Sentenza 22 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di peculato, la nozione di possesso di danaro deve intendersi non solo come comprensiva della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione. Ne consegue che l'inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale che si comporti "uti dominus" nei confronti di danaro del quale ha il possesso in ragione del suo ufficio e la sua conseguente appropriazione possono realizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, del tutto autonoma e libera da vincoli, del danaro stesso, indisponibile in ragione di norme giuridiche o di atti amministrativi. (Fattispecie relativa a misura cautelare personale disposta nei confronti del segretario di una fondazione che aveva sottoscritto quote di un fondo di investimento utilizzando danaro dell'ente di cui aveva la disponibilità per ragioni di ufficio, peraltro in violazione di una delibera del c.d.a. che vietava espressamente l'assunzione di rischi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2007, n. 11633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11633 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARTELLA Ilario - Presidente - del 22/01/2007
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 130
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 30373/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI GA UI;
avverso la ordinanza in data 30.6.2006 del BU di Cagliari;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSSI Agnello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1. GI GA UI ricorre per cassazione avverso la ordinanza in data 30.6.2006 del BU di Cagliari che ha confermato l'ordinanza del 20.6. 2006 del GIP presso il BU di Cagliari che applicava all'indagato la misura degli arresti domiciliari in ordine al delitto di cui agli artt. 81 e 314 c.p. in relazione alle condotte descritte nei capi A, C, ed E, poste in essere nella qualità di Segretario generale del CISI (Centro Internazionale di Studi Imprenditoriali), incaricato di pubblico servizio.
2. In relazione alla condotta di cui al capo A (stipula da parte del UI, Segretario generale del CISI, di un contratto di sottoscrizione di quote del fondo Ducato Fix Monetario con DO HI, promotrice finanziaria dell'istituto di credito Banca 121), la difesa deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) in relazione all'art. 314 c.p. nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) e l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p., comma 1. Secondo il BU, il UI, Segretario generale del CISI, stipulando con DO HI, promotrice finanziaria dell'istituto di credito Banca 121 il contratto di sottoscrizione di quote del fondo Ducato Fix Monetario, ha agito uti dominus nei confronti del denaro di cui aveva il possesso in ragione del servizio svolto, ponendo in essere atti disposizione e pertanto appropriandosene.
Ad avviso della difesa la sussunzione della condotta attribuita al UI nella fattispecie di cui all'art. 314 c.p. è però errata perché la Fondazione CISI non ha mai perso la titolarità giuridica del bene, le somme investite dalla Fondazione CISI non sono mai fuoriuscite dal vincolo e dalla disponibilità giuridica della Fondazione medesima, il bene non è mai entrato nella disponibilità materiale del UI, e questi - che non ha mai cessato di operare sotto la vigilanza del CdA e del Presidente - non ha mai percepito le somme di danaro oggetto dell'investimento. Devono perciò essere ritenuti insussistenti i requisiti materiali della condotta di peculato che (non ricorre tutte le volte che vi siano condotte dannose o non autorizzate ma) stigmatizza le condotte di appropriazione del bene, appropriazione che, nella specie, è mancata.
La difesa insiste sul fatto che ai fini della configurazione del reato di peculato, non rilevano ne' la mera infedeltà o irregolarità del comportamento del pubblico ufficiale ne' la quantità di rischio cui il bene è sottoposto a meno di non voler regredire alla situazione anteriore alla riforma del 1990 caratterizzata dalla equivalenza tra distrazione ed appropriazione.
Per quanto attiene poi alla parte dell'ordinanza che ricostruisce il dolo alla luce dei rapporti personali esistenti tra il UI e la promotrice finanziaria, DO CH, la difesa sostiene che si tratta di un dato neutro, di per sè privo di gravità indiziaria e comunque inidoneo a dimostrare l'esistenza di una appropriazione.
3. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) in ordine alle caratteristiche del Fondo Ducato Fix Monetario sul rilievo che il BU è incorso in un errore di fatto nel valutare il rendimento dell'investimento del fondo, errore evidenziato dal prospetto informativo della gestione finanziaria e dalla consulenza di parte redatta dal prof. Guido Sforza prodotta dalla difesa al BU ed ignorata nella motivazione dell'ordinanza impugnata.
4. In ordine al capo C - nel quale si ipotizza il reato di peculato in relazione al rimborso ottenuto dal UI per viaggi e rappresentanza - la difesa sostiene l'erroneità della qualificazione dei fatti come peculato sul rilievo che il UI ha ottenuto dal CdA il rimborso di spese sostenute con fondi propri senza porre in essere alcuna " appropriazione" di fondi. La considerazione del BU che le giustificazioni delle spese di rappresentanza offerte dal UI sono assai generiche ed imprecise è contraddetta dalle risultanze del procedimento (poiché il UI ha dato contezza dell'attività svolta) e comunque non integra gli estremi dell'appropriazione trattandosi di somme liquidate dal CdA.
5. In ordine alla condotta di cui al capo E (appropriazione da parte del UI della somma di 103.000 Euro) si censura, ancora, la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) in relazione all'art. 314 c.p. nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1,
lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) giacché a fronte della percezione da parte del UI della somma di 103.000 Euro per l'attività di Segretario generale svolta per un triennio in forza di un accordo transattivo con il CdA deve essere esclusa l'esistenza di un atto appropriativo.
L'ordinanza impugnata è inoltre illogica nella parte in cui, dopo aver ammesso la legittimità di un compenso, pretende di trarre dalla asserita sproporzione della somma ricevuta la conferma dell'appropriazione e utilizza impropriamente a tal fine, stravolgendone il significato, il dato che il UI, in forza del decreto dell'Assessore alla Programmazione della Regione Sardegna, avrebbe potuto richiedere una somma maggiore (ignorando così il significato proprio della transazione ed il diritto a transigere del UI).
6. Passando a esaminare il profilo delle esigenze cautelari la difesa - dopo avere riportato i passaggi dell'ordinanza che si soffermano sul punto - ne critica la genericità e l'astrattezza e rileva che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non è stato motivato sulla base dei criteri di concretezza e specificità fissati dall'art. 274 c.p.p., lett. c). Si insiste inoltre sul fatto che sono stati trascurati gli elementi, tutti presenti nel caso di specie, della incensuratezza, dell'assenza di carichi pendenti, dell'assenza di reati strumentali, dell'assenza di inserimento in un contesto criminale organizzato, dell'assenza di titolarità di cariche pubbliche o di pubblico servizio, del lungo decorso di tempo, del compimento dei fatti all'interno di un unico contesto.
Inoltre si sottolinea la fuoriuscita del UI dalla Fondazione a far tempo dal 2005 e lo stato di messa in liquidazione della Fondazione;
circostanze, queste, su cui l'ordinanza ha omesso di motivare.
DIRITTO
1. Le articolate censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato mirano in primo luogo a dimostrare che il BU ha errato nel ravvisare i gravi indizi di colpevolezza del UI in ordine al reato di peculato per le condotte di cui ai capi A, C ed E (e cioè per la stipula da parte del UI, Segretario generale del CISI, di un contratto di sottoscrizione di quote del fondo Ducato Fix Monetario con DO HI, promotrice finanziaria dell'istituto di credito Banca 121; per i rimborsi ottenuti per viaggi e rappresentanza;
per la percezione della somma di 103.000 Euro per l'attività di Segretario generale).
In tutti e tre i casi, infatti, non sarebbe ravvisabile, nella condotta del ricorrente, l'"appropriazione" di somme di danaro necessaria per la configurabilità del reato di peculato. E ciò perché - nella ipotesi contemplata nel capo A - la Fondazione CISI non avrebbe mai perso la titolarità giuridica del bene, le somme investite dalla Fondazione CISI non sarebbero mai fuoriuscite dal vincolo e dalla disponibilità giuridica della Fondazione medesima ed il bene non sarebbe mai entrato nella disponibilità materiale del UI mentre, nelle ipotesi di cui ai capi C ed E, si tratterebbe, rispettivamente, di rimborsi per spese di rappresentanza effettivamente sostenute e di legittimi compensi per l'attività svolta, compensi determinati transattivamente ed addirittura inferiori alle somme realmente spettanti al ricorrente.
2. In premessa il collegio ricorda che, in tema di peculato, la nozione di possesso di denaro deve intendersi non solo come comprensiva della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del denaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione (Cass., VI, n. 6753 del 4.6.1997) Ciò significa che l'inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale - che comincia a comportarsi "uti dominus" nei confronti di beni dei quali ha il possesso in ragione del suo ufficio - e la conseguente "appropriazione" di tali beni possono realizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, del tutto autonoma e libera da vincoli, dei beni stessi (nella specie:
somme di danaro) detenuti di fatto ma "oggettivamente" indisponibili in ragione di norme giuridiche o di atti amministrativi.
3. Nel caso in esame il ricorrente, sottoscrivendo, nell'agosto del 2002, quote del fondo Ducato Fix Monetario, ha liberamente disposto della somma di Euro 1.710.000, oggettivamente non utilizzabile in quanto destinata esclusivamente, alla costituzione ed al funzionamento del CISI, Centro Internazionale di Studi Imprenditoriali, fondazione di diritto privato, riconosciuta, avente personalità giuridica, istituita dalla L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 31, comma 3 (norma poi abrogata dall'art. 11 della legge finanziaria regionale 22.4.2002 n. 7), agendo peraltro anche in contrasto con la delibera del CdA del 25.7.2002 che vietava tassativamente l'assunzione di rischi.
Correttamente, dunque - almeno alla luce delle risultanze ancora fluide della fase delle indagini - il BU ha ritenuto di ravvisare nella condotta del UI una ipotesi di libera disposizione giuridica attuata uti dominus delle somme di danaro detenute e di "appropriazione" della dotazione del CISI al fine di realizzare un investimento che risultava precluso dal peculiare quadro normativo relativo al Centro oltre che contrastante con la menzionata delibera del CdA.
4. Nè possono trovare ingresso in questa sede le censure di mero fatto svolte nel secondo motivo di ricorso in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato, censure nelle quali si addebita al BU (non l'illogicità del percorso motivazionale ma) di essere incorso in un "errore di fatto" nel valutare il rendimento dell'investimento del fondo, ignorando il prospetto informativo della gestione finanziaria e la consulenza di parte redatta dal prof. Guido Sforza prodotta dalla difesa.
5. Riconducibile alla fattispecie del peculato appare poi anche la condotta descritta nel capo C.
Nella motivazione del provvedimento impugnato il BU ha infatti esposto che il UI ha riscosso la somma di Euro 2.812,72 per "viaggi e spese di rappresentanza" in un arco di tempo nel quale il CISI non ha svolto alcuna attività istituzionale o attività diverse da riunioni del CdA o del Comitato tecnico scientifico comunque tenutesi a Cagliari.
Così che le spese in questione non sono apparse al BU in alcun modo imputabili all'attività della fondazione e la loro percezione è stata correttamente configurata alla stregua di una vera e propria "appropriazione" di fondi del CISI da parte dell'attuale ricorrente.
La doglianza svolta sul punto dalla difesa del UI è perciò da ritenere infondata.
6. Del pari infondate sono le censure che si appuntano sulla qualificazione come peculato della percezione da parte del UI della somma di 103.000 Euro per l'attività di Segretario generale in forza di un accordo transattivo con il CdA.
Anche in questo caso le acquisizioni proprie della fase delle indagini sono univoche nell'attestare la pressoché totale assenza di attività dell'ente e le contestazioni mosse da alcuni componenti del CdA ad ogni ipotesi di erogazioni patrimoniali a favore del Segretario e di taluni Consiglieri ritenute del tutto prive di un "rapporto sottostante" e del carattere di remunerazione di una effettiva attività.
Con la conseguenza che la qualificazione della condotta del UI data dal BU, sorretta da una motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni, non appare in contrasto con il dettato della norma incriminatrice di cui all'art. 314 c.p.
7. Diversa sorte merita invece l'ultima censura svolta dal ricorrente in ordine alla ravvisata sussistenza di esigenze cautelari idonee a giustificare la misura degli arresti domiciliari.
La difesa del UI - dopo avere riportato i passaggi dell'ordinanza che si soffermano sul punto - ne critica la genericità e l'astrattezza, rileva che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non è stato motivato sulla base dei criteri di concretezza e specificità fissati dall'art. 274 c.p.p., lett. c), ed insiste sul fatto che sono stati trascurati i molteplici elementi che depongono in senso contrario alla prognosi di pericolosità formulata dal BU. Al riguardo il collegio osserva che effettivamente la motivazione offerta dal BU in ordine al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie - unica esigenza posta a base della misura cautelare adottata - è per più versi lacunosa e carente. Il BU, infatti, ha omesso di considerare nella sua motivazione dati particolarmente rilevanti ai fini della valutazione che era chiamato a compiere e cioè il fatto che il UI è ormai estraneo alla fondazione, che egli è incensurato e che i fatti a lui addebitati sono stati posti in essere in un unico contesto e sono risalenti nel tempo.
8. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al BU di Cagliari perché si pronunci nuovamente sul punto alla luce delle considerazioni e dei rilievi sin qui svolti. Il ricorso va invece rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al BU di Cagliari. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2007