Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/1997, n. 6753
CASS
Sentenza 4 giugno 1997

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Massime19

Ricorrono gli estremi del reato di abuso di ufficio, di cui all'art. 323 cod. pen., nella formulazione introdotta dall'art. 13 della legge 26 aprile 1990, n. 86, nel comportamento del direttore del SISDE che eroghi rilevantissime somme di denaro a dipendenti dell'ente, in aggiunta alle retribuzioni di legge, in quanto tali elargizioni non trovano alcuna giustificazione per nessun titolo, giacché l'indennità prevista dall'art. 18 del D.P.C.M. 21 novembre 1990, n. 8 è omnicomprensiva di "qualsiasi prestazione accessoria" e costituisce "il rimborso forfettario delle spese comunque sostenute per lo svolgimento dei compiti di istituto", senza che possa configurarsi alcun limite al sindacato del giudice ordinario nei confronti di un potere discrezionale che non può però confondersi con il mero arbitrio. (Nella specie era stato accertato dai giudici di merito, con motivazione immune da vizi logici, che le elargizioni a tre diversi dipendenti, due delle quali di lire un miliardo e mezzo ciascuna, e la terza di lire ottocento milioni, non erano state effettuate quale corrispettivo di difficoltose e rischiose attività di "intelligence", ma come compenso per normali lavori impiegatizi).

Mentre nel delitto di peculato previsto dall'art. 314 cod. pen. la condotta consiste nell'appropriazione di denaro o altra cosa mobile altrui, di cui il responsabile abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio - onde la violazione dei doveri di ufficio costituisce esclusivamente la modalità della condotta, cioè dell'appropriazione -, nella figura criminosa di abuso di ufficio (di carattere sussidiario), prevista dall'art. 323 cod. pen., la condotta si identifica con l' abuso funzionale, cioè con l'esercizio delle potestà e con l'uso dei mezzi inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l'esercizio del potere è concesso, mediante attività di rilevanza giuridica o comportamenti materiali penalmente sanzionati, qualora a questi consegua - come previsto dall'ipotesi di cui al capoverso della norma - un vantaggio patrimoniale per sè o per altri (Fattispecie nella quale era applicabile la norma dell'art. 323 cod. pen. nella formulazione di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1990, n.86).

Non è ravvisabile violazione del principio di specialità, di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, approvata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, quando il giudice attribuisca, con la sentenza, ai fatti per i quali l'estradizione sia stata concessa, una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella del provvedimento di estradizione, quando l'accadimento storico, così come contemplato in detto provvedimento, risulti nei suoi elementi costitutivi corrispondente ai fatti per i quali è intervenuta condanna, sia pure in parte specificati secondo modalità della condotta che non incidono sulla sostanza della contestazione, in quanto solo il fatto diverso è riconducibile entro l'ambito operativo della clausola di specialità.

L'inosservanza del dovere di notificazione dell'impugnazione alle parti private a cura del cancelliere, previsto dall'art. 584 c.p.p., non dà luogo a nullità di ordine generale; tuttavia, essendo detta notificazione collegata alla proposizione, da parte del soggetto interessato, della impugnazione incidentale o del ricorso "per saltum", in caso di inosservanza del dovere in questione discende, quale unica conseguenza, la mancata decorrenza dei relativi termini.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 431, lett. c) e d), e 727 cod. proc. pen., non solo possono essere esperite rogatorie internazionali su richiesta del P.M., ma gli atti istruttori pervenuti dall'estero, ove siano irripetibili (nella specie trattavasi di atti relativi ad un sequestro di documentazione bancaria riguardante depositi di alcuni imputati), ben possono essere inseriti nel fascicolo del dibattimento. Infatti, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 25 luglio 1995, n. 379, la quale, pur se riferentesi a rogatorie disposte nella fase dibattimentale, si attaglia anche a quelle disposte nella fase delle indagini, non possono ritenersi violate le garanzie difensive previste dagli artt. 253 ss. cod. proc. pen. e 113 ss. delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, perché il diritto di difesa può subire, da parte del legislatore, restrizioni e adattamenti, consigliati dalle peculiarità delle diverse situazioni processuali, allorché si vogliano salvaguardare altri interessi ragionevolmente ritenuti meritevoli di tutela.

Le cause di incompatibilità per atti processuali precedentemente compiuti non incidono sulla capacità del giudice, ma costituiscono solamente motivo di ricusazione dello stesso da fare valere con la specifica procedura prevista "ad hoc" dal codice di rito.

In caso di discordanza tra il dispositivo letto in udienza e il contenuto della motivazione della sentenza successivamente depositata, deve prevalere il primo, che costituisce il mezzo con il quale è immediatamente estrinsecata la volontà del giudice. È ammissibile, in tale caso, il procedimento di correzione di errori materiali per l'adeguamento della motivazione al dispositivo.

Per effetto delle decisioni della Corte costituzionale che hanno dichiarato la manifesta infondatezza della questione, deve ritenersi esclusa, ai sensi dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., l'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare che abbia emesso un provvedimento applicativo di una misura cautelare personale nei confronti della persona sottoposta a indagini, in quanto l'incompatibilità è finalizzata ad evitare che possa essere pregiudicata, o apparire tale, l'attività di giudizio sul merito dell'accusa, non compiuta dal giudice dell'udienza preliminare, il quale è chiamato a decidere solo sulla domanda di giudizio del pubblico ministero. Deve conseguentemente dichiararsi inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui non prevede tale incompatibilità.

L'inosservanza dell'obbligo del P.M. di trasmettere al G.I.P. l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari è sanzionata esclusivamente con l' inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista un'autonoma sanzione d'invalidità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen., in conseguenza del mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione o meno. Peraltro, non sussiste neppure l'inutilizzabilità quando si tratti di attività integrativa di indagine, a mente dell'art. 430 cod. proc. pen. - ancorché espletata, come può argomentarsi dal secondo comma del citato art. 430, prima della emissione del decreto che dispone il giudizio - se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non sussistendo, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa.

Affinché il giudice di appello possa procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è necessario che la relativa richiesta sia avanzata nelle forme di cui all'art. 603, primo comma, cod. proc. pen. e che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Tale ultimo giudizio non è censurabile in Cassazione se sorretto da motivazione adeguata (Nella specie è stata ritenuta corretta la valutazione della corte di merito che aveva motivato il rigetto della richiesta, in parte, con la tardività delle deduzioni istruttorie e, in parte, con la completezza dell'istruttoria già svolta in primo grado).

L'imputato che in sede di appello lamenti che nel giudizio di primo grado, in violazione della norma dell'art. 197, lett. a) e b), c.p.p., sono stati escussi testimoni che rivestivano la qualità di imputati in un procedimento connesso e chieda la rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. per l'acquisizione degli atti relativi a tale procedimento, ha l'onere di specificare quali siano le imputazioni in concreto sollevate in quel procedimento, non essendo in grado il giudice, in caso contrario, per la genericità della richiesta, di vagliare la rilevanza delle nuove prove, giacché l'art. 603, comma primo, cod. proc. pen. implica il riferimento all'art. 495, comma primo, cod. proc. pen., e, attraverso tale norma, all'art. 190, comma primo, dello stesso codice.

La verifica dell'osservanza del principio di correlazione tra contestazione e sentenza deve essere condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione - venga mutata nei suoi elementi essenziali, in modo tanto determinante da provocare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi. (Fattispecie in tema di peculato, nella quale la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito i quali, fermo il riconoscimento dell'appropriazione di pubblico denaro da parte degli agenti, avevano accertato che solo le modalità di detta appropriazione erano diverse da quelle descritte nell'imputazione).

Può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto, perché in tal caso la correzione è incapace di incidere sulla decisione assunta, e non si risolve in una modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già presa (Nella specie, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto praticabile la correzione dell'errore materiale che si riferiva ai singoli elementi del calcolo che avevano portato alla determinazione della pena, laddove sia nel dispositivo sia nella motivazione la pena detentiva era indicata nella stessa misura).

In tema di peculato, la nozione di possesso di denaro deve intendersi non solo come comprensiva della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del denaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione.

La differenza tra il delitto di peculato (nella specie consistente nell'appropriazione di denaro) e quello di truffa va ravvisata nel fatto che nel peculato il possesso è un antecedente della condotta e che gli artifici, i raggiri o la falsa documentazione non incidono sulla struttura del reato, ma servono per occultarlo. Ricorre, viceversa, la truffa qualora la condotta fraudolenta sia predisposta al fine di consentire al soggetto agente di entrare in possesso della provvista, in vista della successiva condotta appropriativa (Nella specie, alcuni imputati, dipendenti del SISDE, si appropriavano delle somme esistenti sui capitoli "fondi riservati"e "fondi ordinari" di cui avevano la disponibilità a vario titolo per ragioni di ufficio: per reintegrare tali fondi, esponevano fraudolentemente altre necessità economiche d'ufficio, ottenendo ulteriori "fondi di assestamento" che conseguivano attraverso tale artificio, e che poi facevano confluire sui "fondi ordinari" e sui "fondi riservati". La Cassazione ha qualificato tali comportamenti come peculato per la parte riguardante l'appropriazione di denaro proveniente da questi ultimi due fondi, e come truffa per la parte con la quale gli imputati riuscivano a conseguire i "fondi di assestamento").

Il giudice di appello, nell'esercizio del potere-dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, può, anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, dare al reato l'esatta definizione ancorché più grave di quella attribuita dal giudice di primo grado, fermo restando l'obbligo di pronunciare soltanto sul fatto sottoposto al suo esame, e salvo il divieto di "reformatio in peius" con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità (Nel caso, ritenuto dal giudice di primo grado il reato di abuso d'ufficio, è stata riconosciuta la legittimità del comportamento del giudice di appello che ha qualificato il fatto come peculato).

Integra gli estremi del reato di peculato la appropriazione di attrezzature per ufficio di proprietà dell'ente pubblico da parte del pubblico ufficiale, dipendente dello stesso, per la loro utilizzazione negli uffici di una società privata (agenzia di viaggi) della quale egli sia socio. (Nella specie trattavasi di funzionario del SISDE avente la qualifica di direttore del reparto logistico dell'ente).

Integra gli estremi del reato di peculato, e non di quello di abuso d'ufficio, l'elargizione graziosa da parte del direttore di un ente pubblico(nel caso, il SISDE) di somme di denaro di cui egli abbia la disponibilità per ragione del suo ufficio, a un dipendente dell'ente medesimo, quando tale elargizione sia del tutto scollegata da ragioni d'ufficio o dal rapporto di impiego del beneficiario, in quanto il comportamento presuppone che l'agente abbia prelevato il denaro, appropriandosene, prima di versarlo al dipendente.

Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, purché gravi, univoche e tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/1997, n. 6753
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6753
Data del deposito : 4 giugno 1997

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