Sentenza 4 luglio 2008
Massime • 1
La nullità assoluta ed insanabile della citazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui risultino violate le regole relative alla modalità di esecuzione della notifica, per i quali è applicabile la sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sanata l'irregolare notifica - tentata ad una residenza diversa dal domicilio eletto - posto che l'imputato aveva sottoscritto una specifica richiesta al giudice di appello di definire il processo con rinunzia a tutti i motivi ad eccezione di quello relativo alla misura della pena, conferendo al contempo procura speciale al difensore di fiducia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2008, n. 34170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34170 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 04/07/2008
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1115
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 035787/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NZ AR, N. IL 05/09/1951;
avverso SENTENZA del 05/12/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Scondanibbio Paolo.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione del primo giudice che lo dichiarò responsabile del delitto di peculato perché, quale cassiere unico del laboratorio centrale della CRI, si è appropriato di L. 215.732.963 nell'anno 1999 e L. 528.986.198 nell'anno 2000. Ad avviso del giudice d'appello, il Tribunale ha correttamente ritenuto RL NZ incaricato di un pubblico servizio perché egli era preposto all'ufficio cassa del laboratorio nazionale del Centro trasfusionale della CRI cui pervenivano quotidianamente somme di danaro incassate per conto dell'ente pubblico.
La prova delle appropriazioni di danaro è emersa dalle indagini ispettive nel corso delle quali è stata accertata la mancata registrazione sul giornale di cassa delle somme riscosse giornalmente dagli addetti del laboratorio centrale, i quali hanno provveduto al rilascio delle ricevute. RL NZ avrebbe dovuto provvedere alle registrazioni di cassa, essendo a ciò preposto, e tale omissione corrisponde agli ammanchi riscontrati in sede ispettiva, le cui concrete modalità sono state descritte dagli stessi ispettori nelle loro dichiarazioni testimoniali.
In sede ispettiva, RL NZ ha ammesso di essersi appropriato di L. 150.000.000, sottoscrivendo un documento non personalmente disconosciuto e del quale non è stata necessaria alcuna perizia trattandosi di atto proveniente dall'imputato e acquisibile ex art.237 c.p.p.. Per la Corte d'appello, le indagini bancarie hanno confermato gli esiti delle ispezioni, in quanto sono state evidenziate operazioni volte a disperdere le tracce della sottrazione del danaro e sono state accertate disponibilità di conti postali e bancari con depositi e movimentazioni giornaliere del tutto sproporzionati e non giustificati rispetto alla retribuzione di NZ e gli introiti dell'attività di piccola negoziante della moglie.
2. La difesa del ricorrente deduce la violazione degli artt. 157 e 161 c.p.p. poiché il difensore di fiducia, che ha assistito NZ nel corso del giudizio di primo grado e presso il quale fu eletto domicilio, revocò il mandato ricevuto in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado, senza provvedere alla comunicazione prescritta dall'art. 107 c.p.p.. L'imputato è rimasto contumace nel giudizio di primo grado e in quello d'appello, non ricevendo alcuna diversa conoscenza del processo.
Le notifiche del primo giudizio sono state effettuate presso il domicilio eletto, mentre la notifica del decreto di citazione d'appello è stata tentata, senza esito, presso un indirizzo in Roma al pari delle notificazioni per le successive udienze, violazioni che comportano la nullità assoluta della citazione e degli atti conseguenti relativi al giudizio di appello.
Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art.125 c.p.p. perché è assolutamente priva di motivazione l'ordinanza con la quale il giudice d'appello ha respinto ex art. 599 c.p.p., comma 5, l'accordo sulla pena raggiunto tra le parti, omissione che comporta la nullità del provvedimento e di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza.
Con un terzo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 525 c.p.p. poiché la Corte dopo avere respinto nuovamente la richiesta d'accordo sulla pena presentata all'udienza del 5 dicembre 2005 ha proseguito il dibattimento in diversa composizione, essendo subentrato un diverso magistrato, quale consigliere a latere in sostituzione di altro componente del collegio. La valutazione del richiesta ex art. 599 c.p.p., comma 4, e il rigetto della stessa comportano un'attività dibattimentale idonea ad assumere rilievo per il giudizio, per essere volta alla pronuncia di una sentenza conclusiva del giudizio.
Con un ultimo motivo, il ricorrente deduce il difetto di motivazione poiché è stata fraintesa la deduzione difensiva relativa all'inutilizzabilità di un documento non proveniente dall'imputato, in quanto formato nel corso dell'attività ispettiva e peraltro neanche sottoscritto dall'imputato, e, per tale motivo, non acquisibile e valutabile. Nonostante tale precisa deduzione, il giudice d'appello non ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto il documento proveniente dall'imputato.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'eccepito difetto di notificazione del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, nonché delle notifiche delle ordinanze con le quali sono state disposti ulteriori rinvii è infondata. La situazione non può che essere considerata in base all'attività processuale svolta nel giudizio d'appello dall'imputato e dal difensore, nonostante la irregolarità della notificazione del decreto di citazione all'imputato, tentata a una residenza diversa e non più al domicilio eletto presso lo studio del difensore ab origine nominato, anche se prima della conclusione del giudizio di primo grado ebbe a rinunciare al mandato ricevuto.
Anzitutto, il decreto di citazione è stato regolarmente notificato al difensore, presente all'udienza in cui fu dichiarata la contumacia dell'imputato. L'imputato poi risulta a perfetta conoscenza del giudizio in appello, perché ha conferito procura speciale al proprio difensore, depositata in udienza il 5 giugno 2005, a definire il giudizio pendente ex art. 599 c.p.p., comma 4. In pari data, premesso l'iter processuale e le censure poste alla sentenza 11 ottobre 2002 nel giudizio d'appello, il difensore presentava richiesta ex art. 599 c.p.p., comma 4, sottoscritta dallo stesso imputato e dal procuratore generale. Il collegio ha rigettato la richiesta e nella stessa udienza ha disposto la prosecuzione del dibattimento e ha pronunciato la sentenza.
La nullità assoluta e insanabile della citazione dell'imputato, prevista dall'art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p.. Sanatoria che si verifica nell'ipotesi in cui, come accaduto nella concreta fattispecie, l'imputato abbia sottoscritto una richiesta specifica al giudice d'appello di definire il processo con rinuncia a i motivi diversi da quelli relativi alla pena, e a tal fine abbia conferito al difensore di fiducia una specifica procura a definire il giudizio d'appello ex art. 599 c.p.p., comma 4. La censura è, dunque, infondata.
2. Altrettanto infondate le censure relative alla difetto di motivazione del provvedimento di rigetto della definizione del giudizio con accordo sulla pena ex art. 599 c.p.p., comma 4, e alla violazione dell'art. 525 c.p.p., collegata alla circostanza che, dopo il rigetto immotivato della richiesta definire il giudizio ex art.599 c.p.p., comma 4, la composizione del collegio sia mutata.
Al riguardo, questa Corte si è anzitutto espressa nel senso che, nel caso in cui il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, con rinunzia agli altri motivi, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non è necessaria l'adozione di un provvedimento decisorio del collegio di esplicitazione della reiezione della richiesta, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento per portare a conoscenza delle parti che la rinunzia agli altri motivi deve intendersi caducata (Sez. 5, 1 luglio 2002, dep. 20 agosto 2002, n. 29896; Sez. 6, 2 giugno 1998, dep. 28 luglio 1998, n. 2023). Ne consegue che l'ordinanza de qua non richiede una specifica motivazione e, peraltro, non è impugnabile, trattandosi di mero provvedimento ordinatorio con il quale si dispone la prosecuzione del dibattimento ex art. 602 c.p.p., non annoverato nell'art. 568 c.p.p., comma 2, tra i provvedimenti del giudice impugnabili.
Priva di fondamento è la dedotta violazione della regola di immutabilità del giudice.
Non è da revocare in dubbio che il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525 c.p.p., comma 2, riguarda l'effettivo svolgimento dell'intera attività dibattimentale, ed in particolare le acquisizioni probatorie, la risoluzione di questioni incidentali, le decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio e simili, restandone esclusa l'attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti solo all'ordinato svolgimento del processo, senza avere valenza sul giudizio, quale è il rigetto della richiesta di definire anticipatamente il giudizio con la rinuncia ai motivi di impugnazione previo accordo sulla pena. ex art. 599 c.p.p., comma 4. Il mutamento della composizione del collegio dopo il rigetto della richiesta avanzata dall'imputato e l'ordine di prosecuzione del dibattimento ex art. 602 c.p.p., non comporta alcuna invalidità.
3. Ultima questione, peraltro collegata a una generica censura di difetto di motivazione è quella relativa all'utilizzo di un atto, acquisito nel corso dell'attività ispettiva e sottoscritto dall'imputato, contenente una parziale ammissione dei fatti. Indipendentemente dal rilievo che il contenuto del documento de quo è stato utilizzato per una ulteriore conferma degli esiti dell'attività d'indagine e istruttoria comprovante la responsabilità di RL NZ, l'acquisizione e il relativo utilizzo sono del tutto regolari.
La norma invocata consente l'acquisizione anche d'ufficio di qualsiasi documento proveniente dall'imputato o, in ogni caso, da altri prodotto.
Il giudice d'appello ha precisato che il documento in questione è stato formato nel corso dell'ispezione amministrativa ed è stato prodotto agli atti del procedimento senza che l'imputato ne abbia disconosciuto la provenienza e i contenuti.
La deduzione è dunque, oltre che palesemente infondata, del tutto generica perché meramente assertiva.
4. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato e il ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 4 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2008