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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21655 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte di assise di appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine alla aggravante della premeditazione e l’inammissibilità nel resto del ricorso, come da requisitoria già depositata. uditi: - l’Avv. Giovanni Renella per le parti civiliXXXXXXXXXXXXXXX, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale, e XXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale si è riportato alle conclusioni depositate in udienza, unitamente alla nota spese e a copia del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- l’Avv. Antonio Gallo per l’imputato, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 aprile 2025 la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza della Corte di assise di Napoli, che ha condannato Penale Sent. Sez. 1 Num. 21655 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VE NI AN Data Udienza: 12/03/2026 XXXXXXXXXXXXXXX alla pena dell’ergastolo, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, per il delitto di omicidio in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, commesso a Napoli il 10 marzo 2022, aggravato dalla premeditazione, nonché dalla stabile convivenza e dalla relazione affettiva con la persona offesa, escluse le aggravanti dei motivi abietti e futili e del nesso teleologico o di occasionalità con il delitto di maltrattamenti in danno della medesima persona offesa, dal quale l’imputato è stato assolto. Per quanto emerge dalla doppia conforme di condanna, alle ore 14.46 del 10 marzo 2022 il personale dei Vigili del Fuoco interveniva presso un edificio nel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n. 21 di Napoli a seguito della segnalazione, alle ore 14.36, di un incendio nell’appartamento al secondo piano, all’interno del quale era rinvenuto, nel vano cucina, il corpo carbonizzato di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: la donna, per quanto si accertava in sede autoptica, era deceduta per asfissia da inalazione di fumi;
il cadavere presentava lesioni causate da schegge dei vetri della stanza, andati in frantumi a causa di un’esplosione. L’appartamento risultava concesso in locazione a XXXXXXXXXXXXX, nonna di XXXXXXXXXXXXXXX, e occupato da più soggetti di nazionalità ucraina, tra cui la vittima, la figlia di anni cinque e l’imputato, legato alla persona offesa da relazione sentimentale. Non reperito nell’immediatezza, XXXXXXXXXXXXXXX era rintracciato in serata dai Carabinieri e condotto in caserma, ove erano eseguiti rilievi fotografici che documentavano la presenza di ustioni alle mani e di tagli superficiali al collo. L’esame del cellulare del XXXXXXXX confermava la relazione sentimentale con la persona offesa. La madre della vittima, XXXXXXXXXXXXXXXXX, forniva agli inquirenti i contatti con l’imputato, tra cui un messaggio delle ore 14.36 del 10 marzo 2022, in lingua ucraina, dal seguente testo: “puttana per lungo tempo non la sentirete”. Sottoposto a fermo l’imputato il 17 marzo 2022, le indagini proseguivano tramite operazioni d’intercettazione, l’esecuzione di consulenze tecniche e l’audizione di persone informate sui fatti. Rinviato a giudizio, nel corso del dibattimento XXXXXXXX rendeva spontanee dichiarazioni e si sottoponeva ad esame, ammettendo di aver versato sul corpo della persona offesa la benzina contenuta in una bottiglia. Geloso di tale XXXXXX, che coabitava nel medesimo appartamento, nella tarda mattinata del 10 marzo 2022 aveva compreso che la compagna lo tradiva, ascoltando una registrazione eseguita con il proprio apparecchio cellulare. Nel fare rientro a casa intorno alle ore 14.00, intendendo minacciare l’uomo affinché andasse via, aveva prelevato dalla propria automobile la bottiglia con il liquido infiammabile, che deteneva per far fronte a un’imprevista necessità di carburante nella sua attività di autista. 2 Incontrata nel vano cucina XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX le aveva versato il liquido addosso per impaurirla, ma il combustibile aveva preso fuoco poiché la donna stava probabilmente cucinando. Al divampare delle fiamme aveva cercato di aiutarla, ustionandosi le mani, per poi allontanarsi. La prospettazione difensiva di un innesco involontario del fuoco non è stata ritenuta credibile in esito al doppio grado del giudizio di merito. La Corte di assise di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha espresso condivisione per la ricostruzione operata dalla Corte di assise di Napoli, secondo cui XXXXXXXX, dopo aver cosparso la donna col combustibile, le aveva dato fuoco con un accendino di cui era munito. Ha valorizzato a supporto dell’affermazione di responsabilità per il delitto di omicidio le ustioni refertate sul dorso delle mani dell’imputato, nonché i messaggi e le telefonate alla madre della vittima subito dopo il fatto. Ha ritenuto che anche i congiunti dell’imputato fossero consapevoli dell’azione omicida attuata, traendo argomenti da alcuni colloqui intercettati nel corso delle indagini: il 18 giugno 2022 XXXXXXXXXXXXXXXX, padre dell’imputato, conversando con XXXXXXXXXXXXX, affermava che, mentre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bruciava, il figlio si era dato fuoco alle mani con un accendino per provare lo stesso dolore;
durante un colloquio in carcere del 16 novembre 2022, la nonna dell’imputato asseriva che bisognava sostenere che la vittima stesse cuocendo qualcosa e si era incendiata col fuoco della cucina, mentre XXXXXXXX commentava di non ricordare se in quei frangenti disponesse di un accendino. Scartata l’opzione di un innesco accidentale dell’incendio, i giudici dell’appello hanno considerato illogico che XXXXXXXX versasse sulla vittima il contenuto di un’intera bottiglia con un litro e mezzo di carburante, al solo fine di minacciarla. Confrontandosi con la versione dei fatti offerta dall’imputato, l’hanno ritenuta comunque inidonea ad escludere il dolo omicida, sia pure nelle forme del dolo alternativo o eventuale: avendo gettato il liquido infiammabile sulla donna posizionata nelle vicinanze dei fornelli, senza curarsi della presenza di una sigaretta o di fornelli accesi, XXXXXXXX aveva agito nella consapevolezza della potenzialità letale del suo comportamento. 2. Avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli ha proposto ricorso l’Avv. Antonio Gallo, difensore di XXXXXXXXXXXXXXX, articolando cinque motivi di censura.
2.1 Con il primo motivo denuncia violazione di legge per omessa derubricazione della condotta in omicidio preterintenzionale, avendo l’imputato versato la benzina sulla vittima al solo fine di causare sensazioni dolorose.
2.2 Con il secondo motivo eccepisce contraddittorietà della motivazione per travisamento delle risultanze intercettive e della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero. 3 Contesta che possano trarsi elementi indizianti dalle intercettazioni esaminate dalla Corte di assise di appello. Nell’intercettazione del 18 giugno 2022 XXXXXXXXXXXXXXXX non indicava la fonte da cui aveva appreso l’informazione in ordine alla disponibilità dell’accendino in capo al figlio, che non aveva mai incontrato dopo i fatti;
in ogni caso dal colloquio captato emergeva unicamente che l’accendino era stato utilizzato dall’imputato per atti autolesionistici. Nell’intercettazione in carcere del 16 novembre 2022 la nonna e l’imputato ricostruivano la reale dinamica degli eventi, essendo indimostrato che stessero preconfezionando una versione difensiva. Denuncia il contrasto tra la dinamica dell’incendio descritta nella sentenza e quella ricostruita dal consulente del pubblico ministero, che aveva escluso un innesco non contestuale all’esplosione.
2.3 Con il terzo motivo censura il riconoscimento, con motivazione apparente e illogica, della circostanza aggravante della premeditazione, che postula un radicamento del proposito criminoso per un apprezzabile lasso temporale, potendo al più ravvisarsi una preordinazione della condotta. Deduce che l’imputato aveva maturato il proposito criminoso lo stesso giorno in cui aveva commesso il delitto, circa un’ora prima: XXXXXXXX aveva prelevato dall’autovettura, che utilizzava per la propria attività di autista, una bottiglia colma di benzina, che conservava per urgenti necessità di approvvigionamento;
il versamento del liquido era seguito a una discussione animata con la vittima, che rende compatibile l’azione con un dolo d’impeto.
2.4 Con il quarto motivo eccepisce vizio di motivazione in ordine all’applicazione della circostanza aggravante della relazione affettiva e di convivenza con la persona offesa. Nega la ricorrenza degli elementi costitutivi della circostanza, atteso che, dopo una breve convivenza nel 2021, l’imputato e la persona offesa avevano ripreso la coabitazione da circa una settimana, nell’appartamento condiviso con altri inquilini.
2.5 Con il quinto motivo si duole dell’omessa valutazione, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, degli elementi favorevoli esplicitati nell’atto d’appello.
3. Il 18 febbraio 2026, su richiesta dell’imputato e della parte civile associazione “XXXXXXXXXXXX”, il Presidente di Sezione ha disposto la trattazione del ricorso in udienza pubblica.
4. Con memoria del 22 febbraio 2026 il Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine all’aggravante della premeditazione, con declaratoria d’inammissibilità del ricorso nel resto.
5. Il 28 febbraio 2026 il difensore della parte civile associazione “XXXXXXXXXXXX” ha fatto pervenire memoria e conclusioni scritte, con cui ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, recedendo dalla formulata istanza di trattazione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita parziale accoglimento nei termini che saranno appresso esposti. 4 2. Infondato è il primo motivo di censura in ordine all’elemento soggettivo del reato. Occorre premettere che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, [...], Rv. 277218). Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta “doppia conforme” quando, come nel caso in esame, i giudici dell’appello, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252615 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595). Tanto premesso, pur confrontandosi, in via meramente “ipotetica e subordinata”, con la prospettiva di un dolo alternativo o eventuale, la Corte di assise di appello ha espresso, “in via principale”, condivisione per il ragionamento ampio e articolato a fondamento della sentenza di primo grado, considerato come «l’unica ricostruzione dei fatti rispondente a logica ed alle acquisizioni probatorie». Assodato che l’imputato aveva ammesso di aver cosparso di liquido infiammabile la persona offesa, il giudice di merito ha inferito il dolo diretto dalle ustioni riscontrate sui dorsi di entrambe le mani dell’uomo, ricollegate all’innesco del fuoco, richiamando le argomentazioni della Corte di assise nella sentenza di primo grado, ove si dà atto che, in base agli esiti dell’ispezione eseguita dal consulente medico legale nominato dal pubblico ministero, le lesioni erano indicative di una mano racchiusa a forma di pugno. Ha attribuito univoca valenza dimostrativa del dolo omicida ai contenuti delle comunicazioni dell’imputato con la madre della vittima nell’immediatezza del fatto: in un messaggio delle 14.36 XXXXXXXX aveva scritto alla donna “puttana non la sentirai per un po’ di tempo”; nelle successive telefonate delle 14.38 e delle 15.14, riscontrate nella cronologia delle chiamate in entrata sull’apparecchio cellulare della ricevente, il chiamante, per quanto dichiarato dalla teste, aveva affermato “ho incendiato, ho bruciato la tua puttana”, ed ancora “inizia a comprare le corone”. In relazione a tali dati probatori, cui il giudice di merito con argomentazione congrua ha attribuito valenza decisiva, alcuna specifica censura ha articolato l’imputato in ricorso. La Corte di assise di appello, del tutto logicamente, ha ritenuto implausibile lo sversamento dell’intera bottiglia di liquido infiammabile indosso alla persona offesa, al solo fine di intimidirla. Ha escluso altresì un innesco casuale del fuoco per effetto di un fornello acceso, osservando che la propagazione delle fiamme era stata progressiva, per quanto rapida, prima dell’esplosione. Ha fatto, in particolare, riferimento alle dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXX, abitante al piano terra dell’edificio al civico 20 del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Napoli, e di XXXXXXXXXXXXX, presente all’interno dell’appartamento ove vivevano l’imputato e la persona offesa, le quali hanno concordemente riferito di aver percepito il propagarsi del fuoco prima del boato. Rilievo dirimente è stato attribuito alle dichiarazioni della figlioletta della vittima, XXXXXXXXXXXXXXX, la cui presenza nei frangenti del delitto è stata ammessa dallo stesso imputato che, intercettato in carcere, il 30 maggio 2022 l’indicava come “l’unica che ha visto”: la piccola ha riferito che, udita la madre che litigava con XXXXXXXX e avvertita la presenza di fumo, si era portata in cucina, notando le fiamme sulla genitrice che si rivoltava in terra;
si era, quindi, precipitata dalla XXXXXXX per chiederle aiuto, avvertendo in questi frangenti lo scoppio. Tali risultanze sono state ritenute indicative di un innesco volontario. A una pluralità di dati fattuali, convergenti nell’attitudine dimostrativa dell’animus necandi, il ricorrente contrappone l’assunto di un mero intento di causare alla vittima sensazioni dolorose tramite lo spargimento della benzina. Si concentra nel censurare le argomentazioni esposte dalla Corte di assise di appello, con “mera valenza ipotetica e subordinata”, riguardo all’assunto difensivo di un fuoco divampato a causa di una sigaretta o di fornelli accesi, senza tuttavia sottoporre a puntuale critica l’apparato motivazionale della sentenza nella parte in cui aderisce, “in via principale”, al “ragionamento ampio e articolato” del primo giudice, incentrato sulla ricorrenza di un dolo diretto della condotta omicidiaria. La stessa rappresentazione di un innesco riconducibile a un fornello acceso o a una sigaretta si scontra con precisi dati enucleabili dalla sentenza di primo grado, al cui apparato motivazionale la sentenza d’appello ha espressamente rinviato. La Corte di assise di Napoli ha rilevato come nei rapporti di intervento dei Vigili del Fuoco e nei verbali di ispezione dei luoghi dei Carabinieri non vi fosse alcun riferimento all’esistenza di reperti di stoviglie sui fornelli o a manopole del gas in posizione di apertura, dando atto che il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero aveva escluso quale causa scatenante del fuoco una sigaretta accesa tenuta tra le dita dalla vittima. 3. Il secondo motivo di ricorso non è consentito. Il vizio di "travisamento della prova" si traduce nella denuncia dell’infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, di una distorsione del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. L’elemento travisato deve assumere portata decisiva, in quanto idoneo ad incidere sulla complessiva tenuta logica della decisione (cfr. Sez. 2, n. 22565 del 09/06/2006, [...], Rv. 234344 – 01). Ed invero, «il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) 6 identificare l’atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, [...], Rv. 281085 - 01). La decisività delle risultanze probatorie censurate non è stata esplicitata dal ricorrente a fronte delle dichiarazioni di valenza confessoria enucleabili dal messaggio e dalle comunicazioni telefoniche tra XXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXX, madre della vittima. Dalla stessa motivazione della sentenza impugnata si arguisce che il richiamo al dato intercettivo sia privo del carattere di decisività, essendosi la Corte di assise di appello limitata a rilevare come della riconducibilità dell’innesco del fuoco a una determinazione volontaria dell’imputato fossero “tutto sommato consapevoli” anche i congiunti. A non diversa conclusione deve pervenirsi riguardo al dedotto contrasto tra la ricostruzione in sentenza del propagarsi delle fiamme prima dell’esplosione, fondata sulle prove testimoniali, e l’affermazione del consulente del pubblico ministero, secondo cui l’esplosione non poteva che essere immediatamente conseguenziale all’innesco. Su tale profilo peraltro alcun travisamento, a rigore, è dato apprezzare, avendo il giudice di merito preso atto della divergenza e manifestato motivata adesione alla narrazione promanante dalle fonti dichiarative.
4. Fondata risulta la critica difensiva all’applicazione della circostanza aggravante della premeditazione. In linea con le indicazioni giurisprudenziali, la configurabilità dell’aggravante necessita di due elementi, uno di carattere cronologico, consistente nella esistenza di un apprezzabile intervallo di tempo tra l’insorgere della risoluzione criminosa e la pratica realizzazione del delitto, l’altro psicologico, rappresentato dalla persistenza nel tempo del proposito criminoso, donde una maggiore intensità del dolo indice di una più elevata capacità a delinquere (Sez. 1, n. 11835 del 27/04/1987, [...], Rv. 177095 - 01). Questa Corte di legittimità ha in più occasioni tracciato la linea di confine tra la mera preordinazione dell’omicidio e la circostanza aggravante della premeditazione, rilevando che la preordinazione, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione del delitto nella fase immediatamente precedente, non equivale alla premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso temporale, nella psiche del reo, del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e delle opportunità per la sua attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione di idonee modalità esecutive (Sez. 1 n. 3082 del 05/03/1996, [...], Rv. 7 204299 – 01; Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, [...], Rv. 266205 – 01; Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, [...], Rv. 283512 - 01). Nella vicenda in esame, la ferma e protratta risoluzione omicida, frutto di una meditata organizzazione, non è stata affermata con logico costrutto. Sulla genesi del proposito criminoso unica fonte di conoscenza, per quanto emerge dalla sentenza, è XXXXXXXX, che ha riferito di aver agito subito dopo aver appreso del tradimento dall’ascolto di una registrazione eseguita con il proprio apparecchio cellulare, non rinvenuto dagli investigatori. Come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generale, la motivazione della decisione impugnata sulla premeditazione è pressoché assente, esaurendosi nella conferma della valutazione già operata dal giudice di primo grado, che con ragionamento carente ha ricollegato la ricorrenza dell’aggravante alla disponibilità in capo all’imputato della bottiglia contenente il liquido infiammabile, in coincidenza del rientro nell’appartamento e immediatamente prima che divampasse la lite con la vittima. Il dato valorizzato è, tuttavia, equivoco, posto che le sentenze di merito non disattendono la prospettazione dell’imputato, secondo cui la bottiglia era detenuta nell’automobile, dallo stesso appena utilizzata, per una causale lecita, ricollegabile all’attività lavorativa di autista, come tale svincolata e indipendente dal proposito criminoso. In assenza di altri indicatori, l’azione delittuosa si presenta parimenti compatibile, sul piano logico, con l’insorgenza del dolo omicidiario a una distanza temporale prossima all’esecuzione e comunque non sufficiente a integrare l’elemento cronologico. Il delineato quadro probatorio, insuscettibile di approfondimento, impone di escludere la circostanza aggravante con annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata.
5. Passibile di rigetto è il motivo di ricorso articolato con riferimento all’applicazione della circostanza aggravante della convivenza e della relazione affettiva con la persona offesa. Ai sensi dell’art. 577, primo comma, n. 1 cod. pen., «Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’art. 575 è commesso: 1) [...] contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva». Con chiara evidenza, la norma richiede la sussistenza della relazione affettiva o la stabile convivenza in termini alternativi. Sul punto la motivazione della sentenza è del tutto coerente con gli esiti delle prove testimoniali, avendo i giudici di merito sottolineato come i testi escussi, tra cui le persone coabitanti con la coppia, la madre e figlioletta della vittima, la nonna e il padre dell’imputato, abbiano indicato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quale compagna del XXXXXXXX, a questi legata da una relazione sentimentale: i due avevano convissuto in Italia da settembre a fine novembre del 2021, allorquando la donna era ritornata in Ucraina per divorziare dal marito;
in coincidenza del rientro in Italia di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la coppia aveva convissuto per un paio di settimane con XXXXXXXXXXXXXXXX e con la moglie, per poi 8 s p o s t a r s i , q u a l c h e g i o r n o p r i m a d e l f a t t o , n e l l ’ a p p a r t a m e n t o n e l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X d i N a p o l i . Come correttamente evidenziato dai giudici di merito, la stessa versione difensiva dell’imputato colloca la genesi del delitto nell’ambito di una relazione affettiva problematica, caratterizzata da dissidi, nella quale il sospetto di possibili tradimenti aveva innescato la condotta criminosa.
6. Il motivo in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito, perché aspecifico. La Corte di assise di appello ha ritenuto l’imputato non meritevole delle attenuanti, a dispetto della giovane età e dell’incensuratezza, in ragione della gravità del fatto e delle modalità crudeli di attuazione, dell’assenza di una manifestazione di pentimento, dell’atteggiamento processuale, contrassegnato da dichiarazioni parziali e reticenti. A fronte di tali argomentazioni il ricorrente non articola una precisa censura, tanto meno indica elementi favorevoli non vagliati, limitandosi a un generico rinvio all’atto d’appello. È appena il caso di rammentare che «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...]).
7. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente all’aggravante della premeditazione, con rigetto nel resto del ricorso e conferma della pena dell’ergastolo, sorretta dalla circostanza aggravante di cui all’art. 577, primo comma, n. 1, cod. pen.
8. Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili XXXXXXXXXXXXXXX, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore XXXXX, e XXXXXXXXXXXXXXXXk, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, che saranno liquidate a cura della Corte di assise di appello di Napoli ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [...], Rv. 277760), da porre in favore dell’Erario ai sensi dell’art. 110, comma 3, del medesimo d.P.R.
9. L’imputato va invece esentato dal rimborso delle spese sostenute dalla parte civile associazione “XXXXXXXXXXXX”, non comparsa all’udienza pubblica, atteso che «nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese» (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 286581 – 03; conformi già, tra le tante, Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfì, Rv. 267690; Sez. 5, n. 47553 del 18/09/2015, [...], Rv. 265918; Sez. 5, n. 44396 del 18/06/2015, [...], Rv. 266403). 9
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante della premeditazione che esclude. Rigetta nel resto il ricorso e conferma la pena irrogata. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili XXXXXXXXXXXXXXX, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale, e XXXXXXXXXXXXXXXXX, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile associazione “XXXXXXXXXXXX”. Così è deciso, 12/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NI AN VE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 10
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine alla aggravante della premeditazione e l’inammissibilità nel resto del ricorso, come da requisitoria già depositata. uditi: - l’Avv. Giovanni Renella per le parti civiliXXXXXXXXXXXXXXX, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale, e XXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale si è riportato alle conclusioni depositate in udienza, unitamente alla nota spese e a copia del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- l’Avv. Antonio Gallo per l’imputato, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 aprile 2025 la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza della Corte di assise di Napoli, che ha condannato Penale Sent. Sez. 1 Num. 21655 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VE NI AN Data Udienza: 12/03/2026 XXXXXXXXXXXXXXX alla pena dell’ergastolo, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, per il delitto di omicidio in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, commesso a Napoli il 10 marzo 2022, aggravato dalla premeditazione, nonché dalla stabile convivenza e dalla relazione affettiva con la persona offesa, escluse le aggravanti dei motivi abietti e futili e del nesso teleologico o di occasionalità con il delitto di maltrattamenti in danno della medesima persona offesa, dal quale l’imputato è stato assolto. Per quanto emerge dalla doppia conforme di condanna, alle ore 14.46 del 10 marzo 2022 il personale dei Vigili del Fuoco interveniva presso un edificio nel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n. 21 di Napoli a seguito della segnalazione, alle ore 14.36, di un incendio nell’appartamento al secondo piano, all’interno del quale era rinvenuto, nel vano cucina, il corpo carbonizzato di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: la donna, per quanto si accertava in sede autoptica, era deceduta per asfissia da inalazione di fumi;
il cadavere presentava lesioni causate da schegge dei vetri della stanza, andati in frantumi a causa di un’esplosione. L’appartamento risultava concesso in locazione a XXXXXXXXXXXXX, nonna di XXXXXXXXXXXXXXX, e occupato da più soggetti di nazionalità ucraina, tra cui la vittima, la figlia di anni cinque e l’imputato, legato alla persona offesa da relazione sentimentale. Non reperito nell’immediatezza, XXXXXXXXXXXXXXX era rintracciato in serata dai Carabinieri e condotto in caserma, ove erano eseguiti rilievi fotografici che documentavano la presenza di ustioni alle mani e di tagli superficiali al collo. L’esame del cellulare del XXXXXXXX confermava la relazione sentimentale con la persona offesa. La madre della vittima, XXXXXXXXXXXXXXXXX, forniva agli inquirenti i contatti con l’imputato, tra cui un messaggio delle ore 14.36 del 10 marzo 2022, in lingua ucraina, dal seguente testo: “puttana per lungo tempo non la sentirete”. Sottoposto a fermo l’imputato il 17 marzo 2022, le indagini proseguivano tramite operazioni d’intercettazione, l’esecuzione di consulenze tecniche e l’audizione di persone informate sui fatti. Rinviato a giudizio, nel corso del dibattimento XXXXXXXX rendeva spontanee dichiarazioni e si sottoponeva ad esame, ammettendo di aver versato sul corpo della persona offesa la benzina contenuta in una bottiglia. Geloso di tale XXXXXX, che coabitava nel medesimo appartamento, nella tarda mattinata del 10 marzo 2022 aveva compreso che la compagna lo tradiva, ascoltando una registrazione eseguita con il proprio apparecchio cellulare. Nel fare rientro a casa intorno alle ore 14.00, intendendo minacciare l’uomo affinché andasse via, aveva prelevato dalla propria automobile la bottiglia con il liquido infiammabile, che deteneva per far fronte a un’imprevista necessità di carburante nella sua attività di autista. 2 Incontrata nel vano cucina XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX le aveva versato il liquido addosso per impaurirla, ma il combustibile aveva preso fuoco poiché la donna stava probabilmente cucinando. Al divampare delle fiamme aveva cercato di aiutarla, ustionandosi le mani, per poi allontanarsi. La prospettazione difensiva di un innesco involontario del fuoco non è stata ritenuta credibile in esito al doppio grado del giudizio di merito. La Corte di assise di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha espresso condivisione per la ricostruzione operata dalla Corte di assise di Napoli, secondo cui XXXXXXXX, dopo aver cosparso la donna col combustibile, le aveva dato fuoco con un accendino di cui era munito. Ha valorizzato a supporto dell’affermazione di responsabilità per il delitto di omicidio le ustioni refertate sul dorso delle mani dell’imputato, nonché i messaggi e le telefonate alla madre della vittima subito dopo il fatto. Ha ritenuto che anche i congiunti dell’imputato fossero consapevoli dell’azione omicida attuata, traendo argomenti da alcuni colloqui intercettati nel corso delle indagini: il 18 giugno 2022 XXXXXXXXXXXXXXXX, padre dell’imputato, conversando con XXXXXXXXXXXXX, affermava che, mentre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bruciava, il figlio si era dato fuoco alle mani con un accendino per provare lo stesso dolore;
durante un colloquio in carcere del 16 novembre 2022, la nonna dell’imputato asseriva che bisognava sostenere che la vittima stesse cuocendo qualcosa e si era incendiata col fuoco della cucina, mentre XXXXXXXX commentava di non ricordare se in quei frangenti disponesse di un accendino. Scartata l’opzione di un innesco accidentale dell’incendio, i giudici dell’appello hanno considerato illogico che XXXXXXXX versasse sulla vittima il contenuto di un’intera bottiglia con un litro e mezzo di carburante, al solo fine di minacciarla. Confrontandosi con la versione dei fatti offerta dall’imputato, l’hanno ritenuta comunque inidonea ad escludere il dolo omicida, sia pure nelle forme del dolo alternativo o eventuale: avendo gettato il liquido infiammabile sulla donna posizionata nelle vicinanze dei fornelli, senza curarsi della presenza di una sigaretta o di fornelli accesi, XXXXXXXX aveva agito nella consapevolezza della potenzialità letale del suo comportamento. 2. Avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli ha proposto ricorso l’Avv. Antonio Gallo, difensore di XXXXXXXXXXXXXXX, articolando cinque motivi di censura.
2.1 Con il primo motivo denuncia violazione di legge per omessa derubricazione della condotta in omicidio preterintenzionale, avendo l’imputato versato la benzina sulla vittima al solo fine di causare sensazioni dolorose.
2.2 Con il secondo motivo eccepisce contraddittorietà della motivazione per travisamento delle risultanze intercettive e della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero. 3 Contesta che possano trarsi elementi indizianti dalle intercettazioni esaminate dalla Corte di assise di appello. Nell’intercettazione del 18 giugno 2022 XXXXXXXXXXXXXXXX non indicava la fonte da cui aveva appreso l’informazione in ordine alla disponibilità dell’accendino in capo al figlio, che non aveva mai incontrato dopo i fatti;
in ogni caso dal colloquio captato emergeva unicamente che l’accendino era stato utilizzato dall’imputato per atti autolesionistici. Nell’intercettazione in carcere del 16 novembre 2022 la nonna e l’imputato ricostruivano la reale dinamica degli eventi, essendo indimostrato che stessero preconfezionando una versione difensiva. Denuncia il contrasto tra la dinamica dell’incendio descritta nella sentenza e quella ricostruita dal consulente del pubblico ministero, che aveva escluso un innesco non contestuale all’esplosione.
2.3 Con il terzo motivo censura il riconoscimento, con motivazione apparente e illogica, della circostanza aggravante della premeditazione, che postula un radicamento del proposito criminoso per un apprezzabile lasso temporale, potendo al più ravvisarsi una preordinazione della condotta. Deduce che l’imputato aveva maturato il proposito criminoso lo stesso giorno in cui aveva commesso il delitto, circa un’ora prima: XXXXXXXX aveva prelevato dall’autovettura, che utilizzava per la propria attività di autista, una bottiglia colma di benzina, che conservava per urgenti necessità di approvvigionamento;
il versamento del liquido era seguito a una discussione animata con la vittima, che rende compatibile l’azione con un dolo d’impeto.
2.4 Con il quarto motivo eccepisce vizio di motivazione in ordine all’applicazione della circostanza aggravante della relazione affettiva e di convivenza con la persona offesa. Nega la ricorrenza degli elementi costitutivi della circostanza, atteso che, dopo una breve convivenza nel 2021, l’imputato e la persona offesa avevano ripreso la coabitazione da circa una settimana, nell’appartamento condiviso con altri inquilini.
2.5 Con il quinto motivo si duole dell’omessa valutazione, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, degli elementi favorevoli esplicitati nell’atto d’appello.
3. Il 18 febbraio 2026, su richiesta dell’imputato e della parte civile associazione “XXXXXXXXXXXX”, il Presidente di Sezione ha disposto la trattazione del ricorso in udienza pubblica.
4. Con memoria del 22 febbraio 2026 il Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine all’aggravante della premeditazione, con declaratoria d’inammissibilità del ricorso nel resto.
5. Il 28 febbraio 2026 il difensore della parte civile associazione “XXXXXXXXXXXX” ha fatto pervenire memoria e conclusioni scritte, con cui ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, recedendo dalla formulata istanza di trattazione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita parziale accoglimento nei termini che saranno appresso esposti. 4 2. Infondato è il primo motivo di censura in ordine all’elemento soggettivo del reato. Occorre premettere che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, [...], Rv. 277218). Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta “doppia conforme” quando, come nel caso in esame, i giudici dell’appello, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252615 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595). Tanto premesso, pur confrontandosi, in via meramente “ipotetica e subordinata”, con la prospettiva di un dolo alternativo o eventuale, la Corte di assise di appello ha espresso, “in via principale”, condivisione per il ragionamento ampio e articolato a fondamento della sentenza di primo grado, considerato come «l’unica ricostruzione dei fatti rispondente a logica ed alle acquisizioni probatorie». Assodato che l’imputato aveva ammesso di aver cosparso di liquido infiammabile la persona offesa, il giudice di merito ha inferito il dolo diretto dalle ustioni riscontrate sui dorsi di entrambe le mani dell’uomo, ricollegate all’innesco del fuoco, richiamando le argomentazioni della Corte di assise nella sentenza di primo grado, ove si dà atto che, in base agli esiti dell’ispezione eseguita dal consulente medico legale nominato dal pubblico ministero, le lesioni erano indicative di una mano racchiusa a forma di pugno. Ha attribuito univoca valenza dimostrativa del dolo omicida ai contenuti delle comunicazioni dell’imputato con la madre della vittima nell’immediatezza del fatto: in un messaggio delle 14.36 XXXXXXXX aveva scritto alla donna “puttana non la sentirai per un po’ di tempo”; nelle successive telefonate delle 14.38 e delle 15.14, riscontrate nella cronologia delle chiamate in entrata sull’apparecchio cellulare della ricevente, il chiamante, per quanto dichiarato dalla teste, aveva affermato “ho incendiato, ho bruciato la tua puttana”, ed ancora “inizia a comprare le corone”. In relazione a tali dati probatori, cui il giudice di merito con argomentazione congrua ha attribuito valenza decisiva, alcuna specifica censura ha articolato l’imputato in ricorso. La Corte di assise di appello, del tutto logicamente, ha ritenuto implausibile lo sversamento dell’intera bottiglia di liquido infiammabile indosso alla persona offesa, al solo fine di intimidirla. Ha escluso altresì un innesco casuale del fuoco per effetto di un fornello acceso, osservando che la propagazione delle fiamme era stata progressiva, per quanto rapida, prima dell’esplosione. Ha fatto, in particolare, riferimento alle dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXX, abitante al piano terra dell’edificio al civico 20 del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Napoli, e di XXXXXXXXXXXXX, presente all’interno dell’appartamento ove vivevano l’imputato e la persona offesa, le quali hanno concordemente riferito di aver percepito il propagarsi del fuoco prima del boato. Rilievo dirimente è stato attribuito alle dichiarazioni della figlioletta della vittima, XXXXXXXXXXXXXXX, la cui presenza nei frangenti del delitto è stata ammessa dallo stesso imputato che, intercettato in carcere, il 30 maggio 2022 l’indicava come “l’unica che ha visto”: la piccola ha riferito che, udita la madre che litigava con XXXXXXXX e avvertita la presenza di fumo, si era portata in cucina, notando le fiamme sulla genitrice che si rivoltava in terra;
si era, quindi, precipitata dalla XXXXXXX per chiederle aiuto, avvertendo in questi frangenti lo scoppio. Tali risultanze sono state ritenute indicative di un innesco volontario. A una pluralità di dati fattuali, convergenti nell’attitudine dimostrativa dell’animus necandi, il ricorrente contrappone l’assunto di un mero intento di causare alla vittima sensazioni dolorose tramite lo spargimento della benzina. Si concentra nel censurare le argomentazioni esposte dalla Corte di assise di appello, con “mera valenza ipotetica e subordinata”, riguardo all’assunto difensivo di un fuoco divampato a causa di una sigaretta o di fornelli accesi, senza tuttavia sottoporre a puntuale critica l’apparato motivazionale della sentenza nella parte in cui aderisce, “in via principale”, al “ragionamento ampio e articolato” del primo giudice, incentrato sulla ricorrenza di un dolo diretto della condotta omicidiaria. La stessa rappresentazione di un innesco riconducibile a un fornello acceso o a una sigaretta si scontra con precisi dati enucleabili dalla sentenza di primo grado, al cui apparato motivazionale la sentenza d’appello ha espressamente rinviato. La Corte di assise di Napoli ha rilevato come nei rapporti di intervento dei Vigili del Fuoco e nei verbali di ispezione dei luoghi dei Carabinieri non vi fosse alcun riferimento all’esistenza di reperti di stoviglie sui fornelli o a manopole del gas in posizione di apertura, dando atto che il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero aveva escluso quale causa scatenante del fuoco una sigaretta accesa tenuta tra le dita dalla vittima. 3. Il secondo motivo di ricorso non è consentito. Il vizio di "travisamento della prova" si traduce nella denuncia dell’infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, di una distorsione del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. L’elemento travisato deve assumere portata decisiva, in quanto idoneo ad incidere sulla complessiva tenuta logica della decisione (cfr. Sez. 2, n. 22565 del 09/06/2006, [...], Rv. 234344 – 01). Ed invero, «il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) 6 identificare l’atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, [...], Rv. 281085 - 01). La decisività delle risultanze probatorie censurate non è stata esplicitata dal ricorrente a fronte delle dichiarazioni di valenza confessoria enucleabili dal messaggio e dalle comunicazioni telefoniche tra XXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXX, madre della vittima. Dalla stessa motivazione della sentenza impugnata si arguisce che il richiamo al dato intercettivo sia privo del carattere di decisività, essendosi la Corte di assise di appello limitata a rilevare come della riconducibilità dell’innesco del fuoco a una determinazione volontaria dell’imputato fossero “tutto sommato consapevoli” anche i congiunti. A non diversa conclusione deve pervenirsi riguardo al dedotto contrasto tra la ricostruzione in sentenza del propagarsi delle fiamme prima dell’esplosione, fondata sulle prove testimoniali, e l’affermazione del consulente del pubblico ministero, secondo cui l’esplosione non poteva che essere immediatamente conseguenziale all’innesco. Su tale profilo peraltro alcun travisamento, a rigore, è dato apprezzare, avendo il giudice di merito preso atto della divergenza e manifestato motivata adesione alla narrazione promanante dalle fonti dichiarative.
4. Fondata risulta la critica difensiva all’applicazione della circostanza aggravante della premeditazione. In linea con le indicazioni giurisprudenziali, la configurabilità dell’aggravante necessita di due elementi, uno di carattere cronologico, consistente nella esistenza di un apprezzabile intervallo di tempo tra l’insorgere della risoluzione criminosa e la pratica realizzazione del delitto, l’altro psicologico, rappresentato dalla persistenza nel tempo del proposito criminoso, donde una maggiore intensità del dolo indice di una più elevata capacità a delinquere (Sez. 1, n. 11835 del 27/04/1987, [...], Rv. 177095 - 01). Questa Corte di legittimità ha in più occasioni tracciato la linea di confine tra la mera preordinazione dell’omicidio e la circostanza aggravante della premeditazione, rilevando che la preordinazione, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione del delitto nella fase immediatamente precedente, non equivale alla premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso temporale, nella psiche del reo, del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e delle opportunità per la sua attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione di idonee modalità esecutive (Sez. 1 n. 3082 del 05/03/1996, [...], Rv. 7 204299 – 01; Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, [...], Rv. 266205 – 01; Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, [...], Rv. 283512 - 01). Nella vicenda in esame, la ferma e protratta risoluzione omicida, frutto di una meditata organizzazione, non è stata affermata con logico costrutto. Sulla genesi del proposito criminoso unica fonte di conoscenza, per quanto emerge dalla sentenza, è XXXXXXXX, che ha riferito di aver agito subito dopo aver appreso del tradimento dall’ascolto di una registrazione eseguita con il proprio apparecchio cellulare, non rinvenuto dagli investigatori. Come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generale, la motivazione della decisione impugnata sulla premeditazione è pressoché assente, esaurendosi nella conferma della valutazione già operata dal giudice di primo grado, che con ragionamento carente ha ricollegato la ricorrenza dell’aggravante alla disponibilità in capo all’imputato della bottiglia contenente il liquido infiammabile, in coincidenza del rientro nell’appartamento e immediatamente prima che divampasse la lite con la vittima. Il dato valorizzato è, tuttavia, equivoco, posto che le sentenze di merito non disattendono la prospettazione dell’imputato, secondo cui la bottiglia era detenuta nell’automobile, dallo stesso appena utilizzata, per una causale lecita, ricollegabile all’attività lavorativa di autista, come tale svincolata e indipendente dal proposito criminoso. In assenza di altri indicatori, l’azione delittuosa si presenta parimenti compatibile, sul piano logico, con l’insorgenza del dolo omicidiario a una distanza temporale prossima all’esecuzione e comunque non sufficiente a integrare l’elemento cronologico. Il delineato quadro probatorio, insuscettibile di approfondimento, impone di escludere la circostanza aggravante con annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata.
5. Passibile di rigetto è il motivo di ricorso articolato con riferimento all’applicazione della circostanza aggravante della convivenza e della relazione affettiva con la persona offesa. Ai sensi dell’art. 577, primo comma, n. 1 cod. pen., «Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’art. 575 è commesso: 1) [...] contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva». Con chiara evidenza, la norma richiede la sussistenza della relazione affettiva o la stabile convivenza in termini alternativi. Sul punto la motivazione della sentenza è del tutto coerente con gli esiti delle prove testimoniali, avendo i giudici di merito sottolineato come i testi escussi, tra cui le persone coabitanti con la coppia, la madre e figlioletta della vittima, la nonna e il padre dell’imputato, abbiano indicato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quale compagna del XXXXXXXX, a questi legata da una relazione sentimentale: i due avevano convissuto in Italia da settembre a fine novembre del 2021, allorquando la donna era ritornata in Ucraina per divorziare dal marito;
in coincidenza del rientro in Italia di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la coppia aveva convissuto per un paio di settimane con XXXXXXXXXXXXXXXX e con la moglie, per poi 8 s p o s t a r s i , q u a l c h e g i o r n o p r i m a d e l f a t t o , n e l l ’ a p p a r t a m e n t o n e l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X d i N a p o l i . Come correttamente evidenziato dai giudici di merito, la stessa versione difensiva dell’imputato colloca la genesi del delitto nell’ambito di una relazione affettiva problematica, caratterizzata da dissidi, nella quale il sospetto di possibili tradimenti aveva innescato la condotta criminosa.
6. Il motivo in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito, perché aspecifico. La Corte di assise di appello ha ritenuto l’imputato non meritevole delle attenuanti, a dispetto della giovane età e dell’incensuratezza, in ragione della gravità del fatto e delle modalità crudeli di attuazione, dell’assenza di una manifestazione di pentimento, dell’atteggiamento processuale, contrassegnato da dichiarazioni parziali e reticenti. A fronte di tali argomentazioni il ricorrente non articola una precisa censura, tanto meno indica elementi favorevoli non vagliati, limitandosi a un generico rinvio all’atto d’appello. È appena il caso di rammentare che «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...]).
7. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente all’aggravante della premeditazione, con rigetto nel resto del ricorso e conferma della pena dell’ergastolo, sorretta dalla circostanza aggravante di cui all’art. 577, primo comma, n. 1, cod. pen.
8. Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili XXXXXXXXXXXXXXX, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore XXXXX, e XXXXXXXXXXXXXXXXk, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, che saranno liquidate a cura della Corte di assise di appello di Napoli ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [...], Rv. 277760), da porre in favore dell’Erario ai sensi dell’art. 110, comma 3, del medesimo d.P.R.
9. L’imputato va invece esentato dal rimborso delle spese sostenute dalla parte civile associazione “XXXXXXXXXXXX”, non comparsa all’udienza pubblica, atteso che «nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese» (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 286581 – 03; conformi già, tra le tante, Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfì, Rv. 267690; Sez. 5, n. 47553 del 18/09/2015, [...], Rv. 265918; Sez. 5, n. 44396 del 18/06/2015, [...], Rv. 266403). 9
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante della premeditazione che esclude. Rigetta nel resto il ricorso e conferma la pena irrogata. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili XXXXXXXXXXXXXXX, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale, e XXXXXXXXXXXXXXXXX, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile associazione “XXXXXXXXXXXX”. Così è deciso, 12/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NI AN VE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 10