Sentenza 12 giugno 2002
Massime • 1
L'atto di appello del pubblico ministero in materia cautelare può essere presentato, a norma dell'art. 582 cod. proc. pen., richiamato dal combinato disposto degli artt. 309 comma 4 e 310 comma 2 cod. proc. pen., anche a mezzo di persona incaricata addetta all'ufficio della procura della Repubblica, senza che sia necessario ne' un atto formale di delega, ne' l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l'atto, del suo nominativo, dal momento che la stessa ricezione dell'atto presuppone un'attività di verifica dell'identità dell'incaricato, il quale svolge un'attività meramente materiale nell'ambito delle funzioni dell'ufficio di cui fa parte, che non può che essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell'ufficio stesso (nella fattispecie, l'atto era stato recapitato da un autista in servizio presso la procura della Repubblica, cui apparteneva il magistrato che aveva proposto impugnazione e la Corte ha ritenuto ammissibile l'atto di impugnazione).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2002, n. 35345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35345 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI NC - Presidente - del 12/6/2002
1. Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. D'ERRICO Giuseppe - Consigliere - N. 2156
3. Dott. DANZA Donato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 37382/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il tribunale di Trapani;
avverso la sentenza del tribunale di Palermo - sezione per il riesame - in data 12/7/2001 relativo al procedimento cautelare nei confronti di CO CO, n. il 7/8/1940 a Custonaci.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. di D. Danza;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Antonio G. Abbate che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il tribunale di Palermo dichiarava inammissibile l'appello proposto dal P.M. presso il tribunale di Trapani avverso l'ordinanza dello stesso tribunale in data 14/10/2000, con la quale era stata respinta la richiesta di applicazione nei confronti di NC LA, indagato per i delitti di cui agli artt. 110, 81 c.p.v., 640 bis C.P. 110, 81 c.p.v., 314 C.P.. Il provvedimento veniva giustificato con il rilievo che l'atto di appello non fosse stato presentato ritualmente, in quanto l'appellante avrebbe provveduto a spedirlo al tribunale del riesame mediante posta celere in data 8/6/2001, ne' lo avrebbe depositato presso la cancelleria del tribunale di Trapani, come si rileverebbe dall'assenza del relativo timbro: tali rilevate modalità di presentazione del gravame, ad avviso del tribunale, erano in contesto con l'esigenza di certezze della provenienza dell'atto, giusta previsione del combinato disposto dagli artt. 309, cm 4, 310, cm 2, 582 e 583 C.P.P., la cui violazione (coerentemente anche con la giurisprudenza al riguardo di questa Corte richiamata nel provvedimento) è sanzionata a pena di inammissibilità. Ha proposto ricorso per Cassazione il P.M. presso il tribunale di Trapani denunziando la manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto ed erronea applicazione dell'art. 309 C.P.P.:
sostiene che il tribunale ha errato nel ritenere che l'appello fosse stato trasmesso per posta celere, in quanto l'atto invece risulterebbe depositato tramite autista giudiziario, come da documentazione allegata a sostegni del ricorso lo stesso ricorrente ha, quindi, presentato motivi aggiunti illustrando quanto dettato a dimostrazione della erroneità del provvedimento sotto i profili denunciati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Poiché la ordinanza del tribunale si posa sul rilievo che l'atto di appello del P.M. sarebbe stato presentato irritualmente, con conseguente inammissibilità del gravame, il ricorso, nel contattare detto rilievo, denuncia un'erronea applicazione della disciplina processuale in ordine alle corrette modalità di introduzione delle impugnazioni in materia cautelare;
e, dunque, seppure formalmente viene investita la correttezza dell'apparato argomentativo, in realtà si deduce un errore in "procedendo" per inesatta valutazione delle modalità di presentazione del gravame che implica l'esigenza, in sede di legittimità, di consultazione degli atti. Orbene, come a ragione rileva il ricorrente, il tribunale è ricorso in una chiara svista riferendo che l'atto di appello fosse stato spedito per "posta celere", e che quindi ciò avesse inciso sulla ritualità della sua presentazione rendendolo inammissibile per contrasto con le esigenze di certezza della provenienza, sancita dalla normativa richiamata: in realtà il gravame, giusta quanto emerge dagli atti, risulta proposto del tutto ritualmente, in quanto il relativo atto, materialmente trasportato dall'autista giudiziario (all'uopo delegato dal P.M.) presso la cancelleria del tribunale, reca un regolare timbro di deposito impresso dalla stessa cancelleria, che ne certifica e legittima la provenienza effettiva dallo organo dell'accusa portatore dell'interesse all'impugnazione. Invero, l'art. 310 C.P.P. rinvia per le modalità di proposizione dell'appello, alla doglianza dei commi 1, 2, 3, e 7 del precedente art. 309: il comma 4, in particolare, nel disporre che l'impugnazione dev'essere presentata nella cancelleria del giudice "ad quem", l'assonanza delle forme di cui agli artt. 582 e 583 stesso codice, stabilito in generale per le impugnazioni. Tali forme prevedono, fra l'altro, che l'atto di impugnazione possa essere presentato personalmente dalla parte interessata o a mezzo di incaricato pertanto, in caso di appello del P.M., quest'ultimo ben può avvalersi di tale disposizione dando incarico a persona addetta al suo ufficio, quale può essere anche un commesso o un autista, come nella specie. Peraltro, fungendo l'incaricato da mero tramite materiale ai fini della presentazione dell'atto nella cancelleria del giudice competente, non è necessario un formale atto di delega, ne' l'attestazione, da parte del P.M. ricevente, del nominativo dell'incaricato: la ricezione e l'apposizione del timbro di deposito presuppongono la verifica positiva dell'individuazione del soggetto legittimato a depositare l'atto su incarico della parte che ha proposto l'impugnazione, atteso il rapporto di "immedesimazione organica" per cui l'attività materiale del dipendente, nell'ambito delle funzioni demandate all'ufficio di cui fa parte, non può che essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell'ufficio stesso o da chi ne fa le veci.
Alla stregua delle esposte considerazioni, dunque l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio allo stesso tribunale di Palermo per nuovo esame: valuterà detto giudice se, come prospettato dal difensore del LA con memoria difensiva, sia insussistente la gravità del quadro indiziario anche alla luce della allegata sentenza 50/5/2002 della Corte di appello di Palermo, che ha annullato solo per vizio di forma la sentenza del tribunale di Trapani, con la quale il predetto imputato era stato ritenuto responsabile di reati posti dall'organo dell'accusa e fondamento della chiesta misura cautelare. Contrariamente a quanto si sostiene in detta memoria la sentenza di annullamento che ha comportato la regressione del procedimento allo stato in cui è stato emesso il decreto di irreferibilità - ritenuto illegittimo - dal GIP per l'udienza preliminare, non ha spiegato alcune incidenze sulla procedura incidentale del P.M. di Trapani ai fini dell'applicazione della chiesta misura cautelare.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2002