2. Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma 1, comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice puo' essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Si applicano le disposizioni ((dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5)) .
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.