Articolo 356 del Codice di procedura penale
Articolo 406Articolo 357
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
16 giugno 2023
Art. 356. Assistenza del difensore 1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facolta' di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
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