Articolo 357 del Codice penale
Articolo 323 terArticolo 343 bis
Versione
1 luglio 1931
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Versione
12 maggio 1990
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Versione
17 marzo 1992
Art. 357.

(Nozione del pubblico ufficiale).

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, ((giudiziaria)) o amministrativa.

((Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi))
Entrata in vigore il 17 marzo 1992
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