Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2004, n. 6246
CASS
Sentenza 20 gennaio 2004

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In tema di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto ne' l'animus nocendi ne' l'animus decipiendi, in quanto il delitto è perfetto non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma addirittura anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.

L'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del Collegio non comporta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen., quando si proceda alla correzione, ex art. 130 cod. proc. pen., da parte del giudice che ha emesso il provvedimento e prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, in quanto la mancata sottoscrizione del presidente determina una sottoscrizione incompleta ma non totalmente mancante e, pertanto, suscettibile di correzione ex art. 547 cod. proc. pen.. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso che l'iniziale mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del presidente, cui abbia fatto seguito la tempestiva correzione, comporti l'annullamento della sentenza).

Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale attesti falsamente, in sede di protocollo, la data di adozione del decreto di congedo ordinario di un dipendente pubblico, a prescindere dalla mancanza di effetti pregiudizievoli per quest'ultimo, considerato che le falsità inerenti all'atto di protocollo sono strettamente attinenti alla sua funzione, che è quella di attestare i dati in esso indicati, sì che ad esso rimane estranea la fattispecie del falso innocuo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2004, n. 6246
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6246
    Data del deposito : 20 gennaio 2004

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