Sentenza 5 novembre 2009
Massime • 1
L'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. si configura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, e non anche quando la sua identità appaia desumibile dal complessivo esame del documento. Conseguentemente essa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assuma caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo. (Fattispecie in tema di appello cautelare del P.M., del quale si era dedotta infondatamente l'inammissibilità per essersi limitato il cancelliere del tribunale del riesame ad apporre il timbro dell'ufficio senza la sua sottoscrizione e senza l'attestazione dell'avvenuta identificazione del soggetto presentante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2009, n. 46171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46171 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/11/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2886
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 29126/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di ED UI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 3 luglio 2009 dal Tribunale di Milano;
udita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio, limitatamente alle esigenze cautelari, del provvedimento impugnato;
udito il difensore di fiducia dell'indagato, avv. GIANZI UI di Roma, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, costituito ex art. 310 c.p.p., in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applicava nei confronti di UI ED la misura della custodia cautelare in carcere per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
1.1. I fatti (che - come si vedrà - non sono oggetto di contestazione, neppure nella loro definizione giuridica) possono essere così riassunti. RG EL, che deteneva il controllo del 70 % della S.p.A. Vive la vie (di seguito VLV: la società dichiarata fallita in data 5 giugno 2008, di cui era presidente ed amministratore delegato), decideva di risolvere i dissidi insorti con i soci di minoranza "svuotando", con il fattivo contributo del ED, la società (da qui l'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale).
In particolare, dopo aver fatto acquistare alla VLV, per il corrispettivo di circa 3 milioni di Euro, il 49% della S.r.l. TE (che, a sua volta, possedeva il 75% della S.p.A. R.T.C.) ed alla S.a.p.a. RE, di cui era socio accomandatario, un altro 36% della stessa TE per il corrispettivo di circa 2, 2 milioni di Euro (che veniva, peraltro, pagato dalla VLV a seguito di accordo che prevedeva una c.d. opzione cali con la quale avrebbe potuto "chiedere di acquistare quel 36%" mediante una semplice compensazione del proprio credito verso la RE, opzione che sia l'amministratore giudiziario che il curatore della VLV avevano, invano, esercitato);
- faceva concedere in pegno, in data 4 aprile 2008, dalla RE il menzionato 36% delle quote TE alla NO OM GR LLC, società di diritto statunitense, avente sede nel Delaware ed amministrata dal ED;
- faceva dare, in data 8 maggio 2008, da TE (amministrata da ED) in usufrutto il 75% delle azioni R.T.C, alla S.r.l. EL (anch'essa amministrata anche dal ED) e in pegno da TE e EL il pacchetto azionario anzidetto alla Wind One Limited, con sede in Dublino (anch'essa amministrata dal ED);
- faceva cedere alla EL (nel frattempo divenuta S.r.l.) l'azienda in favore della EL.
1.2. Con riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistere quelle di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c). Osservava sul punto:
- che ED, pur non avendo "un autonomo e personale interesse nelle citate operazioni", aveva offerto al EL il proprio contributo "professionale" per il raggiungimento dei fini che questi si era prefisso di realizzare;
- che mai aveva inteso chiarire la propria posizione (a differenza del EL al quale erano, infatti, stati concessi gli arresti domiciliari);
- che la sua "pericolosità" non era attenuata dal fatto che avesse posto a disposizione del curatore del fallimento le quote TE detenute dalla EL, prestato l'assenso alla cancellazione del pegno sulle quote stesse concesso alla NO OM GR LLC e del pegno sulle azioni R.T.C., concesso a favore della EL e fatto pervenire al curatore medesimo una "bozza di risoluzione consensuale, tra Wind One Limited ed TE, della costituzione di usufrutto sulle azioni da ultimo citate;
- che la misura degli arresti domiciliari era impraticabile perché il ED risiedeva negli Stati Uniti d'America, e sarebbe comunque risultata "di scarsa efficacia, tenuto conto della natura dei fatti che non richiedevano necessariamente la diretta operatività degli indagati e della scarsa capacità dei medesimi di conformarsi ad obblighi e prescrizioni";
- che l'indagato aveva la disponibilità di varie strutture societarie ed era "verosimilmente in grado di mantenere contatti con soggetti che potevano rendersi disponibili a trame delittuose per suo conto, contatti certamente non impedibili dalla misura degli arresti domiciliari per via della marginalità dei controlli e della possibilità di operare con mezzi telefonici ed informatici facilmente occultabili ai controlli medesimi". Concludeva il Tribunale affermando che "la gravità del fatto" e la pena elevata prevista per il reato di bancarotta fraudolenta escludevano la possibilità che fosse irrogata una pena in limiti tali da consentirne la sospensione condizionale, peraltro non concedibile anche "per via del menzionato pericolo di recidiva".
2. Avverso l'anzì detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, chiedendone l'annullamento ed articolando sei motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità (segnatamente dell'art. 582 c.p.p.). Rileva che l'atto di appello del pubblico ministero, in violazione di detta disposizione, "reca unicamente, nella prima pagina, il timbro apposto dalla cancelleria del Tribunale del riesame in data 26 novembre 2008".
L'impugnazione era, dunque, inammissibile non essendo stata "accertata e certificata l'identità del soggetto" che aveva presentato l'appello e "tantomeno quella del funzionario ricevente", che si era "limitato ad apporre il timbro dell'ufficio, omettendo la propria sottoscrizione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta "motivazione contraddittoria ed apparente" in punto sussistenza delle esigenze cautelari. Per un verso, il Tribunale aveva ritenuto il ED socialmente pericoloso in quanto, per consolidare gli effetti del reato, aveva continuato ad ostacolare gli organi fallimentari impegnati nell'azione di recupero delle quote TE e di dissolvimento degli schermi distrattivi realizzati dagli indagati;
per altro verso, lo stesso Tribunale aveva dato atto che il ED aveva eliso tutte le conseguenze del reato, provvedendo a cancellare i pegni sui titoli, a risolvere l'usufrutto ed a mettere a disposizione del curatore, senza corrispettivo ed incondizionatamente, le quote dell'TE. In altre parole, la prognosi di recidiva traeva il proprio fondamento da un contrasto con la curatela fallimentare che non esisteva più.
2.3. Con il terzo motivo si duole della "manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione" dell'ordinanza impugnata nella parte in cui afferma che costituirebbe "prova di potenziale recidiva la non occasionalità del fatto contestato e l'adozione di modalità operative sofisticate".
Lo stesso Tribunale aveva, invero, affermato che gli indagati si erano determinati a delinquere soltanto in occasione del verificarsi dei contrasti tra il EL ed i soci di minoranza i quali avevano attivato i primi interventi giudiziari.
2.4. Con il quarto motivo denuncia "manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione" dell'ordinanza impugnata che, da un lato, riconosce in ED un ruolo esecutivo di "prestanome" del EL (o, comunque, di mero esecutore di ordini), dall'altro, esclude la trasmissibilità in capo al medesimo del "minor pericolo di recidiva riconosciuto" al coindagato.
2.5. Con il quinto motivo deduce "omessa motivazione" dell'ordinanza impugnata in punto sussistenza degli atti concreti dai quali desumere il rischio di recidivanza, che non è certamente deducibile, come sostenuto dal Tribunale, dal solo fatto che l'indagato disporrebbe di qualità "professionali".
2.6. Con l'ultimo motivo deduce "omessa motivazione" dell'ordinanza impugnata nella parte in cui nega "apoditticamente la possibilità che l'indagato possa usufruire della sospensione condizionale della pena".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
3.1. Il primo motivo, peraltro, è destituito di fondamento. Per la presentazione dell'appello (del pubblico ministero) contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali si osserva, come si legge nell'art. 310 c.p.p., comma 2, la disposizione contenuta nell'art. 309 c.p.p., comma 4. Questo comporta, per quanto qui rileva, che l'appello è presentato nella cancelleria del Tribunale "con le forme" previste dall'art. 582 c.p.p.; in altre parole, in assenza di diversa disposizione di legge,
l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato;
inoltre, il pubblico ufficiale addetto ha l'obbligo di apporvi l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, di sottoscriverlo, di unirlo agli atti del procedimento e di rilasciare, se richiesto, attestazione della ricezione.
A norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), l'impugnazione è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni del menzionato art. 582.
Peraltro, detta inammissibilità si configura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza del gravame dal soggetto titolare del relativo diritto e non anche quando l'identità della persona appaia desumibile dal complessivo esame del documento. L'inammissibilità può, in altre parole, essere pronunciata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assuma caratteristiche tali da far escludere (e così non è nel caso in esame) anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, ne', in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo (Cass. 1^ 14 marzo 1991, Leanza, RV 187970; Cass. 2^ 11 aprile 2000, Mannuccia, RV 215911; Cass. 2^ 9 ottobre 2002, Gregory, RV 224854).
3.2. Sono invece fondate le articolate censure che la difesa dell'indagato ha svolto in ordine alla congruità della motivazione sulle esigenze cautelari e sui connessi profili di adeguatezza della misura prescelta.
Ad avviso dei giudici del riesame - come si è detto - sussiste la necessità di prevenire il pericolo di reiterazione di condotte criminose dello stesso tipo di quelle per le quali si procede;
un periculum in libertate che può ritenersi adeguatamente salvaguardato soltanto dalla misura di massimo rigore.
I temi della concretezza ed attualità, nonché del grado delle esigenze cautelari, così come il problema dell'adeguatezza, sono stati trattati dal Tribunale con affermazioni non sempre razionali e talora soffocate in formule stereotipate.
Sono, anzi tutto, privi di contenuti effettivi i riferimenti alla possibilità che il ED possa porre anche a disposizione di altri le sue competenze professionali, persino dal luogo degli eventuali arresti domiciliari.
Tutta la vicenda ruota, invero, attorno ad un problema del EL, il dissidio con i soci di minoranza, che questi aveva deciso di risolvere nel modo in cui si è detto, avvalendosi dell'opera del ED, opera completamente eterodiretta. Non si tratta, dunque, di fatti dai quali sia possibile desumere che il ED fosse munito di un proprio potenziale criminogeno da porre sul mercato, a sistematica disposizione del miglior offerente. Sicché ogni considerazione sulla sua "professionalità" non può essere letta in chiave di rischio di reiterazione di altri crimini di medesima o affine natura.
Neppure può affermarsi (lo si legge, invece, nell'ordinanza impugnata) che gli imputati avessero posto in essere i fatti distrattivi loro contestati avvalendosi di sofisticati meccanismi societari.
Le operazioni dai medesimi realizzate appaiono, in verità, piuttosto rudimentali, tanto da risultare palesemente dirette a depauperare il patrimonio della VLV in danno dei soci e dei creditori della medesima.
Le prospettazioni dei giudici del riesame non fuoriescono, in ogni caso, da un sostanziale tautologico rinvio agli addebiti cautelari rivolti all'indagato e trascurano completamente di valorizzare le circostanze favorevoli all'indagato, puntualmente richiamate dal ricorrente.
In tal senso non è immune da critiche, sotto il profilo della congruità motivazionale (attesa - come si è detto - la carente esplicitazione di obiettivi elementi in forza dei quali sia possibile ipotizzare che l'indagato sia attualmente in condizione di reiterare crimini della stessa specie), l'affermazione secondo cui le condotte riparatorie offerte dal ED non avrebbero neppure attenuato il potenziale rischio di recidiva.
L'affermazione si pone in aperta contraddizione con le valutazioni svolte con riguardo alle analoghe condotte tenute dal EL, vale a dire dall'indiscusso dominus delle operazioni distrattive incriminate, al quale sono stati applicati gli arresti domiciliari perché ritenuti adeguati al concreto ed attuale profilo di pericolosità.
4. Per queste ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Milano che, nel riconsiderare il profilo relativo alle esigenze cautelari, terrà conto dei principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009