Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/1998, n. 12595
CASS
Sentenza 16 novembre 1998

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Massime7

Non vi è corrispondenza biunivoca fra il concetto di "determinazione" dell'inferiore a commettere un reato,posto a base dell'attenuante prevista dall'art.59,n.1,cod.pen.mil.pace,e quello di "ordine" del superiore,cui si richiama l'art.40,terzo e quarto comma,dello stesso codice;di tal che,se da una parte, è astrattamente ammissibile la configurabilità di detta attenuante anche a favore di soggetto ritenuto colpevole per avere eseguito un ordine manifestamente criminoso,dall'altro la presenza dell'ordine non implica quella della "determinazione",richiedendo quest'ultima che il superiore, concretamente abusando della propria posizione gerarchicamente sovraordinata,ponga in essere una coazione o pressione psicologica sull'inferiore sì da vincere in lui ogni remora alla commissione del reato. (Nella specie,in applicazione di tale principio,la S.C.ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa l'attenuante summenzionata,invocata a favore di ufficiali accusati di concorso nell'eccidio delle Fosse ardeatine,avvenuto in Roma nel marzo del 1944,essendo risultato che essi,pur avendo operato in obbedienza a ordini ricevuti,non erano stati soggetti a pressioni o condizionamenti psicologici di sorta,finalizzati a ottenere detta obbedienza,da loro prestata,invece,in spirito di concorde collaborazione).

L'acquisizione agli atti del procedimento,giusto quanto previsto dall'art.238 bis c.p.p.,di sentenze divenute irrevocabili non comporta,per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti ne',tanto meno,dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze,dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate.(Principio affermato a sostegno della ritenuta non vincolatività della sentenza irrevocabile di assoluzione di taluni ufficiali tedeschi dall'accusa di concorso nell'eccidio delle Fosse ardeatine, avvenuto in Roma nel marzo del 1944,ai fini dell'affermazione di responsabilità di altri ufficiali,ritenuti concorrenti nel medesimo fatto).

Il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato; il che comporta,tra l'altro,che qualora il giudicato sia stato di assoluzione,il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto all'unico fine - fermo il divieto del "ne bis in idem" a tutela della posizione di costui - di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare. (Nella specie,in applicazione di tali principi,è stato ritenuto che l'assoluzione definitiva di taluni ufficiali tedeschi dall'accusa di concorso nell'eccidio delle Fosse ardeatine,avvenuto in Roma nel marzo del 1944,per aver essi ritenuto di dover obbedire ad un ordine non manifestamente criminoso loro impartito dal superiore gerarchico,non impedisse che,escludendosi invece la non riconoscibilità del carattere manifestamente criminoso di quell'ordine, venisse affermata la responsabilità,sempre a titolo di concorso nel suddetto eccidio,di altri ufficiali che avevano operato nella stessa condizione dei primi).

Pur non essendo all'epoca vigenti - e non potendosene fare applicazione retroattiva - le regole essenziali e inderogabili del diritto umanitario bellico recepite dalle quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dai due protocolli addizionali dell'8 giugno 1977,oggetto di ratifica da parte dell'Italia rispettivamente con legge 27 ottobre 1951 n.1739 e con legge 11 dicembre 1985 n.762,e neppure le norme in materia di prevenzione e repressione del genocidio, di cui alla legge 9 ottobre 1967 n.962, deve ritenersi,con riferimento all'allora vigente art.40 cod.pen.mil.pace,che fosse da riguardare come manifestamente criminoso,con conseguente obbligo di non darvi esecuzione, l'ordine di effettuazione dell'eccidio delle Fosse ardeatine,di cui era "ictu oculi" riconoscibile la contrarietà ai più elementari principi di umanità,attesi,in particolare,il cinico criterio di selezione delle vittime designate e la sproporzione del loro numero (dieci a uno) a fronte del numero dei militari tedeschi rimasti vittime dell'attentato a seguito del quale,a titolo di rappresaglia, era stato deciso l'eccidio anzidetto.

Non può dar luogo alla contraddittorietà di giudicati,prevista come causa di revisione dall'art.630,comma 1,lett.a),c.p.p.,l'affermazione di responsabilità di taluno quale concorrente nel medesimo reato dal quale altri concorrenti siano stati,in separato, precedente procedimento,assolti a seguito di un'indagine sul dolo (nella specie conclusasi nel senso che era mancata - trattandosi di ufficiali accusati di concorso nell'eccidio delle Fosse ardeatine,avvenuto in Roma nel marzo del 1944 - la esatta rappresentazione e consapevolezza della criminosità dell'ordine loro impartito dal superiore gerarchico).

L'ultrattività delle leggi penali militari di guerra,sancita dall'art.23 cod.pen.mil.guerra,non impedisce - quando dette leggi non contengano specifiche disposizioni derogatorie rispetto a quelle della legge penale comune - l'operatività della disciplina ordinaria stabilita dall'art.2,comma terzo,cod.pen. in materia di successione di leggi penali nel tempo.Ne consegue che,pur con riguardo a fatto punibile in base alla legge penale militare di guerra (nella specie,eccidio delle Fosse ardeatine)e commesso anteriormente all'entrata in vigore dell'art.2 del D.L.G.T. 14 settembre 1944 n.288,con il quale fu introdotto l'art.62 bis cod.pen.,non vi è ostacolo giuridico all'applicazione delle attenuanti generiche previste da detta ultima disposizione normativa.

È insindacabile in sede di legittimità il diniego delle attenuanti generiche motivato dal giudice di merito con esclusivo riferimento alla non arbitrariamente ritenuta particolare gravità del fatto. (Nella specie,in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che legittimamente fossero state negate le attenuanti generiche a soggetti ritenuti responsabili di concorso nell'eccidio delle Fosse ardeatine,avvenuto in Roma nel marzo del 1944,avendo i giudici di merito attribuito un peso "marginale" e "trascurabile" al tempo trascorso dal fatto senza commissione di ulteriori reati(54 anni) ed all'età avanzatissima degli imputati (tra gli 84 e gli 85 anni), a fronte dei connotati definiti di "inaudita gravità" e "manifesta disumanità" del fatto,assunti come indici di una "ineguagliabile malvagità"dei suoi autori).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/1998, n. 12595
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12595
Data del deposito : 16 novembre 1998

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