Sentenza 6 maggio 2008
Massime • 1
L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Fattispecie in cui l'impiegata di un ufficio postale faceva sottoscrivere in bianco agli utenti quietanze di pagamento di buoni postali scaduti, appropriandosi della differenza tra le somme effettivamente maturate in favore di ciascuno e quelle poi reinvestite nella emissione di nuovi buoni postali).
Commentari • 2
- 1. Spese pazze dei politici: peculato non truffa (Cass. 33831/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 settembre 2019
Commette il reato di peculato il Consigliere regionale che si appropria di fondi avuti dalla regione per le attività collegate ai lavori del consiglio e alle iniziative dei gruppi, atteso che l'amministratore non può essere considerato soggetto privato solo perché ha percepito i contributi attraverso il gruppo consiliare, ente di diritto privato, al quale la regione li ha trasferiti. Si ha il peculato allorquando il pubblico ufficiale si appropria del denaro di cui abbia già il possesso anche solo mediato e gli artifici e raggiri sono realizzati soltanto per effettuare l'illegittima appropriazione oppure per occultarla; si ha invece la truffa allorquando gli artifici e raggiri …
Leggi di più… - 2. Intascare somme versate allo sportello è peculato (Cass. 21314/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 maggio 2018
Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, dopo avere riscosso denaro per conto dell'Ente Poste, se ne appropria, dopo avere annullato l'operazione, poichè il denaro attraverso la consegna all'impiegato per ragioni del suo ufficio entra a far parte del patrimonio della Pubblica Amministrazione e non già in quello del funzionario che l'ha riscosso. La differenza tra il delitto di peculato e la truffa aggravata si fonda sulle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale se ne appropri avendone legittimamente la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio, ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2008, n. 35852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35852 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 06/05/2008
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 774
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 027854/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR NA, N. IL 08/08/1942;
avverso SENTENZA del 24/03/2006 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
non e comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
1 - La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 24/3/2006, confermava la decisione 25/1/2002 del locale Tribunale, che aveva dichiarato AV AN colpevole del delitto di peculato continuato e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di anni due e mesi tre di reclusione. L'addebito specifico mosso all'imputata è di essersi appropriata, nella qualità di impiegata presso l'Ufficio Postale di Villarfocchiardo, di somme di denaro di cui aveva la disponibilità per ragioni d'ufficio e che avrebbe dovuto consegnare a vari utenti, interessati ad operazioni di reinvestimento di buoni postali scaduti (fatti accaduti tra l'1/5/1990 e il 18/2/1994).
Il Giudice distrettuale poneva in evidenza che l'imputata, in occasione di tali operazioni, approfittando dell'incondizionata fiducia in lei riposta dagli utenti, generalmente persone anziane e poco scolarizzate, aveva fatto sottoscrivere in bianco a costoro quietanze relative al calcolo della sorte capitale e degli interessi maturati sui buoni scaduti e, con tale artificio, si era appropriata della differenza tra le somme effettivamente maturate a favore di ciascun utente sui buoni scaduti e quelle reinvestite nella emissione di nuovi buoni, lasciando logicamente intendere -contro il vero- la perfetta corrispondenza tra disinvestito e reinvestito, così come sollecitato dagli interessati. Precisava che la prova di tanto era offerta:
a) dagli esiti della indagine ispettiva dell'Amministrazione delle Poste, che aveva riscontrato differenze contabili tra l'importo complessivo dei buoni scaduti e quello reinvestito nell'emissione di nuovi buoni;
b) dalla perizia contabile espletata, che aveva confermato tali differenze contabili;
c) dalle dichiarazioni, assolutamente attendibili, delle varie persone interessate alle operazioni di cui si discute;
d) dall'appunto autografo che l'imputata aveva consegnato a tale BO TO circa il calcolo degli interessi a costui spettanti, calcolo errato esattamente in termini corrispondenti al disavanzo oggetto di indebita appropriazione.
2 - Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputata, deducendo l'erronea applicazione della legge penale, sotto il profilo che la condotta addebitatale doveva essere inquadrata nello schema della truffa, considerato che l'effettiva disponibilità del denaro oggetto di appropriazione l'aveva conseguita ricorrendo all'artificio di fare firmare in bianco ai soggetti interessati le relative quietanze di pagamento.
3 - Il ricorso non è fondato.
La ricostruzione in fatto della vicenda non è oggetto di contestazione. Punto controverso è la qualificazione giuridica del fatto, questione già dibattuta in sede di merito e correttamente risolta nel senso di ravvisare, nella specie, gli estremi del peculato. L'elemento distintivo tra il peculato e la truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 9, deve essere individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione. Ricorrerà la prima figura delittuosa quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri del denaro o della cosa mobile altrui, di cui abbia già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio;
si ravviserà la truffa aggravata qualora l'agente, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri, in funzione della condotta appropriativa del bene. Alla condotta di peculato può affiancarsi anche, come è accaduto nel caso in esame, una condotta fraudolenta, finalizzata, però, non a conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile, ma ad occultare la commissione dell'illecito ovvero ad assicurarsi l'impunità; in tale ipotesi sussisterà il delitto di peculato, nel quale - di norma - rimarrà assorbito quello di truffa aggravata, salva la possibilità, in relazione a specifici casi concreti, del concorso di reati, stante la diversa obiettività giuridica, la diversità dei soggetti passivi, il diverso momento consumativo.
Ciò posto, osserva la Corte che non può condividersi la tesi difensiva, secondo cui l'imputata avrebbe conseguito il possesso del denaro oggetto di appropriazione soltanto attraverso l'artificio di fare firmare in bianco agli utenti interessati le quietanze di pagamento dei buoni postali scaduti, perché altrimenti "mai avrebbe potuto mettere le mani sul denaro dei clienti".
In realtà, la formazione di tale documentazione costituiva un mero adempimento burocratico per la regolarità formale della pratica relativa all'incasso dei buoni postali scaduti da parte degli interessati degli stessi ed attestava il passaggio delle corrispondenti somme dall'amministrazione delle Poste, che fino a quel momento le aveva tenute in custodia, agli aventi diritto. È di agevole intuizione, quindi che il possesso o comunque la detenzione del denaro, ben prima di una qualsiasi richiesta di pagamento da parte degli utenti, era in capo all'Amministrazione delle Poste (e, pertanto, all'imputata, quale addetta allo specifico settore), che lo custodiva e amministrava in base al corrispondente titolo e alle facoltà ad esso connesse, con l'effetto che l'escamotage al quale aveva fatto ricorso la prevenuta non era funzionale al conseguimento del possesso che già aveva, ma a garantire la regolarità formale degli atti d'ufficio e a mascherare l'illecita condotta posta in essere.
L'appropriazione di parte delle somme che la dipendente delle Poste avrebbe dovuto mettere a disposizione degli aventi diritto integra, pertanto, il reato di peculato.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2008