Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 2
In tema di regolarità della notificazione, allorché la relata di notifica non indica specificamente il luogo ove la stessa è avvenuta, deve presumersi, fino a prova contraria, che sia stata effettuata nel luogo indicato nell'atto da notificare.
L'attestazione dell'ufficiale giudiziario, contenuta nella relata di notifica, circa il rapporto di convivenza tra il destinatario della medesima e il consegnatario dell'atto, proprio perché è basata su un'altrui indicazione e non è il frutto di attività d'indagine del notificante, prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la veridicità di esse, in considerazione della non coincidenza concettuale tra "convivenza" e "coabitazione" nonché del possibile carattere solo temporaneo della prima. Ne consegue che l'interessato il quale deduce la nullità della notifica, negando il rapporto di convivenza attestato nella relata, deve provare in modo rigoroso il suo assunto, tanto più se tra lui ed il prenditore dell'atto vi sia uno stretto vincolo familiare che faccia presumere l'esistenza di quel rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/1999, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato Acquarone Presidente del 10.6.1999
1. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere N. 2183
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 7856/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AT ES TO, nato ad [...] il [...],
avverso l'ordinanza n. 1/99 del 29/1-12/2/99, pronunciata dal Tribunale di Crotone quale giudice dell'esecuzione. - Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- lette le conclusioni del P.G., con cui chiede il rigetto del ricorso;
la Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
SA CE AN, condannato dal Tribunale di Crotone - con sentenza n. 247/98 del 2/10/98- alla pena di mesi 2 di reclusione per il reato di cui all'art. 2, ul. co., L. n. 516/1982, proponeva incidente di esecuzione avverso l'ordine di carcerazione emesso in data 23/12/98 dal Procuratore della Repubblica di Crotone in relazione alla detta pena, lamentando la non esecutività della sentenza per nullità della notifica dell'estratto contumaciale, effettuata il 20/10/98 formalmente a mani della sorella CA. Il Tribunale, con l'ordinanza indicata in premessa, rigettava l'istanza, rilevando la ritualità della detta notifica, giusta la relata dell'Ufficiale giudiziario.
Ricorre per cassazione il SA, deducendo violazione degli artt. 157-171 e 670 in relazione all'art. 606 lett. b) e c) c.p.p., in quanto egli non aveva avuto notizia della detta notifica, effettuata in luogo imprecisato e forse a mani di un'omonima della sorella CA, residente con la propria famiglia in altro luogo e non con lui convivente.
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato, invero, è correttamente e logicamente motivato circa le ragioni -affatto condivisibili- per le quali non è stata ravvisata dal Tribunale alcuna violazione del disposto dell'art. 157 c.p.p.. Innanzi tutto, quando la relata di notifica non indica specificamente il luogo ove la stessa è avvenuta, deve presumersi, fino a prova contraria, che sia stata effettuata nel luogo indicato nell'atto da notificare.
In secundis - come questa Corte ha, anche recentemente, affermato (Sez. VI, 15 dicembre 1997, n. 11471, Fontanarosa ed altri)- attestazione dell'Ufficiale giudiziario, nella relata di notifica, del rapporto di convivenza tra il destinatario della medesima e il consegnatario dell'atto, proprio perché è basata su un'altrui indicazione e non è frutto di attività di indagine del notificante, prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la veridicità di esse, in considerazione della non coincidenza concettuale tra "convivenza" e "coabitazione" nonché del possibile carattere solo temporaneo della prima.
Inoltre, quando la notificazione,, ex art. 157 c.p.p., sia avvenuta mediante consegna a persona diversa dal destinatario che non abbia dichiarato l'inesistenza del rapporto di convivenza asserito nella relata dell'Ufficiale giudiziario, l'interessato che deduce la nullità della notifica, negando tale rapporto, deve provare in modo rigoroso il suo assunto, tanto più se tra lui ed il prenditore dell'atto vi sia uno stretto vincolo familiare che faccia presumere a fortiori l'esistenza di quel rapporto (Sez. V;
5 aprile 1996, n. 814 Targhini).
In applicazione di detti pacifici principi deve considerarsi affatto regolare la notifica in questione, effettuata nel luogo di residenza del destinatario, a mani di persona qualificatasi come CA, sorella convivente del predetto. Ne consegue che, non essendo stata impugnata in termini, la, sentenza è divenuta irrevocabile e costituisce, quindi, valida titolo esecutivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999