Sentenza 2 maggio 2001
Massime • 1
In tema di validità della notificazione, lo stato di capacità d'intendere e di volere della persona che riceve l'atto si presume fino a prova del contrario, atteso che l'indicazione di capacità contenuta nella relazione dell'ufficiale giudiziario prescinde da un accertamento specifico e deve solo conformarsi al dettato dell'art. 157, comma 4, cod. proc. pen., il quale fa divieto al suddetto di consegnare copia a persona che si trovi nello stato di <
Commentario • 1
- 1. Falso nummario: responsabilità penale, prescrizione e tutela risarcitoria della parte civile (Corte appello Napoli - Terza sezione)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2001, n. 22651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22651 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 02/05/2001
Dott. RENATO FULGENZI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - N. 667
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 912/2001
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NO IU, nato il [...] in S. Giorgio a [...], avverso la sentenza 22 novembre 2000 della corte d'appello di Napoli, che ha confermato la sentenza 15 marzo 1998 del pretore di Napoli, sezione distaccata di Barra, con la quale il AN era stato condannato ad otto mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 367 CP;
letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso,
udita la relazione del Cons. Dott. Renato Fulgenzi;
udito il PM nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Giovanni Galati, che ha concluso per il rigetto del ricorso, OSSERVA
La difesa del ricorrente deduce:
la nullità del giudizio di primo grado per violazione degli artt. 97 e 484 CPP, avendo il pretore omesso di verificare, alle udienze del 9 febbraio, 12 giugno e 17 dicembre 1998, nonché a quelle del 25 gennaio e 15 marzo 1999, l'eventuale presenza del difensore d'ufficio indicato nel decreto di citazione a giudizio, prima di procedere alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 97/4; la nullità dell'ordinanza dibattimentale con la quale, sempre nel giudizio di primo grado, era stata dichiarata la contumacia del AN, in quanto il decreto di citazione gli era stato notificato a mani della moglie convivente, affetta da gravi disturbi mentali che ne che ne diminuivano grandemente la capacità d'intendere e di volere, come dimostrato dalla certificazione medica esibita in sede di appello;
l'omesso esame, dia parte dei giudici di appello, delle specifiche argomentazioni difensive e delle dichiarazioni spontanee fatte dal AN all'udienza del 22.11.00; il difetto di motivazione della sentenza nella parte concernente la determinazione della pena. Il ricorso è privo di fondamento.
Con il nuovo codice di procedura penale il legislatore delegato ha inteso attuare una sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio alla difesa di fiducia, nel senso che tutte e due dovrebbero caratterizzarsi per la immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria (SS.UU. 11.11.94, Nicoletti). Ma dal principio suddetto non se ne può far discendere, come pretende la difesa del AN, che nel controllare la regolare costituzione delle parti prima di dare inizio al dibattimento il giudice sia tenuto, per poter procedere alla nomina di un difensore di ufficio, a dare atto a verbale dei modi con i quali ha accertato la non comparizione del difensore d'ufficio indicato nel decreto di citazione a giudizio.
Non sussiste, poi, la dedotta nullità della dichiarazione di contumacia: in tema di validità della notifica del decreto di citazione a mani di persona indicata dall'ufficiale giudiziario come moglie "capace e convivente", la capacità di questa si presume fino a prova del contrario, in quanto l'art. 157/4 CPP vieta la consegna dell'atto da notificare solo se la persona convivente con l'imputato sia in stato di "manifesta" incapacità d'intendere e di volere, sicché l'indicazione fornita dall'ufficiale giudiziario deriva, quanto alla rilevanza del predetto stato, dall'apparenza della situazione e non da uno specifico accertamento (Sez. 6^, 12.5.98, Salzano, rv. 211794).
Nella specie, il AN non ha dimostrato (e non aveva neppure asserito) che la moglie era in stato di manifesta incapacità d'intendere e di volere al momento in cui ricevette dall'ufficiale giudiziario la copia del decreto di citazione.
Manifestamente infondate appaiono, infine, le residue censure: la corte d'appello ha esposto le ragioni per le quali non riteneva convincenti le dichiarazioni rese dall'imputato in udienza, anche solo ai fini di una rinnovazione del dibattimento, mentre la misura della pena non aveva costituito oggetto di doglianza nei motivi di appello.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2001