Sentenza 22 settembre 2010
Massime • 1
Integra il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici la condotta del P.U. che annoti falsamente sul registro di protocollo una missiva indirizzata all'Assessore comunale competente, in realtà mai redatta alla data ivi indicata e mai trasmessa al destinatario, in quanto il registro di protocollo è atto accompagnato da fede privilegiata e la data nonché la numerazione progressiva che viene attribuita all'atto in esso annotato rappresenta una specifica attività certificativa propria del pubblico ufficiale ed integra la connotazione pubblicistica anche di questa scrittura. Né rileva, a tal fine la settorialità del registro di protocollo, il quale ancorché destinato ad un ambito più ristretto del Protocollo generale, svolge la medesima funzione attestativa preordinata al pubblico interesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2010, n. 39623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39623 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 22/09/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1987
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 45802/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC RA, nato il [...];
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Roma del 17.12.2008;
Sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Gioacchino Izzo) che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli. IN FATTO
RA NC, pubblico ufficiale perché responsabile dell'Ufficio Tributi nel Comune di Anzio, è stato assolto - con sentenza resa il 8.3.2005 - dal Tribunale di Velletri dal delitto di falso in atto pubblico per avere formato - sul che egli è confesso - una lettera indirizzata all'Assessore al Bilancio di quel comune, missiva in realtà mai spedita nonostante la falsa annotazione sul registro/protocollo dell'Ufficio medesimo. La Corte d'Appello di Roma il 17.12.2008 ha riformato integralmente la decisione avendo ravvisato nel documento infedele un atto a rilevanza pubblica, ancorché destinato a restare atto interno e sottolineando lo scopo a cui mirava il documento, volto ad attenuare le responsabilità del prevenuto per la contestazione di condotta omissiva e dannosa per la P.A..
Ricorre la difesa del NC dolendosi:
- dell'erronea applicazione della legge penale ritenendo che il carattere interno degli atti può escludere la natura pubblicistica dei medesimi, nel caso di specie la dichiarazione non disponeva di alcuna valenza attestativa, ne' pretendeva di proporsi come veridica;
- dell'erronea applicazione della legge penale nell'attribuire al registro di protocollo su cui fu annotata la spedizione della lettera valenza pubblicistica, spettando soltanto al Protocollo Generale questa qualifica, eventuali altri protocolli hanno finalità meramente interne, con esclusione di qualsivoglia attentato alla fede pubblica.
IN DIRITTO
La premessa in fatto concerne il contenuto della missiva (datata 16.1.2002) indirizzata all'Assessore comunale competente, confezionata dal NC allo scopo di precostituirsi apparenti giustificazioni sulla propria condotta lavorativa di preposto all'Ufficio Tributi del Comune di Anzio, il cui operato era caduto sotto l'attenzione della Procura della Corte dei Conti nel contesto di possibile addebito contabile ed amministrativo attesa la scarsa attività dell'attività di accertamento dell'ICIAP per l'anno 1997 (indicando a discolpa la priorità assegnata agli accertamenti ICI). La valutazione del fatto si restringe non tanto al contenuto della comunicazione (le ragioni della condotta asseritamente negligente del funzionario), il quale non è oggetto di contestazione (nè esiste traccia nella decisione impugnata sulla sua eventuale infedeltà ideologica) bensì sul documento stesso, mai redatto alla data indicata, eppertanto, mai trasmesso all'Assessore e contrassegnato dall'infedeltà annotato iva sul registro di protocollo dell'Ufficio (al n. 166).
In tema di falsità documentale assume rilievo penale anche quella che attinge atti cd. "interni" all'attività della pubblica amministrazione, quando essi provengano da pubblico ufficiale, apparentemente documentano fatti e circostanze direttamente percepiti dall'autore e siano destinati a provare modalità operative. Non deve, d'altra parte sfuggire, che. l'artefazione incise su un atto che risultava uscito dalla sfera interna dell'Ufficio del prevenuto e destinato ad un organo politico del Comune, onde il primo m motivo del ricorso scema assai di rilievo.
È infondato anche il secondo mezzo: il registro di protocollo è atto accompagnato da fede privilegiata e la data nonché la numerazione progressiva che viene attribuita all'atto in esso annotato rappresenta una specifica tale attività certificativa propria del pubblico ufficiale ed integra la connotazione pubblicistica anche di questa scrittura (cfr. Cass., sez. 5, 9 aprile 2008, Vitrano, Ced Cass., rv. 240446; Cass., sez. 5, 23 gennaio 2004, Bertucci, Ced Cass., rv. 228752). Del pari non rileva in alcun modo la settorialità del registro di protocollo poiché, anche se destinato ad un ambito più ristretto del registro generale del comune, l'annotazione svolge la medesima funzione attestativa che assume interesse pubblico. Logica, infine, è la considerazione dei giudici della Corte romana quando ricordano che la funzione dell'espediente architettato dal NC era quello di influire sul giudizio contabile ed amministrativo avviato nei suoi confronti: una finalità che sicuramente esorbitava dal perimetro della sua attività e mirava a condizionare altri soggetti della pubblica amministrazione, qualificando con certezza come "pubblica" la natura della missiva contraffatta.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010