Sentenza 25 ottobre 2001
Massime • 2
In tema di revisione, la sentenza di assoluzione dei coimputati, pronunciata in un separato procedimento, non può essere considerata di per sè "nuova prova", come tale rilevante a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. (nella specie, la Corte non ha riconosciuto la natura di "nuova prova" alla sentenza di assoluzione dei coimputati in quanto fondata sulle stesse fonti di accusa utilizzate per la condanna del ricorrente ed ha escluso che possa essere rivalutata nel giudizio di revisione una prova già presa in considerazione dai giudici della cognizione principale).
In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze (nella specie, la Corte ha escluso che la richiesta di revisione potesse fondarsi sulla presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato contestato al ricorrente, precisando che anche l'accertamento della esistenza del concorso di persone nel reato costituisce l'esito di un giudizio valutativo che, come tale, esula dall'ambito di applicazione dell'art. 630, comma 1, lett. a).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/10/2001, n. 8135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8135 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO - Presidente - del 25/10/2001
1. Dott. TUCCIO GIUSEPPE - - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE - Consigliere - N. 3932
3. Dott. ROMIS VINCENZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA - Consigliere - N. 008319/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IS ES RM N. IL 04/09/1954
avverso ORDINANZA del 09/12/2000 CORTE APPELLO di BRESCIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
lette le conclusioni del P.G. Dott. Giovanni PALOMBARINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
La Corte osserva:
IS ES RM ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 19 dicembre 2000 della Corte d'appello di Brescia che ha ritenuto inammissibile, in quanto manifestamente infondata, l'istanza di revisione proposta nei confronti della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 16 luglio 1993 (confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza 24 febbraio 1994 e dalla Corte di cassazione con sentenza 27 aprile 1995) che l'aveva condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni dieci di reclusione e lire 80.000.000 di multa per aver acquistato, detenuto e venduto ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (eroina e cocaina).
La Corte di merito ha ritenuto che il caso proposto non rientrasse nei casi di revisione previsti dall'art. 630 c.p.p. perché la revisione della sentenza era stata chiesta sull'unico presupposto che i coimputati dell'istante erano stati, in separati giudizi, assolti dai medesimi reati e malgrado la fonte di prova posta a fondamento della richiesta fosse la stessa. Secondo l'ordinanza impugnata le sentenze di assoluzione di coimputati non possono essere considerate "prove nuove" e, per altro verso, le diversità di valutazione delle prove da parte di giudici diversi non produce l'inconciliabilità di giudicati che può riguardare esclusivamente i fatti accertati nei diversi giudizi.
A fondamento del ricorso IS deduce la violazione dell'art. 606 comma 1^ lett. e in relazione agli artt. 630, 634 e 192 comma 32 c.p.p. perché la Corte d'Appello di Brescia, nel dichiarare manifestamente infondata l'istanza di revisione, non si sarebbe limitata - come avrebbe dovuto, per orientamento giurisprudenziale univoco, nella fase rescindente del procedimento di revisione - ad una sommaria delibazione dell'ammissibilità e non avrebbe considerato che l'assoluzione dei coimputati costituiva un dato storico "irrimediabilmente confliggente", con il permanere della condanna a suo carico pronunziata non per reati individualmente commessi ma per avere concorso con i coimputati per i medesimi reati. Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Va preliminarmente precisato che nei confronti del ricorrente fu instaurato procedimento penale, per i reati indicati, a seguito delle dichiarazioni di tale LA BA RO che riferì di consistenti traffici di sostanze stupefacenti nei quali erano coinvolti, oltre all'odierno ricorrente, i fratelli TU RC e TU AE. I procedimenti nei confronti dei tre imputati ebbero peraltro percorsi diversi perché mentre l'odierno ricorrente IS ES RM chiese di essere giudicato con il rito abbreviato i due fratelli TU furono giudicati con il rito ordinario e condannati sia in primo che in secondo grado. La Corte di cassazione annullò con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in sede di rinvio, confermò la condanna di TU AE assolvendo invece TU RC dai reati ascrittigli. La sentenza di condanna di TU AE fu peraltro annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con una prima sentenza e la nuova condanna, emessa dalla medesima Corte, fu definitivamente annullata senza rinvio dal giudice di legittimità. Dalle assoluzioni dei coimputati del medesimo reato il ricorrente trae la conclusione che ricorrerebbero, nel caso di specie, i presupposti per la revisione previsti dall'art. 630 lett. a e c del c.p.p..
Ciò premesso va anzitutto rigettata la prima censura che il ricorrente rivolge all'ordinanza impugnata laddove lamenta, citando copiosa giurisprudenza, che la Corte d'appello di Brescia abbia travalicato i limiti del giudizio rescindente non limitandosi ad una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e omettendo di apprezzare le ragioni svolte dal ricorrente. In realtà la motivazione della Corte è diretta a dimostrare che l'istanza è stata proposta fuori dalle ipotesi previste dall'art. 630 citato mentre poi il dispositivo fa riferimento alla manifesta infondatezza che pure costituisce motivo di inammissibilità da dichiarare nella fase rescindente ma diverso e autonomo rispetto all'aver proposto l'istanza in un caso non consentito. In ogni caso si tratta al più di un mero errore di diritto che non ha avuto alcuna influenza sul contenuto della decisione che, per quanto si dirà, ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza; errore che pertanto può essere rettificato ai sensi dell'art. 619, comma 1^, c.p.p.. Ma il ricorso è infondato anche sotto entrambi gli ulteriori aspetti prospettati.
Poco v'è da dire sulla possibilità di sussumere la fattispecie in esame nel concetto di "prova nuova" anche nella più ampia accezione accolta di recente dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza deliberata il 26 settembre 2001 in proc. c. Pisano Massimo n.r.g. 17585/01) che ha ritenuto che prova nuova, ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione, sia da considerarsi - oltre alla prova sopravvenuta, a quella scoperta e a quella non acquisita - anche quella acquisità ma non valutata. Con ciò ampliandosi il concetto di prova nuova anche alle prove acquisite ma non valutate che, in base alla forse prevalente giurisprudenza di legittimità (v. sez. 2^, 29 gennaio 1999 n. 7111, Lucidi;
sez. 3^, 10 febbraio 1999 n. 3147, Guareschi Marusi;
sez. 5^, 11 giugno 1999 n. 2134, Percoco), non potevano costituire presupposto per l'ammissibilità della revisione.
Poiché la sentenza di condanna del ricorrente si fonda principalmente sulle dichiarazioni di LA BA RO, coimputato e imputato in procedimento connesso, che costituiva la medesima fonte di accusa nei confronti dei fratelli TU, non può che condividersi la valutazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, che ha escluso potesse ravvisarsi una prova nuova, anche nell'ampia accezione accolta dalle sezioni unite, sul rilievo che in realtà il ricorrente, senza introdurre alcun nuovo tema di prova nel processo, tendeva a far rivalutare nell'impropria sede della revisione la medesima prova già valutata dai giudici di merito.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi sulla diversa prospettazione, tendente a far rientrare la fattispecie in esame nel caso previsto dalla lettera a dell'art. 630 c.p.p.; sotto questo profilo il caso concreto presenta aspetti di maggior problematicità perché il ricorrente si chiede se non vi sia inconciliabilità tra due sentenze che, esaminando lo stesso fatto addebitato in concorso a più persone, pervengano ad opposte conclusioni in base alle stesse fonti di prova utilizzate nei due giudizi.
A parere della Corte questa inconciliabilità non esiste perché la lettera a citata fa riferimento non ad un'inconciliabilità di natura logica tra due decisioni ma all'accertamento dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza che non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile. Il giudizio di attendibilità di un dichiarante o la valutazione sulla sufficienza dei riscontri non costituiscono fatti ma, appunto, giudizi che esulano dall'ambito di applicazione della norma in questione. Questa distinzione (tra fatti e giudizi o valutazioni) ha una sua ragion d'essere perché, se la differenza di valutazioni è connaturata all'attività giurisdizionale che trova il suo momento conclusivo in un apprezzamento - logicamente motivato ma discrezionale - sul materiale probatorio acquisito al processo, l'ordinamento non può invece consentire che i fatti, il cui accertamento costituisce la premessa del giudizio, siano ritenuti esistenti da un giudice e inesistenti da un altro giudice. Insomma la realtà fattuale posta a fondamento delle decisioni giudiziarie deve essere incontrovertibile;
la valutazione di questa realtà può invece essere diversa.
È quindi inevitabile che, fermi restando i fatti accertati nei diversi processi, giudici diversi possano apprezzarli diversamente. E neppure coglie nel segno l'argomento, suggestivo ma inconferente, secondo cui, nei casi come quello in esame, ci troveremmo in presenza di fatti inconciliabili perché una sentenza avrebbe affermato il concorso di più persone nella consumazione del medesimo reato mentre un'altra sentenza avrebbe escluso l'esistenza di tale concorso. L'accertamento dell'esistenza del concorso di persone nel reato costituisce infatti l'esito di un giudizio condotto sull'esame dei fatti accertati nel processo e non un fatto posto a base del giudizio.
Insomma l'esistenza del concorso costituisce l'esito della valutazione compiuta dal giudice per interpretare la realtà. Non è quindi configurabile inconciliabilità alcuna, nel senso richiesto dalla legge, tra due giudizi che l'affermino o l'escludano; a meno che la realtà fattuale su cui i giudici si sono fondati sia diversa e inconciliabile. Ma, nel caso in esame, questa realtà fattuale accertata nei diversi giudizi non è affatto diversa e inconciliabile perché le sentenze di assoluzione dei fratelli TU non sono fondate su fatti che non possono conciliarsi con quelli accertati nei giudizi di merito nei confronti di IS ma solo su diverso apprezzamento degli elementi di prova acquisiti al processo. Va infatti rilevato che tutte le ricordate sentenze hanno affermato l'attendibilità intrinseca di LA BA RO mentre la Corte d'appello di Milano, nel primo giudizio di rinvio, ha ritenuto insufficienti i riscontri estrinseci alle dichiarazioni del collaboratore per quanto riguarda la posizione di TU RC. La Corte di cassazione ha poi annullato anche la condanna, pronunziata dopo un secondo giudizio di rinvio, nei confronti di TU AE ritenendo che dei tre elementi di riscontro estrinseco alle dichiarazioni di LA BA indicati dalla Corte di merito uno fosse inutilizzabile in sè, uno fosse stato già ritenuto argomento di carattere logico e non fatto storico, un terzo fosse di carattere incerto.
Si tratta quindi di assoluzioni fondate su argomentazioni di ordine logico che, partendo dal presupposto dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni - di LA BA, hanno ritenuto l'insufficienza o l'inidoneità a corroborarle dei riscontri estrinseci accertati dai giudici di merito;
riscontri peraltro parzialmente diversi per i vari imputati come è dimostrato dal diverso esito (fondato proprio sull'esistenza di diversi elementi di riscontro) del secondo giudizio di appello nei confronti dei fratelli TU e dalla circostanza che almeno uno degli elementi di riscontro accertati (l'annotazione del numero telefonico di IS sull'agenda di LA BA) riguardava solo il ricorrente. Le sentenze di assoluzione non si fondano pertanto sull'accertamento di fatti inconciliabili con quelli accertati nel giudizio nei confronti di IS ma su una diversa valutazione dei medesimi (ma, per quanto riguarda i riscontri, anche diversi) fatti.
Questi principi risultano già affermati, sia pure in relazione a fattispecie diverse, dalla giurisprudenza di legittimità. Si vedano le sentenze Cass., sez. 4^, 14 luglio 1999 n. 1515, CI (in termini sulla inammissibilità dell'istanza di revisione fondata sulla diversa valutazione del materiale probatorio da parte di diversi giudici); sez. 3^, 14 giugno 1999, IT DO (relativa alla diversa valutazione delle prove testimoniali) sez. 1^, 1^ dicembre 1998 n. 12595, HA (relativa al caso di coimputati assolti a seguito di un'indagine sul dolo).
Va da ultimo sottolineata un'altra rilevante circostanza costituita dalla scelta di IS di optare per il giudizio abbreviato. Se i criteri di valutazione della prova in questa forma di giudizio sono identici a quelli del giudizio dibattimentale non è priva di rilievo la rinunzia dell'imputato (in cambio dello sconto di pena nel caso di condanna) al diritto di sottoporre al vaglio del contradditorio dibattimentale gli elementi di prova raccolti dal pubblico ministero. Sarebbe singolare che a questa rinunzia corrispondesse, da parte dell'imputato che venga poi condannato, la possibilità di avvalersi dell'esito positivo del processo da parte di chi abbia invece optato, rinunziando all'eventuale riduzione di pena, per il giudizio ordinario al fine di contrastare gli elementi di prova dell'accusa. Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione quarta penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2002