Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
Nel caso in cui la notificazione venga eseguita, ai sensi dell'articolo 157 cod. proc. pen., mediante consegna a persona diversa dall'imputato e il consegnatario dell'atto non abbia dichiarato l'inesistenza del rapporto di convivenza asserito nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'interessato che deduca la nullità della notifica, negando tale rapporto o allegando la sua avvenuta cessazione al momento della notifica, deve provare, in modo rigoroso, la diversa realtà da lui prospettata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2006, n. 14752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14752 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 12/01/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 5
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 040210/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE BO RA, N. IL 07/04/1953;
avverso SENTENZA del 12/03/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI Giovanni che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza pronunciata il 12 marzo 2004 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 16 febbraio 2002 dal Tribunale di Latina, di condanna di De ON RA alla pena di un mese di reclusione ed Euro 60,00 di multa per reato di furto aggravato di acqua potabile in danno del Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci.
Ricorre per Cassazione il De ON deducendo un duplice mezzo di annullamento.
Con un primo motivo il ricorrente, contumace nel giudizio di secondo grado, deduce il vizio di violazione della legge processuale ex art. 606 c.p.p., lettera c), sostenendo che - non risultando dalla relata di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (del seguente tenore: "Ho notificato il sopra descritto decreto a De ON RA via A. Soscia n. 6 Fondi mediante consegna dello stesso a SC ST convivente T.Q.") le complete generalità della persona consegnataria ed i suoi rapporti con il destinatario (l'imputato non sarebbe, in realtà convivente con tale persona) - la sentenza impugnata è nulla per "omessa notifica" dell'atto in questione. Con un secondo motivo viene dedotto il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lettera e), per "apprezzabili carenze di motivazione", non essendo state prese in considerazione le affermazioni difensive volte ad evidenziare la estraneità dell'imputato al fatto contestatogli, e precisamente il rilievo che, essendo l'utenza idrica in questione in uso, prima del distacco, ad un immobile di proprietà di terzi, non si comprendeva quale utilità il De ON avrebbe tratto dalla sottrazione ascrittagli, ne' gli ulteriori rilevi concernenti la collocazione del contatore all'esterno dell'immobile (sì che chiunque avrebbe potuto manometterlo) e la non quantificata entità degli ipotetici prelievi abusivi.
Il primo motivo, in rito, è manifestamente infondato. Invero, la notificazione del decreto di citazione al giudizio di appello è stata effettuata presso la risultante abitazione dell'imputato e, come leggesi nella relata dell'ufficiale giudiziario, a mani di SC ST, con lui convivente e tale qualificatasi, ed è noto che, nel caso in cui la notificazione venga eseguita, ai sensi dell'articolo 157 c.p.p., mediante consegna a persona diversa dall'imputato e il consegnatario dell'atto non abbia dichiarato la inesistenza del rapporto di convivenza asserito nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'interessato che deduca la nullità della notifica, negando tale rapporto o allegando la sua avvenuta cessazione al momento della notifica, deve provare, in modo rigoroso, la diversa realtà da lui prospettata, tale onere di prova derivando anche dalla considerazione che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario, contenuta nella relata di notifica, circa il rapporto di convivenza tra il destinatario della medesima e il consegnatario dell'atto, proprio perché è basata su un'altrui indicazione e non è il frutto di attività d'indagine del notificante, prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la veridicità di esse, in considerazione della non coincidenza concettuale tra "convivenza" e "coabitazione" nonché del possibile carattere solo temporaneo della prima (vedansi, tra le altre, Cass. Sez. 5^, 28/10/1999, n. 14018, Gardini;
Cass. Sez. 3^, 10/6/1999, n. 2183, Caterisano;
Cass. Sez. 6^ 12/5/1998, n. 10566, Salzano;
vedasi inoltre, per la enunciazione dei medesimi principi di diritto anche in tema di notificazione col mezzo della posta di atti diretti all'imputato, Cass. Sez. 5^, 15/6/2004, n. 28617, El Hadda). Nella specie, il ricorrente si limita a dedurre che nella relata non sarebbero indicate le complete generalità della consegnataria (il che non è causa di nullità della notifica, in un contesto nel quale sono indicate le generalità "SC ST", il che è sufficiente per la individuazione della consegnataria medesima, convivente del De ON), ed i rapporti con il destinatario (viceversa attestati dalla dichiarazione di convivenza), ed a negare la propria convivenza con la SC ST, senza sorreggere tale negazione con la enunciazione di alcun concreto elemento di prova.
Quanto al secondo motivo, va rilevato che esso non è immune da connotazioni di censura in mero punto di fatto, non consentite nella presente sede di legittimità, ne' da manifesta infondatezza, dal momento che in ambo le sentenze dei giudici di merito si afferma (con riferimento, nella sentenza di primo grado, alle risultanze di uno specifico atto costituito dal verbale presente a foglio 8 del fascicolo, nonché al dato testimoniale) che il contatore dell'impianto erogatore dell'acqua potabile all'appartamento utilizzato dal De ON era stato "piombato" per morosità del medesimo, e che successivamente ne erano stati forzati "i piombi" ed era stata apposta abusivamente una presa utile a conseguire quella erogazione dell'acqua potabile, proprio all'appartamento dell'imputato, che in precedenza era stata bloccata dall'intervento degli addetti dell'Ente erogatore. A fronte di tale valorizzata univoca risultanza sono manifestamente destituite di ogni fondamento (e tali da non aver reso necessaria una specifica risposta, da parte dei secondi giudici, atteso il carattere assorbente della motivazione resa in ordine alla identificazione del responsabile anche sulla base di un evidente considerazione del cui prodest) le affermazioni del ricorrente circa un'asserita diversa intestazione (alla SC) dell'utenza idrica de qua, la mancata considerazione della collocazione all'esterno del contatore, suscettibile di alterazione da parte di terzi (peraltro del tutto improbabilmente interessati a rifornire l'appartamento dell'imputato) e la omessa indicazione del quantum ("rilevante o meno") di acqua potabile sottratta (questione peraltro non posta con l'appello).
Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ex art. 616 c.p.p., al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che va congruamente determinata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2006