Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/1999, n. 2183
CASS
Sentenza 10 giugno 1999

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In tema di regolarità della notificazione, allorché la relata di notifica non indica specificamente il luogo ove la stessa è avvenuta, deve presumersi, fino a prova contraria, che sia stata effettuata nel luogo indicato nell'atto da notificare.

L'attestazione dell'ufficiale giudiziario, contenuta nella relata di notifica, circa il rapporto di convivenza tra il destinatario della medesima e il consegnatario dell'atto, proprio perché è basata su un'altrui indicazione e non è il frutto di attività d'indagine del notificante, prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la veridicità di esse, in considerazione della non coincidenza concettuale tra "convivenza" e "coabitazione" nonché del possibile carattere solo temporaneo della prima. Ne consegue che l'interessato il quale deduce la nullità della notifica, negando il rapporto di convivenza attestato nella relata, deve provare in modo rigoroso il suo assunto, tanto più se tra lui ed il prenditore dell'atto vi sia uno stretto vincolo familiare che faccia presumere l'esistenza di quel rapporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/1999, n. 2183
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2183
    Data del deposito : 10 giugno 1999

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