Versione
1 luglio 1931
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12 maggio 1990
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17 marzo 1992
17 marzo 1992
Art. 357.
(Nozione del pubblico ufficiale).
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, ((giudiziaria)) o amministrativa.
((Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi))
(Nozione del pubblico ufficiale).
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, ((giudiziaria)) o amministrativa.
((Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi))
Commentari • 257
- 1. pubblico ufficiale e le correlate figure| FilodirittoAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 18 settembre 2021 · 243.68591
[…] Attualmente, l'Art. 357 CP, novellato dalla L. 86/1990 nonché dalla L. 181/1992, […] senza cioè che vi sia stata un'investitura formale, […] è sufficiente a che si riconosca lo status di pubblico ufficiale, quando ci si trovi nelle condizioni stabilite dall'Art. 357 CP o dagli Artt. 2699 e 2700 CC, a patto che non si commetta il reato di usurpazione di pubbliche funzioni”. […] Visti gli Artt. 357 e 358 CP, la distinzione in parola è ben sintetizzata pure da Cassazione 3938/2009, […] Ciò, a parere di chi redige, è un segno di debolezza pratica nell'applicazione della differenza tecnica (rectius: tecnicistica) tra l'Art. 357 CP e l'Art. 358 CP. 4. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 4193Provvedimento: […] Erroneamente la Corte di appello, andando di diverso avviso rispetto al Tribunale, avrebbe ritenuto che il medico di guardia presso un istituto penitenziario sia da qualificare come pubblico ufficiale, quantunque l'art. 357 cod. pen. ancori tale qualifica allo svolgimento di specifiche attività, tra cui quella certificativa. […] quindi, può avere la circostanza di agire per conto di un ente pubblico, in quanto al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, […]Leggi di più...
- potestà amministrativa·
- art. 12156 del 24/01/2024·
- art. 357 cod. pen.·
- art. 10443 del 26/10/2011·
- art. 358 cod. pen.·
- art. 341-bis cod. pen.·
- incaricato di pubblico servizio·
- giuris·
- art. 357, comma 2 cod. pen.·
- art. 7958 del 27/03/1992·
- giurisprudenza Cassazione·
- concezione oggettivo-funzionale·
- art. 26 aprile 1990, n. 86·
- art. 29788 dell'11/05/2017·
- art. 35836 del 22/02/2007