Sentenza 27 gennaio 2010
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Il fatto del promotore dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima.
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Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2010, n. 6312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6312 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/01/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 83
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 46080/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN IA, n. il 15 aprile 1975;
2) EN GI, n. il 3 aprile 1972;
3) ZO SA, n. il 7 aprile 1950;
4) OS RE, n. il 1 novembre 1965;
avverso la sentenza 23 aprile 2009 - Corte di Appello di Messina;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Di Popolo Angelo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore della parte civile costituita A.S.A.M. avv. Guarino Maria Carmela, sostituto processuale dell'avv. Pizzuto Francesco che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. SVOLGIEN DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 23 aprile 2009, depositata in cancelleria l'1 luglio 2009, la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza 13 luglio 2007 del Tribunale nei confronti, tra gli altri, di TO CI, TO NN, ZZ OS e RO ZO, imputati dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 1 e art. 74, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti e alla recidiva, rideterminava la pena, quanto a TO CI, in anni tredici e mesi otto di reclusione, a TO NN, in anni dieci e mesi quattro di reclusione, a ZO OS, in anni dodici di reclusione e, a RO ZO, in anni ventiquattro di reclusione. 1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, TO CI, TO NN, ZZ OS e RO ZO si associavano tra loro e con altre persone allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, che commettevano, ognuno nel proprio specifico ruolo, con disponibilità di armi, nell'area del messinese tra il 2001 e la data della sentenza di primo grado.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle numerose intercettazioni telefoniche e ambientali acquisite in giudizio, dalle parziali ammissioni di responsabilità, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Orlando Giuseppe, dalla disposta perizia fonica e dai risultati delle perquisizioni e dei sequestri di sostanze stupefacenti. 2. - Avverso tale decisione, tramite i propri rispettivi difensori hanno proposto tempestivo ricorso per Cassazione i prefati chiedendone l'annullamento per diversi profili.
Più precisamente:
- TO CI (impugnazione a firma dell'avv. Massimo Marchese);
a) violazione di legge e motivazione contraddittoria. b) violazione di legge e motivazione carente, illogica e contraddittoria in relazione all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4; trattasi in realtà di armi nella esclusiva disponibilità del RO, addirittura utilizzata ai fini goliardici come risulta dal contenuto di una conversazione telefonica.
- TO NN e ZZ OS (impugnazione a firma dell'avv. Massimo Marchese);
- violazione di legge, motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla sussistenza del vincolo associativo. - RO ZO (impugnazione a firma dell'avv. Massimo Marchese e Carlo Autru Ryolo);
- violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'esclusione a favore del ricorrente dell'ipotesi del vizio parziale di mente ovvero della circostanza di cui all'art. 95 c.p.;
- violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio avendo la Corte ritenuto che la qualità di promotore dell'associazione a delinquere ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, fosse un titolo autonomo di reato anziché una circostanza aggravante, quale essa è e che, per l'effetto, sarebbe dovuta essere abbattuta dal bilanciamento effettuato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - I ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili.
3.1. - Deve premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dai ricorrenti, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan ed altri e, da ultimo, Sez. 1, 21 marzo 1997, Greco ed altri;
Sez. 1,4 aprile 1997, Proietti ed altri). 3.2. - Ciò posto si osserva, quanto all'impugnazione proposta da TO CI, che sono state dedotte in gravame censure del tutto generiche e a contenuto fattuale non ricevibili in questa sede di legittimità a fronte di argomentazioni spese dalla Corte territoriale nella sentenza gravata che si profilano compiute ed esaustive oltre che immuni da vizi logici e giuridici. Il giudice di merito ha infatti esaurientemente richiamato i dati probatori attinenti alla condotta partecipativa della ricorrente vuoi con il RO ZO, al quale era legata da relazione sentimentale, vuoi con la madre ZO OS e il fratello TO NN, associazione comprovata dalle numerose intercettazioni che ne ha peraltro focalizzato la precipua intrinseca funzionalità potendo avvalersi al suo interno, in termini di coesione e complicità, di stretti rapporti di parentela e di relazione. Le captazioni acquisite, ha chiarito la Corte territoriale, hanno messo altresì in luce, in un arco di tempo apprezzabilmente significativo, la rete di contatti con fornitori e acquirenti, l'organizzazione concreta dell'associazione, l'apicalità del RO, cui gli altri componenti rendevano conto nell'esercizio fattivo delle loro rispettive attività illecite, e la febbrile attività operativa che non ha conosciuto soste neppure a seguito dei primi interventi delle forze dell'ordine.
3.2. - Anche il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato. La Corte di merito ha per vero evidenziato come le armi, peraltro numerose e nella disponibilità del RO (il che motivatamente confuta l'assunto difensivo di un utilizzo meramente ioci causa nello specifico episodio indicato in gravame) non si trovassero sempre nel suo esclusivo possesso, come accaduto in costanza del fatto una di esse sia stata sequestrata in sede di perquisizione alla TO, con ciò dimostrando la circolarltà di tali oggetti. Peraltro la detenzione di armi e munizioni in capo al RO, in posizione di centralità rispetto agli altri associati, come implicitamente fatto valere dal giudice di merito, poneva le armi accessibili e di pronto uso a tutti gli altri partecipi.
4. - Quanto ai gravami proposti per TO NN e ZZ OS (impugnazione a firma dell'avv. Massimo Marchese) si osserva:
4.1. - Il ricorso è manifestamente infondato e va reietto. I rilievi difensivi di non deducibilità del vincolo associativo dai singoli episodi di spaccio, non tengono conto dell'ampio ed esaustivo scrutinio del giudice di merito che, oltre a quanto già esposto al punto 3.1. di cui sopra, ha richiamato la specifica attività svolta dai prefati (e quella di TO CI) in rapporto con il RO nel suo significato complessivo e nella circostanza che l'operatività non era isolata o in contrasto tra i collaboranti, ma unitaria sia negli intenti che nella suddivisione dei profitti oltre che nell'approvvigionamento delle sostanze stupefacenti. Ad avversare l'assunto difensivo circa la pretesa insussistenza dell'associazione criminosa in dipendenza della esiguità del numero degli episodi di spaccio accertati, basti qui citare, a recisa confutazione, la giurisprudenza in termini di questa Suprema Corte secondo cui "l'elemento oggettivo del reato d'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio, per cui il coinvolgimento in un solo episodio di cessione di droga non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto" (Cass., Sez. 4, 11 novembre 2008, n. 45128, Buccheri e altri, rv. 241927).
5. - Quanto a RO ZO:
5.1. - Il motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. La Corte di merito ha correttamente argomentato la non ricorribilità del vizio parziale di mente sulla circostanza della carenza di indizi che potessero avvalorarlo, superando il dato probatorio della consulenza di parte - che pur è stata esaurientemente esaminata - là in particolare ove la medesima si è dimostrata carente in punto di specifici riferimenti a una patologia che fosse riferibile al RO.
A prescindere allora dalla considerazione censurata in gravame, peraltro esaustivamente motivata dal giudice del merito, circa la capacità comunque rivelata dal RO nel gestire l'associazione - competenza di per sè non conciliabile con una invocata scemata capacità di intendere e di volere - si osserva che non è censurabile in questa sede la valutazione effettuata dal giudice della cognizione che ha ritenuto avversare la condizione psichica del prefato non solo con riferimento alla relazione del Servizio di Salute mentale redatta nel 1994 ma anche in rapporto alla recente documentazione clinica carceraria da cui non risultano affezioni rilevanti o significative che non siano ricollegabili allo stato meramente detentivo del soggetto e alla forzata astinenza da droga. 5.2. - Del tutto privo di fondamento è altresì il secondo motivo di gravame (la qualità di promotore dell'associazione a delinquere ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, non costituirebbe un titolo autonomo di reato bensì una mera circostanza aggravante). È da ritenersi per vero che il reato commesso dall'organizzatore sia un reato per contro del tutto autonomo e non una circostanza aggravante. Lo si deduce dalla ricostruzione logico-sistematica della norma e in particolare dei commi successivi al primo, rispetto al quale le altre disposizioni prevedono aumenti (comma terzo, quarto, quinto) o diminuzioni (comma secondo, settimo). La qualità di organizzatore è inoltre un elemento essenziale e non circostanziale del reato attenendo alla condizione dell'autore proprio. 4. - Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende, nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Condanna altresì i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dall'associazione A.S.A.M. che liquida nella somma complessiva di Euro 3.000 (tremila) oltre spese generali I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010