Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
In tema di motivazione della sentenza di appello, si deve ritenere consentita quella "per relationem" con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate contro quest'ultima non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi; il giudice di appello non è infatti tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni riferite solo sommariamente dall'appellante nei motivi di gravame, questioni sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni (non specificamente e criticamente censurate dall'appellante) ritenute esatte ed esenti da vizi logici dal giudice di appello. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, ritenendo che la questione circa il diverso significato da attribuirsi alle sue dichiarazioni era già stata risolta dal giudice di primo grado, anche in base al più vasto compendio probatorio nel quale esse andavano ad inserirsi).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1999, n. 7572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7572 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 22.4.99
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N. 882
3. " Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro Marasca " N. 42658/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AF NI, nato a [...] l'8 marzo avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 26 aprile Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
OSSERVA
Ritenuto dal Tribunale di Roma (con sentenza 16 dicembre 1988, confermata da quella in epigrafe, ora gravata) colpevole (insieme ad altri che più non interessano) di concorso nel delitto di continuata ricettazione di assegni bancari di illecita provenienza, AF NI ha proposto ricorso per cassazione deducendo, sotto la denuncia di violazione dell'art.524, comma I n.3, codice previgente,:
- la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado: la consegna dell'atto era stata rifiutata dal domiciliatario, onde risorgeva l'originario dovere di effettuare la notificazione nei modi indicati dagli artt. 169 e 170 c.p.p. 1930;
- la nullità della notifica di citazione per il giudizio di appello:
a) l'adozione del rito degli irreperibili non è stata preceduta dalle necessarie nuove ricerche;
b) l'avviso al difensore non riporta ne' il nome dell'imputato nè la data dell'udienza fissata per il dibattimento;
- nel merito, difetto di motivazione, perché la sentenza di 2^ grado di limita ad una acritica ricezione "per relationem", delle deduzioni dei primi giudici, senza tener conto dei motivi d'appello svolti in punto di responsabilità e ignorando del tutto quelli concernenti la concessione della diminuente di cui all'art.114 c.p., la riduzione della pena e l'applicazione del condono. Il ricorso non merita accoglimento.
Sulle eccezioni di natura processuale, è sufficiente osservare che:
- nel rifiuto di ricezione dell'atto da parte del domiciliatario - ciò che rende l'elezione del domicilio sicuramente inidonea a perseguire lo scopo al quale è finalizzata - si configura un caso di impossibilità della notifica, che, ai sensi dell'art. 171, ultimo comma, del codice di rito previgente, nel testo sostituito dall'art.4 Legge 8 agosto 1978, n.534, legittima la notifica mediante deposito nella cancelleria con immediato avviso al difensore, e non già - come postula l'imputato - il ricorso alle procedure di cui agli artt. 169 e 170 di detto codice, come invece prescriveva il testo originario del cit. art. 171, evidentemente tenuto presente dall'estensore del ricorso in esame;
- diversamente da quanto si prospetta nell'impugnazione, il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado non risulta notificato con il rito degli irreperibili, mentre l'avviso al difensore, eseguito giusto ai sensi del cennato art. 4 L. n.534/78,come già evidenziato dal giudice 'a quo' con apposita ordinanza dibattimentale, è comprensivo di tutti i suoi dati essenziali.
Sono perciò infondate le doglianze che riguardano i punti sopra menzionati.
Analogo discorso va fatto per quelle che attengono al merito. Occorre subito ricordare che la motivazione della sentenza di appello per "relationem" a quella di primo grado deve ritenersi consentita allorché le censure formulate contro detta sentenza di primo grado non contengono elementi e argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, non essendo il giudice d'appello tenuto a riesaminare con dettagliata esposizione questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame sulle quali si sia soffermato il primo giudice con argomentazioni ritenute esatte e senza vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. Nella specie, la questione relativa al diverso significato da attribuirsi alle "dichiarazioni confessorie" rese dall'odierno ricorrente era stata risolta negativamente dal giudice di primo grado con ampia e articolata motivazione, ferma nell'escludere che tali dichiarazioni, anche alla luce del più vasto compendio probatorio in cui si inserivano, potessero intendersi nel senso che il giudicabile fosse stato solo "a conoscenza", come asseriva, del traffico degli assegni di illecita provenienza (ricompresi nei capi G.I ed H) o versasse in una situazione di "buona fede" con riguardo ai titoli contenuti in buste da lui consegnate ad altri coimputati (capo G.2). La stessa questione era riproposta in sede d'appello, ma con argomentazioni non dissimili da quelle già esaminate e disattese in primo grado, e pertanto non se ne imponeva una specifica disamina, essendo sufficiente, da parte del giudice superiore, il richiamo a quella efficacemente effettuata nella sentenza impugnata. Ciò vale anche per la mancata applicazione della diminuente di cui all'art.114 c.p., il cui diniego è da ritenere implicitamente motivato con il richiamo al passaggio della decisione di primo grado in cui si valorizzano i connotati attribuitisi dallo stesso imputato, di "esperto in assegni, cui altri si rivolgevano per valutare l'opportunità o meno di acquistare partite di assegni". Resta da dire che la pena è stata inflitta nel minimo edittale e, quanto alla questione dell'indulto, che non v'è stata "dimenticanza" parte del giudice d'appello, il quale ha invece espressamente dichiarato di rimettere l'eventuale applicazione del beneficio alla fase esecutiva.
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenziali di natura patrimoniale tra cui anche la sanzione pecuniaria, trattandosi di processo proseguito con il vecchio rito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di L. 500.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999