamente ai reati di cui ai capi N, N1, Z1; LO AN,
limitatamente ai reati di cui ai capi U, E1, F1, G1.
1.5) la sentenza di condanna in appello "9 luglio
2003-5 dicembre 2006" della Corte di GG BR -oggi impugnata- di parziale riforma della sentenza 9 novembre
2001 del G.U.P. di GG BR
Per tutti gli odierni undici ricorrenti, ad eccezione di BR
AS, è stata esclusa l'aggravante dell'art. 416 bis comma 4
C.P., sono state riconosciute al SS le circostanze attenuanti generiche, previa esclusione dell'aggravante ex art. 416 comma 5
C.P. per il capo E, e 629 comma 2 per il capo P3; la pena è stata così ridotta per ciascuno nei termini che seguono: anni 4 e mesi 8 di reclusione per BR, MI, RR;
anni 3 e mesi 4 di reclusione per EN, SS, SC, SU, Tommaselli e
LO; anni 2 e mesi 8 di reclusione per OT.
La decisione impugnata, composta di 143 pagine (scritte a mano dall'estensore), risulta sottoscritta dal giudice anziano, ex art. 546 comma 2 C.P.P. per sopravvenuto decesso del Presidente del collegio, nelle more della redazione e del deposito della motivazione, stesa dal componente del collegio di minore anzianità.
La sentenza, che si presenta con una motivazione ampiamente articolata in undici punti distinti, si occupa, nell'ordine della utilizzabilità delle intercettazioni (punto sub
08
0 3,pagg. 5 e 18); della valutazione del materiale probatorio (punto sub 4, pagg. 18-26); delle associazioni mafiose dei capi sub A), E) e l'associazione del capo D) (punto sub 5, pagg. 26-53), trattando successivamente le singole posizioni associative degli accusati ed i reati fine. assolutoria ed irrevocabile-
1.6) la sentenza - pronunciata dalla Corte di appello di GG BR nel rito ordinario il 9 luglio 2003, e depositata il 25 settembre 2003, in parziale riforma della sentenza 18 luglio 2002 del
Tribunale di GG BR . L'attuale giudizio -come già anticipato- attiene a quella parte degli imputati, nell'ambito della cd "operazione I"
(procedimento 182/1998 r.g.n.r.), corrispondente a quegli undici che hanno optato per il rito abbreviato, subendo condanna
Gli altri coimputati dei reati associativi, e di taluno dei reati fine, sono stati invece giudicati con rito ordinario, conclusosi con sentenza 18 luglio 2002 del Tribunale di GG BR, parzialmente riformata con sentenza 9 luglio 2003 della Corte di appello di GG BR, in diversa composizione collegiale ricorsi per (s.n.2003/771), esecutiva il 27 aprile 2006, dopo i cassazione di MA MO e AR SE, dichiarati entrambi inammissibili. Va subito osservato per l'importanza che assume nella vicenda sotto il profilo dell'invocato art. 238 bis C.P.P.- che la coeva sentenza 9 luglio 2003, d'appello sulla decisione da rito abbreviato contro gli odierni ricorrenti, risulta depositata il 5 dicembre 2006, circa 7 mesi dopo l'irrevocabilità della decisione di proscioglimento dei coimputati del rito ordinario, conseguita, come detto, in data 27 aprile 2006. La sentenza invece da rito ordinario, per la sua pacifica sopravvenienza, a causa del tardivo deposito della decisione da
9 rito abbreviato, non era in concreto acquisibile nel giudizio di appello da rito abbreviato, della cui impugnazione oggi si discute, ma risulta comunque allegata al ricorso per cassazione di alcuni ricorrenti, e forma oggetto di richiesta di ex art. 238 bis C.P.P. da parte di tutti gli odierni imputati.
La decisione del rito ordinario (che è stata acquisita formalmente con provvedimento presidenziale 9 novembre 2009, e che il Collegio ha confermato) si occupa (da pag. 9 a pag. 18) dei due reati associativi ex art. 416 bis C.P. del capo A e del capo D (il capo E diventato F riguarda la sola associazione ex art. 416 C.P.), ed ha -per la parte che qui interessa- rilevato e concluso con le considerazioni che seguono:
a) i dati acquisiti non consentono, con la necessaria certezza,
di collocare il AR nell'ambito del clan RR (pag.12);
b) il AR, certamente un malavitoso, è molto vicino agli ambienti mafiosi, che ama frequentare, oltre che un appassionato delle regole e tradizioni di 'ndrangheta.... forse è anche un associato mafioso ma il dubbio che sia, piuttosto, un orecchiante di quel mondo, porta a riformare la sentenza e a mandarlo assolto, per non avere commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530 capoverso
C.P.P. (pag.12); c) IO SE, AN e LV LO risaltano più per la loro contrapposizione alla cosca (AR) che per un fattivo inserimento in essa.... Sono nemici di AR e cercano un loro spazio criminale nel territorio a scapito dei RR.... A fronte di un così eterogeneo quadro probatorio la affermazione della loro responsabilità diviene problematica... Reputare che siano stati partecipi del clan sino ad un certo momento sarebbe possibile, ma solo in teoria.... In una tale ipotesi occorrerebbe individuare, e gli atti non lo consentono, un qualche contributo conferito alla associazione per la sua esistenza od il suo rafforzamento. A tal fine
10 le dichiarazioni dei collaboratori non danno apporto (pag.13)".
d) per UC OM, ritenuto inserito nell'organigramma mafioso in virtù dei suoi discorsi con il AR, gli argomenti usati dal Tribunale non sono idonei a superare l'insufficienza concreta del quadro probatorio (pag.16);
e) anche per lo SC TA gli elementi di prova non risultano né univoci, né sufficienti (pag.16);
f) quanto all'associazione del capo F) (capo E per la sentenza oggi impugnata) concernente furti di vetture e conseguenti estorsioni, MA, GN e AR vanno assolti con la formula liberatoria della insussistenza del fatto (pag.18).
Tanto premesso, per un'immediata comprensione delle diverse risposte giudiziarie va fatto riferimento alla tavola sinottica che segue.
11 +
imputato capo capo capo giudizio gludizio a) d) e) f). abbreviato ordinario
* * assoluzione AT SI
* condanna 1) NT
CE
* * assoluzione ID
US assoluzione CA **
IO
* condanna 2) TI
DR
3) BR condanna
QU
* * assoluzione EG
EL
* condanna 4) BI
IN assoluzione ER
NI
* condanna 5) NI
NI
* condanna 6) SO *
CO
7) ON * condanna
NI
ON * assoluzione
TA
ER * assoluzione
LE
8) ER * condanna
IO
9) RA * condanna
NI
10) MA * condanna
IN
MA ** assoluzione
NI
11) SE * condanna
NG
SE * assoluzione
CO
SE * assoluzione
SALVATORE
n.b.: gli imputati contrassegnati con i numeri da 1 a 11 sono gli odierni ricorrenti;
quelli senza numero progressivo sono coloro che sono stati giudicati con rito ordinario.
12 2) I RICORSI DEI SINGOLI IMPUTATI ED I MOTIVI DELLA
DECISIONE DI QUESTA CORTE.
2.1) NT CE
Con un primo motivo l'impugnazione deduce la violazione degli artt. 266 e segg. C.P.P. e 295 C.P.P., rilevando altresì la carenza di presupposti per la deroga, sia per la captazione extra moenia, sia per l'urgenza, con sottrazione della competenza funzionale della Corte di assise di GG BR. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la difformità valutativa che ha contraddistinto la decisione per coloro che come gli odierni ricorrenti avevano scelto il rito abbreviato e gli altri che hanno invece seguito le forme ordinarie e segnala l'assenza di motivazione in ordine sia all'azione esecutiva che ai profili soggettivi della ritenuta realtà associativa.
2.2) TI DR
Con un primo motivo si deduce la nullità del decreto 28
ottobre 1998 (RIT DDA 546/98) per violazione degli artt. 295, 267 commi 1 ed 1 bis (presupposti del provvedimento di
(informazioni della Polizia intercettazione) e 203 C.P.P. giudiziaria). Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento al decreto 28 ottobre 1998 e successive proroghe per inottemperanza ai disposti degli artt.: 267 C.P.P., sui presupposti e le forme del provvedimento, anche con riferimento alla durata;
271 C.P.P., sui divieti di utilizzazione;
295 C.P.P., in tema di modalità per le ricerche del latitante. Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in erronea affermazione competenza, di ordine all'avvenuta spettando invece la cognizione ad adottare l'atto la Corte di assise di GG BR. Con un quarto motivo si sostiene la violazione dei disposti dell'art.267 comma 3 C.P.P. in punto di giustificazione del provvedimento di proroga, argomentata mediante un dato
13 1170-1979 CTANT REST
esterno alle singole proroghe offerto in modo implicito dalla decisione di rigetto della richiesta di proroga del 18 giugno 1999.
Con un quinto motivo si deduce ancora violazione di legge per ciò che attiene alla mancata giustificazione dell'utilizzo di impianti esterni alla Procura con riferimento sia al decreto 13 marzo 1999
sia ai successivi decreti di proroga. Il sesto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del delitto ex art. 416 bis C.P. ed in particolare si oppone in fatto l'assenza di condotte di partecipazione ascrivibili a comportamenti del OT.
2.3) BR QU
Il difensore del BR con il primo motivo deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, per assoluta mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga, in relazione altresì al doppio requisito della insufficienza, della inidoneità degli impianti installati presso l'ufficio di Procura, ed anche per l'assenza delle eccezionali ragioni di urgenza. Con il secondo motivo viene lamentata sia violazione di legge che vizio di motivazione, con riferimento alla pronuncia di responsabilità per il reato associativo, quest'ultima connotata da illogicità, perché fondata su intercettazioni e labili indizi e non avvalorata dalle dichiarazioni del AÒ e dello IA. Con ulteriore sviluppo dello stesso motivo si prospetta un'erronea qualificazione dei fatti e la ritenuta aggravante della "promozione", priva di giustificazione.
2.4) BI IN e NI NI.
Il difensore di tali due imputati, con un primo motivo di impugnazione, prospetta l'inutilizzabilità intercettazioni delle essendo mancata una qualsiasi indicazione sulla "sufficienza degli indizi" e le eccezionali ragioni di urgenza, recuperate "ex post”: le captazioni sarebbero state comunque eseguite in violazione del comma 3 dell'art. 268 C.P.P. utilizzando apparati esterni agli uffici
14 giudiziari. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta l'illegittimità delle motivazioni sulle proroghe. Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al valore attribuito al tenore delle conversazioni intercettate, considerate apoditticamente come verità assoluta in mancanza di alcun altro elemento individualizzante, soggettivo od oggettivo.
Quanto al OR (pag.12 motivi), richiamate le tre prime doglianze dianzi indicate, il difensore, con ulteriore specifico motivo, contesta la sussistenza del sodalizio del capo sub d) desunto dalle conversazioni "di AR e soci" e l'inaffidabilità degli apporti dei collaboratori di giustizia. Stesse argomentazioni sono usate in ricorso per ciò che concerne invece il MI (pag. 14 motivi) per il quale si lamenta da ultimo l'illogicità della motivazione in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.5) SO CO.
Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 comma 1 lettera c) C.P.P., per inosservanza o erronea applicazione degli artt, 267 comma 1 bis e 271 C.P.P., considerato che l'attività investigativa -che aveva condotto a ritenere AR probabile favoreggiatore del RR- era nata da una notizia confidenziale sulla quale non poteva certo fondarsi un giudizio di positiva sussistenza dei presupposti per l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 C.P.P.. Con un secondo motivo lamenta l'incompetenza funzionale del G.I.P. anche sotto il profilo (pag.9) che l'eventuale competenza si sarebbe dovuta attribuire, se non alla Corte di assise, quanto meno al
G.U.P. presso cui si sarebbe dovuto radicare il procedimento
104/97 RGNR DDA e rispetto al quale il RR si era reso latitante. Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di giudizio di colpevolezza ex
15 184 47
art.416 bis C.P. avuto riguardo alla intervenuta assoluzione dei correi nel rito ordinario e senza considerare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia DÀ e AÒ. Con un quarto motivo si sostiene ancora violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità per i reati dei capi E) e P3), quest'ultimo reato fine collegato alla associazione del capo E). Con un quinto motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di determinazione della sanzione, irrogata senza indicazione del perché non era possibile l'adozione di una sanzione di minor afflittività.
2.6) ON NI.
Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la nullità del decreto 28 ottobre 1998 (RIT DDA 546/98) per violazione degli artt. 295 (in tema di modalità per le ricerche del latitante), 267 commi 1 ed 1 bis (presupposti del provvedimento di
Polizia C.P.P. (informazioni della intercettazione) e 203 giudiziaria).Con un secondo motivo lamenta violazione di legge, con riferimento al decreto 28 ottobre 1998 e successive proroghe, per inottemperanza ai disposti degli artt.: 267 C.P.P., sui presupposti e le forme del provvedimento, anche in relazione alla durata;
271 C.P.P., sui divieti di utilizzazione;
295 C.P.P., in tema di modalità per le ricerche del latitante. Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'avvenuta erronea affermazione di competenza, competente invece essendo la Corte di assise di GG BR.
Con un quarto motivo si sostiene la violazione dei disposti dell'art.267 comma 3 C.P.P., in punto di giustificazione del provvedimento di proroga, argomentata mediante un dato esterno alle singole proroghe offerto in modo implicito dalla decisione di rigetto della richiesta di proroga del 18 giugno 1999. Con un quinto motivo si deduce ancora violazione di legge, per ciò che attiene
16 alla mancata giustificazione dell'utilizzo di impianti esterni alla
Procura con riferimento sia al decreto 13 marzo 1999 sia ai successivi decreti di proroga. Il sesto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del delitto ex art. 416 bis C.P. ed in particolare si oppone in fatto l'assenza di condotte di partecipazione ascrivibili a comportamenti di OM SC.
2.7) ER IO.
Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 comma 1 lettera c) C.P.P. per inosservanza o erronea applicazione degli artt, 267 comma 1 bis e 271 C.P.P.
considerato che
l'attività investigativa che aveva condotto a ritenere AR probabile favoreggiatore del RR era nata da una notizia confidenziale sulla quale non poteva certo fondarsi un giudizio di positiva sussistenza dei presupposti per l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266
C.P.P.. Con un secondo motivo lamenta l'incompetenza funzionale del G.I.P. anche sotto il profilo (pag.9) che l'eventuale competenza si sarebbe dovuta attribuire, se non alla Corte di assise, quanto meno al G.U.P. presso cui si sarebbe dovuto radicare il procedimento 104/97 RGNR DDA e rispetto al quale il
RR si era reso latitante. Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di giudizio di colpevolezza ex art.416 bis C.P. avuto riguardo alla assoluzione del AR e del Numera, e senza considerare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia DÀ e AÒ. Con un quarto motivo si sostiene violazione di legge e vizio di motivazione in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con un quinto motivo si deduce ancora vizio di motivazione e violazione di legge in punto di determinazione della sanzione inflitta.
17 2.8) RA NI.
La difesa di questo imputato, che ha allegato ai motivi come altri ricorrenti- la sentenza di assoluzione del AR ed altri,
pronunciata nella vicenda da rito ordinario, con il primo_motivo prospetta violazione di legge in ordine al mancato rispetto delle norme di cui al combinato disposto degli artt. 267, 268 e 295
C.P.P.. Con un secondo motivo lamenta ancora violazione di legge e vizio di motivazione per ciò che concerne l'asserzione della sussistenza in frazione San Sperato di una autonoma consorteria criminale, ottenuta riprendendo la sentenza Santabarbara per la cosca dei RR negli anni 80. Con un terzo motivo il difensore prospetta ancora violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo alla sentenza in pari data della Corte di appello di GG
BR che ha assolto con il AR, tutti gli altri imputati che erano ricorsi al rito ordinario. Con un ultimo motivo si lamenta genericamente violazione dell'art. 606 C.P.P. in relazione alla mancata esclusione delle aggravanti contestate, all'omessa corretta applicazione dell'art. 133 C.P. ed al diniego del beneficio di cui all'art. 163 C.P..
Per tale imputato peraltro va, subito e preliminarmente, rilevato come nessun motivo di impugnazione attenga alla condanna per i reati dei capi sub T.4 (ex art. 10 e 14 legge
497/74), sub T.5 (ex art. 23 comma 3 legge 110/75) e sub T.6
(ricettazione).
2.9) MA IN, SE NG e
TI DR.
Il loro comune difensore con primo motivo prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermata utilizzabilità delle intercettazioni, effettuate all'interno della vettura del AR. Con un secondo motivo si lamenta ancora violazione di legge, sotto il profilo della erronea o distorta valutazione delle
18 risultanze di causa, segnatamente dei colloqui intercorsi tra altre persone, in mancanza di una qualsiasi intercettazione di comunicazione diretta degli stessi ricorrenti. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606 in relazione agli artt. 192, 530
C.P.P. e 416 bis C.P. con riferimento alla declaratoria di responsabilità per tale delitto associativo.
2.10) I MOTIVI AGGIUNTI.
Tutti i motivi aggiunti, depositati dai vari difensori dei ricorrenti, hanno prospettato l'annullamento della decisione impugnata per violazione degli artt. 606 lettere b) ed e) C.P.P., in relazione agli artt. 416 bis C.P, 192 commi 2 e 3, e 238 bis C.P.P., evidenziando che le prove, costituite dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni in sede di appello dei collaboratori di giustizia IA e
AÒ, sono identiche a quelle del processo celebrato in sede di rito ordinario conclusosi con l'assoluzione di quegli imputati.
3.) MOTIVI DELLA DECISIONE DI L'ANNULLAMENTO
CON RINVIO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.
La rassegna dei motivi di doglianza dei difensori dei ricorrenti impone di accorpare le critiche alla sentenza della corte distrettuale in tre grandi aree tematiche: I) il tema della ritualità ed utilizzabilità o meno delle intercettazioni;
II) i problemi connessi all'acquisizione della sentenza di assoluzione (irrevocabile) per gli imputati dei reati associativi che avevano scelto il rito ordinario;
III) la decisione di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
3.1) LE QUESTIONI SULLA RITUALITA' ED
UTILIZZABILITÀ DELLE INTERCETTAZIONI E MOTIVI DELLA
DECISIONE DI QUESTA CORTE.
L'art. 271 comma 1 C.P.P. sanziona di inutilizzabilità i risultati delle intercettazioni eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge, oppure qualora non siano state osservate le disposizioni
19 proposano comm previste dall'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, e, quindi, anche il caso di inesistenza dei decreti o altri vizi dei medesimi;
l'inutilizzabilità inoltre è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento e quindi anche nel giudizio di legittimità. Tuttavia, per i limiti intrinseci del giudizio di legittimità,
l'eccezione può essere esaminata solo se l'atto inutilizzabile, o dal quale consegue l'inutilizzabilità di una prova, sia stato
specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità (Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 6222 del 2009
Cirianni.
Fatta tale premessa ed attesa la qualità delle prove, valorizzate dai giudici di merito per le singole statuizioni di responsabilità, appare necessario, al fine di passare o meno alla fase successiva degli apprezzamenti e dei giudizi ex art. 192 C.P.P., esaminare e risolvere gli snodi delle pretese nullità, per violazione di legge e vizio di motivazione, che sono state proposte nei singoli ricorsi, con riferimento appunto ai mezzi di ricerca della prova consistiti prevalentemente in intercettazioni ambientali.
Nel far ciò si seguirà, per opportunità espositiva, il preciso ordine logico-narrativo adottato dalla corte distrettuale e cioè: a) la provenienza da fonte confidenziale non identificata della notizia posta a base del primo decreto di intercettazione;
b)
l'inutilizzabilità a fini probatori dei risultati della intercettazione disposta ex art. 295 C.P.P.; c) il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 267 comma 3 C.P.P. il problema delle proroghe ex art. 267.3 C.P.P. deroghe e motivazione;
d) l'incompetenza funzionale del G.I.P. ad emettere, ovvero convalidare il decreto che autorizzava, o disponeva l'intercettazione, competente essendo la
Corte di assise di GG BR;
e) la mancata fissazione dell'udienza di stralcio di cui all'art. 268 comma 6 C.P.P.; f) il difetto di motivazione dei decreti del P.M. e del G.I.P.:
2
020 AND
indispensabilità ed urgenza;
g) l'inidoneità della motivazione circa il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione alla
Polizia giudiziaria. confidenziale non
3.1.a) provenienza da fonte identificata della notizia posta a base del primo decreto di intercettazione.
Le eccezione in punto di inutilizzabilità risultano formulate e particolarmente sviluppate nei ricorsi degli imputati: EN (I motivo); OT (motivi da 1 a 5 dell'avv. Dascola e I motivo dell'avv.Delfino); BR (I motivo); OR e MI (I e II motivo); SS (II motivo); SC (motivi da 1 a 5); RR (I e
II motivo); SU (I motivo).
La gravata sentenza sostiene che la fonte confidenziale non ha avuto alcun ruolo causale (meglio, non una funzione di esclusivo sostegno) nella pronuncia da parte del P.M. della D.D.A. di GG
BR del decreto di urgenza (e della successiva convalida) nell'ambito del procedimento finalizzato alla cattura del latitante
RR EM.
Conclusione questa basata sulla circostanza che il provvedimento non richiama notizie confidenziali ma "pregresse investigazioni" (con specifico riferimento alla nota dei Carabinieri allegata ed a "precedenti servizi tecnici") da cui sarebbe emersa l'attività di fiancheggiamento del latitante.
In realtà e conformemente all'assunto dei giudici di merito- risulta che nella richiesta 23 ottobre 1998 i Carabinieri richiamano proprio l'attività di osservazione, pedinamento e controllo, e che, sia pure in modo implicito, detta autorità di Polizia giudiziaria conferma il quadro che giustificava la richiesta stessa, a prescindere dalla fonte confidenziale.
In effetti i dati rassegnati provenivano da elementi caduti sotto la diretta percezione dei militari (non a caso ed in tale senso -
21 a pag.
5- conclude anche la sentenza "9 luglio 2003-25 settembre
2003", oggi acquisita ex art. 238 bis C.P.P.).
La decisione impugnata, sul punto, prendendo atto della nota dei Carabinieri 347/200-1998, ha spiegato, ed in termini non censurabili in questa sede, la non rilevanza della nota stessa, e, quindi, l'assenza di apporto causale, nella disposta intercettazione, della fonte confidenziale.
Il motivo è quindi infondato considerato in particolare che, in tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma primo- bis e 203, comma primo-bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità (Cass. Pen. sez. 6,10051 del 03/12/2007
Ud. dep. 05/03/2008, Rv. 239458, Ortiz ).
3.1.b) inutilizzabilità a fini probatori dei risultati della intercettazione disposta ex art. 295 C.P.P..
L'eccezione è sostanzialmente prospettata e curata in tutti i ricorsi, ma anche per questa doglianza esiste in atti un diffusa e corretta argomentazione della corte distrettuale, considerato che in ogni caso, i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, disposte per la ricerca di latitanti, possono essere utilizzati anche in procedimenti diversi da quello in cui sono state eseguite e, con riferimento ad essi, non operano i divieti di utilizzazione previsti dall'art. 271 cod. proc. pen.. (Cass. Pen. Sez.
1, 24178/2007 Rv. 236958 Cavaliere. massime precedenti conformi: n. 44756 del 2003 rv. 227158).
Risulta infatti, dalla narrativa della decisione impugnata, che l'intercettazione de qua è stata avviata e più volte prorogata,
22 nell'ambito del proc.316/98 R.G. D.D.A., finalizzato alla cattura del latitante RR EM.
Successivamente il P.M. -a seguito della nota dei Carabinieri
347/1-27- ha iscritto il AR e ND NT nel registro degli indagati (n. 182/98 R.G. D.D.A.) per il reato ex art. 416 bis C.P. e su tale presupposto, e con specifico riferimento a tale titolo di reato, ha avanzato tutte le successive richieste di proroga a partire da quella del 9 marzo 1999.
Il G.I.P. 'a sua volta, ha richiamato in tutti i provvedimenti di proroga, dal 13 marzo 1999, il proc. 182/98 R.G. notizie di reato.
Bene quindi ha concluso la gravata sentenza ritenendo:
a) che tutte le conversazioni captate dopo tale data sono state oggetto di utilizzazione diretta ed immediata nell'ambito del procedimento penale formalmente iscritto a carico del AR e dell'ND;
b) che per le precedenti intercettazioni l'utilizzabilità piena - anche ai fini probatori- va fondata sul disposto normativo dell'art. 270 comma 1 C.P.P. che è ricompreso tra le norme richiamate dagli artt. 3 e 3 bis dell'art. 295 C.P.P..
L'assunto, come già anticipato, è corretto, considerato, come già detto, che i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, disposte per la ricerca di latitanti, possono essere utilizzati probatoriamente anche in procedimenti diversi da quello in cui sono state eseguite, dal momento che la norma che autorizza il ricorso alle intercettazioni per la ricerca dei latitanti fa espresso richiamo anche alla previsione codicistica circa l'utilizzazione dei risultati intercettativi in altri procedimenti, senza porre alcun limite se non quello, per questo aspetto riscontrabile, della pratica applicabilità (Cass. Pen. Sez. 2, 215/2007 Rv. 235858 Figliuzzi.
Sez. I, 24178/2007 Rv. 236958, Cavaliere. Massime precedenti
2
23 3 Conformi: N. 663 del 2000 Rv. 215295, N. 15328 del 2005 Rv.
231502)
3.1.c) mancato rispetto dei termini di cui all'art. 267 comma 3 C.P.P., durata, proroghe e deroghe: correttezza della motivazione sul punto della corte distrettuale.
La gravata sentenza ha ritenuto che le deroghe di cui all'art. 13 legge 12 luglio 1991 n.203 in punto di durata si applicano anche ai decreti disposti per la ricerca di latitanti che, come il RR, siano appunto tali in relazione ad un'ordinanza custodiale ex art. 416 bis C.P.P..
L'argomentare va condiviso per la sua correttezza.
Come puntualmente rilevato dalla corte distrettuale, il rinvio contenuto nel terzo comma dell'art. 295 C.P.P. ha il significato e l'effetto di estendere alle intercettazioni, finalizzate alla ricerca dei latitanti, tutta l'intera disciplina del capo IV -che attiene alle
"intercettazioni di conversazioni o comunicazioni"- con la naturale esclusione dell'art. 271 C.P.P..
Inoltre, in tema di limiti di ammissibilità, presupposti e forme delle intercettazione, bene il giudice di merito,
argomentando dal combinato disposto degli artt. 295 comma 3
C.P.P. e 266 e 267 C.P.P. ed in relazione all'art. 13 legge 203/91, ha concluso per la presenza di una chiara volontà del legislatore del 1988 di operare un rinvio pieno ed esteso a tutte le successive disposizioni dettate in modifica delle regole di ammissibilità (ex art. 266 C.P.P.) e dei presupposti del provvedimento (ex art. 267
C.P.P.). Da ciò consegue l'affermazione che la durata delle operazioni di intercettazione, disposte dal pubblico ministero in via d'urgenza nel corso delle indagini per delitti di criminalità organizzata, aveva nella specie una soglia massima di quaranta giorni e, per i periodi di proroga, la soglia massima di venti giorni
24 (Cass. Pen. sez. 2, 46767/2008 Rv. 242804 Crea.Massime
precedenti Conformi: N. 5655 del 1997 Rv. 209312), valori cronologici questi rispettati nella fattispecie, considerato che il
RR EM risultava latitante con riferimento all'ordinanza custodiale 14 novembre 1997 del G.I.P. del Tribunale di GG
BR nel proc. 104/97 R.G. nr D.D.A. (cd. "Olimpia 3": concernente la realtà associativa mafiosa di GG BR negli anni 80/90).
3.1.d) pretesa incompetenza funzionale del G.I.P. ad emettere ovvero convalidare il decreto che autorizzava-
disponeva l'intercettazione per il latitante RR
EM, competente essendo la Corte di assise di GG
BR.
La questione è stata in particolare sostenuta dai difensori di:
EN (I motivo); OT (III motivo avv. Dascola); SS (II motivo);
SC (III motivo); RR (II motivo).
Va subito premesso che la competenza a disporre, ai sensi dell'art. 295, comma terzo, cod. proc. pen., intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, al fine di agevolare le ricerche del latitante, appartiene al giudice per le indagini preliminari, ove si tratti di latitante sottrattosi ad ordinanza di custodia cautelare, ed al giudice dell'esecuzione, ove si tratti invece di latitante sottrattosi ad ordine di carcerazione, salvo che sussistano concorrenti necessità investigative (Cass. pen. Sez. 5, 15322/2008 Rv.
239382 Abbadessa. Massime precedenti Vedi: N. 4312 del 2001
Rv. 217949, N. 17002 del 2003 Rv. 223993, N. 31304 del 2005 Rv.
231739, N. 215 del 2006 Rv. 235857).
Sulla competenza del G.I.P. vi è comunque esaustiva e condivisibile motivazione della corte distrettuale, qui osservandosi - come da rilievo in fatto del giudice di merito- che mancherebbe la prova che alla data del 28 ottobre 1998 (data in cui il P.M. dispose
25 con urgenza l'intercettazione) gli atti fossero stati materialmente trasmessi alla Corte d'assise.
In ogni caso, anche per tale motivo, va considerato che, come regola generale, in tema di autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni telefoniche (anche per quelle disposte ai sensi dell'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con L. 12 luglio
1991 n. 203), l'emissione del decreto da parte di G.i.p. incompetente è priva di effetti sulla validità del provvedimento stesso, poiché vale il principio generale, previsto dall'art. 26 comma primo cod. proc. pen., secondo cui l'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite (Cass. Pen. Sez. 4, 37372/2006 Rv. 235042 Di Grazia).
In proposito va da ultimo richiamata adesivamente una recentissima decisione di questa sezione (cfr. Sez. 6, Sentenza n.
23778/2009 Rv. 244177, Iamonte;
precedenti conformi: N. 31304 del 2005 Rv. 231739), secondo la quale, nel giudizio abbreviato come nella presente vicenda- sono in ogni caso utilizzabili le intercettazioni telefoniche, disposte ai sensi dell'art. 295, terzo comma cod. proc. pen. e autorizzate dal giudice funzionalmente incompetente, in quanto esse non realizzano un'ipotesi di prova vietata 0 assunta con modalità tali da violare garanzie costituzionali.
3.1.e) mancata fissazione dell'udienza di stralcio di cui all'art. 268 comma 6 C.P.P..
Tale doglianza è stata sviluppata nel ricorso degli imputati:
SE, LO e OT (I motivo), ma su di essa vi è congrua e convincente risposta da parte della corte distrettuale, non modificabile per effetto delle diverse indicazioni dei ricorrenti e tenuto conto del "principio di non rilevanza, agli effetti della utilizzazione", fissato dal Supremo collegio con la sentenza
3018/1991 (Rv. 188561, Mirabile), per la ben più grave violazione
26 •
attinente all'omesso avviso ai difensori della fissata udienza di stralcio.
Il motivo è quindi palesemente infondato.
3.1.f) difetto di motivazione dei decreti del P.M. e del
G.I.P.: indispensabilità ed urgenza.
Sul tema della motivazione dei decreti autorizzativi in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali, pare opportuno evidenziare che la regola concettuale di base, di privilegiato riferimento, è quella che impone che si parta dalla considerazione per cui ciò che rileva e conta è che da tale motivazione possa dedursi l'iter cognitivo e valutativo, seguito dal giudice, e se ne possano conoscere i risultati, i quali debbono profilarsi ed essere conformi alle prescrizioni della legge.
Ciò premesso, va rammentato che i numerosi interventi, anche delle Sezioni Unite (Primavera 17/2000; Policastro
42792/2001; Gatto 919/2004; Esposito 45189/2004; Campenni
2737/2006; Aguneche 30347/2007) hanno assieme comportato l'enunciazione di una serie di principi che, per la parte che qui interessa, vanno così riassunti ed aggiornati (cfr. in termini anche: Cass.Pen. sez.I, 11525/2005, Gallace):
a) la motivazione "per relationem" dei relativi provvedimenti va considerata legittima, quando faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risponda a due connotazioni di base: 1) risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione tipica del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il decidente ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia pesate e ritenute coerenti alla sua decisione;
b) agli effetti della motivazione "per relationem", al fine di istituire una connessione tra due provvedimenti, non occorrono
27 però formule particolari e la idoneità di quella che è stata usata va valutata in concreto, tenendo conto dei rapporti esistenti tra i provvedimenti (Cass., Sez. Un., 919/04, 26 novembre 2003,
Gatto);
c) l'obbligo di motivazione del decreto del Pubblico ministero in ipotesi di "inidoneità funzionale degli impianti della Procura" è assolto ogniqualvolta sia data contezza, sia pure senza particolari locuzioni od approfondimenti, delle ragioni che li rendono concretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed al tipo di indagini necessarie
(Cass. sez. Un., 30347/07, 12 luglio 2007, Aguneche);
d) sotto il profilo delle conseguenze che derivano da una motivazione "assente o apparente" rispetto al diverso vizio di
"inadeguatezza ed insufficienza della motivazione" (dei provvedimenti autorizzativi di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni), si è ribadita la distinzione di effetti tra motivazione assente o apparente, da un lato, che comporta la conseguenza dell'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, e il vizio di inadeguata o insufficiente motivazione, dall'altro, il quale invece non rileva ai fini della loro utilizzabilità (SS.UU. 23 novembre
2004, 45189/2004, Rv. 229246, Esposito, Massime precedenti
Conformi: N. 11 del 1998 Rv. 210610, Primavera N. 17 del 2000
Rv. 216664).
Da tali regole ne deriva che non possono considerarsi motivazioni meramente apparenti dei decreti autorizzativi emessi dal GIP, quelle contenute nei provvedimenti che -come nella specie- nella sequenza cronologica evidenziata dai giudici di merito- analizzati in concreto e nella loro concreta successione procedimentale, rinvengono supporto argomentativo sufficiente nel richiamo alle richieste del P.M. e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, le quali, per il fatto di essere state prese in
28 esame e fatte proprie dal giudice, integrano l'idonea motivazione per relationem dei decreti anzidetti, nella misura e nel senso in cui sono idonei a evidenziare l'iter cognitivo e valutativo seguito dal decidente a giustificazione del particolare mezzo di ricerca della prova adottato (Cass. Pen. sez.I, 11525/2005 Gallace).
Inoltre, in tema di reati associativi, la materia delle intercettazioni è soggetta allo speciale regime giuridico previsto per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 13 I. 12 luglio 1991 n.
203, che ha innovato sul punto l'originaria disciplina contenuta nell'art. 267 c.p.p.: per la legittimità dei decreti è sufficiente, dunque, che essi diano conto dell'esistenza di "sufficienti indizi di reato" mediante la sintetica illustrazione degli elementi essenziali di indagine, in modo tale da consentire, alle parti e al giudice del riesame, di stabilire la ritualità del provvedimento adottato, anche attraverso il rinvio, previo adeguato vaglio critico, alle risultanze delle informative redatte dalla polizia giudiziaria, nelle quali sia stato esposto che l'attività associativa è tuttora in atto Cass.Pen. sez.I, 11525/2005 Gallace (est. Silvestri).
Queste stesse considerazioni valgono ad escludere che i decreti emessi dal P.M. siano privi di motivazione in ordine alle
"eccezionali ragioni di urgenza", atteso che tale requisito può ben essere univocamente desunto dal riferimento ad attività criminosa in corso (Cass., Sez. V, 11 maggio 2004, Mancuso), quale è indubbiamente quella di un'associazione di stampo mafioso, per sua natura di carattere permanente: l'attualità del reato associativo oggetto delle indagini giustifica, quindi e senz'altro, la ritenuta esistenza delle eccezionali ragioni di urgenza, come del pari avviene per le intercettazioni disposte per agevolare la ricerca di un latitante (Cass. Pen. sez.V, 5 dicembre 2007-11 aprile 2008
n.15322, Rv. 239383). Orbene la corte distrettuale (pag. 12 e 13) ha dimostrato di aver fatto buon governo nell'applicazione delle regole dianzi prospettate evidenziando, senza vizi di logicità, la sufficiente e adeguata motivazione dei decreti del P.M. e del G.I.P. e delle relative proroghe, avuto riguardo alla specificità delle finalità dell'art. 295 C.P.P. ed alle connotazioni di necessità ed urgenza, nonché tenuto conclusivamente conto che, nella specie, non sono rilevabili né "motivazioni assenti", "né motivazioni apparenti".
Quanto alle proroghe, pur redatte secondo schemi standardizzati, si è osservato, con un giudizio in questa sede non censurabile, come dalle stesse emerga l'avvenuto concreto esercizio di un "valido e penetrante controllo" da parte del G.I.P., pur in presenza di una idonea e non apparente motivazione per relationem.
Invero, il convincimento del giudice può essere espresso in qualsiasi provvedimento anche con l'impiego di "moduli prestampati" purchè in essi -come avvenuto nella specie- vi sia il richiamo ad atti, conosciuti o conoscibili dalle parti, che finiscono col dare concretezza sostanziale e fisionomia individualizzante alla statuizione che il modulo formalmente esprime (cfr. S.U. Policastro, citata).
Pertanto le doglianze proposte risultano non fondate.
3.1.g) inidoneità della motivazione circa il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione alla Polizia giudiziaria.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità, per violazione della disposizione di cui all'art. 268, comma 3, c.p.p., che regola la fase operativa delle intercettazioni, occorre stabilire se i decreti del P.M. contengano o meno una idonea motivazione sull'insufficienza o inidoneità degli impianti esistenti presso la procura della
Repubblica.
3 Anche per questi profili valutativi la motivazione dei singoli e successivi provvedimenti non risulta né assente, né apparente.
Infatti, pacifica la constatazione che il decreto motivato del
P.M. costituisce condizione di utilizzabilità anche rispetto alle c.d. intercettazioni ambientali (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2001,
Policastro), ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, è necessario:
1) che la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica sia accompagnata dalla specificazione della ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica, che dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del P.M., che ha dato causa ad essa (Cass., Sez. Un.,
919/2004, Rv. 227486, 26 novembre 2003, Gatto);
2) che tale può essere ritenuta l'asserzione di sintesi, che gli impianti sono insufficienti inidonei per effetto della
"indisponibilità di linee presso la procura", senza che occorrano ulteriori chiarimenti sulle cause della indisponibilità";
3) che, comunque, il requisito della inidoneità od insufficienza degli impianti della Procura della Repubblica va valutato non in astratto, ma con riguardo alle concrete ed obiettive caratteristiche dell'indagine, nel cui contesto si inseriscono le operazioni di intercettazione, sicché è consentito il ricorso ad impianti della polizia giudiziaria quando l'indagine come nella specie- richieda: a) il coordinamento immediato di molti investigatori sparsi sul territorio, e dunque l'uso contestuale di numerose linee telefoniche e apparecchiature radio;
b) oppure, il sollecito raffronto tra gli esiti dell'intercettazione e l'oggetto di
31 riprese televisive automatiche trasmesse ad impianti esistenti presso strutture di polizia giudiziaria (Cass., Sez. 1, 19 novembre
2003, Caleca), o comunque il cooordinamento con altre attività specifiche di Polizia giudiziaria (osservazioni, pedinamenti, controlli etc.).
Orbene, anche per tutti tali parametri corrisponde una corretta risposta della corte distrettuale (pagg. 15 e 17), non modificabile per effetto delle critiche, che erano già state proposte e respinte anche dal giudice di primo grado (come pure dai giudici di merito della sentenza di assoluzione del rito ordinario, oggi acquisita ex art.238 bis C.P.P. ).
Anche per ciò che concerne i provvedimenti di proroga vi è in atti una condivisibile motivazione rispettosa della regola per la quale, per ciò che attiene alla ritualità dei provvedimenti di proroga, in mancanza di accertate modificazioni delle situazioni fattuali, non è prescritta a pena di inutilizzabilità una rinnovata motivazione dei decreti esecutivi del P.M. sulla perdurante inidoneità o insufficienza degli impianti esistenti presso la procura
(Cass., Sez. Un, 42792/2001, Rv. 220093, 31 ottobre 2001,
Policastro).
Pertanto, rilevata la corretta applicazione dei criteri valutativi indicati dal legislatore, vanno rigettati tutti i motivi in proposito formulati nei ricorsi degli imputati, attesa appunto la verificata corrispondenza dei provvedimenti assunti alle prescrizioni normative.
In conclusione va confermata la validità delle procedure di intercettazione e dei relativi provvedimenti che le supportano, validità che risulta ribadita dalle due conformi ed integrate decisioni dei giudici di merito di questo processo da rito abbreviato, e, come risulta dalla coeva sentenza della corte distrettuale da rito ordinario ("9 luglio 2003-25 settembre 2003", oggi acquisita),
3
32 2 anche dagli altri giudici di merito di primo e secondo grado, i quali, pure loro, hanno ribadito la correttezza delle modalità di esecuzione delle intercettazioni, con motivazioni che sono risultate sovrapponibili rispetto a quelle della odierna sentenza oggetto di impugnazione.
3.2) l'acquisizione della sentenza assolutoria (“9 luglio
2003- 25 settembre 2003″) nell'appello del giudizio ordinario.
Tanto premesso e ritenuta la piena utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, si tratta ora di valutare la ricevibilità, nel corso del giudizio di legittimità, della decisione della
Corte di appello di GG BR, "9 luglio 2003-25 settembre
2003", irrevocabile, allegata ai ricorsi degli imputati EN, SU ed altri, e, comunque, richiesta nella sua formale acquisizione ex art. 238 bis C.P.P. da tutti gli odierni ricorrenti.
La Corte ritiene tale sentenza pacificamente acquisibile in questa sede, a sensi ed agli effetti del disposto dell'art. 238 bis
C.P.P..
Invero esiste sul punto una costante giurisprudenza che, nell'affermare l'irricevibilità dei documenti, esibiti la prima volta in sede di legittimità, avuto riguardo al ruolo di pura legittimità della
Suprema corte, ha però fatta salva la produzione di quei documenti che l'interessato (come nell'odierna fattispecie) non fosse in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio (cfr. in termini:Cass. Pen. sez. IV, 1835/2006, Procuratore generale c.Umarino; conformi: Rv.
211824; 214298; 223043).
Per sintetizzare: una volta ribadito che in tema di ricorso per
Cassazione non è più consentita la presentazione in Cassazione di
"nuovi documenti", che la parte non abbia depositato tempestivamente nella sede di merito (giacché il legislatore ha voluto esaltare le funzioni della Corte quale giudice di legittimità,
33 evitando sovrapposizione di ruoli), va tuttavia affermata la possibilità di acquisire: sia la documentazione, formatasi in tempo successivo alla decisione impugnata che risulti rilevante ai fini della pronuncia, sia quei documenti dai quali, senza alcun accertamento di fatto, possa derivare l'applicazione dello "ius superveniens" o di cause estintive o di ipotesi più favorevoli.
Evenienza questa che dà sostanziale applicazione al canone del "favor innocentiae", in virtù del quale è consentito prendere in esame gli atti (sopravvenuti alla decisione impugnata e non potuti depositare od acquisire nella sede di merito) al fine di verificare, ad esempio, l'evidente sussistenza di altra possibile ragione di proscioglimento (Cass. Pen. Sez. 3, 445/1998 Rv. 209250 Fabbri.
Massime precedenti Vedi: N. 4723 del 1994 Rv. 198732, N. 1948 del 1996 Rv. 205434), e considerato altresì che, oltre al principio del "favor rei", militano evidenti esigenze di giustizia, di celerità, di ragionevole durata del processo, anche allo scopo di impedire, per esempio, che a carico di un cittadino persistano oltre il necessario, conseguenze pregiudizievoli (cfr. Cass. Pen. Sez. 3, 6987/2000 Rv.
216372 Ceracchi).
Senza contare che, attraverso la produzione del documento, si consente l'accesso nel giudizio di legittimità di un dato valutativo altrimenti inaccessibile su cui viene a fondarsi una questione che non sarebbe stata deducibile nel precedente grado e che diviene deducibile in forza del precetto dell'art. 609 comma 2 C.P.P..
Così da neutralizzare ogni ostacolo alla proposizione della questione stessa che ha per presupposto proprio il documento sopravvenuto.
Se è vero che la proposizione ora ricordata costituisce anche una deroga al principio stabilito nell'art.606 comma 3 C.P.P., ne deriva che è proprio il "documento sentenza irrevocabile” ad introdurre una questione non deducibile in grado di appello e sulla
34 quale la Corte di legittimità necessariamente è chiamata a
pronunciarsi.
Né può essere trascurato che nella specie, l'acquisizione della sentenza di proscioglimento dei correi in reato associativo, sulla sostanziale quasi-identità degli elementi, valutati con contrario esito dai giudici della condanna, si impone nella sede non di merito, anche per prevenire, tra l'altro, possibili sviluppi in tema di revisione, riferiti all'ipotesi disciplinata dall'art. 630 comma 1 lettera a) C.P.P., in punto di inconciliabilità dei fatti, stabiliti a fondamento delle due sentenze, pubblicate ex art. 545 C.P.P. il medesimo giorno, 9 luglio 2003, ma depositate, come già più volte indicato, quella da giudizio ordinario: 2 mesi e 16 giorni dopo (25 settembre 2003); e quella da giudizio abbreviato: 3 anni e quasi 5 mesi dopo (5 dicembre 2006).
Va ancora precisato per rimarcare la singolarità della vicenda ora al vaglio della Corte- che la forbice cronologica, nel deposito delle due deliberazioni, che ha finito con il rendere possibile tale palese contrarietà di decisioni, è il frutto singolare di una serie di fortuite contingenze che hanno registrato la morte del
Presidente del collegio (della decisione da rito abbreviato) ed hanno così portato l'estensore, dell'articolata e ponderosa sentenza, ad consistente protrazione dei termini di redazione deluna
provvedimento stesso.
Orbene, il tema della doppia contrastante decisione, sul fatto della intraneità all'associazione del AR, è trattato, per il necessario condiviso interesse, nei motivi di: OT (motivo VI),
EN (motivo II), SS (motivo III), RR (motivo III), Sconti
(motivo VI) SU (motivo III), SE e LO (motivo III), ed è ribadito nei ricorsi di BR, OR e MI, avuto riguardo alla coeva sentenza "9 luglio 2003-25 settembre 2003" della Corte di appello di GG BR, n. 2003/771.
35 CAD
Sentenza che risulta allegata da alcuni ricorsi ed oggi anche formalmente acquisita, la quale -come più volte detto- ha riguardato tutti gli altri accusati che non avevano scelto il rito alternativo, e che risultano assolti con la formula "per non aver commesso il fatto" (AR-UC-SC TA-RR
DR-SE IO-LO AN e LO
LV)- dal reato associativo del capo A), e dal capo E
(diventato nel rito ordinario capo F) "perché il fatto non sussiste"
(MA-GN-AR), ma, ciò che più conta, con assoluzione del
"parlante AR” dalle imputazioni associative stesse "per non aver commesso il fatto" e "perchè il fatto non sussiste".
Formule assolutorie queste, che nella valutazione dei giudici del rito ordinario e nella pienezza del contraddittorio, hanno trovato la loro base, logica-funzionale, nella esclusione, radicale e dirompente, della qualità del AR come quella di "persona intranea al sodalizio criminoso", con conseguente e derivata inesistente "affidabilità-attendibilità" in ordine a quanto dallo stesso riferito sulla associazione illecita medesima.
La diversa attribuzione di qualità al AR ed agli altri operata nella sentenza da rito ordinario- comporta sul piano strettamente logico, non solo una diversa prospettazione e possibile ricaduta probatoria per tutti gli imputati dei capi sub a) e sub e-f), ma si riflette, sia pure in termini minori, anche sulla posizione di BR e OR (accusati del capo sub d), nella parte in cui l'affermazione della loro responsabilità è stata tratta e/o fondata (cfr. pagg.115-120) sul tenore delle intercettazioni (AR-
SU; AR-UC; AR-SS).
Va da ultimo precisato che, peraltro, tale rilevata diversità, nella "qualità del dichiarante", non produce alcun effetto per ciò che attiene alle accuse contestate al SU nei capi sub T.4 (ex art. 10 e 14 legge 497/74), sub T.5 (ex art. 23 comma 3 legge
36 AND
110/75) e sub T.6 (ricettazione) per i quali -come anticipato- non risulta la sussistenza di alcun motivo di impugnazione che si riferisca alla corrispondente statuizione di colpevolezza, con conseguente formazione sul punto del giudicato parziale.
3.3) il raffronto comparativo tra le due opposte decisioni della Corte di appello di GG BR.
Per una valutazione comparativa delle due sentenze se ne proporranno ora i passi salienti, che si connotano per una evidente divergenza di lettura, fondata peraltro sullo stesso paniere probatorio, considerata la circostanza che i minori elementi a disposizione ed utilizzabili nel rito ordinario, rispetto a quelli utilizzabili e pesati nel rito abbreviato, sono stati colmati con l' istruttoria dibattimentale mediante l'audizione del collaboratore di giustizia AÒ UM (sentito in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale il 5 maggio 2003).
Si tratta comunque di una valutazione il cui finale giudizio compete al solo giudice di rinvio, nella sede di merito e nella pienezza di accesso agli atti del fascicolo processuale.
3.3.1) la ritenuta insussistenza delle realtà associative nella sentenza "9 luglio 2003-25 settembre 2003" della
Corte di appello di GG BR, pronunciata nel rito ordinario: la motivazione di proscioglimento degli associati
MA, AR, GN, UC OM, SC TA,
RR DR, SE IO, LO
AN, LO LV.
Come già anticipato (cfr.:§.1.6) la decisione nel rito ordinario
(acquisita con provvedimento 9 novembre 2009 del Presidente e fatto proprio dal Collegio) si occupa dei reati associativi ex art. 416 bis C.P. del capo A), del capo D) e del capo E) (il capo sub E è diventato "F" e riguarda la sola associazione ex art. 416 C.P.).
37 Tale sentenza ha rilevato e concluso, criticamente (da pag.
9 a pag. 18) e nell'ordine, affermando: a) che i dati acquisiti non consentono, con la necessaria certezza, di collocare il AR
nell'ambito del clan RR (pag.12); b) che il AR, certamente un malavitoso, è molto vicino agli ambienti mafiosi, che ama frequentare, oltre che un appassionato delle regole e tradizioni di
'ndrangheta.... forse è anche un associato mafioso ma il dubbio che sia, piuttosto, "un orecchiante" di quel mondo, porta a riformare la sentenza e mandarlo assolto, per non avere commesso il fatto, ai sensi dell' art. 530 capoverso C.P.P. (pag.12); c) che IO
SE, AN e LV LO risaltano più per la loro contrapposizione alla cosca (AR) che per un fattivo inserimento in essa.... Sono nemici di AR e cercano un loro spazio criminale nel territorio a scapito dei RR.... A fronte di un così eterogeneo quadro probatorio la affermazione della loro responsabilità diviene problematica... Reputare che siano stati partecipi del clan sino ad un certo momento sarebbe possibile, ma solo in teoria.... In una tale ipotesi occorrerebbe individuare, e gli atti non lo consentono, un qualche contributo conferito alla associazione per la sua esistenza od il suo rafforzamento. A tal fine le dichiarazioni dei collaboratori non danno apporto (pag.13)"; d) che per UC OM, ritenuto inserito nell'organigramma mafioso in virtù dei suoi discorsi con il AR, gli argomenti usati dal Tribunale non sono idonei a superare l'insufficienza concreta del quadro probatorio (pag.16); e) che anche per lo SC TA gli elementi di prova non risultano né univoci, né sufficienti (pag.16);
f) che, quanto alla associazione del capo F) (capo E per la sentenza oggi impugnata) concernente furti di vetture e conseguenti estorsioni, MA, GN e AR vanno assolti con la formula liberatoria della insussistenza del fatto (pag.18).
38 3.3.2) l'affermata sussistenza delle realtà associative nella sentenza della Corte di appello di GG BR "9 luglio 2003-5 dicembre 2006" pronunciata a seguito della decisione di rito abbreviato.
La gravata sentenza, da rito abbreviato, premette (pag.20) alle sue argomentazioni, per pervenire alla statuizione di condanna, il valore preminente delle intercettazioni ambientali e conclude nel senso che tutte le conversazioni, captate nella vettura del AR, sino al maggio 1999, devono ritenersi "genuine e per ciò stesso di elevata valenza probatoria".
La decisione peraltro, non esclude in radice che il AR ed i suoi interlocutori abbiano in certi casi riferito cose non vere, in buona fede, ovvero mentendo appositamente a chi era con loro, e, non a caso, in relazione a ciò, il provvedimento prospetta la necessità di un'attenta valutazione da parte del collegio giudicante, che tenga conto del fatto che il soggetto intercettato possa avere uno specifico interesse alla vicenda di cui tratta, oppure ne parli invece, in modo del tutto disinteressato e distaccato.
La conclusione sul punto è stata nel senso che, laddove il colloquio abbia avuto come temi questioni di non grande rilievo, vanno escluse ragioni per mentire;
identica conclusione va tratta ove tra i conversanti vi sia un rapporto di sicura fiducia -per ragioni di parentela, amicizia o legame mafioso- condizioni che forniscono garanzia di veridicità del dichiarato;
ed infine, pari credibilità va data in tutti quei casi in cui il soggetto tratta lo stesso argomento negli stessi termini con più interlocutori in separate circostanze segno questo di valida dimostrazione di sincerità.
Ulteriore variabile (pag. 21) dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni intercettate viene correlata al contenuto auto od etero-accusatorio delle dichiarazioni stesse.
39 Quanto ai tratti di personalità del AR (pag. 21) la corte distrettuale riconosce -in più passi- la presenza di una tendenza caratteriale all'esagerazione dei fatti ed alla megalomania del
AR, ma essa viene contenuta e definita in termini di ordinarietà, che non trasmoderebbe nella mitomania.
Osserva peraltro questa Corte di legittimità che la suesposta considerazione logica non è affatto risolutiva ed esaustiva sul piano della polivalente tematica della menzogna, posto che non è
necessaria la presenza di una "patologia" per mentire scientemente in un contesto di vanterie.
Su tale terreno, di apprezzata credibilità del AR e del tenore delle sue comunicazioni (pag. 22), la decisione ha ribadito il valore di conferma e riscontro ottenuto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (AU CO, LL SE,
RA OV, GR IO, DÀ NT, RO AO, AN e
IA) e delle asserzioni dell'imputato EN EN su AR e
SU, completando il suo giudizio con la fonte probatoria costituita dall'acquisizione di sentenze definitive e non relative a pregressi fatti associativi.
Inoltre (pag. 26), per la corte distrettuale, il giudice di I grado sarebbe stato impreciso nell'inquadrare le fattispecie mafiose dei capi A e D, nel senso che l'associazione sub A) andrebbe riallacciata alle cosche mafiose federate RR-Condello-MI
e non comprenderebbe perciò unicamente soggetti che avrebbero operato con i RR e nell'ambito del locale "S.Sperato", mentre l'associazione sub D) BR-OR, si configurerebbe come continuazione dello schieramento "BR-Tegano- De Stefano" e risulta contestata a soggetti (quali DI AR LV) non facenti capo alla più ristretta cosca BR.
In ogni caso (pag. 27) il necessario presupposto delle odierne vicende si rinviene -per il gravato provvedimento- nelle
40 due sentenze passate in giudicato dell'operazione "Olimpia" e, prima ancora, dell'operazione "Santa Barbara" che hanno descritto la realtà associativa mafiosa di GG BR negli anni 80/90.
In tale quadro di contesti criminali la Corte territoriale
(pag.30 e segg.) si occupa e vaglia -in piena sintonia con la prospettazione accusatoria- il tenore delle conversazioni tra AR
e gli occupanti della sua vettura nei punti che pertengono: a) alla latitanza di RR EM (latitante dal 14 novembre 1997), b) all'organizzazione della "locale" di "ndrangheta" in S. Sperato;
c) alla conversazione con UC OM (pag. 31) e SU
OM; alla contrapposizione AR-LO/i; al dialogo
AR/SC; al dissidio interno alla "locale di S. Sperato"
(pag.35); conversazioni con SS, TA etc..
Da ciò è conseguita (pag.40 e segg.) l'asserzione di sussistenza dell'associazione del capo A), pur nel riconoscimento degli eccessi del AR.
Tale realtà organizzativa è stata poi ritenuta dotata di precise note di 416 bis C.P., in ambito territoriale non esteso, non ricco di risorse, funzionali al sodalizio, e svantaggiata dalla modesta caratura del suo capo EM RR, latitante, e dalle sempre più forti frizioni tra gli associati, con una fazione interna guidata da
ND OT e IO (Totò) SE.
Il resto della motivazione è dedicato alle altre violazioni, ed in particolare (pag.42), alla affermazione di ricorrenza dell'art. 416 bis C.P., anche in relazione alla definita (pag.44) collaborazione del
EN ed ai riscontri, recuperati dalle dichiarazioni (pag.46) del collaboratore di giustizia AÒ UM (sentito in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale il 5 maggio 2003, e che ha riferito di fatti successivi alla chiusura delle intercettazioni intervenute tra il 17 novembre 1998 ed il 12 giugno 1999), e di quelle (pag. 50) del collaboratore di giustizia IA AO.
41 3.3.3) portata e limiti in questa sede della assoluzione del AR nella sentenza “9 luglio 2003-25 settembre 2003" della Corte di appello di GG BR, irrevocabile.
Come chiaramente indicato in una non lontana decisione di questa sezione (cfr.Cass. Pen. sez.VI, 14096/2007, Iaculano;
conforme: sez. VI , 24 giugno 1998, Ottaviano), nel vigente ordinamento processuale non esiste alcuna disposizione in ordine alla efficacia del giudicato, formatosi nell'ambito di altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti fra processo penale e processo civile, amministrativo e disciplinare. L'art. 238 bis c.p.p., infatti, si limita a consentire
l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che esse siano valutate a norma dell'art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3, "ai fini della prova del fatto in esse accertato"
Sez. VI, 4 marzo 1996, Barletta).
Ancor più perentoriamente si è statuito che l'acquisizione agli atti del procedimento, alla stregua di quanto previsto dall'art. 238 bis c.p.p., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti ne', tanto meno, dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (cfr. ancora: sez.VI, 14096/2007,
Iaculano; Sez. I, 16 novembre 1998, Hass).
Pertanto, le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192 c.p.., comma
3, ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non
42 autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino.
Più di recente (Cass. Pen. sez.VI, 42799/2008, Campesan) si
è anche affermato che tali sentenze sono valutate al pari delle dichiarazioni dei coimputati del medesimo procedimento o in procedimento connesso, attraverso la verifica dei necessari riscontri che possono eventualmente consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica.
Infine, la locuzione "fatto accertato" con sentenza irrevocabile va riferita, non solo alla statuizione contenuta in dispositivo, ma anche alle acquisizioni di fatto risultanti dalla motivazione del provvedimento (cfr.Cass. Pen. sez.VI, 14096/2007,
Iaculano; sez. VI Sez. I, 20 maggio 1997, Bottaro).
Ne discende che, una volta acquisite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., le sentenze irrevocabili sono valutabili entro i limiti ben precisi indicati dall'art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3; pertanto il giudice, perché tali sentenze assurgano a dignità di prova nel diverso processo penale al quale vengono acquisite, deve, in primo luogo, nel contraddittorio delle parti, accertare la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrati dalle dette sentenze e rilevanti ex art. 187 c.p.p., salva la facoltà dell'imputato di essere ammesso a provare il contrario;
del pari, su richiesta dell'accusa, il giudice dovrà acquisire al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, gli elementi di prova costituiti da riscontri esterni
-
individualizzanti che confermino la veridicità dei fatti, accertati
-
nelle sentenze irrevocabili acquisite e che divengano, in tal modo, fonti di prova del reato, per cui si procede, sicché sulla base delle esposte premesse non è ipotizzabile alcuna violazione del principio della terzietà del giudice ne' di quello del diritto di difesa (cfr. in termini la citata sentenza, 14096/2007, Iaculano;
conforme; Sez.I,
26 maggio 1995, Ronch, e S.U. 33748/2005 Mannino).
43 In altre parole, la sentenza divenuta irrevocabile ed acquisita come documento non ha efficacia vincolante, ma va liberamente apprezzata dal giudice di merito, unitamente agli altri elementi di prova (cass.pen. Sez. 3, 8823/2009 Rv. 242767, Bagarella.
Massime precedenti Conformi: N. 12595 del 1998 Rv. 211768
Massime precedenti Vedi: N. 6755 del 1994 Rv. 198107, N. 5618 del 2000 Rv. 216306, N. 8881 del 2000 Rv. 216920, N. 23460 del
2003 Rv. 225323, N. 16626 del 2007 Rv. 236650, N. 42799 del
2008 Rv. 241860).
E' quindi evidente, in tale indicato contrasto, frutto di antipodiche letture del pressocchè identico e sovrapponibile materiale processuale, che non può competere al giudice di legittimità una "verifica di resistenza" o di "indifferenza" della decisione di responsabilità, nata in [...] contesto di rito abbreviato,
a fronte di una sostenuta ed argomentata perdita radicale di attendibilità intrinseca ed estrinseca, dichiarata nel diverso giudizio ordinario, e che ha riguardato la fonte probatoria che domina e fonda l'esito di colpevolezza dei soli sodali che hanno optato per il rito ordinario.
Né può sostenersi che in tal modo si verrebbero a privilegiare sul piano della sanzione le scelte di coloro che hanno optato per il rito abbreviato, tenuto conto della diversità dei dati processuali utilizzabili nei due riti, e considerato altresì che, nella specie, per una singolare convergenza di circostanze, anche temporali, vi è stata una eccezionale forbice cronologica tra le due decisioni sulla medesima imputazione (difficilmente ripetibile) e che, in sede di rito ordinario, l'istruttoria dibattimentale, sollecitata dalle parti pubblica e privata, ha recuperato e colmato le "aporie cognitive" rispetto al rito speciale.
La gravata sentenza va quindi annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di GG BR, ferma la posizione
44 processuale del ricorrente SU OM, limitatamente alla condanna per i reati dei capi sub T.4 (ex art. 10 e 14 legge
497/74), sub T.5 (ex art. 23 comma 3 legge 110/75) e sub T.6
(ricettazione), per i quali non vi è stata impugnazione.
3.3.4) ambito del giudizio di rinvio dopo l'annullamento.
Quanto al giudizio di rinvio dopo l'annullamento, vanno richiamate le recenti considerazioni sviluppate dalla Corte costituzionale (sentenza 29/2009), la quale, sul tema della sentenza irrevocabile, acquisita ex art. 238 bis C.P.P., ha stabilito che la portata del principio del contraddittorio, nella formazione della prova, va individuata in considerazione della specificità dei singoli mezzi di prova stessi, considerato che la decisione, irrevocabile, se non può essere apprezzata come un documento in senso proprio, poiché si caratterizza per il fatto di contenere un insieme di valutazioni, di un materiale probatorio acquisito in un diverso giudizio, non può neppure essere equiparata alla prova orale.
In relazione alla specifica natura della sentenza irrevocabile, quindi, il principio del contraddittorio trova il suo naturale momento di esplicazione non tanto in ordine "all'an dell'acquisizione", superato nella specie dalla decisione di questa Corte, ma in quello successivo della valutazione e utilizzazione.
Acquisita la sentenza e disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, le parti -pubblica e private- rimangono così libere di indirizzare la critica, in contraddittorio avanti al giudice di merito, in funzione delle rispettive esigenze di verità.
Con l'annotazione che tale critica, ai fini della valutazione e utilizzazione in questione, dovrà tenere conto del tipo di procedimento (nella specie di rito ordinario), in cui la sentenza
45 5
acquisita è stata pronunciata e, quindi, anche del contraddittorio in esso svoltosi.
Come chiaramente argomentato dalla Corte delle leggi, la scelta del legislatore, di consentire al giudice di apprezzare liberamente l'apporto probatorio, scaturente dagli esiti di altro processo, conclusosi con sentenza irrevocabile, e così di permettere correlativamente alle parti di utilizzare, come elementi di prova, i risultati che da quella sentenza sono emersi nel quadro delle prospettive eventualmente contrapposte, da misurare nel
contraddittorio dibattimentale si salda logicamente alla scomparsa, nel nuovo sistema processuale, della pregiudiziale penale.
In altre parole, al giudice di rinvio è affidato il compito di saggiare la resistenza dell'ipotesi accusatoria, tenuto conto dell'avvenuta esclusione (da parte del giudice diverso), in capo al
"parlante AR", del ruolo e della qualità di intraneo al sodalizio, correlando le affermazioni, rese e documentate, dei protagonisti, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare Umberto Munaò e AO IA, nonchè alle dichiarazioni dell'imputato EN EN ed agli altri elementi del compendio processuale quale offerto dalla peculiarità del rito ed utilizzate, in concreto, dal giudice della condanna per la pronuncia di colpevolezza nei termini riassunti al §. sub 3.3.2).
La gravata sentenza va pertanto annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di GG BR, per nuovo giudizio che tenga conto dei principi e delle indicazioni dianzi formulate, ribadita la regola che il giudice di rinvio mantiene integra l'autonomia critica e la libertà delle conseguenti operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio, a lui istituzionalmente riservate.
46
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte
di appello di GG BR per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2009
Il cons. est.
uigi Lanza
Il Presidente
OV de Roberto DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 12 DIC 2009
IL CANCELLIERE CI SUPER Lidia Scalia
Sale
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