Sentenza 3 luglio 1996
Massime • 4
In tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato.
Le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini di prova, devono essere restituite all'avente diritto, salvo che non ricorra una delle tre seguenti ipotesi, e cioè che il giudice non ne disponga il sequestro conservativo o non le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero non ne ordini la confisca.
Il giudice dell'esecuzione, competente alla restituzione delle cose sequestrate, deve accertare l'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore del richiedente, attuando, in caso negativo, la norma di cui all'art. 264 cod. proc. pen., stante il principio che, per l'accoglimento della domanda, non è sufficiente il "favor possessionis", ma occorre la prova positiva del "jus possidendi".
Nella sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la confisca può essere disposta solo per le cose che costituiscono il prezzo del reato ovvero la cui fabbricazione, porto, uso, detenzione o alienazione costituiscono reato, ovvero ancora per le ipotesi speciali espressamente previste anche per i casi di applicazione di pena su richiesta delle parti, e con esclusione, quindi, per le cose che rappresentano il prodotto o il profitto del reato. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha chiarito, con riferimento al sequestro di una somma di denaro, ritenuta "prezzo" della cessione di una modica quantità di sostanza stupefacente, che il ventaglio di soluzioni delle varie ipotesi che possono presentarsi si può così descrivere: a) - allorché il giudice di merito abbia, sulla base di un accertamento di fatto, affermato in sentenza e correttamente motivato che la somma sequestrata costituisce "prezzo" del reato, legittimamente viene disposta, nel rito del patteggiamento, la confisca, e l'eventuale ricorso per cassazione deve essere rigettato; b) - allorché il giudice di merito abbia provveduto, con la sentenza in sede di patteggiamento, alla confisca del somma in sequestro, pur qualificata, dopo l'accertamento di fatto, "prodotto" o "profitto" del reato, l'eventuale ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per carenza di interesse (mancando, in capo all'imputato, parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, il diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la controprestazione della cessione), e sempre che l'imputato non contesti in radice il rapporto di connessione tra bene e reato; c) - allorché il giudice di merito, senza curarsi di provvedere alla qualificazione e senza accertamenti e motivazione al riguardo, abbia provveduto alla confisca del bene, sussiste certamente l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato, sempre però che costui abbia contestato, nel giudizio di merito, ovvero anche solo con i motivi di ricorso, l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il danaro, adducendo al riguardo una qualsivoglia motivazione. Negli ultimi due casi, essendo precluso qualsiasi accertamento in fatto in sede di legittimità e non potendo essere annullata con rinvio una sentenza resa in sede di patteggiamento, sempre che sul punto non esista una clausola concordata, la disposizione relativa alla confisca va eliminata, al fine di consentire all'interessato di far valere le sue ragioni in sede esecutiva).
Commentari • 15
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/07/1996, n. 9149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9149 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Antonio LA TORRE Presidente Udienza pubblica
1. Dott. Ferruccio SCORZELLI Componente del 3.7.1996
2. " GE DI " SENTENZA N. 7
3. " PP OL " REGISTRO GENERALE
4. " EN ES " N. 34370/95
5. " Umberto PAPADIA (Rel.) "
6. " VA D'SO "
7. " PP OS "
8. " RT AL "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI AM, nato [...] in [...];
avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Firenze del 7.7.1995. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Umberto PAPADIA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sebastiano SURACI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio sul punto della confisca.
Udito il difensore avv. Diego MONGIÒ del foro di Firenze. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 7.7.1995 il GIP del Tribunale di Firenze applicava a CH IR la pena concordata di mesi tre di reclusione e lire 3.000.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R.
9.10.1990 n. 309 per aver ceduto ad altra persona una dose di sostanza stupefacente (eroina), concesse le attenuanti generiche, la diminuente del rito e ritenuta d'ipotesi del fatto di lieve entità di cui al comma 5° del citato art. 73.
Il. giudice disponeva altresì la confisca dello stupefacente in sequestro nonché della somma -.di lire 297.000 di cui il prevenuto era stato trovato in possesso e che veniva ritenuta "prezzo" del reato di spaccio.
L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione sul punto della sentenza relativa alla confisca della somma, deducendo violazione di legge sul rilievo che nel procedimento ex art. 444 c.p.p. è possibile la sola confisca del prezzo del reato, secondo la definizione data dall'art. 240 cpv. n.1 c.p. e che nella specie più correttamente doveva parlarsi di provento o profitto del reato.
La IV sezione penale di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato per competenza interna, ha, in data 15.3.1996, emanato ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art.618 C.P.P.. Ha rilevato la Corte che, in tema di restituibilità della somma in quanto provento del reato, le Sezioni Unite, con decisione 27.9.1995, ricorrente IN, avevano dichiarato la inammissibilità della impugnazione per carenza di interesse dal momento che il diritto alla restituzione della somma riposava su atto negoziale improduttivo di effetti in modo assoluto perché contrario a norme imperative e, quindi, affetto da nullità e non essendo applicabile il disposto di. cui all'art. 2035 c.c. per mancanza del requisito essenziale, comune ad entrambe le parti, costituito dalla finalità contraria al buon costume. Rilevava ancora la sezione rimettente che siffatta decisione, emanata per la ipotesi in cui risultava incontroversa, per espressa ammissione dell'imputato, che la somma di denaro costituisse il provento del reato, era stata successivamente adottata in alcuni procedimenti, sempre dalla IV sezione penale, anche per i casi in cui la qualità del denaro quale provento del reato fosse dal prevenuto contestata, o comunque risultasse incerta dall'esame della decisione impugnata.
Evidenziato tale contrasto, veniva ritenuto opportuno un ulteriore intervento delle Sezioni Unite;
anche perché, sulla base delle decisioni sin qui intervenute, la Corte di Cassazione, investita dalla impugnazione, dovrebbe, a parere della sezione semplice, limitarsi o a ritenere il denaro prezzo del reato (nel qual caso la confisca si rende obbligatoria),ovvero, ritenuta la possibilità che lo stesso non rappresenti neppure provento o profitto, devolvere alla fase esecutiva il diritto dell'imputato alla restituzione ex art. 262 n.4 c.p.p . Ma in tale seconda ipotesi non si potrebbe parlare di mancanza di interesse, essendo, invece, quest'ultimo effettivamente sussistente perché determinato dalla necessità di rendere certa la situazione relativa al denaro in sequestro che, in tanto può essere restituito, in quanto non consistente in profitto o provento del reato di cessione di sostanza stupefacente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Rilevano preliminarmente queste Sezioni Unite come debba ormai ritenersi pacifico che, con la sentenza emanata ai sensi dell'art.444 c.p.p., possa essere ordinata la misura di sicurezza confisca nei soli casi previsti dall'art. 240, 2° comma C.P., oltre che nelle ipotesi in cui espressamente sia prevista la possibilità della confisca con riferimento alla applicazione della pena su richiesta delle parti.
È sufficiente al riguardo richiamare la decisione di Sez. Un.15.12.1992, Bissoli, nonché l'insegnamento della dottrina e la concorde giurisprudenza successiva che ha sempre ritenuto come l'art.445, 1° comma c.p.p. debba interpretarsi restrittivamente, escludendo che la predetta norma possa fare riferimento a trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria, sia dal codice sostanziale che da leggi speciali. Invero, il contrasto di giurisprudenza esistente al riguardo circa l'estensione della confisca nei procedimenti celebrati ai sensi dello art.444 c.p.p., è stato risolto facendo riferimento all'elemento letterale, di per se stesso insuperabile, nonché a criteri di interpretazione sistematica secondo i quali il principio della inapplicabilità della misura di sicurezza nel rito del patteggiamento rappresenta una delle regole di carattere premiale creata per la diffusione del rito speciale, mentre la previsione della applicabilità della detta misura ai soli casi di cui all'art.240 cpv. c.p. rappresenta una deroga che, come tale, non è
suscettibile di interpretazione analogica o di applicazione estensiva.
Sicché, in conclusione deve ancora una volta affermarsi che, richiamando il 1° comma dell'art. 445 c.p.p. solo il 2° comma dell'art.240 c.p., non può sussistere dubbio che, nella sentenza resa ai sensi dell'art.444 c.p.p., la confisca possa essere disposta solo per le cose che costituiscono il prezzo del reato ovvero la cui fabbricazione, porto, uso, detenzione o alienazione costituiscono reato, (senza trascurare le ipotesi di cui all'art.88 disp.att. c.p.p. e del. 3° comma dell'art.85 d.P.R.
9.10.1990 n.309 anche nella parte in cui implicitamente richiama l'art. 28, 3° comma e 87 stesso decreto) ovvero ancora per le ipotesi speciali espressamente previste anche per i casi di applicazione di pena su richiesta delle parti, e con esclusione, quindi, per le cose che rappresentano il prodotto o il profitto del reato.
A dimostrazione di quanto sopra, il legislatore, preso atto della giurisprudenza che veniva ad affermarsi e resosi conto che in alcuni casi di particolare gravità o di allarme sociale, era utile e necessario intervenire anche nel predetto rito con l'applicazione della misura di sicurezza, ha dapprima modificato l'art. 301 d.PR. n.43 del 1973 con lo art. 11 comma 19.1 della legge n.413 del 1991
in materia di contrabbando;
e, quindi, introdotto l'art. 12 sexies al d.l.
8.6.1992 n.306 conv. in l.
7.8.1992 n.356 con l'art. 2 d.l. 20.6.1994 n.399, conv. in l.
8.8.1994 n.501.
2 - Si inserisce a questo punto la decisione 20.9.1995, FI. Le Sez. Un., investite della risoluzione del contrasto insorto circa la definizione di prezzo, profitto e prodotto del reato, hanno in via preliminare ravvisato la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse del ricorrente. La Corte, per le ipotesi in cui la sentenza resa in sede di. patteggiamento per il reato di cui all'art.73 d.P.R.
9.10.1990 n.309 abbia disposto la confisca del denaro ritenuto - non correttamente - prezzo del reato, ha concluso per la inammissibilità della impugnazione per carenza di interesse sostenendo che non poteva il colpevole vantare un qualche diritto alla restituzione di una somma percepita sulla base di un negozio improduttivo di effetti perché contrario a norma di carattere imperativo ex art. 1418, 1° comma c.c. Siffatta decisione ha dato, però, per scontato che la somma sequestrata rappresentava profitto del reato e non si è posta il problema rappresentato dalla incertezza circa la qualificazione del bene in sequestro. In conseguenza, la IV Sez. rimettente ha dubitato dell'insegnamento della anzidetta decisione che, a suo avviso, parrebbe volersi estendere anche nella ipotesi in cui sia contestata (o comunque non sia giudizialmente accertata) la qualifica del denaro quale provento del reato. Anche perché, secondo la predetta Sezione, il diritto dell'imputato ad ottenere, in sede esecutiva, la restituzione del bene sequestrato ex art. 262 n.4 c.p.p., verrebbe frustrato dalla incertezza circa la restituibilità o meno del denaro e, quindi, dovrebbe ritenersi sussistente l'interesse alla impugnazione.
3 - Sicché, il quesito che oggi è posto a queste Sez. Unite è rappresentato dalla eventuale inapplicabilità in concreto dei principi contenuti nella anzidetta decisione alle ipotesi in cui non esiste in fatto certezza quanto alla natura di profitto da attribuire alla somma sequestrata, o perché tale qualifica sia contestata per vari motivi dall'imputato, ovvero perché la sentenza taccia sul punto, pur avendo disposto la confisca.
Ciò premesso, occorre, però, a questo punto rilevare che la Corte non condivide i dubbi manifestati con la decisione della VI Sezione che ebbe a rimettere il processo alle Sez. Unite. E ciò perché deve ritenersi pacifica in dottrina e giurisprudenza la definizione dei concetti di prodotto, profitto e prezzo del reato contenuti nell'art. 240 c.p.. Il prodotto rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita;
il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato;
il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato.
Ed in proposito si ricorda che già con la decisione 15.2.1992, Bissoli, queste Sezioni Unite si sono specificamente interessate anche di questo problema, ribadendo la distinzione tra "prezzo" e "provento" del reato nel senso innanzi specificato, componendo il contrasto giurisprudenziale esistente circa la possibilità della confisca ad opera della sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Qualche sporadico successivo tentativo di attribuire al concetto di "prezzo" del reato una diversa definizione non ha trovato seguito, soprattutto perché conseguenza di una artificiosa costruzione basata su una supposta "duplicità" di qualificazione e volta a creare un preteso concorso nel reato di detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio (materia nella quale principalmente la questione si è dibattuta) assegnando in concreto al concetto di "prezzo" il significato comune del termine, trascurando quello tecnico-giuridico. Anche la giurisprudenza di legittimità al riguardo è unanime, con esclusione di due sole decisioni (sez. VI, 28.10.1992, Levote e sez. VI, 9.7.1993, Persichetti) le quali, però, intendono per "prezzo" il corrispettivo per l'acquisto del bene, e genericamente l'utilità economica ricavata per commettere il reato. Non vanno certamente trascurate le lodevoli intenzioni dirette a costruire un sistema coerente in tema di confisca, specie nelle ipotesi del rito speciale del patteggiamento;
ma, come ha sostenuto la Corte costituzionale con la decisione 22.7.1994 n. 334 nel dichiarare manifestamente infondata la dedotta questione di costituzionalità dell'art. 445 c.p.p., trattasi di intervento che spetta solo al legislatore che "nella sfera della sua discrezionalità, può operare scelte anche derogatorie rispetto a quelle previste in via generale in relazione alla sentenza di patteggiamento".
E non è inopportuno a questo punto rammentare che nella specie non può neppur trovare applicazione la speciale confisca prevista dall'art. 12 sexies d.l,;
8.6.1992 n.309 conv. in 1.7.8.1992 n.356 come introdotto dall'art.2 d.l. 20.6.1994 n.399 conv. in l.
8.8.1994 n. 501. Invero, il legislatore ha inteso derogare alla regola generale di cui all'art.445 c.p.p. in tema di confisca per i delitti di cui all'art.73 d.P.R. n.309 del 1990 per i quali la misura di sicurezza trova ora obbligatoria applicazione, ma ha escluso tale disciplina per i delitti anzidetti per i quali è stata ritenuta, come nelle specie, l'ipotesi prevista dal 5° comma dello stesso articolo.
4 - Tutto ciò premesso allo scopo di rendere più chiaro l'iter della vicenda processuale e dopo aver riaffermato alcuni principi generali nella presente materia, rileva la Corte che in realtà non dovrebbe sussistere il denunziato contrasto e la supposta incertezza. La decisione della sezione rimettente, infatti, parte da alcune considerazioni in diritto e premesse in fatto, e cioè: a) - che la sentenza FI ha considerato il denaro in sequestro provento del reato senza alcuna contestazione da parte dell'imputato; b)- che diversa dovrebbe essere la soluzione ove sia incerta la qualifica della somma in sequestro ovvero vi sia contestazione da parte del prevenuto;
c) - che l'interesse ad impugnare sorgerebbe dalla necessità di rendere certa la situazione di fatto relativo al denaro in sequestro onde poter poi iniziare il procedimento nella fase esecutiva ai sensi dell'art.262 n.4 c.p.p. A questo punto deve affermarsi in via generale che la sorte naturale delle cose sottoposte a sequestro è la restituzione all'avente diritto, una volta cessato l'interesse alla persistenza del vincolo in relazione alle esigenze del procedimento penale, sia che ciò avvenga nel corso dello stesso procedimento (art.262.1 c.p.p.), sia quando il medesimo venga definitivamente concluso. (v. sul punto Sez. Un. 14.12.1994, Adelio).
Sicchè,le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate ai fini della prova, devono essere restituite all'avente diritto secondo la normativa dettata dal codice di rito in materia di restituzione delle cose sequestrate non confiscate, salvo che non ricorra una delle seguenti tre ipotesi: a) - che il giudice non ne disponga il sequestro conservativo;
b) - che le sottoponga a sequestro preventivo;
c) - che non ne ordini la confisca.
In particolare, le prime due ipotesi sono previste allorché si proceda prima della sentenza definitiva, mentre la terza riguarda esclusivamente il caso di sentenza passata in giudicato ed è regolata, nella procedura, dagli artt. 262.4, 263.6 e 676 c.p.p., nonché dagli artt. 84 e 85 disp. att. c.p.p. e 12 reg. es. c.p.p.. 5 - Pertanto, richiamando tutte le considerazioni innanzi svolte ed i principi affermati in proposito dalle decisioni delle Sezioni Unite con le sentenze sopra indicate, deve concludersi, in riferimento alla questione sottoposta a questa Corte, che la soluzione delle varie ipotesi. può così articolarsi:
a)- allorchè il giudice di merito abbia, sulla base di un accertamento di fatto, affermato in sentenza e correttamente motivato che il bene sequestrato costituisce "prezzo" del reato, nel senso innanzi precisato, legittimamente viene disposta, nel rito del patteggiamento , la confisca;
e l'eventuale ricorso per Cassazione deve essere rigettato;
b) - allorché il giudice di merito abbia provveduto con la sentenza in sede di patteggiamento alla confisca dello stesso bene, pur qualificato dopo l'accertamento di fatto, "prodotto" o "profitto", l'eventuale ricorso per Cassazione va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad impugnare, sulla scorta dell'insegnamento di queste Sez. Un. 20.9.1995, IN, e sempre che l'imputato non contesti in radice il rapporto di connessione tra bene e reato;
c) - allorché il giudice di merito, senza curarsi di provvedere alla qualificazione e senza accertamenti e motivazione al riguardo, abbia provveduto alla confisca del bene, sussiste certamente l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato, allorché però costui abbia contestato, nel giudizio di merito ovvero anche solo con i motivi del ricorso, la esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato ed il denaro, adducendo al riguardo una qualsivoglia motivazione. In dette due ultime ipotesi, al giudice di legittimità, cui è precluso qualsiasi accertamento in fatto e non potendo essere annullata con rinvio una sentenza resa in sede di rito speciale di patteggiamento, sempre che sul punto non esista una clausola concordata, non resta che eliminare la disposizione relativa alla confisca, allo scopo di consentire all'interessato di far valere le sue eventuali ragioni in sede esecutiva, nel senso e con le modalità innanzi precisate.
6 - Ed a questo punto è necessario ribadire che al giudice di legittimità non è attribuito alcun potere di accertamento relativo alla esatta qualificazione del bene in sequestro perché ciò presuppone una indagine in fatto preclusa, la quale, nel primo grado del rito speciale in questione non viene espletata proprio in considerazione della natura tutta particolare del procedimento. Ed allora, è sufficiente, nei casi sopra evidenziati, la eliminazione del provvedimento nella parte in cui ha disposto la confisca, lasciando libera la parte interessata di far valere le sue eventuali ragioni ed il giudice della esecuzione di definire la condizione delle cose oggetto della misura cautelare e provvedere in conseguenza.
Di fronte ai rilievi sollevati specialmente dalla dottrina circa la insufficienza delle garanzie offerte dalla normativa del codice previgente in ordine alla restituzione delle cose sequestrate, il nuovo codice di procedura penale ha articolato in modo organico e più razionale la disciplina della restituzione dei beni in sequestro, stabilita in relazione ai nuovi rapporti tra le diverse figure di sequestro.
Rilevante, al riguardo, deve ritenersi l'onere probatorio che grava su colui che avanza il diritto alla restituzione.
Già sotto il vigore della norma di cui all'art. 622 codice di rito previgente era stato stabilito che la prova a carico di colui che chiede la restituzione non doveva identificarsi con quella riguardante il rapporto di materiale detenzione constatato all'atto del sequestro, ma doveva essere tale da dimostrare nel richiedente la qualità di proprietario o di legittimo detentore. Tale indirizzo giurisprudenziale è stato ribadito con maggior vigore nella applicazione dell'art. 262 c.p.p. in quanto è stato affermato che il giudice dell'esecuzione, competente ai sensi dell'art. 676 c.p.p., deve accertare la effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore del richiedente, attuando, in caso negativo, la norma di cui all'art. 264 c.p.p., stante il principio che, per l'accoglimento della domanda, non è sufficiente il "favor possessionis", ma occorre la prova positiva dello "ius possidendi" in capo al richiedente il quale deve fornire, in tal. modo, la dimostrazione positiva, da valutarsi rigorosamente, della esistenza di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile alla restituzione.
7 - Passando all'esame del caso in questione, il GIP del Tribunale di Firenze ha disposto la confisca della somma di lire 297.000 sequestrata all'imputato sulla base di una apodittica affermazione circa la qualità di "prezzo" del reato;
mentre il ricorrente, nel suo ricorso, dopo aver contestato siffatta qualificazione, sostiene la estraneità del bene rispetto alla commissione del reato. Ne consegue che, in conformità a quanto sopra esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al provvedimento che ha disposto la confisca.
P.Q.M.
annul1a senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca.
Così deciso in Roma il 3.7.1996.