Sentenza 14 ottobre 2010
Massime • 1
L'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una somma di denaro postula la prova, ad onere dell'interessato, dell'assoluta necessità della somma stessa al soddisfacimento di bisogni essenziali non altrimenti fronteggiabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2010, n. 4188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4188 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2010 |
Testo completo
ІМ
Udienza in camera di consiglio in data 14.10. 2010 Sentenza n. 1394/10 4 188 / 1 1 Reg. gen. n. 12180/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione seconda penale composta dai signori dott. Antonio Esposito Presidente dott. Filiberto Pagano Consigliere dott. Margherita B. Taddei Consigliere dott. Giuseppe Bronzini Consigliere dott. Domenico Chindemi Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso proposto dalla difesa di LL EN (nato il [...]) avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, in data 14.12.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Margherita Bianca Taddei;
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale Vincenzo Geraci, che ha concluso chiedendo,in accoglimento del ricorso, la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, osserva:
La difesa di LL EN imputato ricorrente contro sentenza di condanna della Corte d'appello di Venezia indicata in epigrafe, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 612 cpv. c.p.p., propone istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna agli effetti civili della provvisionale di L. 100.000,00 euro, a favore della
P.C. "San Giorgio LL di LL AS & C, s.n.c.", come a suo tempo già disposto dalla Corte di appello, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova del 06.12.2005 ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa aggravata ed ha condannato gli imputati,in solido, al risarcimento del danno ed alle spese di entrambi i gradi.
In particolare il ricorrente a fondamento dell'istanza, deduce: '
la violazione ex art.606 lett.d) e c) c.p.p., per illogicità della motivazione in
-
riferimento alla quantificazione della provvisionale, che è superiore al danno complessivo lamentato dalla parte civile e per la violazione dell'art.606 lett.c)
c.p.p. in riferimento all'art.539 co 2 c.p. p. , con riferimento alla quantificazione della provvisionale immediatamente esecutiva a favore della parte civile pari a € 100.000,00 a fronte di un danno lamentato dalla controparte,complessivo, risultante dalle fatture non pagate, di poco più di €
70.000,00. Ipotizza il ricorrente che i giudici abbiano errato nel convertire le lire in euro,atteso l'ammontare esorbitante individuato dai giudici della Corte territoriale. L'illogicità della condanna emerge con evidenza se si considera che la stessa parte lesa, aveva chiesto al Tribunale il sequestro conservativo di
170.000.000, poco meno di € 85.000,00 attuali. attesaLa sospensione ai sensi dell'art.612 c.p.p. si manifesta necessaria l'assoluta infondatezza della somma liquidata e le gravissime conseguenze economiche che il pagamento della provvisionale determinata in modo errato comporterebbero per il LL. Quest'ultimo,infatti, a causa della crisi del settore in cui lavora la società di cui è amministratore, ha dovuto sottoscrivere un mutuo milionario, ipotecando gli immobili della società. Il pagamento della provvisionale sarebbe,pertanto, letale per la società stessa, che è l'unica fonte di reddito per il ricorrente e la sua famiglia.
La parte civile LL AS ha depositato una memoria nella quale si contrastano le affermazioni dell'imputato e si precisa che l'importo complessivo del danno è maggiore della somma liquidata con la provvisionale.
Motivi della decisione 3
2. L'istanza di sospensione deve essere rigettata. 2.1 L'art. 612 c.p.p. dispone che "a richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la Corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave ed irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna è adottata dalla Corte di
Cassazione con ordinanza in camera di consiglio".
2.2 Una lontana decisione di questa Corte individuava il danno grave ed irreparabile in considerazione del quale la Cassazione può sospendere '
esecuzione della condanna civile, nel pregiudizio eccessivo che il debitore subisce, quando esso si risolve nella distruzione o disintegrazione del bene controverso.
Sulla base di tale definizione la Corte aveva escluso che la condanna al versamento di una somma di denaro, attesa la fungibilità di tale bene, potesse costituire danno irreparabile. ( sent. n. 4380 del 31/08/ 1995 Rv. 203183).
2.3 L'orientamento giurisprudenziale preclusivo ,tuttavia, si è andato col tempo attenuando sicchè una recentissima pronuncia di questa Corte, che questo collegio condivide e fa propria, ha ritenuto che nella nozione di grave e irreparabile danno, rilevante per la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, rientri anche il versamento di una somma di denaro particolarmente elevata in rapporto alle disponibilità dell'obbligato, sì che questi corra il rischio di essere privato di beni necessari per le sue esigenze esistenziali. Rv. 244438.
2.4 Premesso,pertanto, che il danno non deve necessariamente essere costituito dalla distruzione di un bene infungibile e che esso può derivare anche dalla necessità di dover pagare una spropositata somma di denaro, che metta in pericolo non solo la possibilità di recupero ma altresì elida in modo estremamente rilevante il patrimonio dell'obbligato, la Corte ha anche puntualizzato che , ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile (art. 612 cod. proc. pen.), l'istante deve fornire la prova dell'esistenza di un
"danno grave ed irreparabile" derivante dall'esecuzione della sentenza di condanna e che, nel caso del pagamento di una somma di denaro, l'istante deve dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna abbia un'incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi ritenere il "grave ed irreparabile" danno solo in base a considerazioni di carattere oggettivo. Rv. 233180.
2.5 In altri termini,l'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una somma di denaro postula la prova, ad 4
onere dell'interessato, dell'assoluta necessità della somma stessa per il soddisfacimento di bisogni essenziali non altrimenti fronteggiabili: Rv. 245531.
2.6 Il ricorrente non ha provato il danno grave ed irreparabile nei termini su indicati essendosi limitato ad affermare, genericamente, che il pagamento della somma esosa forse frutto di una svista nella conversione della somma in euro, e '
non rispondente alle richieste inserite nella costituzione di parte civile, sarebbe letale per la società amministrata dal ricorrente e per quest'ultimo.
2.7 L'istanza deve,pertanto, essere rigettata;
al rigetto consegue,per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P. T. M.
Rigetta l'istanza di sospensione e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 03.06.2010
Il Consigliere Estensore Il Presidente
M. B.Taddei A Esposito
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
- 4 FEB 2811
IL CANGELLIERE
IL CANCELLIERE IA LI