Sentenza 10 febbraio 2009
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È inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso il decreto di adozione di sequestro conservativo, non essendo un tale mezzo previsto dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2009, n. 9759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9759 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 10/02/2009
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 137
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 42558/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EZ MA RA nata il [...];
Avverso l'ordinanza emessa il 24.10.08 dal Tribunale di Bari;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERRUA Giuliana;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 24-10-08 il Tribunale di Bari - in accoglimento dell'istanza della parte civile, Zito Gabriele, Commissario liquidatore della s.r.l. cooperativa Interlabor in liquidazione coatta amministrativa - disponeva il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili di proprietà di EZ MA RA, imputata, quale sindaco effettivo della citata società, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Avverso tale decisione ha proposto ricorso diretto per cassazione c.p.p. la predetta, deducendo violazione degli artt. 125, 316 c.p.p. e mancanza di effettiva motivazione.
La Corte osserva.
Avverso il provvedimento con il quale viene adottata la misura del sequestro conservativo non è ammissibile il ricorso diretto per cassazione, poiché l'art. 318 c.p.p. prevede la richiesta di riesame anche nel merito, a norma dell'art. 324 c.p.p. e non anche il suddetto mezzo ne' contiene un rinvio all'art. 325 cpv. c.p.p. (per analoga soluzione in tema di sequestro probatorio: Cass.
4.10.90 n. 4646 Rv. 185690; Cass.
8.7.94 n. 3764 Rv. 199867). A quanto sopra consegue che l'impugnazione de qua ex art. 568 c.p.p. deve essere qualificata come istanza di riesame, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari, competente per il relativo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il ricorso come istanza di riesame, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per il relativo giudizio. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009