Sentenza 9 giugno 2004
Massime • 1
In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto su cui esse si fondano.
Commentario • 1
- 1. L'mmissione di colpevolezza non preclude la revisione della sentenzaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2004, n. 36121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36121 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 09/06/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 720
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 002978/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) FU DI N. IL 15/04/1959;
avverso SENTENZA del 01/07/2003 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Tagliaferri;
OSSERVA
il giudizio di revisione pervenuto all'esame di questa Corte, svoltosi in accoglimento della domanda del cittadino russo RS IM arrestato il 25/3/99 in forza di ordine di esecuzione, riguarda l'omicidio avvenuto in territorio del comune di Roma di un commerciante di articoli provenienti dall'est europeo, NA GA AB IZ IN (detto NN) di nazionalità egiziana, il quale il 20/1/91 si era allontanato dalla sua abitazione di via Metaponto senza più farvi ritorno e senza più dare notizie.
Il giorno successivo quattro persone mascherate, che erano in possesso delle chiavi della cassaforte e alcune delle quali si esprimevano anche in una lingua simile al russo, si erano presentate a casa dell'NA GA e avevano sottratto una ingente somma di denaro (tra cui dollari USA) e oggetti vari dopo avere minacciato con una pistola e dei coltelli la domestica di nazionalità polacca IE ON (che aveva ciò riferito al fratello della vittima dalla Polonia, ove era subito rientrata, ed era stata poi sentita per rogatoria) e il di lei convivente.
Il cadavere decomposto dell'NA GA, che risultava essere stato ucciso molti giorni prima con armi da fuoco (quattro proiettili alla testa) e da punta e taglio (ferite al torace), era stato ritrovato il 6/3/91, perché sporgeva un braccio, in un terreno fuori città ove era stato sepolto.
Le indagini avevano preso spunto soprattutto dai sospetti che già prima del ritrovamento del cadavere il fratello dell'ucciso, NA IN, aveva manifestato sul RS.
Secondo gli inquirenti costui, dopo avere collaborato come autista con l'NA GA nella sua attività commerciale, ne era divenuto concorrente ed era con lui venuto a contrasto non solo per ragioni di interesse economico ma soprattutto perché aveva iniziato una relazione con la connazionale KI ER che prima viveva con lo stesso NA GA, il quale non aveva accettato la cosa e cercava di riavere la donna la quale per parte sua gli chiedeva continuamente dei soldi.
L'8/12/90 vi era stato un violento litigio in cui il RS spalleggiato da un altro connazionale che era con lui in rapporti di affari, OV RE, aveva riportato la frattura della mandibola e aveva minacciato di morte l'NA GA;
e il giorno successivo l'OV aveva aggredito l'NA IN.
Si era poi appreso da un altro russo, VS IC, il quale aveva rapporti con l'NA GA che verso le 18 del 20/1/91 costui gli aveva chiesto di accompagnarlo in una villa di via di GR FE (distante un paio di chilometri dal luogo in cui era poi stato ritrovato il cadavere) ove lo stesso VS abitava con l'OV, la convivente di costui NA EK e altri russi amici del RS per avere un incontro con quest'ultimo e la KI che tale villa frequentavano.
A detta del VS nella villa erano presenti, oltre alla NA, l'OV (che ha ammesso la sua presenza e di avere notato l'arrivo dei due, ma ha dichiarato di essersi poi ritirato nella sua stanza), OR AN e AP OM con i quali l'NA GA si era appartato, dopo di che il VS aveva sentito quest'ultimo lamentarsi come se stesse piangendo e dei colpi di arma da fuoco ed aveva quindi ricevuto dall'OV, che sapeva armato, e dal OR e dallo AP, che nella villa avevano abitato e anche dopo essersi trasferiti a Ladispoli continuavano a frequentarla, la minaccia di fare la stessa fine dell'NA GA se avesse parlato. Perquisizioni avevano portato al ritrovamento in possesso della NA e nella abitazione del RS di banconote (dollari USA recanti una stampigliatura con il nome "NN") e oggetti (altri erano stati già notati il 10/2/91 dall'OM IN sul banco della NA a Porta Portese) ritenuti prodotto della rapina perché riconosciuti dall'OM IN come appartenenti al fratello e destinati alla vendita.
Era stato tra l'altro trovato in possesso della KI e del RS un braccialetto in metallo bianco con pietre incastonate che a detta della donna le era stato donato dall'OM GA in occasione delle feste natalizie del 1990 e che dalle indagini esperite è risultato invece essere stato consegnato alla vittima per la vendita, da un connazionale rientrato dall'Egitto, successivamente. Era stata ancora intercettata una conversazione telefonica avvenuta il 20/4/91 tra un venditore ambulante, TO GI, e il RS in cui il primo esprimeva compiacimento per la liberazione di costui, che dopo la scoperta del cadavere era stato fermato e subito rilasciato, e per la scomparsa dal giro degli affari, come se fosse un merito del RS, dell'NA GA definito come una "grande carogna".
Sulla base di questi elementi erano strati incriminati per concorso nell'omicidio dell'NA GA, nell'occultamento del suo cadavere, nella rapina commessa nella sua abitazione e nelle strumentali violazioni delle leggi sulle armi il RS, il VS, l'OV, il OR e il AP, mentre la KI e la NA erano state incriminate per favoreggiamento personale e reale. In esito al giudizio di primo grado, con sentenza della Corte di assise di Roma in data 28/10/93 tutti gli imputati erano stati dichiarati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e quelli che dovevano rispondere dell'omicidio erano stati condannati a 27 anni di reclusione nonché a risarcire i danni all'NA IN costituitosi parte civile.
Ha così ritenuto la Corte di assise convalidata l'ipotesi accusatoria secondo cui, in sintesi, il RS aveva attirato nella villa l'NA GA tramite il VS e lo aveva fatto uccidere dall'OV, dal OR e dallo AP mentre erano stati tutti i predetti russi a compiere la rapina il giorno successivo. Che l'omicidio fosse avvenuto nella villa è stato dalla Corte di assise desunto, oltre che dalle dichiarazioni del VS, dalle accertate analogie del terreno in cui era stato sepolto il corpo dell'NA GA con tracce reperite su attrezzi ivi sequestrati e dalla compatibilita di una scalfittura sul muro di una stanza (sotto un poster che presentava un foro) con i proiettili cal. 9 flobert rinvenuti nel cadavere.
Gli appelli degli imputati contro questa decisione, tranne quelli proposti nell'interesse dell'OV e del VS (che poi è deceduto), sono stati dichiarati inammissibili per ragioni formali (quello del RS con ordinanza 25/5/94 della Corte di assise gravata di ricorso che è stato respinto da questa Corte con sentenza 27/4/95). Si è svolto dunque giudizio di secondo grado solamente nei confronti dell'OV, il quale con sentenza della Corte di assise di appello di Roma in data 7/7/99, previa parziale rinnovazione del dibattimento per sentire l'imputato e acquisire documenti, è stato prosciolto da tutti gli addebiti per non avere commesso i fatti ai sensi dell'art. 530 cpv. C.P.P.. Ha ritenuto la Corte di assise di appello non provato in modo certo il concorso dell'OV nell'omicidio, avanzando una serie di dubbi. Si tratta di riserve sull'attendibilità delle dichiarazioni del VS, che pure in alcune parti si è riconosciuto avere trovato conferma, perché intese a dimostrare la propria estraneità all'omicidio e per la presenza in esse di contraddizioni sul numero dei colpi uditi, su quelli che il dichiarante pensava essere stati gli esecutori materiali del crimine e su alcuni particolari;
di altre riserve derivanti dalla ritenuta impossibilità di attribuire all'OV un preciso ruolo, posto che secondo le risultanze medico/legali e balistiche per commettere l'omicidio sarebbero bastate due persone (due sole essendo le armi utilizzate) e posto che la sua posizione di locatario della villa avrebbe potuto avere a tale fine rilievo solo se fosse stato confermato in modo certo che il delitto era ivi avvenuto, mentre gli elementi in tal senso sono stati giudicati dalla Corte di assise di appello troppo labili anche per considerazioni sulla inidoneità del luogo alla commissione di un simile crimine legate al fatto che, a detta dello stesso VS, dopo il loro arrivo vi era stato il programmato passaggio del proprietario dello stabile per riscuotere il canone di affitto;
di perplessità riguardanti l'arrabbiatura dell'OV, riferita sempre dal BU e ritenuta mal conciliarsi con una sua partecipazione al complotto, quando aveva appreso dell'arrivo dell'NA GA;
dell'incertezza ancora su un elemento, il possesso da parte dell'OV di 19.000 dollari statunitensi con la stampigliatura "NN", che avrebbe potuto costituire una conferma di decisivo rilievo alla accusa del VS nei suoi confronti solo se di queste banconote si fosse dimostrata la provenienza dalla successiva rapina, mentre ciò è stato messo in dubbio per i mutamenti di versione della NA sul punto e perché la Corte di assise di appello non ha ritenuto possibile escludere la versione dello stesso OV secondo cui si trattava del corrispettivo ricevuto dall'OM GA per la vendita nel novembre 1990 di due orologi Rolex portati dalla Russia;
di perplessità infine nascenti dalla non estensibilità all'OV del movente di carattere amoroso individuato in capo al RS e dalla mancata dimostrazione di un rapporto di subordinazione rispetto al RS dell'OV tale da indurlo ad eseguire addirittura un mandato a uccidere. Divenuta definitiva la sentenza assolutoria nei confronti dell'OV, il RS ha chiesto la revisione facendo riferimento a due delle ipotesi previste dall'art. 630 C.P.P: quella di cui alla lettera a) che si ha quando i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale che nel caso di specie si vuole sia rappresentata appunto dalla pronuncia assolutoria nei confronti dell'OV, che si sostiene essere nella ipotesi accusatoria l'insopprimibile anello di collegamento tra il RS e la vittima;
e quella di cui alla lettera c) che si ha se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631.
Nuove prove che nella prospettazione della difesa del RS sarebbero rappresentate soprattutto, per gli aspetti che interessano il presente giudizio: dalle dichiarazioni rese dall'OV nel giudizio di secondo grado circa i propri rapporti con il RS, circa i rapporti di costui con il OR e lo AP e circa il litigio dell'8/12/90 che sarebbe in realtà avvenuto tra il RS e l'NA IN;
da dichiarazioni rese il 6/3/91 ai Carabinieri da CA MA RA, convivente dell'NA IN, da cui si dovrebbe desumere che il menzionato bracciale rinvenuto in possesso della KI sarebbe stato effettivamente un regalo dell'NA GA in occasione del Capodanno;
dalle dichiarazioni di altri soggetti, allegate alla domanda di revisione con traduzione giurata, che si vogliono contrastanti con la deposizione della persona, tale AL ES OH, che aveva asserito di avere consegnato detto bracciale all'NA GA nella seconda metà del gennaio 1991; dalle dichiarazioni ancora di persone che all'inizio del febbraio 1991 avevano lavorato con un estirpatore il terreno ove era poi stato ritrovato il cadavere senza rilevare alcunché.
Con sentenza in data 1/7/03, in esito al giudizio di revisione, la Corte di appello di Perugia ha respinto l'istanza.
Contro questa pronuncia il difensore del RS ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge, mancata assunzione di prove decisive e vizio di motivazione per tre ordini di motivi.
Un primo ordine di motivi riguarda il profilo di cui alla lettera a) dell'art. 630 C.P.P., sull'assunto che la sentenza assolutoria nei confronti dell'OV non si sarebbe limitata ad escludere in via dubitativa il suo concorso ma avrebbe ricostruito diversamente il luogo e la dinamica dell'omicidio, avrebbe escluso il collegamento tra l'omicidio e la rapina ed avrebbe escluso un rapporto di subordinazione tra l'OV e il RS. Un secondo ordine di motivi, che investe anche le ordinanze istruttorie pronunciate dalla Corte di appello il 16/7/02 e il 4/2/03 riguarda, sotto il profilo di cui alla lettera c) dell'art. 630 C.P.P., la mancata assunzione dei cinque testi, asseritamene decisivi, che erano stati indicati oltre alla CA in ordine alle ragioni per cui il RS e la KI erano in possesso del bracciale appartenuto alla vittima.
Con il terzo ordine di motivi si contesta, sempre sotto il profilo di cui alla lettera c) dell'art. 630 C.P.P., la valutazione di inidoneità dei nuovi elementi acquisiti a condurre a una pronuncia di proscioglimento.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il ricorso deve quindi essere rigettato con le conseguenze previste dall'art. 616 C.P.P.. Va anzitutto ribadito, quanto al profilo di cui all'art. 630 lett. a) C.P.P., il principio da questa Corte già affermato (cfr. Sez. 4^ 25/10/01, Pisano, rv. 221.098) secondo cui il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni ma come oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto (la norma fa invero riferimento ai "fatti stabiliti" costituenti le premesse storiche delle decisioni) su cui esse si fondano, principio che la Corte di appello ha correttamente applicato.
La Corte territoriale ha invero coerentemente escluso che si sia verificata nel caso di specie la situazione di cui alla lettera a) dell'art. 630 - caratterizzata dalla assoluta e insuperabile impossibilità della coesistenza dei fatti accertati dall'una e dall'altra sentenza - dopo avere ampiamente evidenziato che la sentenza assolutoria nei confronti dell'OV non aveva in realtà in nulla mutato la ricostruzione della vicenda, nel senso che non aveva positivamente accertato in termini diversi ovvero negato che esistessero fondamentali circostanze di fatto ritenute dal primo giudice, ma aveva semplicemente giudicato - per i ricordati dubbi, riserve e perplessità - la valenza indiziante degli elementi raccolti insufficiente per affermare il concorso del predetto OV nell'omicidio e nella successiva rapina, senza peraltro affatto negare il collegamento tra questi reati, senza in alcun modo affrontare il tema del mandante dell'omicidio e senza toccare la posizione del RS , se non per dire che era in capo a lui che era configurabile la causale, così come non era stata toccata la posizione del OR e dello AP che anzi è stato dato per provato fossero stati gli esecutori del delitto.
Con apparato argomentativo del tutto immune di vizi di manifesta illogicità, i soli che potrebbero avere rilievo in questa sede, fatto inammissibilmente oggetto nei motivi di ricorso di critiche di puro merito la Corte di appello ha poi ritenuto, quanto al profilo di cui all'art. 630 lett. c) C.P.P., che nessuna delle nuove prove acquisite nel giudizio di revisione fosse idonea, anche se posta insieme a quelle già valutate, a condurre al proscioglimento del RS.
A questa conclusione la sentenza impugnata è ineccepibilmente pervenuta anzitutto con riguardo alle dichiarazioni rese ex art. 210 C.P.P. dall'OV in tale giudizio - le uniche di cui si doveva tenere conto ai fini della decisione, quelle rese nel corso del giudizio di secondo grado in esito al quale era stato assolto potendo valere solo nei limiti di cui all'art. 500 comma 2 C.P.P. - ritenute nulla più che una ripetizione della propria versione difensiva, giudicata peraltro assai poco credibile dalla Corte di appello in ordine alla spiegazione del possesso dei 19.000 dollari con la stampigliatura "NN", alle modalità della rissa dell'8/12/90 e ai suoi rapporti con gli altri protagonisti e in particolare con il RS.
Neppure la Corte di appello ha ritenuto idonee a ribaltare il giudizio di colpevolezza del RS le dichiarazioni di coloro che nel febbraio 1991 avevano fatto i lavori di scavo del terreno ove era stato ritrovato il cadavere, non potendo affatto per le caratteristiche degli strumenti impiegati desumersene che il corpo non fosse all'epoca ancora ivi stato sepolto e non potendo quindi rimettersi in discussione la compatibilità della data della scomparsa dell'NA GA con quella della sua morte, compatibilità che il perito medico/legale non aveva esclusa essendo lo stato di decomposizione (indicativo di un decesso avvenuto 20 o 30 giorni prima) influenzabile da troppe condizioni per potersene trarre conclusioni categoriche.
E addirittura sfavorevoli al RS ha ritenuto la Corte di appello le dichiarazioni rese nel giudizio di revisione dalla CA a proposito del più volte menzionato bracciale, costituente il fulcro della costruzione accusatoria, avendo la teste categoricamente escluso che quello sequestrato al predetto RS e alla KI - dopo, si badi, che la stessa CA aveva reso ai Carabinieri le dichiarazioni del 6/3/91 - potesse essere quello che l'NA GA aveva regalato alla donna in occasione delle feste natalizie del 1990.
Ha ribadito invero la CA che il bracciale sequestrato era stato dato alla vittima, che non se ne separava mai, da una persona - lo AL ES OH, che la stessa cosa aveva dichiarato davanti alla Corte di assise - che lo aveva portato dall'Egitto dopo quelle festività.
Quanto alla motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto inutile sentire gli altri testi dedotti su tale punto dalla difesa, sulla cui audizione si era riservata di decidere, si sottrae, per quanto sintetica, a censura in questa sede desumendosi comunque chiaramente da essa e dal contesto che le persone di cui con la domanda di revisione erano state prodotte le dichiarazioni, che la Corte medesima ha quindi potuto esaminare, non sono in definitiva state considerate in grado - ineccepibilmente sotto il profilo logico, per la conoscenza in un caso solo indiretta del dono di un braccialetto da parte dell'NA GA alla KI o perché, negli altri casi, vi era stata solo una fugace visione del monile - di riferire a cosi grande distanza di tempo qualcosa di più specifico che non fosse la circostanza, pacifica, che il predetto NA GA era solito fare regali di quel tipo alla donna.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2004