Art. 356. Assistenza del difensore 1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facolta' di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.
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24 ottobre 1989
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16 giugno 2023
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- 1. Guida sotto effetto di stupefacenti: inutilizzabili i prelievi ematici senza avviso difensivo all’indagatoAccesso limitatoRoberto Boschi · https://www.altalex.com/ · 15 novembre 2024
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 3839Provvedimento: […] Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vasto ha assolto LI FA dal reato di cui all'art. 186 d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), ritenendo non utilizzabili gli esiti dell'accertamento sul tasso alcolemico in quanto eseguito in violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 delle relative disposizioni di attuazione. 2. […]Leggi di più...
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