Sentenza 14 dicembre 2005
Massime • 1
In materia di intercettazioni ambientali è legittima, in caso di urgenza e nel caso in cui la polizia giudiziaria non sia dotata delle necessarie apparecchiature, l'utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a privati, purché le operazioni, autorizzate con decreto motivato del P.M., avvengano sotto il diretto controllo degli organi di polizia giudiziaria, di modo che, in tale evenienza, i privati vengano ad agire come "longa manus" o ausiliari del pubblico ministero o della polizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2005, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 14/12/2005
Dott. COSENTINO GI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - N. 1950
Dott. CONZATTI ES - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 037122/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV STEFANO, N. IL 20/04/1985;
avverso ORDINANZA del 20/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSENTINO GIUSEPPE M.;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito;
udito il difensore avv. RAGONESE Michele.
OSSERVA
Il 30/05/2005 il G.I.P. del Tribunale di Catania disponeva la misura cautelare della custodia in carcere a carico di ZZ GI, indagato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alle estorsioni nonché al traffico di stupefacenti e di cessione dei medesimi.
Proposta dal ZZ istanza di riesame il tribunale di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, annullava parzialmente il provvedimento custodiale in ordine al delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere estorsioni;
riqualificava la rimanente parte del delitto associativo ascritto in violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; confermava, per il resto, il detto provvedimento.
Ha rilevato in particolare quel giudice che l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa relativa alla inutilizzabilità delle disposte intercettazioni ambientali per carenza di motivazione in ordine alle ragioni per cui sono state usate apparecchiature in uso ai privati è infondata posto che tale inutilizzabilità ricorre solo quando le intercettazioni stesse vengano svolte materialmente da ausiliari esterni all'amministrazione e non quando, come nel caso di specie, questa, legittimamente autorizzata ad espletare le intercettazioni servendosi di impianti esterni alla procura, a causa della indisponibilità degli stessi e ricorrendone l'urgenza, noleggi apparecchiature presso privati, eseguendo, comunque, le intercettazioni tramite propri dipendenti, trattandosi di questione afferente unicamente alle modalità di esecuzione di un mezzo legittimamente disposto;
che le conversazioni registrate appaiono univocamente rappresentative dell'esistenza di un gruppo organizzato dedito ad attività estorsive e al traffico di stupefacenti facente capo a ST LU e ZZ TE del quale l'indagato risulta partecipe a pieno titolo( sia nel reato mezzo sia nei reati fine ); che, quanto al reato associativo, finalizzato al traffico di stupefacenti, rilevato che i reati di associazione per delinquere generica o di stampo mafioso concorrono pacificamente con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, nel caso di specie, e per la parte riguardante il detto traffico, deve riconoscersi appunto, ai fini cautelari, l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; che, per converso, non sussistono elementi gravemente indiziali, a carico dell'indagato per il reato associativo finalizzato alle estorsioni;
che le conclusioni di cui innanzi scaturiscono dal contenuto delle numerosissime conversazioni intercettate, delle quali vengono riportati i tratti salienti;
che, infine, sussiste la esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c.
Ricorre per cassazione il ZZ e deduce:
1) La inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, per omessa motivazione quanto all'uso di apparecchiature appartenenti a privati. I decreti del P.M., invero, nulla dicono al riguardo nel mentre risulta in fatto che per le captazioni sono stati utilizzati impianti fomiti dalla ditta AS e che due dipendenti della detta ditta, tali TO GI e LA ES, hanno curato la parte tecnica delle operazioni.
Invece solo la adozione di congruo e motivato provvedimento della A.G. procedente avrebbe reso le operazioni di intercettazione in questione conformi al modello normativo vigente e sempre che, beninteso, esse fossero avvenute sotto il controllo diretto della polizia giudiziaria. E ciò in quanto, nel caso in cui, oltre alle apparecchiature esterne, si rende necessario il contributo di personale tecnico qualificato all'utilizzo delle stesse, questo deve essere previamente nominato ausiliario del P.M. o della polizia giudiziaria che procede all'ascolto. Il P.M. procedente, in effetti, nei propri provvedimenti, si è limitato solo a fare generico riferimento agli impianti in dotazione presso l'istituto di detenzione in tal guisa determinando l'inutilizzabilità di tutto il materiale raccolto.
2) La violazione di legge operata dal tribunale in ordine alla modifica della contestazione da art. 416 c.p. a D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Esso ricorrente, chiedendo il riesame del provvedimento custodiale, si è visto inopinatamente aggravata la propria posizione ad opera del tribunale con una inammissibile reformatio in pejus. 3) La assoluta carenza di gravi indizi di colpevolezza. Le conversazioni intercettata, infatti, si svolgono tra altri soggetti che esso ricorrente conosce da tempo e con i quali intrattiene rapporti del tutto leciti.
4) La carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il tribunale è incorso in un vero e proprio travisamento del fatto, come è dimostrato dalla circostanza che, nel corso delle svariate perquisizioni domiciliari effettuate nei confronti di esso ricorrente, persona, oltre tutto, incensurata, non sono mai state rinvenute sostanze stupefacenti.
5) La violazione di legge per carenza di esigenze cautelari. La motivazione del tribunale sul punto si caratterizza per genericità, indeterminatezza e incongruità.
6) La carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. È stato ritenuto il pericolo di reiterazione criminosa con affermazioni apodittiche ne' si è spiegato, in maniera congrua e logica, perché si è fatto ricorso alla misura cautelare più afflittiva.
Il ricorrente ha anche presentato all'odierna udienza di discussione memoria contenente motivi nuovi.
Tanto premesso preliminare risulta l'esame del primo motivo di gravame posto che l'accoglimento di esso renderebbe superfluo l'esame di quelli successivi.
Orbene, siccome emerge dalla narrativa che precede, secondo il tribunale del riesame, è stato fatto buon governo del dettato dell'art. 268 c.p.p., comma 3, posto che, in caso di indisponibilità degli impianti esistenti presso la procura della repubblica, è ben possibile noleggiare apparecchiature presso privati "eseguendo comunque le intercettazioni attraverso i propri dipendenti". Trattasi, oltre tutto (si aggiunge), di una scelta organizzativa discrezionale ed insindacabile.
In tal modo si afferma una circostanza (che le intercettazioni, cioè, siano state effettuate da dipendenti dell'amministrazione o, quanto meno, sotto il controllo dei medesimi) che, da un canto, viene totalmente contestata dal ricorrente e, dall'altro, questa Corte non è in grado di verificare, essendo, invece, evidente la sua decisorietà. In materia, infatti, vige il principio, che si condivide, che, per l'effettuazione di intercettazioni ambientali, in caso di urgenza è legittima l'utilizzazione di apparecchiature appartenenti a privati, purché le operazioni avvengano sotto il diretto controllo degli agenti di P.G. di guisa che, in tale evenienza i privati vengano ad agire come longa manus o ausiliari del P.M. o della polizia (Cass., 1^, n. 5401/2001; 4^, n. 40790/2002). La impugnata ordinanza va, pertanto, annullata, con rinvio al tribunale di Catania che si dovrà pronunciare sul punto specifico oggetto di doglianza, indicando e valutando, alla stregua del principio di diritto sopra richiamato, "perché e come" le intercettazioni in questione furono effettuate.
P.T.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Catania.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2006