Articolo 356 del Codice penale
Articolo 316 bisArticolo 317 bis
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1 luglio 1931
Art. 356.

(Frode nelle pubbliche forniture)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

La pena e' aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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