Sentenza 18 marzo 2004
Massime • 1
La pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.
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La massima In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme, di cui al d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, che presuppongono necessariamente l'esistenza di un rapporto di lavoro, come quelle concernenti l'informazione e la formazione dei lavoratori, si applicano anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione. (Fattispecie in tema di lesioni personali gravissime riportate sul luogo di lavoro da un lavoratore, stabilmente incardinato tra i lavoratori dell'azienda, ma privo di formale contratto di lavoro subordinato - Cassazione penale , sez. IV , 05/10/2021 , n. 38623). Vuoi saperne di più sul reato di lesioni colpose? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2004, n. 40410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40410 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 18/03/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 510
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 042704/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FA NA N. IL 10/11/1954;
2) FE IO N. IL 25/06/1943;
avverso SENTENZA del 12/06/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor ALBANO Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile avvocato BASSI Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore degli imputati avvocato Gaetano Pecorella, che ha concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Sul quotidiano Il Giornale del 13 ottobre 1996 veniva pubblicato un articolo a firma di TO IN di forte critica ad una deposizione di ST IO, che aveva preso spunto da una denuncia di VA PO, moglie di AR IT, contro la IO e di cui era stata chiesta l'archiviazione dai pubblici ministeri milanesi. Il Tribunale di Monza, con sentenza emessa in data 10 maggio 1999, riteneva offensive per la IO una serie di prospettazioni del giornalista, quale ad esempio che la teste fosse l'anello debole di una congiura, o meglio di una trappola, in danno del senatore IT e della moglie, e considerava non continenti alcune espressioni usate.
Il IN e RI EL, direttore de Il Giornale, venivano condannati rispettivamente per i reati di diffamazione a mezzo stampa il primo e per omesso controllo sul contenuto dell'articolo il secondo.
Entrambi erano condannati anche al risarcimento dei danni in favore della IO, costituitasi parte civile, alla quale veniva assegnata anche una provvisionale.
Investita dalle impugnazioni di entrambi gli imputati, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 12 giugno 2003, rigettava una richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale - esame completo della cassetta relativa all'incidente probatorio della IO -, confermava l'affermazione di responsabilità del EL e del IN, revocava la sospensione condizionale delle pene inflitte e riteneva congrua la provvisionale concessa alla parte civile. Avverso la decisione di secondo grado proponevano ricorso per Cassazione TO IN e RI EL, che, tramite il loro difensore di fiducia, deducevano i seguenti motivi di impugnazione:
1) Mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al rigetto della istanza di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per prendere visione della cassetta audiovisiva della deposizione della IO;
2) Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'esimente del diritto di critica;
3) Mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della provvisionale ex articolo 539 comma 2^ c.p.p.. I ricorrenti chiedevano l'annullamento, con o senza rinvio, della decisione impugnata.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal IN e dal EL non sono fondati.
Infondato è il rilievo in ordine al preteso immotivato diniego da parte della Corte di Appello di Milano della rinnovazione della istruttoria dibattimentale per prendere visione integrale della cassetta audiovisiva riproducente l'audizione della teste ST IO in sede di incidente istruttorio.
Ha ragione la Corte di merito quando afferma che nel caso di specie l'articolo del IN non è tanto una cronaca degli avvenimenti, quanto piuttosto una critica delle affermazioni della IO in sede di escussione testimoniale.
Il problema del presente processo non è certo quello di stabilire se la IO sia una testimone attendibile o meno o se la denuncia di VA PO sia o meno fondata, ma di valutare se le espressioni utilizzate dal IN nell'articolo incriminato per criticare la IO siano da considerarsi diffamatorie o meno. Così circoscritta la questione, del tutto irrilevante ai fini della decisione appare l'espletamento dell'atto istruttorio richiesto dai ricorrenti. Esso, infatti, non solo non possiede nessun carattere di decisività, necessario per l'accoglimento del motivo di ricorso, ma, come si è detto, è addirittura irrilevante ai fini della decisione. Del resto lo stesso difensore in sede di discussione ha chiarito che la prova richiesta appariva necessaria per verificare le numerose incertezze della teste nel corso della sua deposizione;
proprio tale prospettazione dimostra, invece, la inutilità della prova richiesta. Può darsi che sia vero che la testimone IO sia stata in alcuni passaggi della sua lunga deposizione incerta, può anche darsi che alcune sue affermazioni siano discutibili, ma, a prescindere dal fatto che la valutazione complessiva della testimonianza IO spetta ai giudici del processo nel corso del quale ha deposto e non ai giudici del processo di diffamazione in danno di IN e EL, va detto che ai giornalisti va riconosciuto in modo ampio l'esercizio del diritto di critica anche di atti giudiziari conosciuti, ma tale esercizio, per essere riconosciuto come esimente ex articolo 51 c.p., deve mantenersi entro i limiti più volte indicati dalla giurisprudenza.
Ed è esattamente questo il problema affrontato dai giudici di merito e che concerne il secondo motivo di ricorso, che è del pari infondato.
L'esercizio del diritto di critica deve essere riconosciuto in modo ampio non solo ai giornalisti, ma a tutti i cittadini italiani, perché si tratta di uno dei diritti fondamentali fissati dalla nostra Costituzione.
Del resto è proprio il confronto tra le diverse posizioni, confronto che presuppone un diritto di critica che non soffra limitazioni, a garantire lo sviluppo democratico del Paese.
Non vi è alcun dubbio che anche i provvedimenti e gli atti giudiziari possano essere criticati e non solo nelle sedi proprie, ovvero nelle aule dei Tribunali.
La critica può anche essere aspra, come spesso accade nelle polemiche politiche e sindacali, e irriverente, come è proprio degli scritti satirici, ma non può mai costituire lo strumento per gratuitamente diffamare ed ingiuriare cittadini.
La questione è, infatti, trovare un valido punto di equilibrio tra un ampio esercizio del diritto di critica ed il diritto dei cittadini a non vedere calpestata la propria dignità e reputazione. Insomma è il requisito della continenza del quale è necessario tenere conto, evitando che la legittima critica dei fatti si trasformi in gratuite aggressioni a singole persone con l'utilizzo di argumenta ad hominem.
Ebbene nel pieno rispetto di tali indirizzi i giudici di merito hanno ritenuto che una serie di espressioni utilizzate nell'articolo di cui si discute fossero diffamatorie per la destinataria IO e non giustificate da un corretto esercizio del diritto di critica. Non si può che condividere una tale conclusione, perché ricomprendere la IO tra i mascalzoni, autori di un complotto in danno di IT e RL, definirla allievo prediletta dei pm Davigo e Boccassini ed affermare che quanto riferisce la teste si regge su stampelle di memoria gelatinosa, impastata sul momento e che si liquefa subito, significa non esercitare un diritto di critica, ma aggredire ed inutilmente denigrare e, quindi, diffamare la persona IO.
Del resto non è un caso che i ricorrenti non hanno affatto posto l'accento su tali del tutto inaccettabili espressioni, riportate nella sentenza impugnata, ma soltanto sulla espressione ho recitato in Procura attribuita alla IO.
In ogni caso anche la valutazione di tale ultima espressione compiuta dai giudici di merito appare del tutto congrua e logica e, quindi, non censurabile in sede di legittimità.
Ha osservato, infatti, la Corte di merito, che il giornalista, pur dando atto che si trattava di un lapsus della IO, ha fatto leva su tale lapsus per ribadire la tesi del trappolone teso dalla IO e da altri - i registi ? - in danno del senatore IT e del presidente RL.
Non ricorrono, per tutte le ragioni indicate, i presupposti per ritenere che il IN abbia esercitato correttamente nel caso in discussione il diritto di critica di cui all'articolo 51 c.p.. Anche la questione relativa ad una pretesa mancanza di motivazione sull'omesso controllo da parte del direttore EL non può trovare accoglimento. Infatti, pur volendo prescindere dal fatto che con i motivi di ricorso non è stato sollevato tale problema, fatto che comporta la inammissibilità del motivo sollevato per la prima volta, e, quindi, tardivamente, nel corso della discussione orale, va detto che dalla motivazione delle due sentenze di merito, che si integrano essendo conformi, risulta che si tratta di un articolo di sicuro rilievo per l'argomento trattato e per i personaggi coinvolti che, pertanto, non poteva e doveva sfuggire ad un controllo diligente, che è lecito richiedere al direttore di una testata giornalistica. Manifestamente infondato è, infine, il rilievo dei ricorrenti in ordine alla pretesa mancanza di motivazione relativamente al riconoscimento di una provvisionale in favore della IO ed alla sua quantificazione, motivo sul quale in verità il difensore non ha insistito nel corso del suo intervento dinanzi alla Corte di Cassazione.
Deve osservarsi che la Corte di merito ha correttamente rilevato che si trattava di una danno morale, per la cui quantificazione non possono essere utilizzati parametri puramente aritmetici, e che comunque, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, ai fini della liquidazione della provvisionale è sufficiente la certezza della sussistenza del danno sino all'ammontare della somma liquidata.
Inoltre la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile e la determinazione dell'ammontare della stessa, come si è già rilevato, è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto ad una motivazione specifica sul punto.
Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per Cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dalla effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (vedi Cass. 18 ottobre 1999, Cucinotta, in Cass. Pen. 2001, 1887).
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti condannati in solido a pagare le spese del procedimento. I ricorrenti sono tenuti altresì alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, spese che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, comprensivi di spese vive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.700,00 comprensivi di spese .
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2004