Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2008, n. 37327
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Sentenza 15 luglio 2008

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In tema di valutazione della chiamata in correità, la verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni può portare anche ad esiti differenziati, purchè la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall'accertata falsità delle medesime, giacché, in tal caso, il giudice è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto quest'ultimo a rendere quelle singole false propalazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2008, n. 37327
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37327
    Data del deposito : 15 luglio 2008

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