Sentenza 15 luglio 2008
Massime • 1
In tema di valutazione della chiamata in correità, la verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni può portare anche ad esiti differenziati, purchè la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall'accertata falsità delle medesime, giacché, in tal caso, il giudice è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto quest'ultimo a rendere quelle singole false propalazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2008, n. 37327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37327 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA RO - Presidente - del 15/07/2008
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 3231
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 009378/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL SE, N. IL 11/02/1949;
2) ZO SALVATORE, N. IL 29/12/1973;
avverso SENTENZA del 05/11/2007 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto;
Udito, per la parte civile, l'Avv. ZECCA anche in sost. dell'Avv. MACARIO e Avv. CARINCI;
Udito il difensore Avv. COPPI F. e DECARO per AL.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione ZO LV e AL SE avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in data 5 novembre 2007 con la quale, nei confronti del RR, è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva affermato la sua penale responsabilità in ordine al reato di cui al capo N), ossia il delitto di concorso in estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7, in danno di IT RO, fatto commesso nel
2000; nei confronti del PA, all'epoca sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano, invece, il reato sub A), originariamente contestato come partecipazione ad associazione camorristica operante in Montecorvino e zone vicine, diretta da soggetti quali FO AG, SI SE e RA GE, è stato riqualificato come "concorso esterno", commesso dal 1998 fino all'aprile 2002 e perdurante fino all'esito delle indagini preliminari;
inoltre sono state confermate le condanne inflitte in ordine ai reati sub B) (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, aggravata ex art. 7 cit.) (fatto del 2002), F) (corruzione dello stesso tipo, fatto del febbraio 2002), F1) (corruzione, commessa fino al 2002), H1) (falso in atto pubblico del 2000) e I1) (lottizzazione abusiva, del 2000).
La vicenda processuale aveva ad oggetto l'accertamento di una serie di condotte poste in essere da pubblici amministratori del Comune di Montecorvino Pugliano, essenzialmente estrinsecatesi in attività di corruttela ed altresì di estorsioni ed altre iniziative connotate da violenza alla persona, tutte inquadrate nel contesto di operatività di un ramo della associazione camorristica capeggiata da alcuni soggetti tra i quali SI SE, deceduto in un agguato il 4 novembre 2001.
Per ZO si deduce
1) La violazione dell'art. 192 c.p.p., e il vizio di motivazione. La condanna era stata fondata sulle prime dichiarazioni della persona offesa, anziché sulla più favorevole successiva versione dallo stesso fornita due anni dopo. Era stata anche pretermessa la circostanza che egli avesse agito non quale "portavoce" di PA - coimputato contro il quale si è proceduto separatamente - ma nell'interesse della stessa persona offesa alla quale aveva dato dei consigli disinteressati in virtù dei rapporti pregressi di conoscenza, (v. Cass. N. 6250 del 17 ottobre 2002);
2) la erronea applicazione della aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, perché non vi è prova che la condotta contestata, in ipotesi posta in essere in agevolazione ad un esponente di associazione mafiosa, fosse anche oggettivamente e soggettivamente finalizzata alla agevolazione della intera consorteria mafiosa (v. Cass. Sez. 6^. 18 luglio 1997, rv 208237).
Per AL si deduce
1) la manifesta contraddittorietà della motivazione della sentenza che, da un lato, ha svalorizzato le dichiarazioni accusatone del pentito RA relative al coinvolgimento del AL nella aggressione al DE IV (capo E) (sul presupposto che questi avrebbe dichiarato che i rapporti tra la consorteria camorristica e il AL sarebbero nati a partire dalle elezioni del 1999, sicché era incongruente che il mandato rivolto agli affiliati, per la aggressione al DE IV, avvenuta nel 1998, potesse farsi risalire al AL) e, dall'altro, non ha tratto le stesse conclusioni con riferimento ad altri episodi criminosi attribuiti parimenti al AL sulla base delle stesse dichiarazioni accusatone del RA. Dichiarazioni, dunque da ritenere parimenti inattendibili anche perché contenenti descrizioni di fatti criminosi commessi prima dell'omicidio del referente principale della associazione, SI, e quindi appresi,secondo la stessa ricostruzione accreditata dalla Corte, "de relato" dal suddetto SI. 2) ancora la contraddittorietà della motivazione riguardante la fattispecie, ritenuta, di concorso esterno in associazione camorristica.
Tale reato è stato ritenuto sulla base di dichiarazioni di collaboratori inattendibili perché contraddittorie e addirittura oggettivamente contrastate da altre emergenze quali le rassicurazioni date al sindaco dal Colonnello MURGIA sulle indagini in corso. Le fonti utilizzate non sarebbero idonee a comprovare, oltre ogni ragionevole dubbio, la esistenza del contributo causale al rafforzamento della associazione e l'esistenza dell'elemento psicologico del reato che deve consistere, nella forma del dolo diretto, nella consapevolezza e volontà, da parte dell'imputato di contribuire a rafforzare il sodalizio criminoso. Al sindaco è contestato, in tale prospettiva, il solo coinvolgimento nella "lottizzazione SE" mentre nessun altro favore o turbativa sono stati accertati a suo carico e ciò che è emerso, in definitiva, sarebbero solo sporadici incontri con esponenti della associazione criminosa.
Aggiunge la difesa che la mera disponibilità o la contiguità compiacente del soggetto non bastano a configurare la ipotesi del concorso esterno nel reato ex art. 416 bis c.p.. D'altra parte non si era considerato che la vicenda SE era iniziata anni prima che la camorra entrasse nell'affare ed era stata gestita da politici locali diversi dal PA. La vicenda poi era progredita quando il prevenuto non aveva più alcun potere da gestione.
Insufficiente era la motivazione della Corte secondo cui egli aveva comunque esercitato una influenza di fatto.
3) il travisamento di numerose prove dichiarative.
In primo luogo non sarebbe stata considerata la sospetta genesi delle dichiarazioni dei quattro collaboratori, PA, La ET, IO e AR, tutti autori di collaborazioni l'indomani dei rispettivi arresti e in tempi assolutamente contemporanei, sintomatici di un pregresso accordo.
In secondo luogo non si sarebbe evidenziato che le dichiarazioni non sono riscontrate posto che ognuno dei pentiti offre versioni diverse dello stesso fatto e addirittura, ognuno, versioni plurime dello stesso evento.
Così il pentito PA avrebbe reso cinque versioni diverse relative alla conoscenza del sindaco PA e al rilascio della concessione edilizia al SE. Secondo una prima versione il SE ottenne la concessione grazie alle pressioni effettuate dall'Esposto su VO RA e NT EN;
secondo una nuova versione, la concessione era stata sollecitata prima al sindaco PA che li aveva indirizzati da NT;
secondo una terza versione il NT aveva rappresentato la ostilità del PA;
secondo una quinta versione l'PO, per conseguire il risultato, si era rivolto a tale murino, cugino del PA, il quale aveva fissato un incontro con questi, prima non conosciuto personalmente;
in una nuova versione, il PA aggiunge di avere conosciuto il PA dopo il giugno 1999, mentre la concessione per cui lo aveva, a suo dire, compulsato, era già stata rilasciata, quanto a parere della Commissione edilizia, un mese prima;
in altra occasione il PA dichiara di avere conosciuto il sindaco nel gennaio 1999.
La prospettazione del PA è poi smentita da AR che dipinge il NT come persona che voleva non aiutare ma distruggere il SE e tanto aveva appreso addirittura dallo stesso PA.
In altro interrogatorio egli afferma di avere presentato il NT al PA e PO, i quali invece, secondo il racconto del PA, lo avevano conosciuto tramite VO.
La ET, altro collaboratore, ha collocato l'incontro fra il sindaco e PA, per la vicenda SE, nel 2002. Sulle dazioni di danaro si rilevano altre contraddizioni. PA le indica in 10 milioni al mese, da consegnare al sindaco da parte di SE;
IO indica la somma in tranche da 20,30 milioni;
La ET in un credito di 100 milioni;
sul luogo della consegna, il IO indica la officina dello zio del PA ma questi nega di avere mai ricevuto il sindaco in tale luogo;
La ET menziona un incontro del sindaco con PA di due giorni prima dell'arresto nel 2002, mentre il PA nega tale circostanza.
Su tali incongruenze la Corte d'appello avrebbe dato spiegazioni e interpretazioni contrarie alla logica e ai fatti acquisiti. La Corte avrebbe motivato in maniera incompleta e lacunosa sulla vicenda relativa alla revoca della concessione a tal Piacentino in tema di discarica, invece dimostrativa del fatto che i camorristi sono stati tenuti fuori da questo lucroso affare. Così le pressioni dei camorristi per ottenere varianti utili al Piano regolatore Generale avevano sortito il solo effetto di far subire al sindaco PA, per paura, taluni incontri con tali esponenti. Ma il Piano regolatore, pur firmato, non fu pubblicato per timore di ritorsioni (non conteneva infatti la inclusione dei terreni dei camorristi nelle categorie auspicate) e, con travisamento della prova, la Corte lo aveva invece ritenuto pubblicato.
La Corte di appello aveva ignorato la difesa del prevenuto che aveva sostenuto di avere avuto incontri ma solo per temporeggiare . Quanto alla vicenda della concessione edilizia al SE, poi, aveva ignorato che non era potere del sindaco rilasciarla ma dell'Ufficio tecnico comunale ed inoltre che vi erano stati, sì, fatti di corruzione, ma questi avevano riguardato VO, RG e Santarelli, come rimasto acclarato in base alle dichiarazioni di SE.
Non era stato interpretato nel rispetto dei canoni della logica, il fatto che il PA aveva denunciato i fatti al Generale MURGIA, comandante provinciale dei CC di Salerno.
4) la omessa valutazione delle prove a discarico.
Non era stato considerato il modo specchiato con il quale il sindaco, commissario straordinario della discarica di Parapoti, aveva agito per allontanare (revocando addirittura la concessione a chi la aveva ottenuta, un parente incensurato di soggetto collegato alla criminalità organizzata) qualsiasi sospetto di intromissione di ambienti camorristici. La Corte aveva inammissibilmente affermato che la vicenda era estranea al processo, mentre proprio la estraneità della vicenda alle dichiarazioni dei collaboratori era una prova formidabile della mancata infiltrazione della attività dello smaltimento ad da parte degli ambienti camorristici. Non era stato valutato che il sindaco aveva denunciato la situazione al Gen. Murgia e che questi aveva inviato un sottoposto (M.llo Di Natale, che in tal senso aveva deposto) per rassicurarlo sulla imminenza di iniziative dei PG. Non erano emerse prove su voti di scambio.
Non era stato approvato il Piano regolatore generale perché, come dichiarato dai coimputati AR e Di OR il sindaco voleva evitare alla camorra di penetrare nel meccanismo.
La difesa riferiva anche di una intercettazione, non fatta trascrivere dal PM, dalla quale si evincerebbe che il PA parlava col comandante della stazione CC di Montecorvino, parlando del l'assedio dei camorristi e della denuncia sporta presso il comando provinciale dei CC.
Tutti questi elementi, sottoposti ai magistrati, erano stati ignorati o travisati mentre varrebbero a dimostrare la assenza dell'elemento psicologico del reato di concorso esterno in associazione camorristica.
5) In relazione alle contestazioni di corruzione, falso, lottizzazione illecita relativa alla vicenda TO (capi F1, H1, e I1) si lamenta la mancata riposta alle deduzioni della difesa illustrate nell'atto di appello e si evidenzia che sono fatti che trascendono ogni legame con l'associazione camorristica;
che non vi sono prove della ricezione di danaro;
che non è speso alcun argomento sulla consulenza tecnica che dimostrerebbe la liceità degli atti o il perdurare del reato (viceversa sarebbe decorso il termine prescrizionale);
6) la violazione di legge per non essere stato dichiarato estinto il reato di lottizzazione abusiva, per prescrizione.
Il ricorso di RR è infondato.
Il primo motivo di ricorso è invero inammissibile.
Con esso la parte sollecita del tutto impropriamente una diversa valutazione dell'esito di prova mentre è noto che in base alla costante giurisprudenza di legittimità, tale apprezzamento è inibito alla Cassazione la quale deve arrestare il proprio vaglio alla motivazione esibita dal giudice del merito. E quando riscontri in essa i caratteri della logicità, della completezza e della plausibilità non può ulteriormente farsi carico di eventuali censure dell'interessato finalizzate ad ottenere una diversa, alternativa ed ad esso più favorevole, ricostruzione degli eventi, neanche se tale ricostruzione presenti un proprio consistente profilo di plausibilità.
Nella specie, si rinviene nella sentenza impugnata una soddisfacente, esaustiva e logica ricostruzione del comportamento tenuto dal RR, compresi i profili dallo stesso evidenziati in sede di difesa.
La Corte ha spiegato, fornendo un percorso argomentativo agevole da seguire e del tutto logico, secondo cui la attività posta in essere dal prevenuto trova pieno riscontro in tutti e in ciascuno degli elementi paradigmatici del reato di estorsione, avendo egli agito con l'effetto di ottenere, da parte della vittima, l'esborso di una somma di denaro che l'artefice principale della manovra criminosa, il PA, aveva preteso e cercato di ottenere per il suo tramite. Il tutto è incisivamente condensato nella illuminante osservazione in base alla quale il RR contribuì ad intimorire la vittima sottolineando la potenzialità offensiva degli estorsori, con i quali aveva avuto in precedenza contatti identificando l'imprenditore per conto del PA.
La Corte ha anche fornito spiegazioni corrette e plausibili sulla ragione per la quale ha preferito la versione fornita dalla persona offesa nella prima fase delle indagini, tralasciando quelle successive e non ha ritenuto decisivo il fatto che il RR non percepì ricompense, a fronte della assoluta eloquenza degli esiti di prova considerati e della estraneità del "motivo" del reato dai suoi elementi costitutivi.
Il secondo motivo è infondato.
Alla risalente giurisprudenza citata dal ricorrente, deve opporsi l'orientamento più recente e condivisibile, applicato nella specie dalla Corte di merito, secondo cui, allorché la condotta delittuosa sia posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco di un'associazione di tipo mafioso, essa ha per ciò solo una diretta influenza sull'esistenza dell'organismo criminale, per cui bene è ritenuta, in siffatta ipotesi, la sussistenza della circostanza aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, comma 1, conv. con modif. in L. 12 luglio 1991, n. 203, (rv 229786). Si è anche rilevato, nello stesso senso, che ai fini dell'applicazione della misura cautelare, in ordine al reato di favoreggiamento personale aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. in L. n. 203 del 1991, (avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso art.), costituisce valido e sufficiente elemento indiziante la posizione di capomafia del favorito operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, considerato che l'aiuto al capo per dirigere da latitante l'associazione concretizza un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione del favoreggiatore di favorire anche l'associazione allorché risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia (rv 238181).
Il ricorso di PA è parimenti infondato.
Con il primo motivo si deduce un utilizzo illogico delle dichiarazioni del "pentito" PA, in parte ritenute fondanti di talune accuse e in altra parte ritenute non attendibili. La Corte ha dato atto di avere applicato, al riguardo, il principio largamente accreditato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di valutazione della chiamata in correità, la verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni può portare anche ad esiti differenziati, purché la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dell'accertata falsità delle medesime, giacché, in tal caso, il giudice è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto quest'ultimo a rendere quelle singole false propalazioni (rv 239300). Meno di recente era stato sottolineato anche come in tema di chiamata di correo, sia lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatone provenienti da un medesimo soggetto;
con la conseguenza che l'attendibilità del chiamante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre, che reggano alla verifica giudiziale della conferma, in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno;
così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare in modo automatico attendibilità per l'intera narrazione (rv 208897).
Nella specie non vi è stato alcun riconoscimento di falsità delle dichiarazioni del PA ma soltanto l'apprezzamento, come utili, di quelle oggettivamente riscontrate e viceversa l'abbandono della parte di affermazioni che, essendo state apprese de relato, necessitavano di specifici e rigorose conferme sul piano oggettivo, senza che ciò si fosse verificato.
Ed è inesatto sostenere, come fa la difesa, che la ragione per la quale sono state ritenute insufficienti le dichiarazioni accusatone del PA sul coinvolgimento del PA nel reato sub E), risiederebbe nel fatto che si trattava di fatti appresi da terzi. I giudici, viceversa, hanno sottolineato la mancanza di validi riscontri posto che la dichiarazione accusatoria su fatti appresi de relato non è, certo, di per sè inutilizzabile (v. rv 237553). Il secondo motivo è infondato.
Con esso si introducono censure all'impianto della motivazione che avrebbe fatto un non corretto uso dei principi che regolano la materia del concorso esterno in associazione mafiosa, reato addebitato al ricorrente.
Appare invece, dalla lettura della motivazione, che la Corte ha fatto un uso proprio e non ulteriormente censurabile, dei principi riguardanti la fattispecie in esame, così come forgiati dalla più recente giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni unite. La Corte ha interpretato i fatti alla luce, soprattutto, di quanto osservato dalla sentenza Mannino del 2005, sentenza nella quale si è posta in risalto sia la necessità, ma anche la sufficienza, della prova che la condotta in contestazione abbia recato un contributo causale al rafforzamento o anche soltanto alla conservazione della associazione;
e nella quale si è rimarcata la doverosità della prova del dolo diretto dell'agente, dolo che deve consistere nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. Di tali principi è indubbio che la Corte abbia fatto non solo astratta enunciazione ma anche concreto impiego, ricostruendo i fatti nel senso di una compartecipazione del sindaco e del gruppo camorristico in affari e operazioni di comune interesse, pur nella accertata compromissione dello stesso ricorrente in altre operazioni "concorrenti" con gli stessi interessi, poiché rispondenti, viceversa, a logiche di profitto differenti, individuate concretamente in quelle proprie degli esponenti corrotti della pubblica amministrazione (pag. 36 sent).
E la Corte ha anche concluso il proprio argomentare osservando che la malavita in tal modo poteva realizzare il suo fondamentale obiettivo di infiltrarsi all'interno della struttura amministrativa, così centuplicando le sue forze e il suo potere.
Una simile ricostruzione è passata attraverso la disamina delle dichiarazioni accusatone non solo del collaboratore PA, ma anche di altri soggetti espressamente richiamati (EL, FF e Di OR, v. pag. 47 sent) e ritenuti autori di affermazioni convergenti e collimanti. Dichiarazioni che hanno riguardato, oltre alle illecite di dazioni di danaro in favore del sindaco per atti contrari ai doveri di ufficio, anche gli incontri periodici dello stesso ricorrente con i noti esponenti della camorra, preceduti talvolta, anche da accorgimenti e iniziative volte ad assicurare che le conversazioni fra i convenuti non fossero ascoltate da chicchessia. Detti incontri erano finalizzati anche a discussioni sul rilascio di importanti concessioni edilizie, attività evidentemente propria di ben diverse sedi istituzionali. A fronte di tali accertamenti e conclusioni in punto di fatto, le censure contenute nel motivo di ricorso in esame si atteggiano, dunque, non come legittime critiche alla logicità dell'argomentare dei giudici ma, più semplicemente ed altrettanto inammissibilmente, quali prospettazione di una diversa possibilità di "ricucitura" dell'intero materiale probatorio.
La tesi, ritenuta pretermessa, dell'avere, il sindaco, operato, sì, nei termini anzidetti ma soltanto per paura e come tattica temporeggiatrice, costituisce invero niente altro che una tesi astrattamente plausibile ma "in concorrenza" con la tesi, altrettanto plausibile adottata dai giudici a quo. Con la precisazione che la scelta operata discrezionalmente dai giudici del merito, ove assistita, come nella specie, da un sostrato argomentativo rispettoso dei canoni della completezza e della logica, non può ulteriormente essere sindacata dal giudice della legittimità.
Diversamente opinando, infatti, la Corte di legittimità, se fosse chiamata a scegliere fra due tesi in linea di principio ugualmente utili ad interpretare il materiale probatorio, diverrebbe un terzo giudice del merito, poiché dovrebbe fare uso di poteri selettivi delle emergenze probatorie che rispondono soltanto al genere di apprezzamento demandato al giudice dinanzi al quale la prova si forma e che è il solo deputato, con discrezionalità che de ve trovare riscontro in una corretta e compiuta motivazione, a evidenziare i risultati di prova utili.
Ad ogni buon conto, anche sulla tesi della difesa si è determinata una completa e logica analisi da parte del giudice del merito (v. pag. 40 e segg. della sentenza impugnata) il quale l'ha ritenuta non credibile perché non suffragata da obiettivi elementi di riscontro e soprattutto in contrasto con gli elementi probatori di segno contrario, acquisiti al processo.
Col terzo motivo si deduce il travisamento di prove dichiarative. Il motivo è manifestamente infondato.
Come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per travisamento della prova è limitata all'ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, con la conseguenza che, qualora la prova che si assume travisata provenga dall'escussione di una fonte dichiarativa, l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile. La Corte ha anche evidenziato che, al di fuori degli indicati limiti, dovendosi considerare la deposizione sempre il frutto della percezione soggettiva del testimone, la sua valutazione inevitabilmente chiama il giudice di merito a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, operazione che per essere apprezzata dal giudice di legittimità presuppone la contezza non del singolo atto processuale, bensì dell'intero compendio probatorio, nonché una analisi comparativa che rimane preclusa al suddetto giudice (rv 239533; conf., tra le molte, rv 238215).
Tale principio rende evidente che il ricorrente ha evocato in modo del tutto inappropriato il vizio del "travisamento della prova" per criticare, di seguito, soltanto la attendibilità degli autori della dichiarazioni accusatone, caduti a suo parere in insanabili contraddizioni.
È evidente, cioè, alla luce di quanto sopra osservato, che la censura riguardante la attendibilità dell'autore di propalazioni in primo luogo non può essere ricondotta allo schema del travisamento di prova perché non deduce l'uso di una prova inesistente o il mancato utilizzo di una prova esistente ma denuncia la valutazione di sintesi del giudice sulla credibilità del dichiarante ossia, nella sostanza, tende a ottenere dal giudice della legittimità una diversa valutazione sul fatto da provare, attraverso un ribaltamento del giudizio in punto di fatto operato dal giudice del merito. Nel caso di specie, poi, a tanto il ricorrente si accinge non già aggredendo la logicità di un passaggio della motivazione o allegando una mancata risposta ad un altrettanto preciso motivo di impugnazione, bensì adducendo direttamente dinanzi alla Corte di cassazione gli elementi di fatto che dovrebbero portare a ritenere la dichiarazione frutto di ripetute contraddizioni e quindi inattendibile. In sostanza cade nella denuncia del travisamento del fatto che è rimasta inammissibile in sede di legittimità anche dopo la riforma dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Invero a ciò deve ricondursi la critica contenuta nel ricorso nonostante che essa sia stata formalmente strutturata come censura alla completezza della motivazione adottata dal giudice a quo. Questi, infatti, non ha liquidato in poche e inidonee battute la questione delle contraddizioni dei dichiaranti ma ne ha fatto oggetto di disamina specifica e del tutto soddisfacente a pag. 43 e 44 della sentenza, ponendo in evidenza il dato della diversità dei punti di vista e delle capacità mnemoniche dei dichiaranti ma soprattutto la marginalità delle discordanze, non riguardanti il nucleo fondante di ognuna delle deposizioni.
Uguale attenzione e motivazione più che completa si rinvengono in riferimento a tutte le altre circostanze di fatto indicate nel secondo motivo di ricorso col quale, in sostanza, di sollecita un inammissibile ribaltamento, ad opera della Corte di legittimità, di conclusioni in punto di fatto raggiunte dal giudice del merito e illustrate in termini logici e congruenti.
Per finire, sul punto, è anche da rilevare che l'ultimo travisamento denunciato, e cioè quello sulla ritenuta pubblicazione del PRG, invece solo firmato dal responsabile, costituisce un motivo inammissibile alla stregua della giurisprudenza in materia. Questa Corte ha più volte osservato che le modifiche apportate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, non hanno mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane un giudizio di legittimità. Ne consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati ora dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono che essere quelli concernenti fatti "decisivi" che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.
Ebbene, non risulta che il dato segnalato dal ricorrente abbia avuto un peso decisivo ai fini della soluzione del processo, tanto non essendo ne' allegato ne', tantomeno, dimostrato.
Le osservazioni fin qui formulate valgono anche a dimostrare la inammissibilità delle censure oggetto del quarto motivo di ricorso, dovendosi ancora una volta ribadire che, sugli argomenti segnalati dal ricorrente, la Corte ha esibito una propria esaustiva e razionale disamina che non si espone ulteriormente a censure in sede di legittimità.
Il quinto motivo è inammissibile per genericità.
La doglianza riguardante la mancata risposta al motivo di appello, in sè considerata, è da ritenere priva del requisito della specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p.. Invero il giudice dell'appello non è tenuto a motivare su ogni motivo sollevato dalla parte impugnante, essendo irrilevanti le omissioni che possano riguardare questioni marginali e non decisive o addirittura manifestamente infondate (rv 149955) e dovendosi anche tenere conto della possibilità di ricavare implicitamente dalle argomentazioni utilizzate, la ragione per la quale talune questioni non hanno trovato una replica mirata.
Infatti, il giudice di secondo grado, tenuto ad esaminare i punti delle sentenze sui quali è stata richiamata la sua attenzione dalle doglianze dell'appellante, a tale onere assolve se, pur senza specifico riferimento al motivo di gravame, questo risulta implicitamente valutato dal complesso delle argomentazioni e deduzioni contenute nella motivazione (rv 152464; rv 170439). Oltre a ciò, nel motivo in esame si deducono ancora una volta presunte carenze di motivazione che si sostanziano, però, in una generica censura alle conclusioni di merito raggiunte dai giudici, non consentita nella presente sede.
Per quanto concerne in particolare, la doglianza sulla omessa valutazione della possibile avvenuta estinzione del reato edilizio, si ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il reato di lottizzazione abusiva non è reato istantaneo ma ha natura permanente, e la permanenza dura sino a quando sussiste una attività edificatoria, atteso che successivamente al frazionamento iniziale anche la condotta successiva, ovvero l'esecuzione di opere di urbanizzazione o la realizzazione di singole costruzioni, protrae l'evento criminoso, attraverso la lesione del monopolio pubblico della programmazione urbanistica (rv 236750; rv 220853). Ne consegue che la questione qui dedotta, ancora una volta in termini generici, è inammissibile perché non è basata sulla indicazione degli elementi di fatto che, soli, potrebbero consentire a questo giudice di apprezzarne la rilevanza alla stregua del principio sopra ricordati.
Consegue alla soccombenza, la condanna del PA alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che hanno depositato le conclusioni e la nota.
Tale condanna va quantificata tenendo conto del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 3, secondo cui "nel caso di assistenza e difesa di più
parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti".
Non può dunque trovare applicazione la richiesta dell'avv. Zecca di aumento della parcella del 300% per 60 parti assistite. A tale legale le spese di parte civile complessivamente riconoscibili sono di Euro 5.000; per l'avv. CARINCI sono di Euro 1.500,00, e per l'avv. MACARIO di Euro 2.000. A tutti si riconoscono gli accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento. Condanna il AL al pagamento delle spese delle parti civili nella misura di Euro 5.000 per l'avv. ZECCA;
di Euro 1.500,00, per l'avv. CARINCI;
di Euro 2.000,00, per l'avv. MACARIO, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2008