Sentenza 26 febbraio 2008
Massime • 1
Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale (art. 479 cod. pen.), la condotta di colui che, in qualità di procuratore della Repubblica, ancorché sospeso da tali funzioni, appone una data anteriore a quella reale a un provvedimento di delega al compimento di indagini; né rileva, a tal fine, la non attualità della pubblica funzione, considerato che la previsione di cui all'art. 360 cod. pen. - per la quale quando la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo - pone un principio di carattere generale applicabile in ogni caso in cui sia ravvisabile un rapporto funzionale tra la pur cessata qualità di pubblico ufficiale e la commissione del reato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto la sussistenza della responsabilità dell'imputato, affermando che nella specie l'illecito perpetrato si era potuto realizzare solo e proprio attraverso l'indebito perpetuarsi dell'esercizio di una pubblica funzione, in una data (dissimulata dalla falsità dell'attestazione) in cui essa era già venuta meno in capo all'agente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2008, n. 22203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22203 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 26/02/2008
Dott. AMATO Alfonso Consigliere SENTENZA
Dott. OLDI Paolo Consigliere N. 949
Dott. SCALERA Vito Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero Consigliere N. 36158/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NI N. IL 02/01/1933;
avverso la SENTENZA del 28/05/2007 CORTE DI APPELLO di ANCONA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Angelo Di Popolo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Vittorio D'Angelo;
Udito il difensore Avv. Bruno von Arx.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 28 maggio 2007 la Corte d'Appello di Ancona, confermando la decisione assunta dal G.U.P. di Ascoli Piceno in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto CA NI responsabile del delitto di falsità ideologica in atto pubblico, per avere - quale Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania - apposto una data anteriore a quella reale a un provvedimento col quale, non avendone più la facoltà in quanto sospeso dalle funzioni, delegava il sostituto CL DO al compimento di indagini in realtà già svolte;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
La prova del commesso reato è stata ravvisata nelle convergenti chiamate in correità del sostituto DO e di OL CO, definito "faccendiere" nella sentenza e ritenuto autore, insieme col DO, di una falsa denuncia anonima in danno di ZZ NT, allo scopo di estorcere a costui del denaro per "aggiustare" il conseguente processo.
Ha proposto ricorso per cassazione il CA, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.
Col primo motivo il ricorrente denuncia carenza o illogicità della motivazione in ordine alla valenza probatoria riconosciuta alle chiamate in correità, malgrado l'insussistenza di riscontri esterni. Col secondo motivo, ancora denunciando vizio di motivazione, contesta la qualità di pubblico ufficiale attribuitagli malgrado la sospensione dalle funzioni giurisdizionali, nonché la qualificazione stessa del reato come falsità ideologica, anziché materiale. Col terzo motivo lamenta che sia stata disposta la sua condanna solidale al risarcimento dei danni in favore della parte civile, sebbene il fatto ascrittogli fosse intervenuto successivamente al versamento, da parte di NT ZZ, delle somme richiestegli dal OL e dal DO.
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ciò non è a dirsi in ordine al primo motivo, non ravvisandosi alcuna violazione, da parte del giudice di merito, del precetto codificato nell'art. 192 c.p.p., comma 3. Si apprende, invero, dalla sentenza impugnata che le dichiarazioni rese dai coimputati DO CL e CO OL, in ordine al coinvolgimento del CA finalizzato a legittimare ex post, con una delega falsamente datata, l'attività d'indagine già svolta dal DO in assenza di investitura del procedimento, sono state considerate intrinsecamente attendibili per l'organicità e la completezza della ricostruzione della vicenda, nonché per la precisione dei dettagli e per l'inesistenza di motivi di rancore o di inimicizia nei confronti del CA;
dette dichiarazioni, inoltre, si sono riscontrate vicendevolmente in guisa tale da dar luogo a quella "convergenza del molteplice" che, secondo unanime giurisprudenza, pienamente soddisfa la necessità che la singola chiamata di correo trovi nel restante materiale probatorio dei riscontri esterni e individualizzanti (v. Cass. 30 aprile 1999, Cataldo;
Cass. 17 dicembre 1999, Calascibetta e altri;
nonché le più recenti Cass. 10 dicembre 2004, Alfieri e altri, e Cass. 20 ottobre 2006, Alabiso e altri). La motivazione così addotta rende conto dell'ineccepibile percorso argomentativo che ha condotto la Corte territoriale a riconoscere pieno valore probatorio alle chiamate in correità, in esito a una valutazione che, per essere immune da vizi logici e giuridici, si sottrae a censura in questa sede.
Da disattendere è anche il secondo motivo, con cui si contesta la configurabilità del reato di falsità ideologica in atto pubblico per essere stata carente, al momento della formazione dell'atto, l'attualità delle funzioni di Procuratore della Repubblica in capo al CA: ciò in quanto, alla data del fatto, già da alcuni mesi l'odierno imputato era stato raggiunto da un provvedimento di sospensione, per l'appunto, dalle funzioni.
In argomento è corretto il richiamo, fatto dal giudice di merito, al disposto dell'art. 360 c.p., in base al quale, se la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo di un reato, l'esistenza di questo non è esclusa dalla cessazione di tale qualità al momento del fatto. Nè vale opporre che detta norma è collocata nel titolo dedicato, dal codice penale, ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, per indurne che ciò valga a limitarne la portata circoscrivendola a tale categoria di reati. In realtà la disposizione citata pone un principio di carattere generale, da applicarsi in ogni ipotesi in cui sia ravvisatile un rapporto funzionale tra la - pur cessata - qualità di pubblico ufficiale e la commissione del reato: il che è proprio quanto si constata nel caso di specie, nel quale l'illecito perpetrato dal CA si è potuto realizzare solo attraverso l'indebito perpetuarsi dell'esercizio di una pubblica funzione, in una data (dissimulata dalla falsità dell'attestazione) in cui essa era già venuta meno in capo all'agente.
La collocazione del fatto entro lo schema giuridico di cui all'art.479 c.p., attuata dal giudice di merito, resiste pertanto alle censure portate contro di essa.
Meritevole di consenso è, invece, la critica addotta col terzo motivo di gravame, riguardante la condanna solidale del CA al risarcimento dei danni in favore dell'eredità di ZZ NT.
Certamente, anche la commissione di un falso può essere fonte di responsabilità in sede civile, attesa la natura plurioffensiva del reato di cui si tratta (v. Cass. Sez. Un. 25 ottobre 2007, Pasquini). Tuttavia il fondamento dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito risiede nel rapporto di causalità fra la condotta dell'agente e il danno lamentato;
su tale argomento la Corte d'Appello avrebbe dovuto fermare più approfonditamente la propria attenzione, per domandarsi se fosse logicamente concepibile che un fatto commesso posteriormente venisse additato come concausa di evento anteriore: e la risposta non avrebbe potuto essere che negativa. Emerge infatti con chiarezza, dalla scansione dei fatti ricostruita nella sentenza, che NT ZZ aveva già provveduto al versamento delle somme destinate a far chiudere il procedimento surrettiziamente apertosi nei suoi confronti, quando il CA rilasciò al DO la delega finalizzata a dar copertura agli atti d'indagine già compiuti.
La statuizione civile concretatasi nella condanna dell'odierno ricorrente al risarcimento dei danni dev'essere, per quanto sopra, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2008