Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2002, n. 35345
CASS
Sentenza 12 giugno 2002

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Massime1

L'atto di appello del pubblico ministero in materia cautelare può essere presentato, a norma dell'art. 582 cod. proc. pen., richiamato dal combinato disposto degli artt. 309 comma 4 e 310 comma 2 cod. proc. pen., anche a mezzo di persona incaricata addetta all'ufficio della procura della Repubblica, senza che sia necessario ne' un atto formale di delega, ne' l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l'atto, del suo nominativo, dal momento che la stessa ricezione dell'atto presuppone un'attività di verifica dell'identità dell'incaricato, il quale svolge un'attività meramente materiale nell'ambito delle funzioni dell'ufficio di cui fa parte, che non può che essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell'ufficio stesso (nella fattispecie, l'atto era stato recapitato da un autista in servizio presso la procura della Repubblica, cui apparteneva il magistrato che aveva proposto impugnazione e la Corte ha ritenuto ammissibile l'atto di impugnazione).

Commentario1

  • 1Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2002, n. 35345
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35345
Data del deposito : 12 giugno 2002

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