Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2009, n. 46171
CASS
Sentenza 5 novembre 2009

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L'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. si configura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, e non anche quando la sua identità appaia desumibile dal complessivo esame del documento. Conseguentemente essa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assuma caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo. (Fattispecie in tema di appello cautelare del P.M., del quale si era dedotta infondatamente l'inammissibilità per essersi limitato il cancelliere del tribunale del riesame ad apporre il timbro dell'ufficio senza la sua sottoscrizione e senza l'attestazione dell'avvenuta identificazione del soggetto presentante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2009, n. 46171
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46171
    Data del deposito : 5 novembre 2009

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