Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di falso documentale, il timbro del protocollo apposto sulla corrispondenza pervenuta ad un ufficio pubblico ha natura di atto pubblico; ed infatti, posto che il registro di protocollo è indiscutibilmente atto di fede privilegiata, in quanto in esso il P.U. attesta l'avvenuta ricezione dall'esterno di un documento nonché la data di tale ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, la materiale apposizione sul documento medesimo del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una prosecuzione di detta attività certificatrice, ond'è che registrazione e riproduzione della stessa sul documento costituiscono un'operazione unica e contestuale avente la stessa natura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2003, n. 46863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46863 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CALABRESE RENATO LUIGI - PRESIDENTE -
1. Dott. PIZZUTI GIUSEPPE - CONSIGLIERE -
2. Dott. SICA GIUSEPPE "
3. Dott. AMATO ALFONSO "
4. Dott. PANZANI LUCIANO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LU NI N. IL 13/05/1942;
avverso ORDINANZA del 25/03/2003 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere PANZANI LUCIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Anna Maria DE SANDRO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con ordinanza in data 19 giugno 2003, depositata il 25 marzo 2003, il Tribunale di Reggio Calabria - sezione per il riesame - pronunciando sull'appello proposto da LU NI, indagato per il reato di falso in atto pubblico, ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Palmi del 31 gennaio 2003 applicativa della misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici. L'imputazione ha ad oggetto la predisposizione da parte del LU, quale direttore della struttura di ortopedia del presidio ospedaliero di Polistena, unitamente al direttore sanitario pro tempore, di una missiva in doppia copia avente ad oggetto la "richiesta di verifica ai sensi del D.L. 49/00 art. 1, comma 3, e succ." a firma LU datata 20.3.2000, con falsa attestazione della protocollazione della pratica in entrata al n. 2021 del 21.3.2000 del registro di protocollo della Direzione sanitaria del presidio ospedaliero e l'alterazione del medesimo registro mediante aggiunta al n. 2021 del 21.3.2000, dove era già annotato un documento avente ad oggetto "comunicazione di sospensione seduta operatoria per mancanza aspiratore, della annotazione della richiesta di verifica artatamente predisposta. L'annotazione alterata riguardava l'aggiunta all'oggetto già indicato al n. 2021 delle parole "+ DOM", che riguardavano la missiva relativa alla richiesta di verifica, parole che risultavano trascritte con grafia diversa e con inchiostro nero più chiaro di quello relativo alla prima registrazione. I falsi traevano origine da una comunicazione del direttore generale f.f dell'ASL n. 10 che comunicava ad alcuni primari, tra cui il LU , che sarebbe stato loro revocato l'incarico di dirigente di struttura complessa perché agli atti della direzione generale non risultava l'istanza con cui essi avrebbero dovuto richiedere la verifica dell'attività svolta nell'ultimo quinquennio. Nella comunicazione si aggiungeva che l'ASL sarebbe stata disponibile a considerare priva d'effetto la revoca per coloro che fossero stati in grado di provare di aver presentato la richiesta indicata, producendone copia. Il LU , secondo l'accusa, si era procurato artatamente, mediante i falsi contestati, la documentazione richiesta.
Va aggiunto che la documentazione presentata dal LU non era stata ritenuta idonea dall'ASL perché l'indagato non aveva fornito le ulteriori notizie richieste dalla Direzione generale. Con il primo motivo la difesa del ricorrente deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento dei fatti, ed omessa od erronea individuazione dei presupposti;
inosservanza della legge penale;
inosservanza di norme processuali. Rileva anzitutto che l'ordinanza impugnata reca quale data della deliberazione in camera di consiglio quella del 19 giugno 2003, di molto successiva a quella della camera di consiglio effettivamente svoltasi (in quanto successiva alla data di deposito del provvedimento). Ne risulterebbe inficiata la validità dell'atto. Il Tribunale ha ipotizzato il concorso tra il LU e vari funzionari dell'Ufficio protocollo dell'ASL di Palmi, senza considerare le modalità di funzionamento dell'Ufficio, che mancava di regole e di personale esperto. Il protocollo veniva utilizzato ad libitum senza precisi criteri di riferimento. Dalle deposizioni dei testi NO e OR sarebbe emerso che tutti indistintamente gli addetti alla direzione protocollavano documenti in arrivo e partenza, senza alcun metodo prefissato. Ancora il Tribunale non avrebbe considerato che la teste D'TI ha riconosciuto come propria l'annotazione al n. 2021 del protocollo. Né la diversità delle grafie sarebbe indice del falso. L'ordinanza inoltre non avrebbe considerato le modalità dell'ipotizzato concorso del LU con gli altri funzionari ed il fatto che questi presentava le istanze al protocollo tramite un messo incaricato. Il teste Napoli, che secondo l'ordinanza avrebbe riferito che il LU gli aveva confidato di non aver mai presentato l'istanza di verifica, mai avrebbe reso tali dichiarazioni.
Non avrebbe rilevanza la copia della richiesta di verifica rinvenuta a mani del LU , perché essa, secondo il Tribunale pure alterata, era stata trattenuta dal LU come ricevuta, e dunque non poteva avere alcuna rilevanza processuale. I fatti sarebbero suscettibili d'interpretazione alternativa a quella d'accusa, sì che gli elementi indiziari non presenterebbero caratteristiche di gravità sufficienti a giustificare la misura.
Il falso sarebbe innocuo perché superfluo, perché la richiesta di verifica rivolta al LU si sarebbe fondata su norme di legge inapplicabili. L'art. 1, comma 2, D.lgs. 49/2000 prevede la possibilità di demandare la verifica ai dirigenti di cui all'art. 15 quinquies, comma 7, D.lgs. 502/1992. Tale norma fa riferimento ad una verifica che doveva essere effettuata nel 1999 in vista della riconferma dei dirigenti in posizione apicale per altri sette anni. Tali dirigenti non sarebbero individuabili, in ragione del non perfezionamento dell'atto aziendale. E non risulta nominato il nucleo di valutazione delle richieste di verifica previsto dall'art.1, comma 2, D.lgs. 49/2000 citato.
Il fatto in ogni caso integrerebbe il reato di cui all'art. 483 c.p., per cui è prevista la pena della reclusione sino a due anni,
con conseguente inapplicabilità della misura interdittiva. Ancora il ricorrente contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, perché l'unico precedente richiamato, oltre ad essere risalente nel tempo (1982), è coperto da riabilitazione e non potrebbe essere considerato sintomatico del pericolo di reiterazione del reato. Il giudizio prognostico sulla pericolosità difetta della valutazione di elementi concreti. Il ricorrente afferma che erroneamente l'ordinanza impugnata avrebbe escluso la sussistenza dello stato di necessità derivante dall'abuso d'ufficio perpetrato dal direttore generale dell'ASL 10 ed anche tale circostanza avrebbe dovuto essere valutata ai fini della prognosi di non pericolosità dell'indagato.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
L'ordinanza impugnata contiene l'indicazione quale data della deliberazione in camera di consiglio del 19 giugno 2003, certamente frutto di errore materiale atteso che il provvedimento risulta depositato in cancelleria il 25 marzo 2003. In materia di ordinanze impositive di misure cautelari personali l'art. 292, comma 2, lett. e) prescrive l'indicazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, della data e della sottoscrizione del giudice. In proposito l'art. 111, comma 2, c.p.p. stabilisce che se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi. In giurisprudenza si è affermato, con riferimento ad ordinanza applicativa di misura di prevenzione, che essa, diversamente dalle sentenze per le quali rileva la lettura del dispositivo, assume rilevanza esterna con il deposito (Cass., sez. I, 28 aprile l999, S., CED 214237). Tale principio risulta applicabile anche nel caso di specie, sì che non può ritenersi che nel provvedimento impugnato non risulti indicata la data. La denunciata nullità pertanto non sussiste. L'ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine all'esistenza del falso in considerazione del dato obiettivo che l'annotazione sul protocollo al n. 2021 risultava alterata, sia per il contenuto in quanto in un'unica registrazione si indicavano due atti, quello relativo alla comunicazione della sospensione dell'attività operatoria per mancanza di un aspiratore, e quello relativo alla richiesta dì verifica, sia per le caratteristiche intrinseche dell'annotazione, effettuata con grafia diversa e con inchiostro differente. Il Tribunale ha sottolineato che il riconoscimento da parte della teste D'TI della scrittura come propria, non toglieva rilevanza alla circostanza e semmai poteva essere indicativo di un favoreggiamento della teste nei confronti del LU . Il ragionamento è corretto, perché il riconoscimento della scrittura da parte della D'TI non spiega le grafie diverse, l'uso di un altro inchiostro ed il fatto, assolutamente anomalo e gravemente indiziante rappresentato dall'inserimento in un'unica registrazione di due atti diversi, che non trova spiegazione in un certo qual disordine amministrativo e nel fatto che tutti gli impiegati procedessero alle annotazioni sul protocollo. Sempre correttamente il Tribunale ha rilevato che un ulteriore elemento a carico del LU era rappresentato dalla copia della richiesta di verifica, recante l'attestazione dell'avvenuto deposito siglata dal coimputato Lanzo, il timbro dell'ufficio. Tale copia, che secondo il Tribunale costituisce un altro falso, redatto separatamente dalla richiesta di verifica, non può essere considerato processualmente irrilevante, come sostiene il ricorrente, perché esso è stato utilizzato dal LU per comunicare al direttore generale di aver presentato la richiesta nei termini.
Per il resto le censure che il ricorrente muove all'ordinanza impugnata si traducono in una diversa valutazione delle risultanze processuali, che non può essere oggetto di censura in sede di legittimità.
Correttamente il Tribunale ha escluso che nella specie potesse parlarsi di falso innocuo. Va premesso che non è punibile, in quanto innocua, la falsità che si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, vale a dire quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico (Cass. pen., Sez. V, 20/11/1996, n. 421, Scaricabarozzi e altri, Dir. Pen. e Processo, 1997, 594). La lesione della fede pubblica e, quindi, il concreto pregiudizio del bene giuridico tutelato nei reati di falso, è insita indefettibilmente nelle falsità documentali in documenti pubblici, sicché in ordine a questi non è mai concepibile un falso innocuo, se non nel caso in cui esso incida su un documento inesistente o assolutamente nullo (Cass. pen., 03/11/1988, V., Giur. It., 1990, II, 100). Nel caso di specie il Tribunale, pur dando atto che la disciplina di legge rendeva impossibile ai primari dell'ente ospedaliero rivestire la qualità di dirigenti di struttura complessa perché il presidio ospedaliero di Polistena non aveva mai goduto del riconoscimento di strutture ospedaliere complesse, ha sottolineato che la missiva della Direzione generale dell'ASL 10 prevedeva la disponibilità dell'ente a considerare automaticamente priva d'effetto la revoca dell'incarico di direzione per chi fosse stato in possesso della documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di verifica. Ed il LU aveva goduto della qualifica con conseguente trattamento economico.
Il falso contestato al LU ha ad oggetto anche l'annotazione n. 2021 sul registro di protocollo. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il registro di protocollo di un ufficio della p.a. costituisce atto pubblico, essendo destinato a fare fede del ricevimento o della spedizione di atti da parte dell'ufficio, con la conseguenza che le attestazioni in esso contenute sono idonee a produrre effetti giuridici sia all'interno della p.a. che nei confronti di terzi. Non esclude la sussistenza del potere certificativo la circostanza che la persona addetta al protocollo svolga funzioni puramente esecutive, non presupponendo il potere -dovere di certificazione alcuna discrezionalità in capo all'autore di essa (Cass. pen.,Sez.V, 23/02/1998, n. 4424, Marchesi, Giust. Pen., 1999, II, 353). Del pari il timbro del protocollo apposto sulla corrispondenza pervenuta ad un ufficio pubblico (nella specie sulla richiesta di verifica presentata dal LU ) ha natura di atto pubblico;
ed infatti, posto che il registro di protocollo è indiscutibilmente atto di fede privilegiata, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta l'avvenuta ricezione dall'esterno di un documento nonché la data di tale ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, la materiale apposizione sul documento medesimo del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una prosecuzione di detta attività certificatrice, onde che registrazione e riproduzione della stessa sul documento costituiscono un'operazione unica e contestuale avente la stessa natura (Cass. pen., Sez.II, 12/03/1997, n. 9209, Roncaglia e altri, Cass. Pen., 1998, 1629). Ne deriva da un lato che anche sotto questo profilo non può parlarsi di falso innocuo e dall'altro che non può accogliersi la tesi del ricorrente, respinta dal Tribunale, secondo il quale il falso in esame dovrebbe essere sussunto sotto la previsione dell'art. 483 c.p. Ed è appena il caso di ricordare che correttamente il Tribunale ha escluso la sussistenza nella condotta del LU dell'esimente di cui all'art. 54 c.p. in ragione del preteso abuso d'ufficio del direttore generale dell'ASL n. 10 perché l'esimente in parola presuppone che l'agente abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, fattispecie che nel caso di specie non ricorre atteso che era questione soltanto di diritto alla qualifica ed al relativo trattamento economico e normativo. Il ricorrente ha contestato la sussistenza delle esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di reiterazione del reato. In realtà dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che il Tribunale ha fatto essenzialmente riferito al pericolo d'inquinamento probatorio derivante dalla prosecuzione nello svolgimento delle funzioni che consentirebbe al LU di adoperarsi per influenzare l'esito delle indagini. Ne deriva che per questa parte il ricorso va ritenuto inammissibile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 DICEMBRE 2003.