Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 3
In tema di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto ne' l'animus nocendi ne' l'animus decipiendi, in quanto il delitto è perfetto non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma addirittura anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.
L'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del Collegio non comporta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen., quando si proceda alla correzione, ex art. 130 cod. proc. pen., da parte del giudice che ha emesso il provvedimento e prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, in quanto la mancata sottoscrizione del presidente determina una sottoscrizione incompleta ma non totalmente mancante e, pertanto, suscettibile di correzione ex art. 547 cod. proc. pen.. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso che l'iniziale mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del presidente, cui abbia fatto seguito la tempestiva correzione, comporti l'annullamento della sentenza).
Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale attesti falsamente, in sede di protocollo, la data di adozione del decreto di congedo ordinario di un dipendente pubblico, a prescindere dalla mancanza di effetti pregiudizievoli per quest'ultimo, considerato che le falsità inerenti all'atto di protocollo sono strettamente attinenti alla sua funzione, che è quella di attestare i dati in esso indicati, sì che ad esso rimane estranea la fattispecie del falso innocuo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2004, n. 6246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6246 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/01/2004
1. Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 61
3. Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 009652/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
ATTINÀ OD N. IL 03/04/1941;
avverso SENTENZA del 14/10/2002 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del 14 ottobre 2002 con la quale la Corte di appello, riformando la decisione di condanna di primo grado, ha assolto LF TT dall'imputazione di falsità ideologica in atto pubblico perché il fatto non costituisce reato.
TT era imputato "del delitto p. e p. dall'art. 479 c.p. perché, nella qualità di direttore didattico della scuola elementare di S. Eufemia di Aspromonte, e quindi di pubblico ufficiale, nel formare la nota n. 3058 datata 2 settembre 1996, con la quale disponeva la revoca del congedo ordinario all'assistente amministrativo IL SE con decorrenza 2 settembre 1996, attestava falsamente che il decreto era stato adottato in data 2 settembre 1996, mentre in realtà veniva redatto in data 5 settembre 1996, e facendo registrare da parte dell'assistente amministrativo ZA LL sul protocollo dell'ufficio come data di arrivo e di spedizione della nota n. 3058 quella del 2 settembre 1996 anziché quella del 5 settembre 1996".
Il Tribunale di Palmi aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato a lui ascritto "limitatamente al fatto contestato nella seconda parte dell'imputazione" mentre la Corte di appello con la sentenza impugnata ha ritenuto che questo fatto non costituisse reato. La Corte di appello ha rilevato che l'indicazione del 2 settembre 1996, in luogo di quella corretta del 5 settembre 1996, nel protocollo non aveva comportato "alcun concreto effetto antigiuridico nel senso inteso dalla norma incriminatrice" e ha inoltre ritenuto che non era provato il dolo.
Con il primo motivo il Procuratore Generale ha eccepito la "nullità della sentenza per omessa sottoscrizione della stessa da parte del presidente del collegio", aggiungendo che "detta eccezione potrebbe dirsi superata se il giudice, nella more, avesse proceduto alla correzione materiale dell'errore, anche se sul punto le decisioni della Suprema Corte sono opposte e contrastanti".
Effettivamente la sentenza quando è stata depositata, il 7 gennaio 2003, risultava sottoscritta dal solo estensore e mancava la firma del presidente;
successivamente però è stata apposta in calce alla sentenza anche la firma del presidente, in seguito a un procedimento di correzione del 5 febbraio 2003, e l'avvenuta correzione ad avviso della Corte fa escludere la nullità prevista dall'art. 546 comma 3 c.p.p.. È vero che, come ha rilevato il ricorrente, nel caso in cui manchi una delle prescritte sottoscrizioni mentre alcune decisioni di questa Corte ravvisano un'ipotesi di correzione (ved. Sez. 5^, 5 novembre 1998, Vitaloni, in Cass. pen., 2000, p. 1386; Sez. 1^, 23 febbraio 1993, Pesce, ivi, 1994, p. 3084), altre ritengono che ci si trovi in presenza di una nullità relativa (ved. Sez. 6^, 1^ febbraio 1996, Mazza, in Cass. pen., 1997, p. 2202; Sez. 1^, 7 aprile 1993, Ceccarelli, ivi, 1995, p. 3085), ma è anche vero che i due orientamenti non sono incompatibili perché "trattandosi di una irritualità puramente formale, potrà procedersi alla sua eliminazione, almeno sino al momento in cui ciò si renderà possibile, con la procedura della correzione degli errori materiali", e solo in mancanza della correzione il giudice dell'impugnazione dovrà procedere all'annullamento (ved. Sez. 3^, 30 maggio 1994, Diez, in Cass. pen., 1995, p. 1018). Infatti quando manca la firma del presidente o quella del giudice estensore la sottoscrizione risulta incompleta ma non totalmente mancante e quindi la sentenza è suscettibile di correzione a norma dell'art. 547 c.p.p.. Ma la correzione può avvenire solo da parte del giudice che ha emesso il provvedimento da correggere, e non anche da parte del giudice dell'impugnazione, come è invece generalmente previsto dall'art. 130 comma 1 ultima parte c.p.p.; perciò deve ritenersi che la correzione sia possibile fino a quando gli atti non vengono trasmessi al giudice dell'impugnazione e che successivamente l'omissione della sottoscrizione non possa più essere emendata e diventi causa di annullamento della sentenza.
Nel caso in esame la correzione è tempestivamente avvenuta e quindi deve escludersi che l'iniziale mancanza della sottoscrizione da parte del presidente comporti l'annullamento della sentenza. Con il secondo motivo il Procuratore Generale, deducendo l'erronea applicazione della legge e vizi di motivazione, ha contestato che nella specie potesse ravvisarsi un falso innocuo e potesse escludersi il dolo.
Il motivo è fondato.
Secondo la sentenza impugnata la falsità commessa da TT sarebbe innocua perché non avrebbe determinato particolari effetti svantaggiosi per SE LE, destinatario del provvedimento di revoca del congedo ordinario. È però da osservare che il reato di falsità ideologica previsto dall'art. 479 c.p.p. si perfeziona con la formazione di un enunciato descrittivo privo di corrispondenza con il fatto descritto e prescinde dall'esistenza di un pericolo o di un danno ulteriore, e che perciò nel caso in esame l'asserita mancanza di effetti pregiudizievoli per LE non può giustificare la conclusione che il fatto non costituisse reato, anche perché le attestazioni contenute nel protocollo non assumono rilevanza solo in relazione alle persone alle quali gli atti protocollati si riferiscono ma hanno una potenzialità attestativa di cui non è possibile prevedere tutte le esplicazioni, benché nella normalità dei casi rispetto ai dati risultanti dal protocollo non sorgano questioni. È da aggiungere che la tesi contraria non può trovare un avallo neppure nella sentenza Sez. 1^, 13 novembre 1997, Gargiulo, in Cass. pen., 1999, p. 857, ricordata dalla decisione impugnata, perché questa sentenza, peraltro isolata, concerneva una falsità che i giudici hanno considerato irrilevante, in quanto priva di collegamento con le funzioni dell'atto. Si trattava quindi di una falsità non assimilabile a quella oggetto del presente processo, strettamente attinente invece alla funzione dell'atto, visto che la funzione del protocollo è proprio quella di attestare i dati in esso indicati.
Analoghi rilievi valgono per le ragioni che hanno fatto escludere alla Corte di appello la prova del dolo. Questo infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, consiste "nel dolo generico, vale a dire nella volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione, non essendo richiesto ne' l'animus nocendi, ne' l'animus decipiendi, in quanto il delitto è perfetto non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma addirittura anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno" (Sez. 5^, 10 febbraio 1999, Bellaca, in Cass. pen., 2000, p. 1593).
Pertanto la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Messina.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004