Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1999, n. 7572
CASS
Sentenza 22 aprile 1999

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In tema di motivazione della sentenza di appello, si deve ritenere consentita quella "per relationem" con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate contro quest'ultima non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi; il giudice di appello non è infatti tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni riferite solo sommariamente dall'appellante nei motivi di gravame, questioni sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni (non specificamente e criticamente censurate dall'appellante) ritenute esatte ed esenti da vizi logici dal giudice di appello. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, ritenendo che la questione circa il diverso significato da attribuirsi alle sue dichiarazioni era già stata risolta dal giudice di primo grado, anche in base al più vasto compendio probatorio nel quale esse andavano ad inserirsi).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1999, n. 7572
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7572
Data del deposito : 22 aprile 1999

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