Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2008, n. 35852
CASS
Sentenza 6 maggio 2008

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L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Fattispecie in cui l'impiegata di un ufficio postale faceva sottoscrivere in bianco agli utenti quietanze di pagamento di buoni postali scaduti, appropriandosi della differenza tra le somme effettivamente maturate in favore di ciascuno e quelle poi reinvestite nella emissione di nuovi buoni postali).

Commentari2

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 settembre 2019

    Commette il reato di peculato il Consigliere regionale che si appropria di fondi avuti dalla regione per le attività collegate ai lavori del consiglio e alle iniziative dei gruppi, atteso che l'amministratore non può essere considerato soggetto privato solo perché ha percepito i contributi attraverso il gruppo consiliare, ente di diritto privato, al quale la regione li ha trasferiti. Si ha il peculato allorquando il pubblico ufficiale si appropria del denaro di cui abbia già il possesso anche solo mediato e gli artifici e raggiri sono realizzati soltanto per effettuare l'illegittima appropriazione oppure per occultarla; si ha invece la truffa allorquando gli artifici e raggiri …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 maggio 2018

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2008, n. 35852
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35852
Data del deposito : 6 maggio 2008

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