Sentenza 17 marzo 2010
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il sequestro preventivo sia funzionale alla confisca "per equivalente" e venga disposto nei confronti di persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'art. 322 ter, comma primo, cod. pen., può essere rapportato, in base al tenore testuale della norma, non al "profitto", ma soltanto al "prezzo" del reato, inteso quest'ultimo in senso tecnico e non estensibile a qualsiasi utilità connessa al reato. (Principio affermato, nella specie, con riguardo al reato di concussione).
Commentario • 1
- 1. Reato estinto per prescrizione? Sì alla confisca diretta del prezzo o del profittoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 15 settembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2010, n. 12819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12819 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/03/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 450
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 1990/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC AN;
avverso la ordinanza in data 25-6-09 del Tribunale di Frosinone;
Udita la relazione del Consigliere, Dott. ROTUNDO Vincenzo;
Udita la requisitoria del P.G., Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito l'avv. Gurgo Giovanni, che si è associato alle conclusioni del P.G..
OSSERVA
1.-. La difesa di CC AN ricorre per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Frosinone, adito ex art. 322 c.p.p., ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 3-6-09 dal GIP di Frosinone, avente ad oggetto i beni mobiliari ed immobiliari della predetta e di NA FA, coindagati per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 317 c.p.. La ricorrente deduce in primo luogo la violazione dell'art. 321 c.p.p., comma 2 bis, e art. 322 ter c.p., sostenendo la illegittimità del sequestro per equivalente operato nei confronti della indagata ed avente ad oggetto beni per valore corrispondente all'ipotizzato profitto del delitto di concussione contestato. Segnatamente si ricorda l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'art. 322 ter c.p., comma 1, può essere rapportato, in base al testuale tenore della norma, non al "profitto" ma soltanto al "prezzo" del reato, inteso quest'ultimo in senso tecnico e non è estensibile a qualsiasi utilità connessa al reato.
Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell'art.321 c.p.p. e art. 322 ter c.p., in quanto la documentazione prodotta dalla CC avrebbe dimostrato la legittimità della provenienza di tutti i cespiti del proprio patrimonio, acquisiti o in anni antecedenti ai fatti contestati o per effetto di vendita di immobili ricevuti per successione ereditaria.
Con il terzo motivo si denuncia la omessa motivazione in riferimento alla attendibilità delle dichiarazioni dei due imprenditori che avevano dato origine alla vicenda ed in ordine ai riscontri a tali propalazioni.
Con l'ultimo motivo di ricorso si lamenta la violazione del combinato- disposto dell'art. 321 c.p.p., comma 3, e art. 322 ter c.p., non sussistendo i presupposti necessari per disporre e mantenere il sequestro preventivo.
2.-. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Nel caso di specie il decreto di sequestro preventivo è stato emesso ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, ed è stato in effetti adottato in applicazione del successivo comma 2 bis, poi indicato nella parte motiva e nel dispositivo. A sua volta, come espressamente indicato dal Tribunale, la norma sostanziale di riferimento si individua nell'art. 322 ter c.p., comma 1. Il Tribunale di Frosinone ha ritenuto di poter superare "il mero dato testuale" dell'art. 322 ter c.p. e ha concluso per la legittimità della confisca per equivalente non solo del prezzo ma anche del profitto dei delitti previsti dagli artt. 314 e 320 c.p.. Tali conclusioni si pongono però in contrasto con oramai consolidati orientamenti delle giurisprudenza di legittimità, che, pur tenendo conto della normativa sopranazionale allo scopo di integrazione di elementi normativi, ha ritenuto prevalente la giurisprudenza costituzionale secondo la quale l'art. 25 Cost., comma 2 deve ritenersi ostativo all'adozione di una pronuncia additiva che comporti effetti costitutivi o peggiorativi della responsabilità penale, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore, non mancando di rilevare che gli esiti di una esegesi siffatta si tradurrebbero in una interpretazione in malam partem della fattispecie penale nazionale. In particolare, questa Corte ha già chiarito che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'art. 322 ter c.p., comma 1, può essere rapportato, in base al testuale tenore della norma, non al profitto ma soltanto al prezzo del reato, inteso quest'ultimo in senso tecnico e non è estensibile a qualsiasi utilità connessa al reato (Sez. 6, Sentenza n. 10679 del 11/02/2009, Rv. 243240, Marzetti;
Sez. 6, Sentenza n. 12852 del 13/03/2006 Rv. 233742, Ingravallo;
Sez. 6, Sentenza n. 17566 del 13/03/2006, Rv. 234505, Tortorici). Il principio è stato recentemente ribadito, sia pure in tema di peculato, dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente" disciplinata dall'art. 322 ter c.p., comma 1, può essere disposto, in base al testuale tenore della norma, soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato (Sez. U, Sentenza n. 38691 del 25/06/2009, Rv. 244189, Caruso). In quest'ultima sentenza, questa Corte ha denunciato la necessità di un intervento legislativo che provveda a disciplinare in modo sistematico tutte le ipotesi di confisca obbligatoria e di confisca per equivalente, già previste con norme frammentarie e prive di coordinamento. Tuttavia, come si è visto, a fronte di una disposizione normativa, come quella in esame, che limita inequivocabilmente la confisca per equivalente al solo prezzo del reato, le Sezioni Unite hanno ribadito la impossibilità di pervenire ad una non consentita estensione in malam partem del dettato legislativo.
3.-. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nonché del decreto di sequestro del GIP di Frosinone in data 3-6-09, con restituzione all'avente diritto delle cose in sequestro. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art.626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del GIP di Frosinone in data 3-6-09 e dispone la restituzione all'avente diritto delle cose in sequestro. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010