Sentenza 21 ottobre 1998
Massime • 1
Ai fini della presentazione dell'atto di impugnazione, l'art. 582, comma primo, cod. proc. pen. contempla la figura dell'incaricato, senza prescrivere particolari formalità per il conferimento dell'incarico, che può avvenire anche oralmente, sempre che, considerata la natura del rapporto dello stesso con il titolare della impugnazione, si abbia la garanzia in ordine alla autenticità della sottoscrizione. Trattandosi di impugnazione del pubblico ministero, sussiste tale garanzia ove l'atto sia presentato dall'autista del pubblico ministero, conosciuto dal pubblico ufficiale addetto alla ricezione dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1998, n. 12754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12754 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Bruno FOSCARINI Presidente del 21\10\1998
1. Dott. Giuliana FERRUA Consigliere SENTENZA
2. Dott. Nunzio CICCHETTI Consigliere N. 1821
3. Dott. Giuseppe SICA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario ROTELLA Consigliere N. 15659/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avverso la sentenza in data 16\12\1 997 della Corte di Appello di TORINO.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. GIUSEPPE SICA
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dr. Vincenzo Verderosa che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO.
Con sentenza in data 3\7\1 992, il Pretore di LC dichiarava non doversi procedere nei confronti IM LU, imputato del reato di cui all'art. 612.2 C.P. in danno di D'Arco Natalizia, per difetto di querela.
Su appello del P.M., il Tribunale di Trieste con sentenza in data 16/12/1997, in riforma della decisione pretorile, dichiarava l'imputato responsabile del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di mesi due di reclusione. Spese.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo un duplice motivo di annullamento.
Con il primo motivo, lamenta inosservanza di norme processuali, artt.591 e 582 cpp., in relazione all'art. 606, lett. C) cpp., in quanto l'atto di appello non era stato presentato personalmente dal P.M., ma da un autista, mentre solamente il difensore dell'imputato era abilitato a presentare il gravame in luogo dell'imputato. Inoltre, lamenta anche la violazione degli artt.544.1 cpp. e 585 lett. A) cpp., in quanto il pretore aveva pronunciato la sentenza redigendo contestualmente la motivazione, per cui il termine di impugnazione era di giorni quindici, mentre il P.M. aveva depositato la dichiarazione di appello solo il 30\7\1992 e, cioè, dodici giorni dopo la scadenza del termine previsto.
Con il secondo motivo, deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. E cpp.), in relazione alì art. 612.2 C.P., in quanto non sussisteva la minaccia grave prevista dalla norma, atteso che era stata usata una posata destinata ad uso domestico e nessun turbamento aveva provato la parte lesa, come dalla stessa dichiarato.
In ogni caso, il reato era prescritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 582.1 cpp., l'atto di impugnazione deve essere presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato. Secondo il ricorrente, l'atto di appello era stato presentato nella cancelleria del Pretore di LC, ma non personalmente dal rappresentante del P.M., per cui necessitava che la persona incaricata venisse individuata esattamente. Pertanto, non risultando tale indicazione l'impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile ex art. 591, lett. C) cpp.
Si osserva.
La dichiarazione di impugnazione è un atto a forma vincolata, dovendosi accertare con sicurezza l'autenticità della sottoscrizione, per cui le modalità di presentazione e di ricezione assumono la veste di requisiti di forma che non ammettono equipolienti.
La certezza è data dall'attestazione del pubblico ufficiale che riceve l'atto.
Il nuovo codice di rito prevede la figura del nuncius o incaricato di presentare l'atto senza, tuttavia, indicare le modalità con le quali l'incarico può essere affidato. Quindi, esso può assumere anche la forma orale sempre che, considerata la natura del rapporto che intercorre con il titolare dell'impugnazione, si abbia la garanzia in ordine alla autenticità della sottoscrizione della stessa. E, nella specie, il pubblico ufficiale addetto alla ricezione, considerato che l'atto di impugnazione proveniva dal P.M. dello stesso luogo di emissione della sentenza, valutato che l'incaricato era l'autista dello stesso e, quindi, era da lui conosciuto, ha ritenuto sufficiente l'indicazione orale dell'incarico ricevuto e certa la provenienza dell'atto che veniva depositato. E, invece fondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 544.1 e 585, lett. a) Cpp(art. 606, lettera C, cpp).
Infatti, nella specie, il Pretore di LC aveva pronunciato la sentenza 3\7\1992, ai sensi dell'art. 544.1 cpp., redigendo contestualmente una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la sentenza era fondata.
Pertanto, ai sensi dell'art. 585.1, lett. a) cpp., il termine per l'impugnazione era di giorni quindici e ai sensi del 2 comma, lett. b) dello stesso articolo, il predetto termine decorreva per il P.M. pretorile dal 3\7\1992, data nella quale era avvenuta la lettura del provvedimento in udienza, mentre l'impugnazione era intervenuta tardivamente in data 30\7\1 992.
Pertanto l'impugnazione del P.M. andava dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591.1, lett. C) e 2 comma cpp. e, quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per tale motivo.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per inammissibilità dell'appello del P.M.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 1998