Articolo 325 del Codice di procedura penale
Articolo 313Articolo 340
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15 febbraio 1991
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3 agosto 2017
Art. 325. Ricorso per cassazione 1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322- bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
2. Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma 1, comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice puo' essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Si applicano le disposizioni ((dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5)) .
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.
Entrata in vigore il 3 agosto 2017
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