Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2003, n. 46863
CASS
Sentenza 22 ottobre 2003

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In tema di falso documentale, il timbro del protocollo apposto sulla corrispondenza pervenuta ad un ufficio pubblico ha natura di atto pubblico; ed infatti, posto che il registro di protocollo è indiscutibilmente atto di fede privilegiata, in quanto in esso il P.U. attesta l'avvenuta ricezione dall'esterno di un documento nonché la data di tale ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, la materiale apposizione sul documento medesimo del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una prosecuzione di detta attività certificatrice, ond'è che registrazione e riproduzione della stessa sul documento costituiscono un'operazione unica e contestuale avente la stessa natura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2003, n. 46863
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46863
    Data del deposito : 22 ottobre 2003

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