Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2003, n. 7707
CASS
Sentenza 4 dicembre 2003

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Massime2

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., presenta natura oggettiva, ed è applicabile anche nei confronti degli associati che non abbiano personalmente custodito od utilizzato le armi stesse. (Nella fattispecie, data la natura delle doglianze esaminate, la Corte non ha trattato i profili soggettivi della questione).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

Commentari5

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    Il mero coinvolgimento in un incidente, da parte di un soggetto che trovasi alla guida in stato di ebbrezza, da solo non integra l'aggravante prevista dalla legge: la norma pretende infatti che il soggetto abbia "provocato" un incidente e quindi che sia accertato un coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro. Assimilare il "coinvolgimento" in un incidente con la condotta di chi "provoca" il sinistro, costituirebbe un'inammissibile ipotesi di analogia "in malam partem". CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Sent., (ud. 28/05/2013) 13-09-2013, n. 37743 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - Dott. IZZO Fausto - rel. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2003, n. 7707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7707
Data del deposito : 4 dicembre 2003

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