Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/07/1996, n. 9149
CASS
Sentenza 3 luglio 1996

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Massime4

In tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato.

Le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini di prova, devono essere restituite all'avente diritto, salvo che non ricorra una delle tre seguenti ipotesi, e cioè che il giudice non ne disponga il sequestro conservativo o non le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero non ne ordini la confisca.

Il giudice dell'esecuzione, competente alla restituzione delle cose sequestrate, deve accertare l'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore del richiedente, attuando, in caso negativo, la norma di cui all'art. 264 cod. proc. pen., stante il principio che, per l'accoglimento della domanda, non è sufficiente il "favor possessionis", ma occorre la prova positiva del "jus possidendi".

Nella sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la confisca può essere disposta solo per le cose che costituiscono il prezzo del reato ovvero la cui fabbricazione, porto, uso, detenzione o alienazione costituiscono reato, ovvero ancora per le ipotesi speciali espressamente previste anche per i casi di applicazione di pena su richiesta delle parti, e con esclusione, quindi, per le cose che rappresentano il prodotto o il profitto del reato. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha chiarito, con riferimento al sequestro di una somma di denaro, ritenuta "prezzo" della cessione di una modica quantità di sostanza stupefacente, che il ventaglio di soluzioni delle varie ipotesi che possono presentarsi si può così descrivere: a) - allorché il giudice di merito abbia, sulla base di un accertamento di fatto, affermato in sentenza e correttamente motivato che la somma sequestrata costituisce "prezzo" del reato, legittimamente viene disposta, nel rito del patteggiamento, la confisca, e l'eventuale ricorso per cassazione deve essere rigettato; b) - allorché il giudice di merito abbia provveduto, con la sentenza in sede di patteggiamento, alla confisca del somma in sequestro, pur qualificata, dopo l'accertamento di fatto, "prodotto" o "profitto" del reato, l'eventuale ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per carenza di interesse (mancando, in capo all'imputato, parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, il diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la controprestazione della cessione), e sempre che l'imputato non contesti in radice il rapporto di connessione tra bene e reato; c) - allorché il giudice di merito, senza curarsi di provvedere alla qualificazione e senza accertamenti e motivazione al riguardo, abbia provveduto alla confisca del bene, sussiste certamente l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato, sempre però che costui abbia contestato, nel giudizio di merito, ovvero anche solo con i motivi di ricorso, l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il danaro, adducendo al riguardo una qualsivoglia motivazione. Negli ultimi due casi, essendo precluso qualsiasi accertamento in fatto in sede di legittimità e non potendo essere annullata con rinvio una sentenza resa in sede di patteggiamento, sempre che sul punto non esista una clausola concordata, la disposizione relativa alla confisca va eliminata, al fine di consentire all'interessato di far valere le sue ragioni in sede esecutiva).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/07/1996, n. 9149
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9149
Data del deposito : 3 luglio 1996

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